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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; Diritto Civile</title>
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	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
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		<title>Costa Concordia : Il Sole 24 ore sottolinea l&#8217;impegno della nostra Associazione</title>
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		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il quotidiano IlSole24ore , sul proprio sito, ha messo in evidenza la nostra collaborazione ed assistenza alle vittime del disastro Costa Concordia. Di ciò non possiamo che ringraziare IlSole24ore in quanto ciò ci da dimostrazione che il nostro impegno ha dato e sta dando i nostri frutti. &#160;&#160; Qui di seguito il link dell’articolo &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/s24o.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3492" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="s24o" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/s24o.jpg" alt="" width="344" height="95" /></a>Il quotidiano IlSole24ore , sul proprio sito, ha messo in evidenza la nostra collaborazione ed assistenza alle vittime del disastro Costa Concordia. Di ciò non possiamo che ringraziare IlSole24ore in quanto ciò ci da dimostrazione che il nostro impegno ha dato e sta dando i nostri frutti.</h3>
<p>&nbsp;&nbsp;<br />
<h3 style="text-align: center;">Qui di seguito il link dell’articolo</h3>
<p>&nbsp;<br />
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-17/costa-concordia-macchina-legale-114912.shtml" target="_blank">LEGGI L&#8217;ARTICOLO DEL ILSOLE24ORE</a></h2>
<p>&nbsp;Cogliamo l’occasione per mettere sul nostro sito la telefonata che inchioda il Comandante Schettino: ogni commento è superfluo!</p>
<h2 style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NDpr54i7yss" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></h2>
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		<title>Disastro Costa Concordia : consigli per il risarcimento</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La nostra associazione, offre il proprio contributo, mettendo a disposizione di tutte le vittime della strage Costa Concordia i propri consulenti, medici, psicologici e legali ecc. per ogni necessità La strage ed il disastro causato dalla nave Costa Concordia, la più grande nave da crociera italiana, non può lasciarci indifferenti. Avendo assistito persone coinvolte in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
<img class="size-medium wp-image-3327 alignleft" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="nave-costa-crociere-concordia" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/nave-costa-crociere-concordia-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></p>
<hr />
<h3 style="text-align: justify; background-color: #ffff00;"><span>La nostra associazione, offre il proprio contributo, mettendo a disposizione di tutte le vittime della strage Costa Concordia i propri consulenti, medici, psicologici e legali ecc. per ogni necessità</span></h3>
<hr style="background-color: #ffff00;" />
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;">La strage ed il disastro causato dalla nave Costa Concordia, la più grande nave da crociera italiana, non può lasciarci indifferenti. Avendo assistito persone coinvolte in stragi e disastri, abbiamo voluto dare, con questo post, il nostro contributo in quanto per nostra esperienza sapere come agire ed agire tempestivamente può fare la differenza fra ottenere un equo risarcimento e rimanere solo con un danno permanente a vita.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Lasciando invece alle cronache giornalistiche la dettagliata ricostruzione dei fatti , facciamo un breve riassunto di cosa è accaduto.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/a_lJbwofmJk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></h3>
<h3 style="text-align: justify;">La nave da crociera Costa Concordia, ha urtato uno scoglio di Punta Gabbianara, non lontana dall&#8217;Isola del Giglio. L&#8217;imbarcazione era partita alle 19 da Civitavecchia per un Giro del Mediterraneo e diretta a Savona. I 4.229 passeggeri a bordo sono stati soccorsi. Il Comandante Francesco Schettino ha riferito<strong>: </strong>&#8220;Mentre navigavamo ad andatura turistica abbiamo impattato uno sperone di roccia che non era segnalato. Secondo la carta nautica, doveva esserci acqua a sufficienza sotto di noi&#8221;.L&#8217;urto contro lo scoglio che ha squarciato la chiglia della Costa Concordia è avvenuto probabilmente alcune miglia prima dell&#8217;isola del Giglio. La nave, pur imbarcando acqua, avrebbe proseguito la navigazione e solo successivamente avrebbe invertito rotta puntando verso il porticciolo Giglio. Pare che la Concordia stesse viaggiando su una rotta non consentita. La Procura ha aperto immediatamente un fascicolo per <span style="color: #800000;">i reati di disastro, omicidio colposo e naufragio</span>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Si è parlato anche di apparecchiature non funzionanti . Se ciò fosse accertato si potrebbe persino ipotizzare l’ipotesi di omicidio doloso in quanto mettendosi in navigazione con strumentazione guasta, pur non volendo che l’evento si verificasse, se ne accetta il rischio (<span style="color: #800000;"> c.d. dolo eventuale</span>). Tralasciamo per ora questo argomento in quanto correlato agli accertamenti che verranno effettuati dalla Procura e che accerteranno se la strumentazione a bordo della nave ( ovviamente quella che poteva evitare il danno) era perfettamente funzionante o meno : solo allora potremmo riaprire il discorso sopra accennato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ma inoltre un <span style="color: #800000;">altro reato sicuramente ipotizzabile è quello di lesione colposa</span> ( o dolosa secondo quanto detto poc’anzi).