Infortunio in area pedonale: ma il comune è responsabile?

Il comune non è responsabile degli incidenti all’interno della zona pedonale se l’ha regolarmente transennata.
E’ quello che stabilisce la Cassazione con la sentenza del 20 settembre 2011 respingendo il ricorso di una ciclista investita da una bicicletta in zona pedonale.
L’area in questione era risultata delimitata da transenne che lasciavano dei varchi, era segnalata da da cartelli che vietavano l’accesso a tutti i veicoli ed inoltre vi erano anche dei vigili urbani presenti. Nonostante ciò la ricorrente, fu investita da un ciclista, rimasto sconosciuto.
La Corte ha considerato che “ la sentenza impugnata, correttamente inquadra la fattispecie nell’ambito dell’art.2051 cod. civ., con conseguente presunzione di responsabilità del custode, salvo la prova del fortuito”.
In questo caso risulta provato che “la zona era: delimitata da transenne, che lasciavano dei varchi, connaturali alla funzione e natura delle transenne; segnalata da cartelli, che vietavano l’accesso a tutti i veicoli, nessuno escluso; che i vigili urbani in servizio svolgevano ordinari compiti di sorveglianza, né è ipotizzabile la loro presenza fissa ai varchi; non risulta provata la presenza di altri ciclisti nella zona. Pertanto, il Comune aveva fatto tutto il possibile per evitare l’accaduto e soprattutto per evitare che ciclisti transitassero in detta zona. La condotta del ciclista, non era quindi evitabile e non si può imputare al Comune alcuna colpa visto che aveva fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare l’accaduto.

Facciamo ordine sul concetto di danno patrimoniale.

Una lesione alla salute causa da un fatto illecito, oltre a produrre un danno biologico, può produrre un danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno.  Vi sono quindi due tipi di “perdite” che debbono essere tenute ben distinte : la perdita di tipo personale e quella di tipo patrimoniale.

La perdita di tipo personale consiste nella riduzione o soppressione di tutte o parte delle funzioni esistenziali del soggetto leso : il c.d. danno biologico.

La perdita di tipo patrimoniale può consistere sia nelle erogazioni sostenute per eliminare o attenuare gli effetti dell’evento dannoso ( es. spese di cura) , sia nella contrazione dei redditi dell’infortunato, determinata dalle lesioni subite.

Infatti può accadere che a seguito della lesionie subita, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva ante sinistro; ovvero, nel caso la vittima non fosse percettore di reddito non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe presumibilmente raggiunto in assenza della lesione subita.

Ma come può incidere la lesione alla salute sull’attività di lavoro della vittima?

Ciò può avvenire in tre modi differenti :

1) perdita del reddito ( attuale o futuro)

2) riduzione del reddito ( attuale o futuro)

3) danno alla cenestesi lavorativa.

Il danno alla cenestesi lavorativa che riguarda la maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell’attività lavorativa è danno non patrimoniale ma che rientra nel danno biologico e che dovrà essere valutato in sede di consulenza medico legale ai fini della personalizzazione del risarcimento.

Bisogna fare quindi ordine sui termini. Si utilizzerà il termine ” invalidità” per designare le conseguenze di una compromissione biologica dell’individuo. Si utilizzerà invece il termine ” incapacità” per designare i riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o defintiva impossibilità, per il soggetto leso, di svolgere la propria attività lavorativa.

Danno patrimoniale nella RCA: alcuni punti fermi da tener presenti.

Il risarcimento del danno, sia esso biologico che patrimoniale, ha tutta una serie di complicazioni e sfaccettature non sempre considerate e tenute in considerazione in sede di liquidazione e di non facile prova in un eventuale giudizio. La facilitazione che l’attore ha in sede civile è che può provare il danno anche per mezzo delle c.d. presunzioni semplici. In questo modo si potrà dimostrare, per presunzioni, che l’invalidità riportata dalla vittima dell’incidente stradale abbia inciso sulla possibilità di guadagno. La Cassazione è ritornata sulla questione del risarcimento del danno patrimoniale con la sentenza n. 27584/11 ( III SEZ. Civile) decidendo in ordine alla richiesta avanzata da un professionista il quale lamentava, a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto vittima, di aver dovuto limitare la propria attività lavorativa con conseguente perdita di clientela. La Cassazione, accogliendo la richiesta, ha stabilito che colui che che ha subito una riduzione della capacità lavorativa specifica di una certa entità avrà una ridotta capacità di guadagno anche in futuro ( considerando il danno futuro in re ipsa nella stessa gravità delle lesioni subite). Nello specifico il danneggiato era un medico convenzionato con il servizio sanitario che ha dimostrato in giudizio la diminuzione dei pazienti dovuta alle conseguenze dell’incidente stradale. Importante è anche il calcolo della rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate che la Corte fa partire non dal momento del sinistro ma dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea . In caso di danno risarcibile, l’invalidità non concerne l’incapacità lavorativa in sè, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso d’invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno. Il risarcimento in questione è quindi un debito di valore e la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato.