INAIL ed RCA quali rapporti in caso di sinistro stradale?

Tizio nel percorso tra la propria abitazione ed il lavoro subisce un incidente per colpa di Caio, alla guida della propria auto. A seguito del sinistro Tizio riporta una invalidità permanente di 25 punti percentuali, a titolo di danno biologico, comprensivo del danno da capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita di relazione. In sede Inail l’invalidità viene elevata al 30%, trattandosi di infortunio sul lavoro. Richiesti i danni alla compagnia assicurativa di Caio, Tizio si vede negare l’offerta risarcitoria in quanto la compagni assicurativa sostiene che il danno verrà risarcito dall’Inail con diritto di surroga della stessa.

E’ giusta l’interpretazione della compagnia assicurativa?


Preliminarmente bisogna accennare all’art.

12 D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38

il quale definisce le tre ipotesi in cui si può parlare di infortunio in itinere:

a) Infortunio occorso durante il percorso casa – lavoro

b) Infortunio occorso recandosi durante il percorso da un luogo di lavoro ad un altro

c) Infortunio occorso durante il percorso dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale del pasto ( nel caso sia prevista la mensa aziendale).

Non osta all’intervento dell’Inail il fatto che si sia utilizzato un mezzo proprio, semprechè tale utilizzo sia necessitato.

La Cassazione con sentenza n. 995 del 2007 ha specificato i requisiti affinchè possa trovare applicazione la normativa in materia di infortunio in itinere :

a) La sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso eseguito e l’evento

b) La sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa

c) La necessità da parte del lavoratore dell’uso del veicolo privato ( da accertarsi in concreto).

Detto ciò non si può non considerare come le modalità di valutazione del danno siano diverse rispetto alla valutazione RCA del danno biologico. L’entità delle lesioni, ai sensi dell’art. 13 comma 2 D.Lgs 38/2000, viene valutata mediante l’utilizzo della

“ tabella delle menomazioni INAIL”

Il Legislatore ha distinto tre diversi scaglioni di lesioni ( i punti percentuali si riferiscono alla valutazione INAIL):

a) Lesioni inferiori al 6% ; in questo caso non vi sarà indennizzo alcuno da parte dell’Inail ed il danno verrà risarcito completamente dalla assicurazione RCA

b) Lesioni comprese tra il 6% ( incluso) ed il 16% ( escluso): l’INAIL corrisponderà un indennizzo in capitale il quale andrà a coprire i postumi permanenti a titolo di danno biologico ma non il danno temporaneo né il danno morale. Si farà riferimento per la valutazione dell’entità delle lesioni alla

“ tabella delle menomazioni INAIL”

oppure alla

“tabella di indennizzo”

c) Lesioni superiori al 16 %, l’INAIL corrisponderà una rendita sulla base dell’apposita “tabella delle rendite”.

Inoltre verrà erogata anche una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita

“tabella dei coefficienti”

Bisogna chiarire poi che tra le somme erogate dall’INAIL e quelle erogate a titolo risarcitorio in sede di RCA vi è una differenza ontologica.

Infatti nel caso di rendita INAIL, la stessa cessa con la morte dell’infortunato e non viene trasmessa iure successionis.

Inoltre l’INAIL interviene indipendentemente dal fatto illecito di un terzo e, quindi, anche in caso di responsabilità del danneggiato.

Il risarcimento del danno è invece trasmissibile ed è necessaria una responsabilità di altro soggetto.

Infine, anche il riferimento costituzionale varia rispetto ai due istituti. Per quanto riguarda l’INAIL il riferimento sarà quello dell’art. 38 Cost. e cioè quello dell’assistenza previdenziale, mentre, nel caso di risarcimento RCA l’articolo di riferimento sarà l’art. 32 Cost. e cioè la tutela al diritto alla salute.

Ritornando al problema iniziale della negazione risarcitoria da parte della compagnia assicurativa vi è da dire che la Cassazione con sentenza 10035/2004 ha stabilito che il risarcimento dovuto all’infortunato o ai suo i aventi diritto è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’INAIL.

Tale danno differenziale si otterrà quindi sottraendo dall’importo del danno complessivo quanto erogato dall’INAIL.

Al fine di determinare a quanto ammonti il danno differenziale occorre procedere alla determinazione del danno secondo i criteri ordinari per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’INAIL.

