Come lo Stato ti frega la Legge Pinto!
3 febbraio 2012 By Leave a Comment
Abbiamo già più volte scritto di come sia vergognoso che lo Stato, condannato più volte per l’inefficienza della macchina della giustizia, poi non paghi il dovuto rendendosi moroso e persino “soggetto” impignorabile.
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Abbiamo già parlato di come lo Stato da noi cittadini pretenda sempre più pagamenti – e la riforma Monti ne è un lampante esempio – e quindi di come predica bene e razzoli male.
Ma quello che può sfuggire sono quelle leggi e leggine, spesso passate inosservate, ma che servono ad arginare ancora di più la responsabilità dello Stato ed i suoi obblighi quale ente pagatore.
Ci riferiamo, in particolar modo, al DL 212/2011 recante norme di modifica al codice di procedura civile, entrato in vigore, almeno così dicono, per far funzionare meglio la giustizia, sveltirla e tutto a favore del cittadino che è sempre colui che viene miracolato, pur non sapendolo, dalle varie leggi e modifiche.
Ma i miracoli, si sa, o non esistono o se esistono non li fa certo lo Stato o, meglio, forse per se se li fa pure come è accaduto, appunto, con l’introduzione del DL sopra menzionato.
Il DL 212/2011 all’art. 15 stabilisce che” le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge“.
L’art. 14 precisa poi che tale disposizione riguarda le cause pendenti in appello da oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge ( quindi la maggior parte) e tre anni per la Cassazione a partire dall’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Bè, ma dove sta la furbata?
Oltre a voler eliminare un enorme arretrato ( certo non per colpa del cittadino che chiede giustizia) nelle alte sfere, detto DL sopperisce alle sollecitazioni dell’Unione Europea di riduzione del contenzioso. Ma con tale DL la Legge Pinto verrebbe in parte superata perché con l’estinzione della causa nessuno si potrebbe dolere più delle lungaggini processuali, Così facendo si elimina sia il lavoro per i ricorsi in base alla Legge Pinto sia il depauperamento delle casse statali ( che di fatto poi non avviene visto che lo Sato non paga il dovuto).
Ma quei sei mesi di tempo in cui il cittadino può pensare se continuare o meno la causa viene computato nel termine per richiedere il risarcimento della Legge Pinto?
Avete dei dubbi?
Certo che no! L’art. 15 del decreto legislativo in esame espressamente stabilisce che tale termine non si computa ai fini di cui all’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.
E siccome le leggi sono tante e le modifiche pure, e spesso le modifiche più importanti si tende a farle in sordina, si è pure previsto che le cancellerie delle Alte Corti non provvedano nemmeno a dare comunicazione di quanto sopra.
Così, si spera, che per disattenzione o semplicemente perché il trascorrere degli anni e il susseguirsi delle vicende della vita rendono meno attenti alle vicende processuali ( è provato che con il passare degli anni spesso si perde interesse alle cause), molti non presentino istanza facendo decadere nel nulla le impugnazioni a suo tempo proposte e giacenti da anni ….non certo per colpa del ricorrente.
Così, se ad esempio una causa è durata 8 anni in primo grado ( con tempo di gran lunga superiore a quanto previsto dalla legge Pinto) e poi la stessa è stata appellata, se non si fa attenzione proponendo istanza di voler proseguire, non solo l’appello non si farà ma non si potrà nemmeno fare ricorso per la legge Pinto.
Di tutto ciò vi sarà sicuramente chi ne rimarrà contento ma questi non sarà certamente il cittadino né tantomeno la giustizia.
Liberalizzazioni : noi di Legalius diciamo NI!
1 febbraio 2012 By Leave a Comment
In questi giorni il tema scottante è quello delle liberalizzazioni delle professioni. Noi di Legalius non siamo, a priori, contrari alla liberalizzazione della professione ma riteniamo che così come è stata impostata, la riforma serva veramente a poco.
Sono state abolite le tariffe minime e quindi libertà in tema di determinazione dei compensi.
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Avvocato: Sig. Tizio l’udienza relativa alla pratica che mi aveva affidato , stamani è andata bene.
