Delitto di Avetrana : violato il principio del ne bis in idem

La Cassazione mette sotto torchio i magistrati che si occupano del delitto di Avetrana imponendogli di decidere se accusare Sabrina Misseri di aver ucciso la cuginetta Sarah Scazzi – il 26 agosto 2010 – con la complicità del padre Michele, o con quella della madre Cosima Serrano. In particolare, ai giudici del merito gli Ermellini rimproverano di non aver tenuto conto del famoso principio del “ne bis in idem”. Infatti i giudici di prime curie avrebbero emesso due ordinanze di custodia cautelare (quelle del riesame del 20 giugno e del 24 agosto), con due versioni alternative dell’esecuzione dello stesso delitto. Non è possibile aprire due procedimenti per lo stesso fatto reato : «Si tratta di una regola – spiega la Cassazione – che permea l’intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull’identica “regiudicanda”, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema». Per la Cassazione, gli indizi a carico di Cosima e Sabrina – che lo scorso 26 settembre hanno ottenuto dai supremi giudici l’annullamento con rinvio delle due ordinanze – sono «insussistenti» per quanto riguarda l’accusa di omicidio e quella di sequestro di persona. In pratica, manca «ogni riferimento a quanto accaduto tra le 14 e le 14,42 del 26 agosto perché in esso si colloca la consumazione dell’omicidio. Inoltre imprescindibile è fare chiarezza sul “dove” è avvenuto il delitto: in casa Misseri, nel garage, nella macchina di Cosima…?Insomma ci sono «discrasie» – sia per il “ruolo” di Sabrina che per quella di Cosima – in ordine «al luogo di consumazione del delitto, alla sua dinamica, nonché alla diversa riconducibilità soggettiva dello stesso». Per Cosima, inoltre non si è ancora capito quale effettivo ruolo avesse avuto nell’omicidio e come il suo comportamento abbia favorito il delitto.
Inoltre , v’è da sottolineare, i giudici di merito non hanno preso in considerazione le perizie della difesa sui tabulati telefonici ma solo quella fornita dal Ris ed anche questo non è stato giudicato corretto dalla Cassazione.

Attenzione agli estintori, dovuti anche nelle zone bagnate.

Il datore di lavor che non mette gli estintori in tutta l’azienda, anche nelle zone che non sono a rischio di incendio, rischia una condanna penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 07 settembre 2011 condannando l’imprenditore che non aveva messo gli estintori nell’area esterna ella sua autoficcina destinata al lavaggio degli automezzi. Questi si era difeso sostenendo che i dispositivi mancanti riguardavano solo le zone del cortile esterno destinato al lavaggio auto e che proprio per il fatto che la zona fosse sempre a contatto con l’acqua rendeva inutile l’installazione degli estintori in quanto zona non soggetta a rischio di incendio. Purtroppo la tesi non ha convinto, pur se logicamente aveva il suo filo conduttore, precisando la Corte che ” in materia di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, mirando la norma a limitare i danni derivanti da incendio, disastro o infortuni sul lavoro nelle ipotesi in cui detti eventi si dovessero verificare, la condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione, ovvero ancora nella resa inidonietià allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell’incendio nonchè al salvataggio o al soccorso delle persone. Nel consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque , a limitare” . Inoltre, ad avviso degli Ermellini, la legge prescrive l’adozione di misure atte a prevenire infortuni e pericolo sui luoghi di lavoro in tutti i luoghi dell’azienda e ciò non può essere rimesso alla discrezionalità del gestore. E’ opinabile che laddove sussiste una situazione di umidità o di bagnato, l’incendio non potrebbe mai veerificarsi e che quindi manca l’elemento del pericolo richiesto dalla norma incriminatrice in quanto scientificamente dimostrato che liquidi infiammabili, pur mischiandosi con l’acqua, mantengono la loro capacità incendiaria.