<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; Notizie varie</title>
	<atom:link href="http://www.legalius.it/category/notizie-varie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.legalius.it</link>
	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Liberalizzazioni : noi di Legalius diciamo NI!</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/liberalizzazioni-noi-di-legalius-diciamo-ni/</link>
		<comments>http://www.legalius.it/notizie-varie/liberalizzazioni-noi-di-legalius-diciamo-ni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[giudici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazione. liberazzione professioni]]></category>
		<category><![CDATA[liberallizazioni]]></category>
		<category><![CDATA[minsitro Monti]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>
		<category><![CDATA[riforma]]></category>
		<category><![CDATA[riforma MOntiprofessionalità]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[Steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[telefonate]]></category>
		<category><![CDATA[titolo esecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[violazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legalius.it/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In questi giorni il tema scottante è quello delle liberalizzazioni delle professioni. Noi di Legalius non siamo, a priori, contrari alla liberalizzazione della professione ma riteniamo che così come è stata impostata, la riforma serva veramente a poco. Sono state abolite le tariffe minime e quindi libertà in tema di determinazione dei compensi. ____________________________________________________________________________________ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Monti-Passera-liberalizzazioni-638x425-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3637" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Monti-Passera-liberalizzazioni-638x425 (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Monti-Passera-liberalizzazioni-638x425-Copia.jpg" alt="" width="252" height="126" /></a></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>In questi giorni il tema scottante è quello delle liberalizzazioni delle professioni. Noi di Legalius non siamo, a priori, contrari alla liberalizzazione della professione ma riteniamo che così come è stata impostata, la riforma serva veramente a poco.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Sono state abolite le tariffe minime e quindi libertà in tema di determinazione dei compensi.</h3>
<p>____________________________________________________________________________________</p>
<h3 style="text-align: justify;">Un vecchio proverbio, però, dice che &#8221; chi meno spende più spende&#8221; e quindi bisogna fare attenzione.Il professionista serio e qualificato è colui che fa prezzi onesti ma non stracciati anche perchè, diversamente, non riuscirebbe a mantenere la professionalità che gli si richiede. Chi offre prezzi stracciati spesso offre anche un servizio di bassa qualità, ovviamente senza generalizzare. Ma già da tempo, comunque, v&#8217;è da dire che la maggior parte dei professionisti applicava prezzi convenienti ai propri clienti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Quindi non spaventa affatto l&#8217;abolizione delle tariffe minime ma ancor meno la possibilità che il cliente possa richiedere un preventivo</strong>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Anzi,quest&#8217;ultima ipotesi è persino <strong>favorevole al professionista</strong> e lo porterà a percepire di più di quello che mediamente percepisce ora. Infatti,nella stragrande maggioranza dei casi l&#8217;avvocato non potrà redigere un preventivo esatto dell&#8217;attività da compiere proprio perchè impossibilitato a prevedere tutte le fasi processuali ( almeno che Monti non dia in dotazione una sfera di cristallo). Ecco che allora un preventivo ben fatto dovrebbe prevedere un numero minimo di incontri con il cliente, telefonate ecc. ( attività che oggi raramente vengono corrisposte e conteggiate). Il cliente quindi si troverebbe a sottoscrivere un preventivo ove si prevedono, ad esempio, 5 incontri in studio con la specifica che ogni incontro in più avrà un costo pari ad euro&#8230;&#8230; Questa specificazione dovrà essere presente nel preventivo se il professionista vuole eliminare il rischio che  il cliente gli piombi in studio per ore approfittando del prezzo concordato ( caso tratto da vita vissuta). Quindi ogni incontro dovrà essere preventivato e pagato, così come ogni telefonata ecc., tutte attività che nella stragrande maggioranza dei casi i professionisti, oggi, non fanno pagare. In realtà vi è un aspetto formale che non collima con quello sostanziale. Infatti una cosa sono le singole voci del tariffario ed una cosa è la loro effettiva applicazione. In epoca di grande concorrenza, è ovvio, che non si possa guardare il pelo nell&#8217;uovo. Bè con i preventivi la questione potrebbe cambiare e delle due l&#8217;una. Poichè la redazione del preventivo non è obbligatoria o il cliente, ben conscio dei rischi che corre, non richiederà il preventivo e quindi sul punto la riforma sarà una delle tante &#8220;novità&#8221; inutili e che andranno nel dimenticatoio oppure sarà il professionista che vorrà sottoporre il preventivo al cliente in quanto avrebbe tutto da guadagnarci.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Poichè però il disegno Monti in tema di lieberalizzazioni non aveva certamente questo obiettivo ma bensì quello di liberalizzare il mercato a vantaggio dei consumatori , c&#8217;è da dire che è stato fatto un vero buco nell&#8217;acqua</strong>. Verrebbe da dire che il ministro Monti ha fatto una manovra alla Schettino, tanto per ironizzare ma in conclusione una domanda rimarrebbe da porci :quali innovazioni strabilianti, quali evoluzioni del mercato professionale sono sate introdotte a vantaggio del consumatore.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tra l&#8217;altro l&#8217;abolizione delle tariffe ha di per sè paralizzato al momento una parte della macchina giudiziaria</strong> in quanto ad oggi non è più possibile riscuotere gli onorari dovuti con l&#8217;approvazione della notula da parte del consiglio dell&#8217;ordine e quindi si dovrà fare causa. Nella redazione del precetto non si potrà più inserire l&#8217;attività successiva al titolo esecutivo ( sia esso sentenza, decreto ingiuntivo o quant&#8217;altro) e tale costo ricadrà quindi sul cliente non potendo essere addebitato a controparte. I giudici sono bloccati nella liquidazione degli onorari nelle cause in quanto ciò deve avvenire facendo riferimento ad una apposita tabella Ministeriale che per ora non esiste.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Nasce quindi un dubbio atroce : ma quando pensavano alla riforma dove erano con la testa?</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ma v&#8217;è inoltre da dire che la vera riforma delle professioni si ha dando al professionista la possibilità di pubblicizzare la propria attività e il costo del servizio</strong>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Certo , ci vogliono dei limiti, perchè non si potrà permettere la pubblicità sul fustino del detersivo ma esagerare, nel campo professioniale, è sempre controproducente.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ad oggi però si vieta al singolo professionista di fare pubblicità della propria attività reclamizzando i propri servizi ( ovviamente non può essere intesa come pubblicità il sito dove vi sono le voci &#8221; chi siamo&#8221; &#8220;le nostre competenze&#8221; &#8220;dove siamo&#8221; ecc.) e il relativo costo in quanto ciò può essere inteso come violazione del divieto di accaparramento della clientela. In realtà in un libero mercato ci dovrebbe essere libera offerta con facoltà del consumatore di poter scegliere liberamente. I motivi per cui tale novità fatichi ad entrare è più che ovvia : non si vuole innovare una categoria professionale, trincerandosi dietro a vecchie concezioni che potevano avere un senso decenni fa, ancorata ad un Italia di favoritismi, amici degli amici ecc. difficile da sconfiggere e per paura che qualche giovane innovativo passi avanti a chi di innovativo non ha più nulla da offrire. D&#8217;altronde l&#8217;Italia è nota per soffocare chi ha talento e chi ha iniziativa. E&#8217; di questi giorni un libro che parla di uno Steve Jobs nato a Napoli, di nome Stefano Lavori, che ha una idea grandiosa, quella di progettare un computer favoloso, ma che non riesce nell&#8217;impresa in quanto italiano. Se Steve Jobs fosse nato in Italia oggi non avremmo il Mac. Questo libro , divertente ed ironico, spiega bene come il contesto sociale possa soffocare le iniziative anche brillanti e la stessa cosa si ha nelle professioni. In America il muro che non riusciamo a rompere è stato infranto da decenni . Leggendo un libro di John Grisham ci stupiamo di come vi sia completa libertà di fare offerte , da parte dei professionisti, del proprio lavoro e dei legali che, tramite la pubblicità, riescono a fare le class action. In Italia, invece, tutto viene mascherato da una facciata di perbenismo e favoritismo per alcuni. Prima di tutto la class action è possibile farla ma solo da parte delle associazioni dei consumatori. Per quale motivo? Forse che per accordarsi , ad esempio, con la Costa Crociere per 11.000 euro a persona spersonalizzando totalmente il danno , c&#8217;è bisogno di qualche competenza specifica? In realtà il legale non lo può fare perchè se lo fa lui personalmente compie accaparramento della clientela se lo fa una qualche associazione, che poi si dovrà appoggiare per forza a dei legali, invece è tutto regolare! Il discorso sarebbe lunghissimo ma già è stata data l&#8217;idea dell&#8217;ipocrisia incombente nel nostro paese.<br />
