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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; Diritto Penale</title>
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	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
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		<title>Quando scappa , scappa&#8230;.ma attenti&#8230;si commette reato!</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 05:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Quando scappa, scappa! Ma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40012/2011 depositata il 4 novembre, ha stabilito che non è proprio così, in quanto urinare in luogo pubblico è reato a prescindere dal fatto che la condotta possa essere stata messa in atto in un luogo buio e appartato. Un ragazzo si trovava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2649" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="urinare" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/urinare-300x150.jpg" alt="" width="180" height="90" />Quando scappa, scappa! Ma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40012/2011 depositata il 4 novembre, ha stabilito che non è proprio così, in quanto urinare in luogo pubblico è reato a prescindere dal fatto che la condotta possa essere stata messa in atto in un luogo buio e appartato.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Un ragazzo si trovava in fila per entrare in discoteca quando, improvvisamente, ha un impellente bisogno fisiologico. Il ragazzo si allontana cercando un posto appartato per poter espletare il suo bisogno e poco dopo si ritrova dinanzi al Giudice per rispondere del reato di <strong>atti contrari alla pubblica decenza</strong> ( art. 726 c.p.).Il Giudice di primo grado assolve il ragazzo in quanto la condotta posta in essere dallo stesso <strong>non era stata nemmeno percepita dai presenti</strong> e nonostante in Italia vi siano questioni ben più importanti da seguire, il Procuratore Generale in persona decide di ricorrere per Cassazione contro la sentenza del giudice di primo grado sostenendo che questi avrebbe confuso il <strong>reato di atti osceni in luogo pubblico</strong> ( art. 527 c.p.) che richiede la visibilità dei genitali con quella degli <strong>atti contrari alla pubblica decenza</strong> (art. 726 c.p.) che invece richiede la sola possibilità di percezione del gesto contrario, appunto, alla pubblica decenza.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Sul tema la Cassazione con sentenza n. 15678/2010 aveva già avuto modo di specificare che “<em>sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quelli che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione come l’urinare in luogo pubblico</em>”.</h4>
<h4 style="text-align: justify;">Non si confonda le due ipotesi criminose in quanto,nel caso in esame, non si tratta di atti osceni ma bensì di atti contrari alla pubblica decenza e le fattispecie criminose debbono essere tenute ben distinte. Infatti, gli atti osceni in luogo pubblico sononquelli volti ad offendere “<em>in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto</em>”, mentre gli atti contrari alla pubblica decenza “<em>ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione</em>” (Cass., sent. 2447/1985). In conclusione &#8211; vista l’irrilevanza del fatto che i genitali siano visibili oppure no, nonché l’irrilevanza dell’effettiva percezione offensiva del gesto – la Cassazione da ragione al Procuratore Generale accogliendone il ricorso ai danni del ragazzo che si vedrà infliggere una condanna per il reato commesso.</h4>
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		<title>Ma l&#8217;automobilista è sempre responsabile in caso di investimento di pedone?</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L’automobilista che investe un pedone ha sempre colpa anche se questi era fuori dalle strisce. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che, con una sentenza del 20 luglio 2011, ha accolto il ricorso degli eredi di una signora investita mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali in pieno centro della città e di giorno. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2473" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_29801286_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_29801286_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />L’automobilista che investe un pedone ha sempre colpa anche se questi era fuori dalle strisce.<br />
Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che, con una sentenza del 20 luglio 2011, ha accolto il ricorso degli eredi di una signora investita mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali in pieno centro della città e di giorno.<br />
La motociclista si era difesa sostenendo che la donna aveva repentinamente e improvvisamente occupato la carreggiata senza darle il tempo di frenare.<br />