Ovviamente si dovrà fare riferimento all’ammontare complessivo dei rispettivi ristori. S

i ricordi, come ad esempio nel caso iniziale, che la medesima lesione può venir valutata differentemente in ambito INAIL rispetto a quello RCA.

Altri allegati utili in materia

Articoli correlati:

Comments

  1. La redazione says:

    Gent.le Lettore, La ringrazio intanto per l’attenzione posta al nostro blog e di seguito cercherò di risponderle. Prima di tutto è possibile che l’Inail a fronte di una rendita di euro 290 circa abbia una rivalsa di euro 59.000 in quanto il calcolo fatto dall’Inail riguarda complessivamente una rendita che detto ente darà a vita a sua moglie. Certo si potrebbe discutere , e a ragione, sul fatto che l’Inail prende i soldi della rivalsa tutti e subioto mentre alla vittima gli spetta una rendita con tutte le incertezze per il futuro. Ma purtroppo su questo punto, sino a che non interviene una modifica ( e secondo me, spero di sbagliarmi, non arriverà mai tanto sono gli interessi in gioco) se ne può discutere ad ore per non risolvere alcunchè in pratica. Per quanto riguarda il danno differenziale v’è da premettere che l’Inail non risarcisce – o meglio indennizza – i giorni di invalidità nè tantomeno il danno morale. Ora nel suo caso mi è impossibile calcolare, con i dati che mi ha riferito, il danno in base al 22% di postumi in quanto ho bisogno dell’età del danneggiato, della data del sinistro e dei giorni di invalidità. Ovviamente sarò lieto di calcolare il risarcimento se vorrà darmi tali dati. Inoltre andrà calcolato e richiesto il danno da vita di relazione e l’incontinenza ne è un elemento ben evidente. Tale danno andrà ben specificato nella eventuale causa in quanto il giudice civile può liquidare anche su presunzioni semplici ed in assenza di prove effettive. In pratica basterà al giudice civile accertare l’incontinenza causale al sinistro e ciò potrà bastare anche se non sarà provato l’effettivo danno di relazione provocato perchè ciò è in sè.
    Ovviamente per quanto riguarda le scelte processuali del suo avvocato non mi è possibile, pur volendo, dare giudizi in quanto il dovere deontologico me lo vieta. Infatti da qui a pochi giorni proprio per dare più libertà di espressione al blog e di aiuto alle persone Legalius diverrà una associazione non riconosciuta permettendoci di esprimerci liberamente. Ma a parte questa parentesi nel suo caso mi sento comunque di esprimermi in quanto do piena ragione al suo avvocato in quanto, a mio avviso, è inutile attendere. La causa diventa l’unica soluzione anche perchè una volta promossa è probabile che l’assicurazione si faccia viva per cercare di trovare una soluzione transattiva. Si ricordi che in assenza di causa il danno morale e danno di relazione poco verranno pesati dalla compagnia assicurativa e quindi l’azione giudiziaria è sicuramente un mezzo per costringere la compagnia a cedere sulle proprie posizioni che sono sempre di interesse e non mai eque.
    Infine le ricordo che è possibile scaricare la nostra applicazione e ci farà molto piacere se effettuerà questa operazione sul suo palmare/cellulare. In tal caso le richieste potrà farle anche dal suo cellulare in ogni dove ed anche richieste personali di SOS in caso di bisogno : ovviamente in tal caso se vorrà fare una recensione della nostra applicazione ciò non potrà che farci piacere.
    Restando sempre a sua disposizione e nella speranza che continui sempre a seguirci cordialmente saluto

  2. willie says:

    Non ho parole per RINGRAZIARE, chi ha prestato attenzione al mio caso.
    Mi permetto di scomodarLa di nuovo portando a conoscenza dei dati da Lei richiesti per quantificare in solido l’equo risarcimento dovuto a mia moglie, alla luce di una rivalsa inail di circa 59000 euro:
    Sinistro avvenuto nel Settembre 2010
    Età di mia moglie al momento del sinistro 43 anni.
    I giorni di inabilità temporanea sono stati 150 di cui 60 immobilizzata a letto.
    Nostra relazione medico legale determina un danno biologico non inferiore a 22 punti.
    La relazione medico legale inail così dettagliatamente definisce l’invalidità permanente:
    Codice
    57 Incontinenza dello sfintere anale totale e permanente, con disturbi secondari locali punti 8
    180 Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell’efficacia della psicoterapia punti 4
    199 Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, disturbi radicolari di natura trofico-sensitiva punti 2
    210 Esiti di frattura sacrale con deformazione residua e riflesso antalgico disfunzionale punti 6
    218 Esiti di frattura di una costa apprezzabili con indagini strumentali punti 1
    275 Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90° punti1
    Il totale matematico sarebbe 22 punti, ma desumo che inail, decurti un punto come “franchigia”.
    Dal sinistro è modificata anche la nostra “intimità”, in quanto come certificato dalla relazione del medico di parte, è ad oggi presente dispareunia per limitazione nell’allargamento delle gambe, che ci costringe, ad una vita “casta”, e senza entrare in particolari, per un uomo di 50 anni ….
    All’uopo quindi chiedo, se, anche per questo “danno” ci/mi sia dovuto dalla controparte.
    Nell’attesa di una V.S. risposta porgo
    Cordiali Saluti

  3. La redazione says:

    E’ nostro dovere rispondere ed è proprio lo scopo del blog e quindi non deve ringraziarci anche se ovviamente i complimenti ci fanno piacere. Venendo a noi il calcolo in base alle informazioni date risulta il seguente:
    Sua moglie di anni 43, , in seguito al sinistro avvenuto in data 1 settembre 2010, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 22%; l’invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 60; l’invalidità temporanea parziale è stata al 50% per giorni 90.
    Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2009 che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’età del danneggiato al momento del sinistro.
    Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l’importo di €. 3.364,55 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l’età del danneggiato (pari a 0,785).
    Tale danno va liquidato nell’importo complessivo di €. 74.020,00
    Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 88,20.
    Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 60 che va liquidata in €. 5.292,00.
    Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
    La invalidità temporanea parziale di giorni 90 al 50% va liquidata in €. 3.969,00.
    A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta al danneggiato l’importo complessivo di €. 9.261,00.
    In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l’importo complessivo di €. 83.281,00.
    DANNO NON PATRIMONIALE (morale). Nel caso in esame Va liquidata un’ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato per la personalizzazione del danno e specificatamente per riduzione di vita di relazione ivi compresa quella sessuale.
    Il danno non patrimoniale (c.d. morale), quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare va parametrato, in una prospettiva equitativa, con riferimento ad una percentuale dell’importo determinato a titolo di danno biologico.
    Il valore “tabellare” preso in considerazione come base per il calcolo è sia quello da invalidità “permanente”, sia quello da invalidità temporanea.
    La tabella del Tribunale Milano 2009 adotta il seguente criterio liquidatorio: la tabella 2009 incorpora in sé i valori medi liquidati dai giudici del Tribunale di Milano a titolo di “complessivo” danno non patrimoniale; una ulteriore personalizzazione va motivata con riferimento al caso specifico.; nel caso di specie viene tenuto conto della gravità della colpa, dell’entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell’impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata dell’ invalidità temporanea; si può equitativamente liquidare la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura di 2/3 del danno tabellare per un importo pari a €. 55.520,67: in tal caso si è ritenuto valutare l’incidenza del danno morale al massimo del calcolo.
    In totale a titolo ulteriore voce di danno non patrimoniale (c.d. personalizzaizone) va liquidata la somma di €. 55.520,67.
    RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
    I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:
    Danno biologico da invalidità permanente: €. 74.020,00Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2009 e la liquidazione è rapportata all’epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2009).
    Poiché l’evento lesivo è successivo alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla rivalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
    Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.
    Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (01-09-2010) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 150 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 29-01-2011.
    La percentuale di rivalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 0,22% ed il danno alla data del 29-01-2011 è pari a €. 74.185,43.
    Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €. 9.261,00.
    Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di €. 9.281,70.
    Il danno morale è stato valutato nella misura di €. 55.520,67; in base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di €. 55.644,76.
    RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 29-11-2011.
    La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
    Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
    INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
    Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
    Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l’intero periodo.
    La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
    In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
    Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
    A) Danno liquidato al 01-09-2010 (c.d. “aestimatio”): € 139.111,89
    B1) Interessi maturati al 29-11-2011: € 4.276,35
    B2) Rivalutazione maturata al 29-11-2011: € 0,00
    B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 4.276,35
    Totale A + B: € 143.388,24
    C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 0 movimenti): € 0,00
    Importo totale (A + B – C) dovuto al 29-11-2011 (c.d. “taxatio”): € 143.388,24
    di cui:
    Capitale = 139.111,89 — Rivalutazione = 0,00 — Interessi = 4.276,35