<strong>Il vero e moderno professionista non ha paura del mercato anzi lo sposa</strong> e quindi è ora di dire basta! Il mercato deve scegliere e sarà la stessa clientela a farlo in base anche all&#8217;offerta e al decoro con cui la stessa viene proposta. Chi andrebbe mai, ad esempio, da un avvocato che pubblicizza separazione per 300 euro ( forse qualche folle lo farebbe anche !) o il proprio studio sul sacchetto della spesa? Quindi come tutte le cose, la regola della pubblicità la detterà la clientela ed è ovvio che proprio il servizio offerto per la sua professionalità farà in modo che non si cada nel ridicolo. Ma che il modno stia cambiando lo si può vedere anche navigando in rete e andando a curiosare tra i video pubblicitari, ma formalmente siamo restii a farlo.<br />
Quindi ad oggi la vera riforma che andava fatta non è avvenuta, non potendo parlare di liberalizzazione fintantoche un professionista non avrà la facoltà di mettersi sul mercato e proporre i propri servizi e le offerte alla clientela in piena libertà. Ecco perchè alla liberalizzazione del ministro Monti diciamo NI!</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/notizie-varie/liberalizzazioni-noi-di-legalius-diciamo-ni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costa Concordia : danno psicologico e collaborazione con la dott.ssa Stefania Matteazzi</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/3482/</link>
		<comments>http://www.legalius.it/notizie-varie/3482/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[danno psicologico Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[disastro Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[dott.ssa Stefania Matteazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Matteazzi Costa Concordia]]></category>
		<category><![CDATA[psicologa dott.ssa Matteazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legalius.it/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Siamo lieti di far sapere che la nostra Associazione ha iniziato una collaborazione con la dott.ssa Stefania Matteazzi, psicologa, ben conosciuta nei settori in cui opera con un curriculum di tutto rispetto . La collaborazione con la nostra Associazione nasce in merito al risarcimento dei danni per il disastro della nave da crociera Costa Concordia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/image0011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3483" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="image001" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/image0011.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Siamo lieti di far sapere che la nostra Associazione ha iniziato una collaborazione con la <span style="color: #993300;">dott.ssa Stefania Matteazzi</span>, psicologa, ben conosciuta nei settori in cui opera con un curriculum di tutto rispetto . La collaborazione con la nostra Associazione nasce in merito al risarcimento dei danni per il disastro della nave da crociera Costa Concordia , in cui l’aspetto psicologico riveste un ruolo predominante. Per chi non ne fosse a conoscenza, la dott.ssa Matteazzi è specializzata nei seguenti settori</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">MATERIA CIVILE</span><br />
- Counseling individuale e di coppia<br />
- Interventi di Mediazione Familiare<br />
- Assistenza e valutazione dell’idoneità e potestà genitoriale in caso di separazione, divorzio, modifica delle condizione di affidamento, conflitti e problematiche familiari<br />
- Assistenza e ascolto del minore (legge sull’affido condiviso)<br />
- Colloquio di valutazione della coppia ai fini dell’adozione nazionale ed internazionale<br />
- Valutazione dello stato di abbandono<br />
- Valutazione della capacità a redigere testamento<br />
- Valutazione dell’invalidità pensionabile I.N.P.S. e per l’indennità di accompagnamento<br />
- Refertazione per la valutazione del danno psichico/esistenziale connesso ad eventi di natura dolosa o colposa, ai fini di un risarcimento economico<br />
(infortunistica stradale – mobbing – stalking – malasanità)<br />
- Certificazione per il riconoscimento del danno morale<br />
- Valutazione del rischio stress – lavoro correlato D.Lgs 81/08<br />
- Assistenza nella procedura di annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">MATERIA PENALE</span><br />
- Assistenza nell’accertamento del fatto durante le indagini<br />
- Valutazione imputabilità (capacità di intendere e volere) e pericolosità sociale<br />
- Valutazione della capacità processuale<br />
- Assistenza, osservazione e trattamento del condannato<br />
- Assistenza e consulenza nello studio della testimonianza rilasciata dalla vittima<br />
- Valutazione della compatibilità carceraria</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">MATERIA MINORILE</span><br />
- Assistenza psicologica al minore vittima o testimone di reato nelle fasi processuali<br />
- Assistenza e valutazione nei casi di abuso, sfruttamento sessuale e pedofilia<br />
- Accertamento del danno psichico/esistenziale in relazione al reato<br />
- Valutazione ed attendibilità del minore testimone nei casi di abuso<br />
- Valutazione e sostegno psicologico per minori vittime di maltrattamento e abuso sessuale<br />
- Assistenza nel collocamento temporaneo del minore presso comunità familiari</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA IN AMBITO CLINICO E FORENSE</span><br />
Somministrazione – scoring ed interpretazione dei principali reattivi psicodiagnostici<br />
(Test di Rorschach – MMPI II – Test grafici – Matrice di Raven – WAIS-R – WISC-R – Bender – Favole della Duss – Wartegg)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La dott.ssa collabora con la nostra associazione per il risarcimento dei danni derivanti dal disastro di Costa Concordia , prestando la propria assistenza e competenza per chi vorrà richiedere la nostra assistenza. L’aiuto della dott.ssa Matteazzi si rende quindi necessario non semplicemente per un mero problema risarcitorio e di quantificazione del danno subito ma anche per far si che il trauma subito possa comunque essere superato e che le conseguenze negative dello stesso non portino a risvolti ancor più negativi.<br />
Chiunque vorrà avere un consulto con la dott.ssa non dovrà far altro che scriverci alla nostra email:</h3>
<h2 style="text-align: center;"><a href="mailto:info@legalius.it">info@legalius.it</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/notizie-varie/3482/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avvocato di te stesso : ovvero le riforme silenziose del governo Monti</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/avvocato-di-te-stesso-ovvero-le-riforme-silenziose-del-governo-monti/</link>
		<comments>http://www.legalius.it/notizie-varie/avvocato-di-te-stesso-ovvero-le-riforme-silenziose-del-governo-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati di te stesso]]></category>
		<category><![CDATA[giudice di pace]]></category>
		<category><![CDATA[governo monti]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinio in proprio]]></category>
		<category><![CDATA[riforma giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[riforma monti]]></category>
		<category><![CDATA[tutela legale]]></category>
		<category><![CDATA[tutelarsi da se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legalius.it/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Inseriamo ora un post molto interessante, inviatoci da un nostro lettore ( Mauro Neri) scritto da Mattia Marchesi ( email: volanocastori@gmail.com) preso dal suo blog che consigliamo di visitare in quanto molto interessanto Visita il blog VOLANOCASTORI Buona Lettura &#160; VENERDÌ 13 GENNAIO 2012 Avvocato di te stesso: - Buongiorno Avvocato - Buongiorno a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3475" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Governo-Monti" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Governo-Monti-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inseriamo ora un post molto interessante, inviatoci da un nostro lettore ( Mauro Neri) scritto da Mattia Marchesi ( email: volanocastori@gmail.com) preso dal suo blog che consigliamo di visitare in quanto molto interessanto</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://volanocastori.blogspot.com/2012/01/avvocato-di-te-stesso.html" target="_blank">Visita il blog VOLANOCASTORI<br />
</a></p>
<p style="text-align: center;">Buona Lettura</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>VENERDÌ 13 GENNAIO 2012<br />