In realtà la tesi difensiva della motociclista non è stata accolta in quanto l’automobilista deve essere sempre accorto a tal punto che egli deve prevedere anche l’attraversamento dei pedoni in condizioni normali.<br />
Insomma, la sola circostanza che il pedone abbia attraversato al di fuori dello spazio dedicato all&#8217;attraversamento pedonale non giustifica l&#8217;esonero di responsabilità in capo al conducente del ciclomotore anche se una qualche, seppur minima, responsabilità va comunque addebitata anche al pedone: nel caso di specie è stata riconosciuta una responsabilità della motociclista pari al 90%.</p>
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		<title>E&#8217; reato inviare spam?</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Cassazione con sentenza del 12 ottobre 2011 ha stabilito che non è responsabile per molestia colui il quale invia numerosi messaggi indesiderati di posta elettronica. Il caso aveva riguardato due giovani di Grosseto che avevano inviato un numero di e-mail indesiderate a una conoscente. La Suprema Corte non ha ritenuto , seppur accertato il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2470" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="an inbox full of mail envelopes, clipping path included" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_11489431_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />La Cassazione con sentenza del 12 ottobre 2011 ha stabilito che non è responsabile per molestia colui il quale invia numerosi messaggi indesiderati di posta elettronica.<br />
Il caso aveva riguardato due giovani di Grosseto che avevano inviato un numero di e-mail indesiderate a una conoscente. La Suprema Corte non ha ritenuto , seppur accertato il fatto, sussistente il reato di molestia in quanto legato al ricevere suoni indesiderati così delineando una linea tra telefono, sms ed internet.<br />
Specificatamente la Corte motiva la propria decisione sottolineando come «va esclusa l&#8217;ipotizzabilità del reato de qua nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo. Contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l&#8217; apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe, secondo il predetto precedente, verificare, come di certo non si verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera».<br />
Il tutto però con una precisazione : non è escluso a priori il reato di molestia qualora sia usato il mezzo internet in quanto , poiché la voce, oggi è anche trasferibile tramite web( ad es. con skype) in questo caso si potrebbe comunque configurare il reato anzidetto.</p>
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		<title>Delitto di Avetrana : violato il principio del ne bis in idem</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Cassazione mette sotto torchio i magistrati che si occupano del delitto di Avetrana imponendogli di decidere se accusare Sabrina Misseri di aver ucciso la cuginetta Sarah Scazzi &#8211; il 26 agosto 2010 &#8211; con la complicità del padre Michele, o con quella della madre Cosima Serrano. In particolare, ai giudici del merito gli Ermellini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2462" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="sara-scazzi (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/sara-scazzi-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />La Cassazione mette sotto torchio i magistrati che si occupano del delitto di Avetrana imponendogli di decidere se accusare Sabrina Misseri di aver ucciso la cuginetta Sarah Scazzi &#8211; il 26 agosto 2010 &#8211; con la complicità del padre Michele, o con quella della madre Cosima Serrano. In particolare, ai giudici del merito gli Ermellini rimproverano di non aver tenuto conto del famoso principio del &#8220;ne bis in idem&#8221;. Infatti i giudici di prime curie avrebbero emesso due ordinanze di custodia cautelare (quelle del riesame del 20 giugno e del 24 agosto), con due versioni alternative dell&#8217;esecuzione dello stesso delitto. Non è possibile aprire due procedimenti per lo stesso fatto reato : «Si tratta di una regola &#8211; spiega la Cassazione &#8211; che permea l&#8217;intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull&#8217;identica &#8220;regiudicanda&#8221;, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema». Per la Cassazione, gli indizi a carico di Cosima e Sabrina &#8211; che lo scorso 26 settembre hanno ottenuto dai supremi giudici l&#8217;annullamento con rinvio delle due ordinanze &#8211; sono «insussistenti» per quanto riguarda l&#8217;accusa di omicidio e quella di sequestro di persona. In pratica, manca «ogni riferimento a quanto accaduto tra le 14 e le 14,42 del 26 agosto perché in esso si colloca la consumazione dell&#8217;omicidio. Inoltre imprescindibile è fare chiarezza sul &#8220;dove&#8221; è avvenuto il delitto: in casa Misseri, nel garage, nella macchina di Cosima…?Insomma ci sono «discrasie» &#8211; sia per il &#8220;ruolo&#8221; di Sabrina che per quella di Cosima &#8211; in ordine «al luogo di consumazione del delitto, alla sua dinamica, nonché alla diversa riconducibilità soggettiva dello stesso». Per Cosima, inoltre non si è ancora capito quale effettivo ruolo avesse avuto nell&#8217;omicidio e come il suo comportamento abbia favorito il delitto.<br />