</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Parlando, per ora, di reato colposo la Procura non ha potuto , per ora, procedere anche per questo tipo di reato in quanto procedibile a querela e non d&#8217;ufficio.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Bisogna però chiarire un concetto fondamentale :per lesione non bisogna intendere solo quella fisica in senso stretto rilevando <span style="color: #800000;">anche il c.d. danno psicologico</span>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">“<em> Ho 21 anni ed ho pensato di morire</em>” questa una delle tante frasi rese da chi si è fortunatamente salvato dalla tragedia; tanti si sono gettati in mare e per tutta la vita porteranno con sè questa esperienza che li potrà condizionare psicologicamente nella loro quotidianità futura.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il danno psicologico, infatti, è, a volte, più grave di quello strettamente fisico ( tanto per fare un esempio, vi sono persone che hanno perso delle gambe e nonostante tutto vincono le olimpiadi a loro dedicate, mentre chi è psicologicamente distrutto può diventare un vegetale) ed è stato riconosciuto <span style="color: #800000;">come danno a se stante</span>,ad esempio, nella strage di Viareggio. In quest&#8217;ultimo caso, molte persone che abitavano nella oramai divenuta nota via Ponchielli o nella traversa Porta Pietrasanta, pur non avendo avuto lesioni fisiche sono rimaste traumatizzate da questo evento riportando danni elevati.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Nel caso della Costa Concordia, il trauma subito dalle persone che erano a bordo sicuramente porterà loro delle conseguenze traumatiche quali ad esempio l’impossibilità di riprendere nel loro futuro una imbarcazione, di risevegliarsi nel cuore della notte rivivendo l&#8217;incubo di quella sera ecc..</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ROyFBhwgyqo" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; color: #000080;"><strong>Cosa fare e quali sono i primi passi da fare per ottenere il giusto risarcimento?</strong></span></h2>
<h3 style="text-align: justify;">E&#8217; bene premettere che ogni caso è una situazione a se stante e quindi non si può generalizzare.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il consiglio che possiamo dare è di redigere una lista dei beni persi nel disastro e di proporre una querela per lesioni colpose entro tre mesi dal fatto. Infatti tale tipo di reato &#8211; si ripete &#8211; non è procedibile d’ufficio e pertanto dovrà essere la persona offesa a doversi azionare.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il rapporto contrattuale con la Costa Crociere,</h3>
<h2 style="text-align: center;">il contratto di viaggio prevede:</h2>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">12) REGIME DI RESPONSABILITA&#8217;</span><br />
<em>L’organizzatore risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. LastMinuteClick non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate. In particolare, Lastminuteclick sceglie il Tour Operator organizzatore, propone prodotti di qualità da catalogo, ed assicura la corrispondenza tra quanto descritto nel dettaglio offerta e quanto comunicato, in base al catalogo, fornito dallo stesso Organizzatore. LastMinuteClick, inoltre, è responsabile, per la riservatezza dei dati comunicati dal consumatore, esclusivamente dal momento in cui questi pervengono nella banca dati e non durante la loro trasmissione.</em><br />
<span style="color: #993300;">13) LIMITI DEL RISARCIMENTO</span><br />
<em>Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la <a href="http://www.fog.it/convenzioni/italiano/varsavia-l%27aja.htm" target="_blank">Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955</a>; la <a href="http://www.fog.it/convenzioni/fer.htm" target="_blank">Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario</a>; la <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/binary/pat_turismo_new/direttore_diventa/1970_CCV.1204198437.pdf" target="_blank">Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio</a> per ogni ipotesi di responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n. 2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell&#8217;evento dannoso.</em></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ci si potrà quindi scontrare con il limite di risarcimento di cui sopra arginabile tramite azione penale e successiva costituzione di parte civile con richiesta di risarcimento danni. In questo caso, v&#8217;è anche da dire, che il limite al risarcimento difficilmente potrà essere imposto e dovrà essere superato proprio in virtù dell’evento che si è verificato di proporzioni certamente imprevedibili e quindi ipotesi che esula dalle previsioni contrattuali.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2E_E9IIxNos" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">Ecco quindi i primi passi da fare per chi vuole ottenere il risarcimento per i danni subiti :</span></h3>