Avvocato di te stesso:<br />
- Buongiorno Avvocato<br />
- Buongiorno a Lei, caro Signore<br />
- Ho un problema<br />
- Mi dica<br />
- La mia compagnia telefonica mi ha fatto pagare ben 200,00 Euro in più in una bolletta perché mi hanno attivato una promozione che io non ho mai richiesto. Purtroppo i soldi mi sono stati scalati perché pago con il RID. Ho già contestato la fattura, ma al call center non mi sanno dire niente. Ho già provato a rivolgermi al Co.re.com ma non hanno voluto conciliare. Che posso fare? Sa, 200,00 Euro di questi tempi non sono una cifra da poco e poi non capisco perché io, che sono un povero lavoratore, devo essere trattato come una pezza da piedi da queste compagnie.<br />
- Eh, lo so&#8230;spesso fanno così. E&#8217; un modo per impaurire i consumatori e approfittarsene perché sono pochi in Italia quelli che non accettano questo tipo di soprusi<br />
- E&#8217; davvero ingiusto, cosa possiamo fare?<br />
- Ma guardi, si potrebbe tranquillamente fare causa chiedendo la restituzione del maltolto &#8211; Ottimo! Ma quanto mi costa?<br />
- Sa, fino all&#8217;altro ieri Le avrei detto che le sarebbe costato 0, dal momento che ha ragione, avrei potuto tranquillamente aspettare la fine della causa e farmi riconoscere le spese legali dalla compagnia telefonica. Questo Le avrebbe permesso di poter riavere i Suoi 200,00 Euro, oltre agli interessi, senza dover tirar fuori neanche un euro.<br />
- Ecco, sarebbe perfetto!<br />
- Già, ma sa, il Governo Monti ha deciso (art. 13 DL 212/2011) che per le cause sotto i 1000,00 Euro le spese legali per gli Avvocati non possono superare il valore della domanda. Quindi, capisce bene che le spese che il Giudice di Pace mi potrebbe liquidare sarebbero, al massimo, 200,00 Euro e questo per seguire la Sua causa scrivendo circa 4 memorie, andando personalmente a 3 &#8211; 4 udienze e, ovviamente, se tutto va bene e non devo fare ulteriori attività<br />
- Mi pare una cosa assolutamente insensata<br />
- Anche a me, però, debbo anche dirLe che Lei potrebbe benissimo intentare causa in proprio, senza bisogno di un avvocato<br />
- Ah, quindi potrei fare tutto da solo?<br />
- Certamente!<br />
- Ma scusi, avrei diritto ad una procedura semplificata visto che non sono Avvocato?<br />
- Ovviamente no, Lei dovrebbe scontrarsi contro l&#8217;Avvocato della compagnia telefonica e, quindi, dovrebbe conoscere perfettamente il codice di procedura civile per evitare qualsiasi errore formale che Le farebbe perdere istantaneamente la causa e a questo punto, La obbligherebbe a pagare anche le spese legali del Collega, entro quei limiti, ovverosia il doppio di quanto a Lei già sottratto.<br />
- Ma questo è impossibile! Voglio dire, non è che se devo costruire una casetta di pochi metri quadrati io mi metto a farla pur senza essere geometra o, quantomeno aver fatto il muratore, no? Nè mi rimuoverei mai una carie da solo. Potrei solo sbagliare e fare danni, non crede?<br />
- Io credo di sì, però questo è.<br />
- Quindi?<br />
- Quindi, niente, lasci i suoi soldi alla compagnia telefonica e la prossima volta che sente parlare di equità, riforma della giustizia, liberalizzazioni e aiuti alle persone deboli, be&#8217;, inizi a tremare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/notizie-varie/avvocato-di-te-stesso-ovvero-le-riforme-silenziose-del-governo-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali novità in tema di fermo amministrativo?</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/quali-novita-in-tema-di-fermo-amministrativo/</link>
		<comments>http://www.legalius.it/notizie-varie/quali-novita-in-tema-di-fermo-amministrativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cartella di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione forzata]]></category>
		<category><![CDATA[fermo amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[giudici]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[suprema corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legalius.it/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[Il preavviso di fermo amministrativo non e&#8217; atto dell&#8217;esecuzione forzata Con ordinanza n. 26052, depositata il 5 dicembre scorso, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 anche al preavviso di fermo. La questione scaturisce dal ricorso proposto dinanzi ai Supremi Giudici da Equitalia contro la decisione della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/3529-fermo_amministrativo_auto_ricorso-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3274" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="<Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530>&#8221; src=&#8221;http://www.legalius.it/wp-content/uploads/3529-fermo_amministrativo_auto_ricorso-Copia.jpg&#8221; alt=&#8221;" width=&#8221;360&#8243; height=&#8221;180&#8243; /></a>Il preavviso di fermo amministrativo non e&#8217; atto dell&#8217;esecuzione forzata<br />
Con ordinanza n. 26052, depositata il 5 dicembre scorso, la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l&#8217;applicabilita&#8217; dell&#8217;art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973 anche al preavviso di fermo.<br />
La questione scaturisce dal ricorso proposto dinanzi ai Supremi Giudici da Equitalia contro la decisione della CTR di Reggio Calabria che, confermando la decisione dei primi Giudici di Vibo Valentia, aveva annullato il preavviso di fermo per mancata notifica di cui al comma 2 dell’art. 50, D.P.R. n. 602/1973.<br />
Ebbene i Supremi Giudici, con la citata ordinanza, hanno statuito che il preavviso di fermo amministrativo è valido, anche se non è stato preceduto dall’avviso di cui all’art. 50, c. 2, del d.p.r. 602/1973, secondo il quale «se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica [É] di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo».<br />
Ciò in quanto tale disposizione opera nell’ambito dell’esecuzione forzata, dal quale è escluso l’atto in oggetto che, secondo quanto statuito sempre dai Supremi Giudici (in tal senso Cass., SS. UU., dello 7 maggio 2010, n. 11087), è atto funzionale, destinato a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione.<br />
In ragione di ciò, quindi, gli stessi hanno accolto il ricorso.<br />
Orbene, ciò premesso, la sentenza, per quanto sintetica, offre un ottimo spunto di riflessione.<br />
A tale scopo, innanzitutto, è utile rilevare che l’art. 86, rubricato “Fermo dei beni mobili registrati”, è collocato nell’ambito delle norme specificamente dedicate dal D.P.R. n. 602/1973 all’esecuzione forzata.<br />
Nonostante la collocazione, però, tale istituto viene a trovarsi in una zona grigia, in quanto successivo alla notificazione della cartella di pagamento, ma precedente al pignoramento che, ai sensi dell’art. 491 c.p.c., è il primo atto dell’esecuzione forzata.<br />
Conseguentemente, quindi, posto che l’art. 50, comma 2, citato non assume rilievo in merito all’ipotesi di fermo, si ritiene che la mancanza di un termine tanto iniziale, quale poteva essere quello di cui all’art. 50, comma 2, citato, quanto finale di efficacia possa essere censurato sul piano della legittimità ex articoli 3 e 24 della Costituzione.<br />
Ciò in quanto assoggetterebbe, a tempo indefinito, il cittadino all’azione esecutiva del concessionario, compromettendo la &#8220;certezza del diritto&#8221; e non sarebbe comunque coerente, sul piano logico e sistematico, con le attività dell&#8217;amministrazione finanziaria e del concessionario anteriori all&#8217;emanazione del fermo, che sono, invece, scandite da termini precisi.<br />
In ragione di quanto esposto, quindi, alla luce ditale statuizione è comunque auspicabile un giudizio di legittimità costituzionale o, comunque, un intervento legislativo, volto a risolvere tale problema.<br />
(Cassazione civile Sentenza, Sez. VI, 05/12/2011, n. 26052)</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/notizie-varie/quali-novita-in-tema-di-fermo-amministrativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri per un Natale in allegria.</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/3199/</link>
		<comments>http://www.legalius.it/notizie-varie/3199/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[buone feste]]></category>
		<category><![CDATA[crozza]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legalius.it/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Un  divertentissimo video perchè possiate passare un felice Natale in allegria. Auguri da tutto lo staff di Legalius.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<h3 style="text-align: center;">Un  divertentissimo video perchè possiate passare un felice Natale in allegria. Auguri da tutto lo staff di Legalius.</h3>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/g-0pw8a0P5A" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/notizie-varie/3199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto ICI: vademecum informativo</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/tutto-ici-vademecum-informativo/</link>
		<comments>http://www.legalius.it/notizie-varie/tutto-ici-vademecum-informativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 07:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione principale]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[aliquota ridotta]]></category>
		<category><![CDATA[aliquote ici]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[box auto]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo ici]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[casa familiare]]></category>
		<category><![CDATA[come calcolare l'ici]]></category>
		<category><![CDATA[comodato]]></category>
		<category><![CDATA[comproprietà]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[dichiarazione ici]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[esenzione ici]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[giudice]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[immobile]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[locazione]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[residenti in italia]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[scadenza pagamento ici]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<category><![CDATA[usufrutto]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legalius.it/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[Con questo post proponiamo una guida per districarsi nella giungla dell&#8217;ICI. &#160; Anche per il 2011 l&#8217;obbligo del pagamento dell&#8217;ici ha interessato solo gli immobili diversi dall&#8217;abitazione principale, tranne che per particolari tipi di immobili, come vedremo di seguito. L&#8217;esenzione scatta, oltre che per l&#8217;abitazione principale, anche per le relative pertinenze ( box, cantina ecc) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3169" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="ici anche per santa claus" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/ici7_XS-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /><strong><span style="color: #ff6600;">Con questo post proponiamo una guida per districarsi nella giungla dell&#8217;ICI.</span></strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">Anche per il 2011 l&#8217;obbligo del pagamento dell&#8217;ici ha interessato solo gli immobili diversi dall&#8217;abitazione principale, tranne che per particolari tipi di immobili, come vedremo di seguito. L&#8217;esenzione scatta, oltre che per l&#8217;abitazione principale, anche per le relative pertinenze ( box, cantina ecc) ove, però, vigono le regole comunali e quindi si dovrà vedere il numero massimo di pertinenze deliberato dal Comune ove l&#8217;immobile è situato. L&#8217;esenzione ici è estesa anche per gli immobili assimilati ad abitazione principale ( es: appartamento concesso ai figli), ma anche qui bisogna verificare la delibera comunale. Dovrà pagare l&#8217;ici, anche se abitazione principale, il proprietario di abitazione di luso, anche se potrà usufruire di una aliquota ridotta. Ovviamente chi ha seconde case dovrà pagare l&#8217;ici.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;ici dovuta al Comune deve essere pagata in due tranche :</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- la prima in acconto da versarsi entro il 16 giugno in misura paari al 50% del dovuto</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- la seconda da versarsi entro il 16 dicembre a saldo.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ovviamente nulla osta al versamento in unica soluzione.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se ad esempio Tizio è proprietario di un fondo in Firenze per l&#8217;anno 2010 e 2011 e a giugno ha versato il 50% dell&#8217;ici complessivamente dovuta per il 2010 pari ad euro 193,67 ( 50% di euro 387,34). Poichè nel 2011 il comune di Firenze ha mantenuto l&#8217;aliquota dello scorso anno per gli immobili del tipo di cui Tizio è proprietario, l&#8217;importo ici annuale è sempre di euro 387,34.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se nel corso dell&#8217;anno il fabbricato è stato ceduto, l&#8217;ici non va pagata per l&#8217;intero anno ma solo per il periodo di effettivo possesso, tenendo conto che le frazioni di mese superiori a 15 gg. valgono come mese intero.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Le persone non residenti in Italia possono effettuare il versamento dell&#8217;imposta in un unica soluzione con l&#8217;applicazione degli interessi stabiliti nella misura del 3%. Il DM 4 marzo 1995 ha stabilito le modalità per effettuare il versamente dall&#8217;estero.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>CHI DEVE PAGARE L&#8217;IMPOSTA COMUNALE</strong></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">Sempre che non si tratti di abitazione principale e non di lusso, l&#8217;ici è dovuta da coloro che possiedono immobili come case, capannoni, negozi, aree fabbricabili, terreni agricoli a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d&#8217;uso, di abitazione, enfiteusi e superficie. Chi ha venduto la nuda proprietà dovrà quindi pagare l&#8217;ici come lo dovrà pagare il coniuge superstite che continua a vivere nella casa coniugale a prescindere dalla sua quota di possesso.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il diritto d&#8217;uso e di abitazione , che obbliga al pagamento, è un diritto reale di godimento e non va confuso con la locazione o il comodato ove i conduttori non hanno l&#8217;obbligo di pagare l&#8217;ici.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per diritto di abitazione si intende quello che spetta al coniuge superstite che continua a vivere nella residenza familiare. E&#8217; assimilabile al diritto di abitazione anche quello che spetta al socio di cooperativa ediliza sull&#8217;alloggio assegnatogli : se non si tratta di prima casa dovrà quindi pagare l&#8217;ici</h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;"><img class="alignleft size-full wp-image-3185" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="images" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/images9.jpg" alt="" width="194" height="127" />Coniugi separati</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il coniuge separato o divorziato, per la casa familiare assegnatagli dal Giudice, non deve pagare l&#8217;ici, pure se si tratta di casa di lusso, a meno che non ne sia proprietario. Se possiede una quota dell&#8217;immobile e si tratta di casa di pregio, pagherà l&#8217;imposta per la percentuale di possesso. L&#8217;esenzione del pagamento dell&#8217;ici vale anche per chi, in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio risulta proprietario dell&#8217;appartamento ma non assegnatario. Se , invece, l&#8217;abitazione in questione rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e , quindi, è dovuta l&#8217;ici, si possono applicare le agevolazioni previste per l&#8217;abitazione principale. Per poter usufruire di questi benefici è necessario non essere proprietari di altro immobile utilizzato come abitazione situato nello stesso Comune in cui si trova l&#8217;ex casa coniugale.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;"><img class="alignleft size-full wp-image-3186" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="images" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/images10.jpg" alt="" width="181" height="136" />Comproprietà</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">In caso di contitolarità sull&#8217;immobile, ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell&#8217;ici limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità. Il Comune può stabilire di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Per le parti comuni del condominio, al pagamento provvede l&#8217;amministratore.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;"><img class="alignleft size-full wp-image-3187" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="images" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/images11.jpg" alt="" width="181" height="137" />Multiproprietà</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale ( multiproprietà) il versamento dell&#8217;ici deve essere effettuato dall&#8217;amministratore del condiminio o della comunione.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">Esoneri e Riduzioni</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;ici non è dovuta sulla casa di abitazione principale e relative pertinenze. Non deve pagare l&#8217;ici nemmeno chi possiede la nuda proprietà o chi è proprietario di terreni agricoli situati nelle aree montane o di collina ( legge 984/77) e individuati con apposita circolare dal Ministero delle Finanze ( n. 9 del 14 giugno 1993). Esclusi dal pagamento sono anche alcuni immobili particolari come quelli posseduti dallo Stato o dalle Regioni, le edicole, i chioschi, le stazioni di rifornimento, le chiese,i recinti chiusi per mercati e musei, biblioteche e archivi aperti al pubblico.