Inoltre , v&#8217;è da sottolineare, i giudici di merito non hanno preso in considerazione le perizie della difesa sui tabulati telefonici ma solo quella fornita dal Ris ed anche questo non è stato giudicato corretto dalla Cassazione.</p>
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		<title>Malasanità : il medico che non prescrive gli esami risponde di omicidio colposo</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le morti provocate da cattive o mancate diagnosi non si contano oramai più. Si rischia di andare all&#8217;ospedale per una malattia guaribile, se presa in tempo, e trovarsi dopo pochi mesi all&#8217;obitorio solo a causa della noncuranza di alcuni medici &#8220;faciloni&#8221;. La Cassazione è tornata sul tema con la sentenza del 06 ottobre 2011, IV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2446" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_29612617_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_29612617_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />Le morti provocate da cattive o mancate diagnosi non si contano oramai più. Si rischia di andare all&#8217;ospedale per una malattia guaribile, se presa in tempo, e trovarsi dopo pochi mesi all&#8217;obitorio solo a causa della noncuranza di alcuni medici &#8220;faciloni&#8221;. La Cassazione è tornata sul tema con la sentenza del 06 ottobre 2011, IV Sez.Penale. Nel caso di specie una paziente era morta per un aneurisma cerebrale e solo un miracolo avrebbe potuto far capire la gravità della situazione al neurologo.  Questo è quello che emerge dalla perizia prodotta agli atti. I forti mal di testa della ragazza, arrivata in ospedale in braccio al padre erano campanelli d&#8217;allarme che potevano far preventivare un aneurisma. Quindi la domanda è se lo specialista doveva accorgersi o meno di quello che stava accadendo. Indipendentemente da questo, però, lo specialista non prescriveva alla paziente gli esami del caso anche se solo l&#8217;angiografia d&#8217;urgenza avrebbe consentito di individuare l&#8217;anaeurisma.  Ma l&#8217;evento si sarebbe verificato ugualmente anche se tutti gli esami del caso fossero stati fatti? E&#8217; questa la domanda a cui la difesa dello specialista risponde affermativamente a cui si deve rispondere in quanto inutile è obiettare che la paziente presentava uno stato asintomatico tale che con la richiesta d&#8217;urgenza di esami diagnostici si sarebbe comunque sempre arrivati tardi e non si sarebbe potuto salvare la paziente. C&#8217;è però da dire che tali analisi, se prescritte, avrebbero potuto essere eseguite in ambulatori privati più celeri rispetto al servizio sanitario nazionale. Magari, in questo caso, la ragazza sarebbe ancora in vita. La Cassazione ha ritenuto la sentenza d&#8217;appello non condivisibile annullandola con rinvio e sarà quindi tale giudice a dover stabilire se il medico o meno possa essere ritenuto responsabile di omicidio colposo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sta di fatto che una ragazza che forse si poteva salvare è morta.</p>
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		<title>Attenzione agli estintori, dovuti anche nelle zone bagnate.</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il datore di lavor che non mette gli estintori in tutta l&#8217;azienda, anche nelle zone che non sono a rischio di incendio, rischia una condanna penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 07 settembre 2011 condannando l&#8217;imprenditore che non aveva messo gli estintori nell&#8217;area esterna ella sua autoficcina destinata al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2436" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="estintore (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/estintore-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />Il datore di lavor che non mette gli estintori in tutta l&#8217;azienda, anche nelle zone che non sono a rischio di incendio, rischia una condanna penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 07 settembre 2011 condannando l&#8217;imprenditore che non aveva messo gli estintori nell&#8217;area esterna ella sua autoficcina destinata al lavaggio degli automezzi. Questi si era difeso sostenendo che i dispositivi mancanti riguardavano solo le zone del cortile esterno destinato al lavaggio auto e che proprio per il fatto che la zona fosse sempre a contatto con l&#8217;acqua rendeva inutile l&#8217;installazione degli estintori in quanto zona non soggetta a rischio di incendio. Purtroppo la tesi non ha convinto, pur se logicamente aveva il suo filo conduttore, precisando la Corte che &#8221; in materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare, la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidonietià allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell&#8217;incendio nonchè al salvataggio o al soccorso delle persone. Nel consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque , a limitare&#8221; . Inoltre, ad avviso degli Ermellini, la legge prescrive l&#8217;adozione di misure atte a prevenire infortuni e pericolo sui luoghi di lavoro in tutti i luoghi dell&#8217;azienda e ciò non può essere rimesso alla discrezionalità del gestore. E&#8217; opinabile che laddove sussiste una situazione di umidità o di bagnato, l&#8217;incendio non potrebbe mai veerificarsi e che quindi manca l&#8217;elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice in quanto scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili, pur mischiandosi con l&#8217;acqua, mantengono la loro capacità incendiaria.</p>
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		<title>Rivolere indietro il regalo fatto alla ex fidanzata può essere considerato rapina</title>
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		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 06:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[I regali fatti alle ex, se pretesi indietro, possono costare caro. E&#8217; quello che è accaduto ad un focoso ex fidanzato che si è ripreso indietro con la forza il regalo che aveva fatto alla sua ex. Il fatto che vi sia un movente psichico dovuto alla delusione sentimentale poco importa ai fini della configurazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I regali fatti alle ex, se pretesi indietro, possono costare caro. E&#8217; quello che è accaduto ad un focoso ex fidanzato che si è ripreso indietro con la forza il regalo che aveva fatto alla sua ex. Il fatto che vi sia un movente psichico dovuto alla delusione sentimentale poco importa ai fini della configurazione del grave reato di rapina che si raffigura in tale ipotesi. Lo sottolinea la Cassazione che ha condannato, così, l&#8217;ex fidanzato che aveva reagito male all&#8217;addio della sua morosa e le aveva preso con forza il rolex che le aveva regalato.In tale sede il &#8220;rapinatore&#8221; ha sostenuto che si era trattato solo di un litigio tra ex amanti con minacce tali da non intimidire certamente la persona offesa. La linea difensiva però non ha convinto gli Ermellini che rilevano come per la configurabilità del reato di rapina non si richiede che ci sia uno scopo ( il rapinatore aveva sostenuto che l&#8217;orologio lo rivoleva indietro mica per rivenderselo) economico, ma è sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico e quindi anche per scopo di ritorsione e vendetta.</p>
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		<title>Strage di Erba: Olindo e Rosa uccisero per odio e non per follia.</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Olindo Romano e Rosa Bazzi uccisero per &#8220;odio, grettezza e individualismo&#8221;. Nella strage di Erba in cui morirono 4 persone, gli assassini agirono per un incontenibile risentimento nei confronti dei vicini di casa e quindi meritano gli ergastoli infertigli. L&#8217;efferatezza del reato non può portare di per sè ad una considerazione di alterazione psichica degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/strage-di-erba.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2357" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="strage di erba" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/strage-di-erba.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a>Olindo Romano e Rosa Bazzi uccisero per &#8220;odio, grettezza e individualismo&#8221;. Nella strage di Erba in cui morirono 4 persone, gli assassini agirono per un incontenibile risentimento nei confronti dei vicini di casa e quindi meritano gli ergastoli infertigli. L&#8217;efferatezza del reato non può portare di per sè ad una considerazione di alterazione psichica degli assassini dovendosi ricorrere ad un accertamento psichico. <span id="more-2354"></span>E&#8217; la sera dell&#8217;11 dicembre 2006 quando nel cortile di una casa lombarda si consuma la tragedia in cui rimangono uccisi Raffaella Castagna il piccolo Yousseg, la mamma della donna Paola Galli e Valeria Cherubini, vicina accorsa in loro aiuto assieme al martio Mario Frigerio, ferito gravemente ma miracolosamente sopravvissuto. E&#8217; proprio la testimonianza di Frigerio ad inchiodare gli assassini. Il teste riconosce perfettamente Romano prima di essere aggredito e solo perchè