    A tale cifra andranno aggiunte le spese vive sostenute. Si considerì che però quanto sopra riguarda il danno totale ma nel suo caso stiamo parlando di danno differenziale e quindi la cifra di euro 59.000 va decurtata dalla somma complessiva di cui sopra.
    E’ doveroso specificare che il calcolo è stato effettuato, come avrà visto, sulla base del Tribunale di Milano ma c’è anche da specificare che il Tribunale competente potrebbe adottare anche una sua propria tabella.
    Infine , a mio avviso, è da fare altre due valutazioni. La prima è che nel caso di cui sopra si parla di danno biologico ma siamo sicuri che il punteggio non possa venir alzato in considerazione del danno psicologico subito da sua moglie? Il consiglio è quello di farsi fare una relazione medica psicologica. Pensi che, ad esempio, nella Strage di Viareggio molte perizie sono state solo psicologiche e sono state tranquillamente liquidate. Questo per dire di non sottovalutare questo aspetto che potrebbe persino raddoppiare il punteggio. Non bisogna confondere il danno morale che è il danno da sofferenza subita con quello psicologico che è altro tipo di danno ed il trauma subito e che si porterà dietro per tutta la vita. Questo danno a mio avviso lo ha subito anche lei ed arrivo quindi all’ultima domanda. A mio avviso anche lei può sicuramente chiedere i danni argomentando con una perizia psicologica il subito. Ovviamente andrà argomentato anche il danno da vita sessuale ( contemplato dalla cassazione già più volte) e dimostrato anche se sarà sufficiente provare l’effettivo impedimento in quanto il resto è in re ipsa.
    Spero di essere stato sufficiente chiaro ed esaustivo. Mi raccomando …continui a seguirci

  4. Dario says:

    Gentile Avvocato Bartolini, sperando di non abusare della sua gentilezza e di quella di tutto lo staff di Legalius le vorrei sottoporre la questione in cui mi sto imbattendo in questo momento e che coinvolge un’assicurazione RCA e l’INAIL.
    In data 29 Aprile 2010, mio papà rimane vittime di un grave incidente stradale durante il tragitto casa-lavoro. Tale incidente viene classificato come incidente in itinere.
    Iniziate tutte le valutazioni del caso, viene determinata una valutazione di invalidità da parte del INAIL del 70% (inizialmente la prima valutazione fu del 60% ma dopo la nostra opposizione e rivalutazione è stata aumentata di 10 punti).
    In seguito alla prima valutazione da parte dell’INAIL (per cui quella del 60%), chiesi l’ammontare del capitale della rendita (a marzo 2011). Mi fu consegnato un foglio di calcolo che descriveva così la situazione:
    DANNO BIOLOGICO: 146.000€
    DANNO PATRIMONIALE: 220.000€
    TOTALE VALORE CAPITALE: 366.000€
    Sulla successiva rivalutazione del’invalidità (valutata al 70%), richiesi all’INAIL nuovamente il calcolo della capitale riaggiornato alla nuova percentuale (chiesto a Ottobre 2011).
    Qui ho avuto la prima sorpresa.
    L’INAIL mi invia il nuovo calcolo senza però fare lo scorporo dei rispettivi danni (BIOLOGICO e PATRIMONIALE) ma indicandomi solo l’ammontare del capitale (412.000€) ed allegandomi la seguente comunicazione:
    “Solo per scruopolo si precisa che la recente giurisprudenza, in riferimento alla pretesa dell’INAIL, non consente di calcolare il dovuto all’Istituto mediante scorporo delle singole partite di danno ma impone la quantificazione dell’intero danno civilistico (esclusi danno morale ed esistenziale) in relazone al quale verificare il dovuto all’Istituto.”
    Ammetto che questa comunicazione mi ha fatto pensare male, perché se non ho l’indicazione dei rispettivi danni come faccio a fare il calcolo differenziale?
    Nel frattempo anche la questione assicurativa RCA prosegue. Il medico legale dell’assicurazione visita mio papà e noi presentiamo la nostre valutazione medico-legale di parte.
    La nostra valutazione medico-legale parla di un danno biologico dell’80% con un DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO AL 100% di otto mesi con una richiesta di danno morale pari ai 2/3 del danno biologico vista la gravità del caso.
    Posso aggiungere (mio pensiero) che il danno morale è dimostrabile (purtroppo) abbastanza facilmente nelle lesioni riportate da mio papà avendo avuto un quadro clinico di emiparesi sinistra.
    Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la proposta dell’assicurazione (e quel mio pensare male si è avverato…)
    La proposta dell’RCA è stata questa:
    DANNO BIOLOGICO: 72% pari a 567.000
    DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO AL 100%: 240 giorni pari a 27.000€
    DANNO MORALE: calcolato nella misura di ¼ pari a 148.000€
    DANNO PATRIMONIALE: 0
    DANNI MATERIALI: 12.000€
    ALTRI DANNI (Riadattamento vettura): 5.000€
    RIVALUTAZIONE INTERESSI: 11.000€
    Il tutto quindi per un totale di 746.000€.
    Premesso che ritengo alcune voci (come il danno morale) messe ai minimi termini, ma la sopresa più grossa è che l’assicurazione ci informa che a questa cifra dovranno essere sottratti 360.000€ destinati all’INAIL.
    Praticamente hanno sommato il danno patrimoniale ed il danno biologico INAIL e poi li hanno sottratti al danno biologico RCA “mangiandoci” così circa 200.000€ di danno biologico…
    Ma è possibile questo? Sono veramente confuso.
    Secondo lei cosa possiamo chiedere di danni che non sono stati indicati? Dobbiamo richiedere il danno patrimoniale che loro indicano in 0€ paramentrandolo con quello calcolato dall’inail in modo tale da portare l’assurdo calcolo:
    DANNO PATRIMONIALE INAIL 220.000€ – DANNO PATRIMONIALE RCA 220.000€ = 0
    Spero di essere stato il più chiaro possibile.
    La ringrazio per la risposta, nel caso non potesse aiutarmi la mia stima per il vostro servizio rimarrà comunque immutata.

  5. KATIUSCIA says:

    SALVE IO IN DATA 17 NOVEMBRE 2011 ALLE ORE 23.00 USCIVO DALL UFFICIO DAL MIO TURNO DI LAVORO E HO SUBITO UN INCIDENTE IN MOTO PROPRIO A 3 METRI DALL’UFFICIO IN QUANTO UNA MACCHINA MI HA INVASO LA CORSIA,IO HO STERZATO PER EVITARE CHE MI PRENDESSE FRONTALE E LA MOTO A PERSO ADERENZA E HO FATTO UN VOLO DI 3METRI E QUESTO è SCAPPATO NON MI HA PRESTATO SOCCORSO
    SONO ANDATA AL PRONTO SOCCORSO PIU VICINO E MI HANNO DIAGNOSTICATO DISTORSIONE TIBIOTARSICA E CONTUSIONI VARIE AL GINOCCHIO E TUTT’ORA OGGI IN DATA 4 DICEMBRE SONO A CASA IN INFORTUNIO IN QUANTO NONR IESCO ANCORA BENE A CAMMINARE SONO ANCORA CON LE STAMPELLE ED UN TUTORE E MI HANNO DATO L’INFORTUNIO ANCORA FINO AL 12 DICEMBRE.
    VOLEVO SAPERE COME AVVIENE RIMBORSO INAIL??IN QUANTO TEMPO TI RIMBORSANO?E PIU O MENO COSA MI DOVREBBE ASPETTARE!
    E IN PIU VOLEVO SAPERE SE L’INFORTUNIO DATO CHE SONO A CONTRATTO A TERMINE SE PUO ESSERE PREGIUDICANTE PER MAGARI LASCIARMI A CASA
    ????LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE

  6. La redazione says:

    La problematica che pone all’attenzione è quantomai complessa in quanto necessita di un indagine per parametrare i vari coefficienti di perizia . In sostanza questa difficoltà nasce , in primis, proprio dal fatto che il calcolo INail non è mai chiaro ( soprattutto se non viene differenziato il danno biologico dal danno materiale) e soprattutto viene fatto su parametri diversi rispetto a quello della RCA. Infatti in tale calcolo vengono considerati il nucleo familiare, l’età lavorativa del soggetto e quella ancora da lavorare ecc. tutti coefficienti che non vengono affatto presi in considerazione nel risarcimento RCA. Il danno materiale che viene calcolato dall’Inail è il mancato guadagno e cioè la diminuzione del reddito e, in tal caso, della capacità lavorativa delhttp://www.legalius.it/wp-admin/edit-comments.php#comments-form soggetto leso. Anche nella RCA si parla ovviamente di riduzione della capacità lavorativa e del mancato guadagno. Dalle voci che mi indica però pare che il mancato guadagno non sia stato considerato nella richiesta risarcitoria della RCA e quindi se non è conteggiato non si può nemmeno togliere. Infatti dalla RCA va sottratto il danno biologico ma quello patrimoniale è un’altra cosa. Inoltre non è possibile accettare un risarcimento RCA che dia, nel suo caso, solo 1/4 del danno morale ( per i punti di invalidità invece , ad occhio, ci potremmo anche essere). Lei pensi che 1/4 , quando il danno morale era calcolato automaticamente, prima delle sentenze della Cassazione del 2008, si dava per i colpi di frusta! Dare questa valutazione a suo padre è un’offesa! Ma inoltre vogliamo mettere il danno da vita di relazione che ha subito suo padre? E’ vero che nel danno morale viene compreso tutta una serie di danni che prima venivano diversificati ma è anche vero che , come ci insegna il Tribunale di Milano, si possono fare personalizzazione del punteggio. Nel suo caso questa personalizzazione è doverosa. Ora se il danno morale venisse calcolato su 2/3 si potrebbe anche chiudere ma non certamente ad 1/4. Inoltre si faccia dare spiegazioni dalla compagnia assicurativa del perchè vogliano togliere il danno patrimoniale Inail quando è voce che a loro non è stata richiesta. Ora bisogna anche considerare che il calcolo di sottrazione andrà fatto sulla seconda valutazione inail e non sulla prima e che in tale ipotesi la diversificazione non è stata fatta. La voce riportata dall’Inail : “Solo per scruopolo si precisa che la recente giurisprudenza, in riferimento alla pretesa dell’INAIL, non consente di calcolare il dovuto all’Istituto mediante scorporo delle singole partite di danno ma impone la quantificazione dell’intero danno civilistico (esclusi danno morale ed esistenziale) in relazone al quale verificare il dovuto all’Istituto.” è ulteriore dimostrazione di quanto la lotta del nostro blog, ora associazione, sia sempre più attuale: far diventare la legge al servizio del cittadino. Come è possibile tollerare che l’Inail mi dia una rendita e non mi dica in base a quali parametri me li da e non diversifichi il danno? Il mio consiglio in questi casi è sicuramente di proporre una azione giudiziale, calcolando tutte le voci dovute. In tale sede , vedrà, che l’Inail diversificherà e l’atteggiamento della compagnia cambierà. Consideri che al giudice basterà la semplice presunzione per accertare ad esempio il danno da vita di relazione. Capisco che il risarcimento comunque proposto è una cifra considerevole e che in questi momenti può far comodo ma il mio consiglio è di non mollare e tenere sempre presente che il danno subito da sua padre vuol dire una vita al 20% delle capacità.
    Qualora decidesse di intraprendere questa strada, noi della redazione di Legalius, la vogliamo informare che siamo diventati una associazione proprio per cercare di aiutare maggiormente le persone che ci scrivono e ci chiedono aiuto, anche con l’assistenza presso i Tribunali d’Italia . Cogliamo l’occasione , quindi, per informarla che la nostra associazione è in grado di assistere chi chiede il nostro aiuto in ogni parte d’Italia con il patto di quota lite e con anticipo delle spese di lite da parte della stessa associazione, proprio per non gravare su chi ha già subito una lesione dei diritti. Per quanto riguarda il patto di quota lite vi è da specificare che quello adottato dai professionisti della associazione è una convenzione ad hoc con cui si stabilisce tra l’assistito e il professionista con cui il primo dichiara che pagherà quest’ultimo alla fine della causa ed in % del risarcimento ottenuto. In tal caso qualora vi sia il pagamento da parte della compagnia, nel suo caso, noi sotrarremmo tale risarcimento dalla cifra pattuita con il patto di quota lite e quindi il cliente potrebbe trovarsi a non pagare alcunchè o una cifra comunque irrisoria. Questi sono alcuni vantaggi che l’associazione può offrire ai propri associati e di cui desideriamo renderla edotta.
    Ci faccia sapere gli sviluppi del caso e non si periti a scriverci . Grazie per la sua fiducia.