<p style="text-align: center;">
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">1)</span> Redigere un elenco delle cose andate distrutte nel disastro</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">2)</span> Cercare di rintracciare, una volta tornati a casa ( anche andando alla agenzia di viaggi) la documentazione relativa al viaggio.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">3)</span> Farsi assistere psicologicamente da uno psicologo che potrà certificare se eventualmente quanto accaduto ed il trauma subito potrà comportare nel tempo un modifica alla quotidianità con postumi permanenti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">4) </span> Proporre querela per le lesioni subite : termine tre mesi dal fatto</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">5)</span> Inviare una lettera di richiesta danni alla Costa Crociere indicando , il più dettagliatamente possibile, i danni subiti, salvo poi eventuale integrazione.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;"><strong>Il nostro &#8220;piccolo&#8221; contributo non si ferma qui!</strong></span></h3>
<hr />
<h3 style="text-align: justify; background-color: #ffff00;"><span style="font-family: georgia,palatino; font-size: medium;">La nostra associazione mette a disposizione a tutte le vittime della strage Costa Concordia i propri consulenti, medici, psicologici e legali per chi avesse bisogno di consigli su come muoversi, per assistenza psicologica, per aiuto nella redazione della querela e per chi avesse necessità di inoltrare la richiesta danni.</span></h3>
<hr style="background-color: #ffff00;" />
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		<title>Regole condominiali :dalla parte di Fido</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Chi vive in un condominio sa bene che gli animali non sono quelli che portano la museruola ma, se il nostro amico Fido di notte inizia ad abbaiare o il nostro micio sporca le scale, le cose potrebbero ritorcerci contro di noi. La prima cosa da fare è quella di leggersi una copia del regolamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3257" style="border-image: initial; border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="cane (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/cane-Copia-300x150.jpg" alt="" width="240" height="120" />Chi vive in un condominio sa bene che gli animali non sono quelli che portano la museruola ma, se il nostro amico Fido di notte inizia ad abbaiare o il nostro micio sporca le scale, le cose potrebbero ritorcerci contro di noi. La prima cosa da fare è quella di leggersi una copia del regolamento del condominio che potrebbe contenere limitazioni per il nostro fedele amico. Anche quando ci si trasferisce o si acquista casa in un condominio questa circostanza non può essere sottovalutata, onde poi non avere futuri rimpianti.<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Nessuno può vietarvi di tenere in casa un cane e un gatto basta che non si creino fastidi a terzi. La regola è la stessa di quella che viene applicata al condomino che alle due di notte mette lo stereo a tutto volume. Ovvio che non gli si può impedire di tenere in casa lo stereo ma se la musica da fastidio agli altri condomini questi possono agire per far cessare tale comportamento.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">In generale si può dire che il regolamento condominiale non può vietare il possesso di animali ma può regolarne la convivenza. Diverso è il caso del regolamento contrattuale cioè di quello approvato all&#8217;unanimità da tutti i condomini: in questo caso possono essere previste regole più rigide. Anche nel caso di regolamento contrattuale, però, le regole e i divieti debbono essere specifici. Se ad esempio detto regolamento vietasse la presenza di cani in casa ma il nostro amico Fido non desse alcun disturbo, un ricorso al Giudice con grande probabilità ci darebbe ragione. L&#8217;ultima parola, in caso di disaccordo, spetta quindi al Giudice che potrà anche allontanare il nostro fedele amico ma solo qualora sia dimostrato che questi arrechi disturbo agli altri condomini.<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Il buon senso vuole o vorrebbe che in caso in cui un animale, ad esempio, sporchi ci si rivolga all&#8217;amministratore il quale provvederà ad inviare una lettera al proprietario o a convocarlo per fargli presente il disturbo arrecato. In un vivere civile questo dovrebbe essere sufficiente per ovviare ad ogni problematica futura. Più di questo però non può essere chiesto all&#8217;amministratore e se ciò non sarà sufficiente si dovrà ricorrere in Tribunale. La causa potrà essere intentata o da un singolo condomino o dall&#8217;amministratore previa delibera assembleare e andrà proposta contro il proprietario dell&#8217;animale domestico.<br />
</span></h3>
<h2 style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: small;">La prima regola è però sempre quella della tolleranza : se Fido ha abbaiato poche volte è buona regola, anche del vivere civile, evitare di inveire contro il proprietario né tanto meno minacciare l&#8217;animale di una fine poco raccomandabile : se così fosse il proprietario dell&#8217;animale potrebbe denunciarvi e farebbe bene.</span><br />
