Quando scappa , scappa….ma attenti…si commette reato!

Quando scappa, scappa! Ma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40012/2011 depositata il 4 novembre, ha stabilito che non è proprio così, in quanto urinare in luogo pubblico è reato a prescindere dal fatto che la condotta possa essere stata messa in atto in un luogo buio e appartato.

Un ragazzo si trovava in fila per entrare in discoteca quando, improvvisamente, ha un impellente bisogno fisiologico. Il ragazzo si allontana cercando un posto appartato per poter espletare il suo bisogno e poco dopo si ritrova dinanzi al Giudice per rispondere del reato di atti contrari alla pubblica decenza ( art. 726 c.p.).Il Giudice di primo grado assolve il ragazzo in quanto la condotta posta in essere dallo stesso non era stata nemmeno percepita dai presenti e nonostante in Italia vi siano questioni ben più importanti da seguire, il Procuratore Generale in persona decide di ricorrere per Cassazione contro la sentenza del giudice di primo grado sostenendo che questi avrebbe confuso il reato di atti osceni in luogo pubblico ( art. 527 c.p.) che richiede la visibilità dei genitali con quella degli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) che invece richiede la sola possibilità di percezione del gesto contrario, appunto, alla pubblica decenza.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 15678/2010 aveva già avuto modo di specificare che “sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione come l’urinare in luogo pubblico”.

Non si confonda le due ipotesi criminose in quanto,nel caso in esame, non si tratta di atti osceni ma bensì di atti contrari alla pubblica decenza e le fattispecie criminose debbono essere tenute ben distinte. Infatti, gli atti osceni in luogo pubblico sononquelli volti ad offendere “in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto”, mentre gli atti contrari alla pubblica decenza “ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione” (Cass., sent. 2447/1985). In conclusione – vista l’irrilevanza del fatto che i genitali siano visibili oppure no, nonché l’irrilevanza dell’effettiva percezione offensiva del gesto – la Cassazione da ragione al Procuratore Generale accogliendone il ricorso ai danni del ragazzo che si vedrà infliggere una condanna per il reato commesso.

Ma l’automobilista è sempre responsabile in caso di investimento di pedone?

L’automobilista che investe un pedone ha sempre colpa anche se questi era fuori dalle strisce.
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che, con una sentenza del 20 luglio 2011, ha accolto il ricorso degli eredi di una signora investita mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali in pieno centro della città e di giorno.
La motociclista si era difesa sostenendo che la donna aveva repentinamente e improvvisamente occupato la carreggiata senza darle il tempo di frenare.
In realtà la tesi difensiva della motociclista non è stata accolta in quanto l’automobilista deve essere sempre accorto a tal punto che egli deve prevedere anche l’attraversamento dei pedoni in condizioni normali.
Insomma, la sola circostanza che il pedone abbia attraversato al di fuori dello spazio dedicato all’attraversamento pedonale non giustifica l’esonero di responsabilità in capo al conducente del ciclomotore anche se una qualche, seppur minima, responsabilità va comunque addebitata anche al pedone: nel caso di specie è stata riconosciuta una responsabilità della motociclista pari al 90%.

E’ reato inviare spam?

La Cassazione con sentenza del 12 ottobre 2011 ha stabilito che non è responsabile per molestia colui il quale invia numerosi messaggi indesiderati di posta elettronica.
Il caso aveva riguardato due giovani di Grosseto che avevano inviato un numero di e-mail indesiderate a una conoscente. La Suprema Corte non ha ritenuto , seppur accertato il fatto, sussistente il reato di molestia in quanto legato al ricevere suoni indesiderati così delineando una linea tra telefono, sms ed internet.
Specificatamente la Corte motiva la propria decisione sottolineando come «va esclusa l’ipotizzabilità del reato de qua nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo. Contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’ apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe, secondo il predetto precedente, verificare, come di certo non si verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera».
Il tutto però con una precisazione : non è escluso a priori il reato di molestia qualora sia usato il mezzo internet in quanto , poiché la voce, oggi è anche trasferibile tramite web( ad es. con skype) in questo caso si potrebbe comunque configurare il reato anzidetto.