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o inutilizzati, l&#8217;ici è ridotto della metà per il periodo dell&#8217;anno in cui si verifica l&#8217;inagilibiltà. L&#8217;inagibiltà o inabitabilità del fabbricato da diritto alla riduzione dell&#8217;ici pari al 50% e deve essere accertata dall&#8217;Ufficio del Territorio con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente potrà presentare autocertificazione. L&#8217;inagibilità o inabitabilità deve considerarsi in un degrado sopravvenuto ( fabbricato diroccato, fatiscente ecc) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #000080;"><strong>Abitazione principale</strong></span> : l&#8217;ici non si paga per l&#8217;unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso ed abitazione e sulle sue pertinenze. A ciò fanno eccezione le abitazioni classificate A1 (abitazione signorili), A8 ( ville) e A9 ( castelli) che continuano a pagare il tributo con aliquota agevolata per l&#8217;abitazione principale. Per abitazione principale si intende quelle di residenza anagrafica del contribuente.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #000080;"><strong>Esenzione sulle pertinenze</strong></span>: l&#8217;esenzione ici si applica anche sulle pertinenze dell&#8217;abitazione principale ( garage, cantine, box auto ecc.).Se il Comune ha stabilito delle limitazioni per gli immobili qualificabili come pertinenze,stabilendo, ad esempio, un numero massimo di unità immobiliari, il contribuente dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal comune. Chi ha , ad esempio, più di un box per non pagare l&#8217;ici sulle altre pertinenze dovrà verificare cosa il Comune di residenza ha stabilito al riguardo.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000080; text-decoration: underline;">Coniuge superstite</span></strong></span> : tra i diritti reali che fanno scattare l&#8217;obbligo di pagare l&#8217;ici rientra anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare che viene acquisito dal coniuge superstite. Se l&#8217;immobile non è classificato come A1, A8 o A9 e il coniuge superstite continua a vivere nella residenza familiare l&#8217;imposta non è dovuta. Se invece si tratta di immobili di pregio, il coniuge deve pagare l&#8217;ici (indipendentemente dalla quota di possesso)senza che gli altri dimoranti ( ad esempio i figli eredi) paghino alcunchè.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/zEdDeuZaMBg" frameborder="0" width="360" height="215"></iframe></h3>
<h3><strong><span style="color: #000080;">Variazioni nel 2011</span></strong></h3>
<h3>L&#8217;esenzione del pagamento dell&#8217;Ici per l&#8217;abitazione principale vale, ovviamente, per il periodo durante il quale l&#8217;immobile ha avuto tale destinazione nel 2011. Se, ad esempio, un appartamento era dato in affitto sino al 31 luglio 2011 per poi essere destinato ad abitazione principale del contribuente, si dovrà pagare normalmente l&#8217;imposta per i primi 7 mesi del 2011, mentre per il periodo successivo scatterà l&#8217;esenzione. In questi casi vale la regola dei 15 gg. che obbliga ai fini ici a conteggiare come mese intero, quello nel quale la situazione si è protratta per almeno 15 giorni.</h3>
<h3><span style="color: #000080;"><strong>Appartamenti contigui</strong> : </span> Chi abita in una casa costituita da due unità immobiliari accatastate separatamente con due distinte rendite catastali, non può usufruire per entrambi gli appartamenti dell&#8217;esenzione IVI. I due appartamenti, costituendo di fatto un&#8217;unica abitazione, vengono considerati ai fini ICI singolarmente e separatamente, ciascuno per la propria rendita catastale.Per poter usufruire per intero dell&#8217;esenzione occorre richiedere l&#8217;accatastamento unitario dei due immobili. A contrario bisogna però sottolineare come alcune sentenze della Cassazione abbiano stabilito che in questi casi l&#8217;Ici non è dovuto dovendo far riferimento alla specifica destinazione d&#8217;uso degli appartamenti che li rende, di fatto,come un&#8217;unica unità immobiliare.</h3>
<h3>Il contribuente quindi o paga l&#8217;Ici per uno dei due appartamenti oppure, ricevuto l&#8217;accertamento dal Comune, presentare ricorso : il giudice, seguendo il suddetto orientamento giurisprudenziale, potrebbe dargli ragione.</h3>
<h3><strong><span style="color: #000080;">Se moglie e figli vivono altrove, niente esenzione</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il contribuente che dimora abitualmente in una casa non ha diritto all&#8217;agevolazione o esenzione ici prevista per l&#8217;abitazione principale, se moglie e figli , non separati legalmente, dimorano altrove.E&#8217; quello che stabilisce la Cassazione con sentenza del giugno 2010 nella quale si legge che per abitazione principale deve intendersi quella in cui il contribuente dimora abitualmente con i familiari. Tale decisione vuole scoraggiare i furbetti che decidono di trasferire la residenza nelle varie case di proprietà per non pagare l&#8217;ici sulla seconda casa.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL&#8217;ICI</span></strong></h3>
<div class="WordSection1">
<table class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 244.45pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">Diverse situazioni</p>
</td>
<td style="width: 244.45pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">Ici 2011</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 244.45pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Abitazione principale ( escluse cat. A/1, A/8, A/9)</p>
</td>
<td style="width: 244.45pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">NO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 244.45pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Abitazione principale ( escluse cat. A/1, A/8, A/9) + 1 box e 1</p>
<p>cantina</td>
<td style="width: 244.45pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">NO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 244.45pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Abitazione principale ( escluse cat. A/1, A/8, A/9) + 2 box e 1</p>
<p>cantina</td>
<td style="width: 244.45pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">NO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 244.45pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Abitazione principale di pregio ( cat. A/1, A/8, A/9) ed eventuali</p>
<p>pertinenze</td>
<td style="width: 244.45pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Si, con aliquota agevolata e detrazione per abitazione principale</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 244.45pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Abitazione ( A/1, A/8, A/9) di proprietà del marito assegnata dal</p>
<p>Giudice alla moglie</td>
<td style="width: 244.45pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Moglie : no Ici</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Marito : Si ici, con aliquota agevolata e detrazione per abitazione</p>
<p>principale</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 244.45pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Abitazione non di pregio di proprietà del marito assegnata alla</p>
<p>moglie</td>
<td style="width: 244.45pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Moglie : no ici</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Marito : no ici, a patto che non sia proprietario di altro immobile utilizzato</p>
<p>come abitazione e situato nello stesso Comune in cui si trova l’ex casa</p>
<p>coniugale</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 244.45pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Abitazione non locata posseduta da cittadino italiano residente all’estero</p>
</td>
<td style="width: 244.45pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">NO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 244.45pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Abitazione in uso ai figli</p>
</td>
<td style="width: 244.45pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">NO ( se assimilata dal Comune come prima casa)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 244.45pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Abitazioni delle cooperative adibite ad abitazione principale dai</p>
<p>soci assegnatari</td>
<td style="width: 244.45pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt;" valign="top" width="326">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">NO</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 class="MsoNormal"></h3>
<h3 class="MsoNormal"></h3>
<h3 class="MsoNormal"><strong><span style="color: #000080;">Detrazione prima casa per abitazione di lusso</span></strong> : Anche chi ha abitazioni di lusso ed è quindi costretto a pagare l&#8217;ici sulla prima casa ha comunque diritto ad una detrazione base pari ad euro 103,29 l&#8217;anno. In caso di più contribuenti che dimorano nella stessa abitazione la detrazione va divisa in parti uguali tra loro, a prescindere dalla percentuale del possesso.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;"><strong>COME SI CALCOLA L&#8217;ICI</strong></span></h3>
</div>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;"><img class="size-medium wp-image-3193 aligncenter" style="border: 3px solid black; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" title="VA505" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/VA505-300x225.gif" alt="" width="210" height="158" /></span></strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">Base imponibile per i fabbricati</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;ici si determina applicando al valore catastale dell&#8217;immobile ( base imponibile) l&#8217;aliquota deliberata per il 2011 dal Comune ove l&#8217;immobile è situato. Si parte, quindi, dalla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio 2011 e si rivaluta del 5%. Quanto ottenuto va moltiplicato per</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- 100 , se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A ( abitazioni) e C ( magazzini, posti auto) con esclusione delle categorie A/10 e c/1;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B ( collegi, convitti)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D ( opifici, alberghi, teatri, banche) e nella categoria A/10 ( uffici)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- 34, se si tratta di negozi e botteghe ( categoria C/1).</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Va considerato che le rendite annotate negli atti catastali non comprendono l&#8217;aumento del 5%</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">Immobili storici</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;ici relativa agli immobili dichiarati di interesse storico e artistico ( D.Lgs 490/99 e D.Lgs 42/04) viene determinata sul valore dei predetti fabbricati calcolando la rendita catastale più bassa tra quelle previste per le abitazioni ove è ubicato l&#8217;immobile storico. Questa rendita deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per 100 anche se il fabbricato è classificato nella categoria A/10 ( uffici) o c/1 ( negozi) o D. Questo in quanto, con questo sistema di determinazione della rendita catastale, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">Il calcolo dell&#8217;imposta</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Sul valore catastale ottenuto si applica l&#8217;aliquota comunale del Comune ove è sito l&#8217;immobile ( di solito dal 4 sino al 9 per mille). Si ottiene quindi l&#8217;ici dovuta. Una volta determinata l&#8217;imposta dovuta per tutto l&#8217;anno, bisogna rapportarla alla percentuale e al periodo di possesso. L&#8217;ici, infatti, è dovuta proporzionalmente ai mesi dell&#8217;anno durante i quali si è posseduto l&#8217;immobile. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni , mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">Aree fabbricabili</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all&#8217;indice di edificabilità, alla destinazione d&#8217;uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai pressi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</h3>
<h3><strong><span style="color: #000080;">Agevolazioni per i coltivatori</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75 e poi rivalutato al 25%. Per i terreni agricoli posseduti da imprenditori e coltivatori diretti che svolgono la loro attività a titolo principale sono previste delle agevolazioni</h3>
<div class="WordSection1">
<table class="MsoTableGrid" style="width: 334pt; margin-left: 51pt; border-collapse: collapse;" width="445" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="height: 13.95pt;">
<td style="width: 167pt; border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; height: 13.95pt;" valign="top" width="223">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Base imponibile fino ad euro 25.822,284</p>
</td>
<td style="width: 167pt; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 13.95pt;" valign="top" width="223">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">SCONTO</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">( non si paga)</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 13.95pt;">
<td style="width: 167pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 13.95pt;" valign="top" width="223">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Oltre 25.822,84 fino a 61.974,83</p>
</td>
<td style="width: 167pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; height: 13.95pt;" valign="top" width="223">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">Sconto 70%</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 13.15pt;">
<td style="width: 167pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 13.15pt;" valign="top" width="223">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Oltre 61.974,83 fino a 103.291,38</p>
</td>
<td style="width: 167pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; height: 13.15pt;" valign="top" width="223">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">Sconto 50%</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 13.95pt;">
<td style="width: 167pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 13.95pt;" valign="top" width="223">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Oltre 103.291,38 sino a 129.114,22</p>
</td>
<td style="width: 167pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; height: 13.95pt;" valign="top" width="223">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">Sconto 25%</p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 13.95pt;">
<td style="width: 167pt; border-right: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; -moz-border-image: none; padding: 0cm 5.4pt; height: 13.95pt;" valign="top" width="223">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;">Oltre 129.114,22</p>
</td>
<td style="width: 167pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; padding: 0cm 5.4pt; height: 13.95pt;" valign="top" width="223">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center">Niente sconto</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h3 class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Per terreni agricoli si deve intendere quelli effettivamente adibiti ad attività imprenditoriale agricola. Fra questi terreni sono esenti, però, quelli situati in aree montane o di collina indicate dalla legge 984/77 e dalla circolare ministeriale n. 9 del 4 giugno 1993. Sono poi esclusi dall&#8217;ici anche i terreni normalmente inutilizzati ( incolti) quelli non pertinenze dei fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole e quelli sui quali l&#8217;attività agricola è esercitata occasionalmente . Per quanto riguarda i fabbricati rurali, questi sono esenti da ici quando fanno capo a imprenditori agricoli regolarmente iscritti al registro delle imprese.</h3>
<h3 class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #000080;">Eredi ed Ici</span></strong></h3>
<h3 class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Chi ha avuto un appartamento in eredità deve ricalcolare l&#8217;ici dovuta dal defunto sino alla data del decesso e pagare l&#8217;imposta con un bollettino a suo nome o con delega F24. Per il restante periodo dell&#8217;anno, l&#8217;ici deve essere pagata dagli eredi in proporzione delle quote ereditate. Se si tratta dell&#8217;abitazione coniugale e l&#8217;immobile non è esente da ici, questa è dovuta interamente dal coniuge superstite.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #000080;">COME SI PAGA L&#8217;ICI</span></strong></h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3196" title="images" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/images12.jpg" alt="" width="241" height="209" /><strong></strong></p>
<h3 style="text-align: justify;">Chi è tenuto al pagamento dell&#8217;ici potrà utilizzare <strong><span style="color: #000080;">il modello F24.</span></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">I codici tributo previsti sono i seguenti :</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">3901</span> : ici per l&#8217;abitazione principale</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">3902</span>: ici per i terreni agricoli</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">3903</span>: ici per le aree fabbricabili</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">3904:</span> ici per gli altri fabbricati</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">3906:</span> ici -interessi</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">3907 :</span> ici- sanzioni</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Nello spazio &#8221; codice ente/ codice comune&#8221; si deve indicare il codice catastale del comune dove sono situati gli immobili.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Nel campo &#8221; anno di riferimento&#8221; si deve indicare l&#8217;anno per il quale si versa l&#8217;imposta</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se il contribuente possiede più immobili, in ciascun modello F24 può indicarne fino a quattro ( situati anche in comuni diversi).</h3>