</span></h2>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Il fastidio creato dall&#8217;animale è tutelabile solo se supera la normale tollerabilità proprio come qualsiasi altra attività quotidiana.<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Quindi se regna il buon senso ed un pizzico di tolleranza il nostro amico Fido potrà continuare tranquillamente ad allietarci i nostri giorni e non aver nulla a che temere.</span></h3>
<h3></h3>
<h3 align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Anagrafe degli animali d’affezione</span></strong></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">È la banca nazionale che identifica e raccoglie le informazione relative al nostro amico Fido, ma anche relative ai gatti e altri piccoli animali da compagnia che portano il microchip di riconoscimento. L’iscrizione alla banca dati è gratuita.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">V’è da dire che tutti i proprietari di cani sono obbligati a registrare il proprio “amico” all’anagrafe canina del proprio Comune e ciò serve a garantire l’identità degli animali in caso di smarrimento degli stessi. Non farlo può comportare , oltre alle sanzioni previste per legge, anche delle problematiche nel caso in cui il cane provochi danni a terzi e si richieda la copertura alla propria compagnia assicurativa ( ad esempio nel caso di stipula di polizza del capo famiglia). In questo caso l’assicurazione non mancherà certamente di rifiutarvi il pagamento, nonostante il regolare pagamento del premio, sostenendo che non vi è prova della proprietà del cane.</h3>
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		<title>Infortunio in area pedonale: ma il comune è responsabile?</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il comune non è responsabile degli incidenti all’interno della zona pedonale se l’ha regolarmente transennata. E&#8217; quello che stabilisce la Cassazione con la sentenza del 20 settembre 2011 respingendo il ricorso di una ciclista investita da una bicicletta in zona pedonale. L’area in questione era risultata delimitata da transenne che lasciavano dei varchi, era segnalata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3239" style="border-image: initial; border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="area-pedonale (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/area-pedonale-Copia-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Il comune non è responsabile degli incidenti all’interno della zona pedonale se l’ha regolarmente transennata.<br />
E&#8217; quello che stabilisce la Cassazione con la sentenza del 20 settembre 2011 respingendo il ricorso di una ciclista investita da una bicicletta in zona pedonale.<br />
L’area in questione era risultata delimitata da transenne che lasciavano dei varchi, era segnalata da da cartelli che vietavano l’accesso a tutti i veicoli ed inoltre vi erano anche dei vigili urbani presenti. Nonostante ciò la ricorrente, fu investita da un ciclista, rimasto sconosciuto.<br />
La Corte ha considerato che “ la sentenza impugnata, correttamente inquadra la fattispecie nell’ambito dell’art.2051 cod. civ., con conseguente presunzione di responsabilità del custode, salvo la prova del fortuito”.<br />
In questo caso risulta provato che “la zona era: delimitata da transenne, che lasciavano dei varchi, connaturali alla funzione e natura delle transenne; segnalata da cartelli, che vietavano l&#8217;accesso a tutti i veicoli, nessuno escluso; che i vigili urbani in servizio svolgevano ordinari compiti di sorveglianza, né è ipotizzabile la loro presenza fissa ai varchi; non risulta provata la presenza di altri ciclisti nella zona. Pertanto, il Comune aveva fatto tutto il possibile per evitare l&#8217;accaduto e soprattutto per evitare che ciclisti transitassero in detta zona. La condotta del ciclista, non era quindi evitabile e non si può imputare al Comune alcuna colpa visto che aveva fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare l&#8217;accaduto.</h3>
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		<title>Facciamo ordine sul concetto di danno patrimoniale.</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Una lesione alla salute causa da un fatto illecito, oltre a produrre un danno biologico, può produrre un danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno.  Vi sono quindi due tipi di &#8220;perdite&#8221; che debbono essere tenute ben distinte : la perdita di tipo personale e quella di tipo patrimoniale. La perdita di tipo personale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3215" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="3d abstract running doctors" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/3dw_barella-Copia.jpeg" alt="" width="360" height="180" />Una lesione alla salute causa da un fatto illecito, oltre a produrre un danno biologico, può produrre un danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno.  Vi sono quindi due tipi di &#8220;perdite&#8221; che debbono essere tenute ben distinte : la perdita di tipo personale e quella di tipo patrimoniale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La perdita di tipo personale consiste nella riduzione o soppressione di tutte o parte delle funzioni esistenziali del soggetto leso : il c.d. danno biologico.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La perdita di tipo patrimoniale può consistere sia nelle erogazioni sostenute per eliminare o attenuare gli effetti dell&#8217;evento dannoso ( es. spese di cura) , sia nella contrazione dei redditi dell&#8217;infortunato, determinata dalle lesioni subite.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Infatti può accadere che a seguito della lesionie subita, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva ante sinistro; ovvero, nel caso la vittima non fosse percettore di reddito non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe presumibilmente raggiunto in assenza della lesione subita.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ma come può incidere la lesione alla salute sull&#8217;attività di lavoro della vittima?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ciò può avvenire in tre modi differenti :</h3>
<h3 style="text-align: justify;">1) perdita del reddito ( attuale o futuro)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">2) riduzione del reddito ( attuale o futuro)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">3) danno alla cenestesi lavorativa.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il danno alla cenestesi lavorativa che riguarda la maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell&#8217;attività lavorativa è danno non patrimoniale ma che rientra nel danno biologico e che dovrà essere valutato in sede di consulenza medico legale ai fini della personalizzazione del risarcimento.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Bisogna fare quindi ordine sui termini. Si utilizzerà il termine &#8221; invalidità&#8221; per designare le conseguenze di una compromissione biologica dell&#8217;individuo. Si utilizzerà invece il termine &#8221; incapacità&#8221; per designare i riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o defintiva impossibilità, per il soggetto leso, di svolgere la propria attività lavorativa.</h3>
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		<title>Danno patrimoniale nella RCA: alcuni punti fermi da tener presenti.</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il risarcimento del danno, sia esso biologico che patrimoniale, ha tutta una serie di complicazioni e sfaccettature non sempre considerate e tenute in considerazione in sede di liquidazione e di non facile prova in un eventuale giudizio. La facilitazione che l&#8217;attore ha in sede civile è che può provare il danno anche per mezzo delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/0070-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3206" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="0070 (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/0070-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" /></a>Il risarcimento del danno, sia esso biologico che patrimoniale, ha tutta una serie di complicazioni e sfaccettature non sempre considerate e tenute in considerazione in sede di liquidazione e di non facile prova in un eventuale giudizio. La facilitazione che l&#8217;attore ha in sede civile è che può provare il danno anche per mezzo delle c.d. presunzioni semplici. In questo modo si potrà dimostrare, per presunzioni, che l&#8217;invalidità riportata dalla vittima dell&#8217;incidente stradale abbia inciso sulla possibilità di guadagno. La Cassazione è ritornata sulla questione del risarcimento del danno patrimoniale con la sentenza n. 27584/11 ( III SEZ. Civile) decidendo in ordine alla richiesta avanzata da un professionista il quale lamentava, a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto vittima, di aver dovuto limitare la propria attività lavorativa con conseguente perdita di clientela. La Cassazione, accogliendo la richiesta, ha stabilito che colui che che ha subito una riduzione della capacità lavorativa specifica di una certa entità avrà una ridotta capacità di guadagno anche in futuro ( considerando il danno futuro in re ipsa nella stessa gravità delle lesioni subite). Nello specifico il danneggiato era un medico convenzionato con il servizio sanitario che ha dimostrato in giudizio la diminuzione dei pazienti dovuta alle conseguenze dell&#8217;incidente stradale. Importante è anche il calcolo della rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate che la Corte fa partire non dal momento del sinistro ma dal momento della cessazione dell&#8217;invalidità temporanea . In caso di danno risarcibile, l&#8217;invalidità non concerne l&#8217;incapacità lavorativa in sè, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso d&#8217;invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno. Il risarcimento in questione è quindi un debito di valore e la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato.</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Vs1o1kUD8YY" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
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		<title>Per alcuni giudici essere vecchi è una colpa!</title>
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		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Questo l&#8217;incredibile caso. Una donna di 81 anni esce di casa. Sono le tre del pomeriggio. Ad un certo punto la donna cade in una buca che non aveva visto e , anche in considerazione dell&#8217;età, le lesioni si acutizzano. La donna decide di fare causa al Comune , in questo caso quello di Milano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3073" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="Grandmother knits a scarf" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_28785242_XS-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Questo l&#8217;incredibile caso. Una donna di 81 anni esce di casa. Sono le tre del pomeriggio. Ad un certo punto la donna cade in una buca che non aveva visto e , anche in considerazione dell&#8217;età, le lesioni si acutizzano. La donna decide di fare causa al Comune , in questo caso quello di Milano. La causa però va male in quanto il giudice da torto alla vecchina. Il giudice è il dott. Pasquale A. ed ovviamente non è tanto il fatto che abbia dato torto alla signora oramai non più in tenera età che desta stupore ma è come questi ha giustificato la sentenza. Il Giudice spiega nella sentenza che &#8221; la caduta si è verificata in prossimità dell&#8217;abitazione dell&#8217;attrice ( in zona da lei conosciuta) e in ora ( 15.00) in cui l&#8217;imperfezione della strada poteva essere agevolmente rilevata. Questi semplici elementi consentono di ritenere che l&#8217;imperfezione della sede stradale doveva essere necessariamente rilevata dall&#8217;attrice&#8221;. Se uno va in giro in pieno giorno e per di più in zone che conosce, se si fa male sono affari suoi. Ma il Giudice non si ferma qui. Questi continua dicendo che &#8221; se l&#8217;attrice non ha rilevato l&#8217;anomalia può solo ritenersi che fosse ampiamente disattenta&#8221;. Ma inoltre secondo il Giudice la signora è doppiamente colpevole perché in età avanzata. Infatti, continua il Giudice, è noto come a quell&#8217;età le cadute siano prevedibili e tra l&#8217;altro anche rovinose. Come evitarle? Standosene tappati in casa. Il nostro dott. Pasquale A. fa poi riferimento alla comune esperienza secondo la quale &#8221; è noto che con il progredire dell&#8217;età il sistema motorio e quello sensoriale perdono parte della propria efficienza. Interviene quindi una diminuzione della mobilità degli altri e della capacità di rispondere prontamente a taluni stimoli del mondo esterno&#8221;. Ma secondo voi il dott. Pasquale si ferma qui? Certo che no……continua, infatti, il Giudice che &#8221; in alcuni casi può aggiungersi anche una maggior propensione, sempre dovuta all&#8217;età, a perdere la concentrazione su alcuni aspetti del mondo circostante. Tali elementi consentono di ipotizzare una diminuita capacità della persona di età avanzata di osservare alcuni aspetti del mondo circostante rilevandone in tempo utile le anomalie ed evitandole. Consentono altresì di ipotizzare una diminuita capacità di reazione alle incertezze del passo in occasione di imperfezioni del percorso o urti contro ostacoli&#8221;. Da questa logica ( !?!) deduzione il Giudice trae quindi le sue conclusioni &#8221; si può in definitiva ragionevolmente supporre come alcuni ostacoli causano la perdita dell&#8217;equilibrio e la caduta non per un loro carattere insidioso ma solo perché il soggetto, per l&#8217;età avanzata, non ha saputo percepirli come avrebbe fatto qualsiasi altra persona e non ha potuto reagire a essi come avrebbe fatto qualsiasi altra persona&#8221;. In definitiva non è la buca ad essere pericolosa ma è la vecchietta che è un pericolo per sé andando in giro.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per il Giudice avere 81 anni è motivo di condanna. La donna viene quindi condannata ad oltre 1000,00 euro di spese per la soccombenza.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Caro Presidente della Repubblica, dott. Napolitano, ma lo sa che lei quando va in giro per rappresentare l&#8217;Italia, vista la non più giovane età, lei costituisce un pericolo non avendo più i riflessi pronti? Bè, se si stupisce di questa affermazione se la prenda con la giustizia del nostro Paese che rappresenta.</h3>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/UPgxnV5-lc4" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
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		<title>A seguito di un sinistro non trovo lavoro. Voglio il risarcimento! La Cassazione glielo nega!</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Oltre che vittima anche la beffa! Tizia era stata vittima di un incidente stradale in quanto trasportata. A seguito del sinistro ella aveva riportato gravi lesioni tanto da necessitare una lunga degenza che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarla. Ecco, quindi, che al danno biologico doveva venir considerato anche l’ulteriore danno per aver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: center;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2902" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="soldi" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/soldi1-300x150.jpg" alt="" width="210" height="105" /><span style="color: #003366;">Oltre che vittima anche la beffa!</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tizia era stata vittima di un incidente stradale in quanto trasportata. A seguito del sinistro ella aveva riportato gravi lesioni tanto da necessitare <span style="color: #003366;">una lunga degenza che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarla</span>. Ecco, quindi, che al danno biologico doveva venir considerato anche l’ulteriore danno per aver perso il posto di lavoro e la difficoltà, in tempo di crisi, a trovare nuova occupazione. Questo almeno così credeva Tizia in quanto la <span style="color: #003366;">Corte di Cassazione , con sentenza 25221/2011, III Sezione Civile</span>, non le ha dato certamente ragione….anzi!</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #003366;">Ma vediamo come si erano svolti i fatti.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il sinistro era avvenuto a causa di un tamponamento a catena ove Tizia, quale trasportata nella macchina di mezzo, aveva avuto la peggio.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In <span style="color: #003366;">primo grado</span> a Tizia non era andata male in quanto le era stato riconosciuto un risarcimento intorno ai <span style="color: #003366;">250mila euro</span>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In <span style="color: #003366;">Appello</span>, però le cose andavano assai diversamente in quanto la somma risarcitoria veniva ridotta drasticamente: poco più di <span style="color: #003366;">95mila euro</span>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">I giudici di secondo grado, ritenevano che «il Tribunale aveva calcolato il danno patrimoniale come se l’incapacità lavorativa della danneggiata corrispondesse al 100 per cento del totale, mentre detta invalidità era stata accertata in sede peritale nella misura del 18 per cento ed ha rettificato il calcolo di conseguenza, in considerazione del fatto che l’infortunata, pur avendo perso il posto di lavoro, avrebbe potuto in futuro dedicarsi ad altra attività». <strong><em></em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">La donna si sente presa in giro e ricorre fermamente in Cassazione contestando la valutazione economica effettuata dalla Corte di Appello:<span style="color: #003366;"> sono stata licenziata a seguito del sinistro &#8211; riferisce la donna – e non riesco a trovare lavoro, com’è possibile non considerare tale danno ?</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Inoltre la natura delle lesioni riportate rende difficile riprendere l’attività lavorativa, che richiede fatica fisica: chi mai mi prenderà a lavorare e cosa potro’ effettivamente fare visto che sono capace a fare lavori manuali?</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yZsL9mGkMHE" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">In base a queste lagnanze la ricorrente ha sostenuto che «il danno patrimoniale da lucro cessante avrebbe dovuto essere valutato in termini non rigorosamente ancorati alla percentuale di invalidità», tenendo presente, piuttosto, che «la riduzione dell’attività lavorativa specifica, che non rientri tra i postumi di lieve entità, consente di presumere che la futura capacità di guadagno ne risulterà ridotta in misura non necessariamente proporzionale alla percentuale di invalidità», come affermato anche dalla giurisprudenza. <strong><em></em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">La Cassazione</span> riconosce, in parte, le motivazioni di Tizia in quanto sostiene che il danno patrimoniale da lucro cessante può essere valutato anche discostandosi in certa misura dalla percentuale di invalidità accertata in sede peritale, ma, dall’altro lato, <span style="color: #003366;">le da comunque torto</span> in quanto sottolinea come viene affidato alla parte danneggiata l’onere di dimostrare l’inadeguatezza della misura dell’invalidità accertata, cosa che Tizia non ha fatto.  Il consulente tecnico aveva quantificato l’invalidità permanente con riferimento non all’invalidità in genere, ma all’incapacità lavorativa specifica dell’infortunata, tenendo conto, cioè, dell’attività di lavoro svolta», mentre la ricorrente non ha indicato «le ragioni per cui la percentuale dovrebbe ritenersi inadeguata alla sua particolare condizione» né le lacune della relazione peritale. E nemmeno può attribuirsi rilievo «alla circostanza che, a seguito delle lesioni e della lunga assenza dal lavoro che ne è seguita, l’infortunata è stata licenziata dal posto di lavoro». Per questi motivi, il risarcimento dei danni stabilito in Appello viene confermato dalla Cassazione anche se, si badi bene, <span style="color: #003366;">il ragionamento con cui le due corti giungono alla medesima conclusione è differente.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tizia ha quindi ricevuto un altro colpo, ancor più severo, inferto dalla macchina della giustizia che le rimarrà addosso per tutta la vita ricordandole che ……<span style="color: #003366;">chi troppo vuole nulla stringe…..</span></h3>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/P4uqNzAK99c" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
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		<title>Sfascia famiglie e la revoca della donazione</title>
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		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; L&#8217;amore si sa è cieco ed annebbia il cervello. Molti attempati signori che si credono latin lover intraprendono una relazione con giovani donne, spesso di nazionalità straniera, senza che gli sorga il dubbio che queste donne non sono certo innamorate dell&#8217;uomo &#8220;maturo&#8221; ma bensì dei beni che questi hanno accumulato nel corso di una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-2632 alignleft" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid;" title="sexy" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/sexy-300x150.jpg" alt="" width="240" height="120" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4 style="text-align: justify;">L&#8217;amore si sa è cieco ed annebbia il cervello. Molti attempati signori che si credono latin lover intraprendono una relazione con giovani donne, spesso di nazionalità straniera, senza che gli sorga il dubbio che queste donne non sono certo innamorate dell&#8217;uomo &#8220;maturo&#8221; ma bensì dei beni che questi hanno accumulato nel corso di una vita. E&#8217; così che con varie scuse e con grande maestria si fanno quindi donare ogni ben di Dio.