Scacco matto all’automobilista: la contravvenzione deve essere pagata.
5 maggio 2012 By Leave a Comment
La Cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 5809 del 12 aprile 2012 si è trovata a decidere il caso di un’ automobilista molto negligente il quale era transitato ripetutamente davanti al vigile elettronico appena installato qualche anno fa a Verona. Al ricevimento di un bel pacchetto di contravvenzioni l’interessato aveva proposto un ricorso cumulativo al giudice di pace che aveva rigettato le doglianze, accolte però successivamente, in sede d’appello, dal tribunale . Contro questa decisione il Comune ricorreva in Cassazione . La mancanza delle indicazioni sul retro dei segnali del numero dell’ordinanza sindacale istitutiva del divieto deve invece essere classificata come un difetto formale irrilevante, stabilisce la Cassazione, non in grado di inficiare la validità della specifica prescrizione. Neppure la mancata indicazione nella multa degli estremi dell’omologazione dello strumento può essere sufficiente ad annullare l’accertamento, proseguono gli ermellini. I sistemi per il controllo dell’accesso abusivo nelle zone a traffico limitato non sono soggetti a taratura, conclude il collegio. Non trova neppure applicazione l’istituto del concorso formale, trattandosi di tante infrazioni consumate a distanza di tempo in materia di ztl, specificamente escluse dall’art. 198 cds da questo particolare beneficio. Quindi l’automobilista non trova scampo di fronte alla notifica di una sanzione amministrativa in quanto in questi casi, alm90%, chi la vince sono sempre le Istituzioni di cui anche i giudicanti fanno, in qualche modo, parte.
Facciamo chiarezza sul concetto di danno biologico
3 maggio 2012 By Leave a Comment