<h3 style="text-align: justify;">I titolari di partita iva che pagano l&#8217;ici con il modello F24 devono utilizzare anche per questo pagamento le modalità telematiche.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">L<span style="color: #000080;">&#8216;ici si può pagare anche con bollettino postale.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Sul bollettino deve essere  indicato il c/c postale intestato al Comune o quello dell&#8217;Agente di riscossione a cui è stato affidato il servizio. Se il contribuente possiede più immobili ubicati nello stesso comune dovrà per l&#8217;imposta complessivamente dovuta, effettuare un unico versamento utilizzando un solo bollettino psotale. Se gli immobili,invece, sono ubicati in comuni diversi il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">L&#8217;ici non deve essere versata se l&#8217;imposta dovuta è uguale o inferiore a 12 euro salvo che il Comune non abbia previsto un importo minimo diverso.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il bollettino va compilato in ogni sua parte, sia sulla ricevuta di versamento che sulla ricevuta di accredito, attenendosi alle modalità di compilazione riportate sul retro del modulo. In particolare :</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- l&#8217;importo da versare deve essere arrotondato all&#8217;unità di euro</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- il bollettino deve essere intestato al Comune o all&#8217;eventuale servizio di riscossione affidatario</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- il comune di ubicazione degli immobili non può che essere uno soltanto e va indicato senza interruzioni nè spazi bianchi</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- gli importi da indicare come riferiti a terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale,altri fabbricati, rappresentano una suddivisione dell&#8217;importo complessivamente versato. Gli importi riferiti a queste categorie debbono corrispondere all&#8217;importo che il contribuente ha complessivamente versato.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- il numero dei fabbricati deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l&#8217;abitazione principale, che sono iscritte al catasto edilizio con attribuzione di autonoma rendita catastale.Pertanto, concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia attribuita autonoma rendita catastale</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- l&#8217;importo riferito all&#8217;abitazione principale è quello effettivamente versato per tale abitazione e al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- chi paga l&#8217;ici per l&#8217;abitazione principale e relative pertinenze nel bollettino deve indicare nella casella &#8220;abitazione principale&#8221; solo l&#8217;importo che versa per la prima casa. Gli importi per le eventuali pertinenze vanno invece indicati nella casella &#8221; altri fabbricati&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">- l&#8217;importo da indicare come detrazione per l&#8217;abitazione principale nelle apposite caselle è quello che il contribuente ha calcolato per quantificare l&#8217;imposta da lui versata per l&#8217;abitazione principale.</h3>
</div>
<h3></h3>
<h3></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/notizie-varie/tutto-ici-vademecum-informativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come dire basta alle telefonate commerciali!</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/come-dire-basta-alle-telefonate-commerciali/</link>
		<comments>http://www.legalius.it/notizie-varie/come-dire-basta-alle-telefonate-commerciali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 08:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione ugo bordoni]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[registro delle opposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[registro delle opposizioni come iscriversi]]></category>
		<category><![CDATA[registro delle opposizioni telefoniche]]></category>
		<category><![CDATA[registro opposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[registro opposizioni telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[registro pubblico delle opposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[registro pubblico opposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[registro telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[registrodelleopposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[telefonata]]></category>
		<category><![CDATA[telefonate]]></category>
		<category><![CDATA[telefonate moleste]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legalius.it/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[  Oggi guardiamo come  dire basta alle telefonate indesiderate. &#160; Le telefonate che pubblicizzano offerte telefoniche non ci danno tregua: chiamate in ogni momento della giornata e , di solito, nei momenti meno opportuni ( sempre che di momenti opportuni  ve ne siano per  avere scocciature) è ora di dire basta! &#160; &#160; Ovviamente inutile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="size-medium wp-image-3152 aligncenter" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; border: 3px solid black;" title="Fotolia_6532007_XS" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_6532007_XS-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">Oggi guardiamo come  dire basta alle telefonate indesiderate.</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">Le telefonate che pubblicizzano offerte telefoniche non ci danno tregua: chiamate in ogni momento della giornata e , di solito, nei momenti meno opportuni ( sempre che di momenti opportuni  ve ne siano per  avere scocciature) è ora di dire basta!</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/gZbGeKyaDnc" frameborder="0" width="460" height="315"></iframe></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Ovviamente inutile dire che tutto questo non solo non l’abbiamo chiesto ma nemmeno lo vogliamo.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Come tutte le cose a forza di tirare la corda poi si spezza. Ed è così che il 01 febbraio 2011 è stato istituito il <span style="color: #000080;">Registro Pubblico delle Opposizioni</span> : l’introduzione di tale registro è avvenuta un po’ in sordina e molti non ne sono ad oggi ancora a conoscenza.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ma qui interveniamo noi di Legalius proponendo una guida specifica per non essere più infastiditi dalle telefonate.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mHBX3_ni0oE" frameborder="0" width="460" height="315"></iframe></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">Ma in cosa consiste questo registro?</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">Il Registro Pubblico delle Opposizioni , in pratica, è una banca dati, gestita dalla Fondazione Ugo Bordoni, che raccoglie tutti coloro che non vogliono che il loro numero telefonico venga utilizzato per fini promozionali.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZthlzTeDo3I" frameborder="0" width="460" height="315"></iframe></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">Come iscriversi al registro?</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Ci si può iscrivere con le seguenti modalità:</h3>
<h3>1) collegandosi al sito <a href="http://www.registrodelleopposizioni.it ">www.registrodelleopposizioni.it </a>ed entrando nella sezione &#8220;area abbonati&#8221;</h3>
<h3>2) chiamando il numero verde 800.265.265</h3>
<h3>3) inviando una email ad : <a href="mailto: abbonati.rpo@fub.it">abbonati.rpo@fub.it</a></h3>
<h3>4) inviando un fax al n. 06/542.248.22</h3>
<h3>5) inviando una raccomandata a : Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni &#8211; Abbonati, Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma</h3>
<h3>L&#8217;iscrizione è gratuita.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">Se ho più numeri di telefono come posso iscrivere tutti i numeri nel Registro?</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Basta fare un unica iscrizione indicando i numeri di telefono intestati. In questo caso non si può fare l&#8217;iscrizione via telefono.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">Quando decade l&#8217;iscrizione?</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>L&#8217;iscrizione decade solo nel caso di cessazione dell&#8217;utenza telefonica o nel caso in cui cambi l&#8217;intestatario dell&#8217;utenza telefonica.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">Una volta iscritto posso ricevere comunque comunicazioni commerciali da un operatore determinato?</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Si, è possibile iscriversi ma specificare il consenso affinchè si possa ricevere telefonate commerciali da un determinato operatore.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">Chiunque può iscriversi nell&#8217;elenco?</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Non tutti si possono iscrivere ma solo chi è inserito negli elenchi pubblici telefonici, compresi i numeri di telefonia mobile.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">Quali sono i vantaggi del Registro?</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">Sino ad oggi se un cittadino non voleva ricevere telefonate di telemarketing non aveva altra scelta che togliersi dall&#8217;elenco telefonico ed anche in questo caso non era certo sicuro del risultato. Va considerato poi che questa modalità di difendersi non era sempre indolore in quanto se a togliere il numero era una azienda, società, professionista ecc. ne andava del proprio lavoro.</h3>