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Però , com&#8217;è noto, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e sul punto interviene la Cassazione con sentenza n. 22936 del 04 novembre stabilendo che la relazione adulterina della beneficiara e la mancanza di qualsiasi solidarietà e riconoscenza nei confronti del donante sono elementi che possono configurare gli estremi dell&#8217;ingratitudine tale da giustificare la revoca della donazione stessa. Nel caso in esame un uomo maturo si era invaghito di una giovane e bella donna tanto da sposarla e da condividere con lei tutto, in cambio di momenti di passione. Certo quei momenti non erano a buon prezzo e l&#8217;uomo si ritrova , ben presto, sul lastrico avendo donato titoli e beni alla moglie la quale , per tutta risposta ed in segno di gratitudine, l&#8217;aveva tradito con un altro uomo. Certo questo tradimento non era dettato da mancanza di amore nei confronti del marito ma dal fatto che questi, oramai vecchio, non riusciva più a frenare le voglie della giovane moglie : in pratica questa gli stava facendo un favore a sua insaputa. Il marito, ancora più vecchio, si ammala e l&#8217;amore così come era venuto quando questi era benestante , improvvisamente svanisce come i beni ed i soldi del coniuge.</h4>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/z8jtuf8IFrM" frameborder="0" width="300" height="200"></iframe></p>
<h4 style="text-align: justify;">L’uomo non si rassegna e ottiene, parzialmente, giustizia dalla Corte d’appello che ravvisa nella condotta della ex moglie gli estremi dell’ingratitudine, su cui fondare la revocazione di una parte delle donazioni che erano consistite in un appartamento e nei titoli di stato per oltre 700 milioni del vecchio conio. La moglie poi aveva abbandonato il marito, vecchio e malato, lasciandolo a se stesso senza risorse.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">La relazione adulterina costituisce elemento di ingratitudine che giustifica la revocazione della donazione. E proprio la relazione adulterina della donna, secondo la Corte d’appello, costituisce elemento sintomatico della ingratitudine, su cui fondare, ex artt. 800 e 801 c.c., la revocazione delle donazioni. O per lo meno, di quella relativa all’appartamento. Per i titoli di stato, invece, il marito non riesce ad ottenere la revoca della donazione in quanto il trasferimento degli stessi, secondo la Corte, «poteva rappresentare, più che una donazione, una particolare forma di gestione delle comuni risorse».</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Inoltre nella sentenza si sottolinea come la moglie non abbia mai dimostrato solidarietà e riconoscenza per la condizione economica acquisita e come anche questi elementi siano circostanze da cui può desumersi l’ingratitudine. Dalla posizione economica acquisita dalla donna, anche a seguito dell’intestazione dei citati titoli di Stato, e dal suo complessivo comportamento, caratterizzato da una mancanza di solidarietà e riconoscenza, la Corte territoriale ha ravvisato quel «malanimo», che può assurgere ad ingiuria grave, rilevante ai fini della revocazione della donazione dell’appartamento.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Almeno stavolta non si può dire che il marito è rimasto cornuto e mazziato.</h4>
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		<title>Hai subito un ritardo nella attivazione della linea? Oggi puoi chiedere il risarcimento!</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Hai subito un ritardo nella attivazione della linea telefonica o internet? Bè, da oggi puoi essere risarcito. E’ quello che ha stabilito il giudice di pace di Milano con sentenza del 10 giugno 2011 condannando il gestore telefonico al risarcimento di euro 1500 per non aver attivato tempestivamente la linea telefonica e internet. In particolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2512" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="handset as a contact icon (vector)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_18631724_XS-Copia.jpg" alt="" width="233" height="116" />Hai subito un ritardo nella attivazione della linea telefonica o internet?</p>
<p>Bè, da oggi puoi essere risarcito.</p>
<p>E’ quello che ha stabilito il giudice di pace di Milano con sentenza del 10 giugno 2011 condannando il gestore telefonico al risarcimento di euro 1500 per non aver attivato tempestivamente la linea telefonica e internet.<br />
In particolare secondo il magistrato onorario, il rapporto di utenza telefonica costituisce un servizio pubblico essenziale soggetto al regime contrattuale di diritto comune e come tale  può essere ricondotto all&#8217;interno di quegli interessi di riconoscimento persino costituzionale nella tutela dei rapporti sociali, di cui il telefono rappresenta uno strumento di organizzazione ed alla cui mancanza o difficoltà conseguono perdita di occasioni sia economiche che personali. Il danno andrà quindi determinato tenendo conto proprio del disagio prodotto e subito dalla mancata installazione ed attivazione della linea telefonica nonché dei servizi aggiuntivi, dalla impossibilità di disporre degli stessi e dagli innumerevoli disagi che l&#8217;utente deve affrontare sia per sollecitare l’ esecuzione dei servizi richiesti, magari parlando con una voce registrata.</p>
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