non riesce a darsi una spiegazione dell&#8217;accaduto fa poi molta fatica a collegare la persona dell&#8217;aggressore alla brutalità subita. La classica difesa della incapacità di intendere e volere in questo processo, fortunatamente non ha trovato appiglio: i due erano perfettamente capaci di intendere e volere. Il gesto efferrato deve essere ricondotto a un meccanismo reattivo generato da sentimenti di odio covati per lungo tempo. Quanto al mancato accertamento psichiatrico il collegio osserva che l&#8217;equazione fra reato molto grave e disturbo della personalità non risulta istituibile perchè frutto di un preconcetto: il ricorso alla strumento sta infatti alla discrezionalità del giudice posto che nel nostro ordinamento al perito non è riconosciuto un ruolo di prova ma solo di supporto al giudice.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/EUsscyfGTgw" frameborder="0" width="420" height="345"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>

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		<title>Copre lo Stop con un insegna: condannato a risarcire</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il titolare di un impresa aveva coperto, con i cartelli indicativi della propria ditta, il cartello di stop posizionandoli all&#8217;incrocio. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e ci mette sempre lo zampino. Sta di fatto che due persone rimangono coinvolte in un incidente stradale proprio in quanto, una di queste, non aveva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2334" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="stop" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/stop.jpg" alt="" width="360" height="180" />Il titolare di un impresa aveva coperto, con i cartelli indicativi della propria ditta, il cartello di stop posizionandoli all&#8217;incrocio. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e ci mette sempre lo zampino. Sta di fatto che due persone rimangono coinvolte in un incidente stradale proprio in quanto, una di queste, non aveva rispettato lo Stop. Il problema non era tanto però il rispettare o meno il segnale di Stop ma bensì il fatto che detto segnale non era visibile. <span id="more-2333"></span>Ed ecco che il caso giunge in Cassazione la quale con sentenza 31326 del 05 agosto 2011 ha statuito che l&#8217;imprenditore andava ritenuto responsabile in quanto gli automobilisti si erano venuti a trovare di fronte a uno svincolo diverso da quello in realtà risultante dalla segnaletica e quindi il richiamo segnaletico della presenza di un incrocio e dell&#8217;obbligo di fermarsi per dare la precedenza era una cautela necessaria ma venuta meno nella circostanza in esame e non certo per colpa addossabile all&#8217;automobilista. V&#8217;è da dire che la causa che ha interessato la Cassazione era di carattere penale e quindi l&#8217;imprenditore oltre che a dover risarcire il danno è stato persino condannato penalmente. Quindi &#8230;occhio ai cartelli pubblicitari.</p>
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		<title>Il casco della moto usato come arma</title>
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		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 12:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ Un diverbio…il casco della moto usato per colpire l’altra parte….e il caso finisce in Cassazione. La Suprema corte ha stabilito che il casco della moto, come il bloccapedali dell’auto o la catena di ferro, è a tutti gli effetti una «arma impropria» e, se usato per colpire o intimorire qualcuno, rende il fatto violento aggravato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2199" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="old-style us army motorcycle helmet with goggles" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_10204099_XS-Copia-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Un diverbio…il casco della moto usato per colpire l’altra parte….e il caso finisce in Cassazione. La Suprema corte ha stabilito che il casco della moto, come il bloccapedali dell’auto o la catena di ferro, è a tutti gli effetti una «arma impropria» e, se usato per colpire o intimorire qualcuno, rende il fatto violento aggravato e pertanto procedibile d’ufficio senza la querela della vittima.<span id="more-2182"></span> Infatti il porto del casco «cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione e l’oggetto viene utilizzato in guisa di arma impropria». «È del tutto evidente che anche un casco, per le sue caratteristiche di massa e durezza, possa diventare un’arma impropria se utilizzato per offendere, avendo una potenziale idoneità lesiva e non certo indifferente». Nel caso di specie due imputati avevano picchiato un conoscente dopo essersi fatti aprire la porta di casa.</p>
<p>&nbsp;</p>

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