<h3>Con il Registro si può lasciare il proprio numero sull&#8217;elenco sicuri di non essere disturbati.</h3>
<h3>Chi viola la normativa, infatti, viene sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali con multe che variano dai 10 euro ai 180.000,00 euro sino poi arrivare a 300.000,00 euro per chi reitera.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Gestore-del-Registro-Pubblico-delle-Opposizioni.pdf"><span style="color: #ff6600;">SCARICA QUI IL FAC SIMILE DELLA LETTERA DI ISCRIZIONE</span></a></span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">Qualche consiglio in più</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #000080;">1)</span> Quando ricevete una telefonata potete chiedere all&#8217;operatore da dove è stato preso il vostro numero telefonico : è un vostro diritto!</h3>
<h3><span style="color: #000080;">2)</span> Se continuate a ricevere telefonate , nonostante l&#8217;iscrizione, controllate che tutto sia andato a buon fine telefonando al numero verde 800.265.265</h3>
<h3><span style="color: #000080;">3)</span> Se tutto è andato a buon fine ma le telefonate non cessano,potete fare reclamo al Garante della Privacy che provvederà ad aprire un&#8217;istruttoria al termine della quale l&#8217;operatore verrà multato. In alternativa ci si può rivolgere anche all&#8217;autorità giudiziaria.</h3>
<h3><span style="color: #000080;">4)</span> Una volta presentata la domanda l&#8217;inserimento non è immediato ma avverrà nel termine di 15 gg.</h3>
<h3><span style="color: #000080;">5)</span> State attenti quando sottoscrivete dei contratti , in particolar modo con operatori telefonici, abbonamenti di riviste ecc. Potreste inavvertitamente aver dato il consenso a ricevere le telefonate , dando quindi un consenso diretto.</h3>
<h3><span style="color: #000080;">6)</span> Gli operatori che vi chiamano devono essere identificabili, con il numero non nascosto, per permettervi di decidere se rispondere o meno. Segnatevi il nome di chi vi chiama e l&#8217;ora della telefonata per poter poi fare un reclamo.</h3>
<p>&nbsp;<br />
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000080;">LINK :</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a href=" http://www.registrodelleopposizioni.it/"><span style="color: #ff6600;">REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI</span></a></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp"><span style="color: #ff6600;">GARANTE DELLA PRIVACY </span></a></span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong> IL NOSTRO VIDEO CHE SPIEGA COME EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE ONLINE</strong></em></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/haUEgqEys9Q" frameborder="0" width="460" height="315"></iframe></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"> <span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fac-simile-reclamo-garante1.pdf"><span style="color: #ff6600;">SCARICA IL FAC SIMILE PER IL RECLAMO AL GARANTE</span> </a></span></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/notizie-varie/come-dire-basta-alle-telefonate-commerciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificato Isee come richiederlo online</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/certificato-isee-come-richiederlo-online/</link>
		<comments>http://www.legalius.it/notizie-varie/certificato-isee-come-richiederlo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[certificato isee]]></category>
		<category><![CDATA[come richiedere isee]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[isee]]></category>
		<category><![CDATA[isee online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legalius.it/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[Qui di seguito proponiamo un video che mostra come ottenere online il certificato ISEE. Buona visione.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/isee1.jpg"><img class="size-medium wp-image-3124 aligncenter" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; border: black 3px solid;" title="isee1" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/isee1-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Qui di seguito proponiamo un video che mostra come ottenere online il certificato ISEE. Buona visione.</h3>
<p> </p>
<h3 style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/iDSWjApDeoE" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/notizie-varie/certificato-isee-come-richiederlo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo Stato ha vinto! Arresto di Michele Zagaria</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/lo-stato-ha-vinto-arresto-di-michele-zagaria/</link>
		<comments>http://www.legalius.it/notizie-varie/lo-stato-ha-vinto-arresto-di-michele-zagaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[arresto michele zagaria]]></category>
		<category><![CDATA[camorra]]></category>
		<category><![CDATA[casal di principe]]></category>
		<category><![CDATA[casalesi]]></category>
		<category><![CDATA[clan casalesi]]></category>
		<category><![CDATA[michele zagaria]]></category>
		<category><![CDATA[zagaria camorrista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legalius.it/?p=3113</guid>
		<description><![CDATA[Vi proponiamo un video, tratto da youtube, che documenta l&#8217;arresto di Michele Zagaria.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Vi proponiamo un video, tratto da youtube, che documenta l&#8217;arresto di Michele Zagaria.<br />
 </p>
<p style="text-align: center;"><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/k2AyeaRwMtQ&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/k2AyeaRwMtQ&amp;rel=0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/notizie-varie/lo-stato-ha-vinto-arresto-di-michele-zagaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equitalia non può notificare le cartelle per posta</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/equitalia-non-puo-notificare-le-cartelle-per-posta/</link>
		<comments>http://www.legalius.it/notizie-varie/equitalia-non-puo-notificare-le-cartelle-per-posta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[cartella di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[cartelle di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[debiti equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[debito equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[equitalia]]></category>
		<category><![CDATA[notifica per posta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.legalius.it/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Equitalia predilige, come è ben noto ai molti che hanno avuto l’avviso, la notifica delle cartelle di pagamento tramite il servizio postale. E’ così che di fronte all’ennesimo avviso, un imprenditore, ricevuta la cartella per posta, ha deciso di fare ricorso denunciando l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento cui l’atto ricevuto faceva riferimento. Equitalia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/logo_equitalia2-324x230-768801.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3104" style="margin: 4px; border: black 3px solid;" title="logo_equitalia2-324x230-768801" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/logo_equitalia2-324x230-768801-300x150.jpg" alt="" width="240" height="120" /></a>Equitalia predilige, come è ben noto ai molti che hanno avuto l’avviso, la notifica delle cartelle di pagamento tramite il servizio postale. E’ così che di fronte all’ennesimo avviso, un imprenditore, ricevuta la cartella per posta, ha deciso di fare ricorso denunciando l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento cui l’atto ricevuto faceva riferimento. Equitalia si costituiva in giudizio contestando fermamente la tesi imprenditoriale e sostenendo che la cartella era stata consegnata al contribuente, mediante l’invio di una raccomandata, fornendo la prova dell’avvenuta spedizione mediante la produzione dell’avviso di ricevimento. Il Giudice ha sottolineato come la notifica di un atto, quale la cartella di pagamento, non può prescindere dall’intervento di un soggetto a ciò abilitato dalla legge. Se è pur vero che nel nostro ordinamento vi è prevista la possibilità di notifica di tali atti mediante il servizio postale, è altresì vero che anche in tali ipotesi l’invio per posta dell’atto non può avvenire per il tramite di qualsiasi soggetto , bensì solo tramite l’intervento di quei soggetti il cui operato è equiparato dalla legge speciale che disciplina la notifica degli atti in parola, all’intervento del pubblico ufficiale. E’ proprio l’intervento di tali soggetti nel procedimento notificatorio che permette di certificare tanto la conformità tra la copia dell’atto consegnato al contribuente con il suo originale, quanto l’espletamento delle formalità che differenziano una semplice comunicazione dalla notifica. Quindi il giudice ha dato ragione all’imprenditore ponendo un punto fermo nella difesa del contribuente e a garanzia dei suoi diritti.</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/notizie-varie/equitalia-non-puo-notificare-le-cartelle-per-posta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

