Passano i secoli ma le cose non cambiano : Dante ce lo spiega.

Manovra di Ferragosto, Semplificazione dei riti, Legge Salva Italia, Manovra Estiva, Svuota Carceri, Cresci Italia ecc.. Leggi e riforme che nascono come funghi e dopo poco scompaiono e quello che prima era inderogabile, oggi, non lo è più. In questo caos non ci si capisce più nulla: se un paese dovesse misurare la sua civiltà dalle proprie leggi, l’Italia non sarebbe certamente un paese civile. ” Bè mi tempi” potrebbe dire qualcuno ….” quando si stava peggio, si stava meglio….”. In realtà le cose erano così anche all’epoca di Dante ed è proprio questi che ci narra della situazione legislativa dell’epoca nel Canto VI del Purgatorio :

Atene e Lacedemona, che fenno

l’antiche leggi e furon si civili,

fecero al viver bene un piccolo cenno

verso di te, che fai tanto sottili

provedimenti, ch’ha mezzo novembre

non giunge quel che tu d’ottobre fili.

Quante volte, del tempo che rimembre,

legge, moneta, e rinovate membre!

E se ben ti ricordi e vedi lume,

vedrai te somigliante a quella inferma

che non può trovar posa in su le piume,

ma con dar volta suo dolore scherma.

Le leggi di Solone ad Atene e di Licurgo a Sparta sarebbero state ben poca cosa, a paragone della sottigliezza dei provvedimenti fiorentini che però non durano da metà ottobre a novembre. In settecento anni, quindi,nulla è cambiato. Quelle norme, come oggi, venivano rimangiate non appena emanate . Oggi bisognerebbe però anche avere una mappa per orientarsi nelle varie leggi in vigore.

Scacco matto all’automobilista: la contravvenzione deve essere pagata.

La Cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 5809 del 12 aprile 2012 si è trovata a decidere il caso di un’ automobilista molto negligente il quale era transitato ripetutamente davanti al vigile elettronico appena installato qualche anno fa a Verona. Al ricevimento di un bel pacchetto di contravvenzioni l’interessato aveva proposto un ricorso cumulativo al giudice di pace che aveva rigettato le doglianze, accolte però successivamente, in sede d’appello, dal tribunale . Contro questa decisione il Comune ricorreva in Cassazione . La mancanza delle indicazioni sul retro dei segnali del numero dell’ordinanza sindacale istitutiva del divieto deve invece essere classificata come un difetto formale irrilevante, stabilisce la Cassazione, non in grado di inficiare la validità della specifica prescrizione. Neppure la mancata indicazione nella multa degli estremi dell’omologazione dello strumento può essere sufficiente ad annullare l’accertamento, proseguono gli ermellini. I sistemi per il controllo dell’accesso abusivo nelle zone a traffico limitato non sono soggetti a taratura, conclude il collegio. Non trova neppure applicazione l’istituto del concorso formale, trattandosi di tante infrazioni consumate a distanza di tempo in materia di ztl, specificamente escluse dall’art. 198 cds da questo particolare beneficio. Quindi l’automobilista non trova scampo di fronte alla notifica di una sanzione amministrativa in quanto in questi casi, alm90%, chi la vince sono sempre le Istituzioni di cui anche i giudicanti fanno, in qualche modo, parte.

Facciamo chiarezza sul concetto di danno biologico

Il danno biologico è  il pregiudizio conseguente alla lesione della integrità fisica e/o psichica della persona in sé considerata, a prescindere dalla conseguenze di tipo patrimoniale.

Oggi, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale dettata dalla Cass. Civ. Sez. II con sentenza del 31 maggio 2003 n. 8827, il danno biologico viene risarcito in base all’art. 2059 c.c. trattandosi di danno chiaramente di tipo non patrimoniale : il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. In virtù di quanto sopra la Cassazione ha esteso la nozione di danno non patrimoniale ad ogni danno da lesione di valori inerenti la persona.

Quali quindi le voci di danno di natura non patrimoniale?

Le voci possono essere classificata nel :

-          Danno morale soggettivo ( inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima)

-          Danno biologico in senso stretto ( inteso come lesione dell’interesse all’integrità psico –fisica, conseguente ad un accertamento medico)

-          Danno esistenziale (derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona)

Tale impostazione è stata confermata dalla Cassazione a Sezione Unite nel novembre 2008 anche se in detta pronuncia è stata negata l’autonomia ontologica del danno.

L’art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 definisce il danno biologico come la lesione all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ( risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito). Stessa definizione è stata poi data dalla L. 05 marzo 2001 n. 57. Diversa è invece la definizione contenuta nel codice delle assicurazioni ( d.lgs 07 settembre 2005 n. 209) i cui artt. 138 e 139 estendono la nozione di danno biologico anche agli aspetti dinamici del pregiudizio fisico o psichico. In tali norme il danno biologico è indicato come la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

La Cassazione con sentenza 24451 del 2005 è giunta poi ad affermare una c.d. pluridimensionalità del danno biologico che si comporrebbe non solo dell’aspetto psichico e fisico ma anche dell’incidenza negativa sulle attività quotidiane e della perdita degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.