  7. La redazione says:

    Partiamo dall’ultima domanda. L’infortunio è pregiudicante solo se supera il c.d. periodo di comporto pari a 180 giorni lavorativi ( ovviamente suppongo un termine lungo di scadenza del contratto) o alla durata della scadenza del contratto. Se in pratica il lavoratore, con contratto a termine di 12 mesi, ha già lavorato 6 mesi e si ammala il periodo di comporto sarà pari ai 6 mesi rimanenti. In questo caso il datore di lavoro può legittimamente licenziarla. Ma a parte questo caso non vi è nessun pregiudizio. Per quanto riguarda il suo risarcimento prima di tutto dovrà fare una richiesta danni alla compagnia che per la sua Regione gestisce il Fondo di Garanzia per le vittime della strada ( per la Toscana è la Fondiaria – Sai) anche se le dico, subito, che vi potrebbero essere problemi alla liquidazione in quanto non vi è stato urto con l’autovettura poi scappata: comunque non lascerei intentata questa strada a priori. Per quanto riguarda l’Inail prima di tutto dovrà essere visitata dal medico Inail ai fini della valutazione dell’incidenza della lesione sulla sua capacità lavorativa. Dopodichè se la lesione è inferiore al 6% di postumi l’INail non rimborsa alcunchè ( ovviamente si parla di danno biologico e non di giorni lavorativi) . Se superiore al 6% sino al 16% vi sarà il risarcimento in un’unica soluzione. Mentre se il danno è superiore al 16% vi sarà una rendita vitalizia. I tempi variano in base alla guarigione secondo l’Inail e quindi non è possibile determinare un tempo preciso perchè questo va di pari passo alla guarigione medica.

    Cogliamo l’occasione di questa risposta per informarla, come avrà già visto dalle modifiche del sito, che siamo diventati una associazione proprio per cercare di aiutare maggiormente le persone che ci scrivono e ci chiedono aiuto in ogni campo anche con l’assistenza presso i vari Tribunali. Tale assistenza si spiega su ogni fronte , stragiudiziale e giudiziale, ed in tale ultimo caso siamo in grado di assistere chi chiede il nostro aiuto in ogni parte d’Italia con anticipo delle spese di lite da parte della stessa associazione, proprio per non gravare su chi ha già subito una lesione dei diritti. Nel caso di necessità di proporre azione giudiziale i nostri professionisti operano con un patto di quota lite ad hoc e cioè stipulando una convenzione ove il professionista verrà pagato secondo tale patto solo qualora a ciò non adempia la compagnia assicurativa altrimenti nessun costo sarà addebitato all’assistito. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che stiamo istituendo per i nostri associati.
    Ci faccia sapere gli sviluppi del caso e non si periti a scriverci . Grazie per la sua fiducia.

  8. bruno crescini says:

    Buongiorno, trovo il vostro blog mentre sto cercando di informarmi in internet su alcuni dubbi relativi al rimborso del mio infortunio avvenuto nel 2006 ,e ancora in sospeso, e vista la cortesia e la sollecitutidine delle Vs. risposte decido di chiedere cortesemente alcuni chiarimenti, se possibile.
    Mi chiamo Bruno e sono meccanico di motoveicoli, dipendente.
    Nel maggio 2006, all’età di 50 anni, mentre provo sulla strada una motocicletta riparata, vengo investito da un ‘ altro motoveicolo.
    Infortunio sul lavoro, sette costole fratturate, due interventi chirurgici, 365 giorni di infortunio dal 2/5/2006 al 30/3/2007 con 18% punti di invalidità inail e una pensione mensile di 270 euro dal giugno 2007
    Il mio avvocato fa richiesta all’Avus Italia, poichè il motoveicolo aveva un assicurazione estera, di rimborso danni per € 189.147 così suddiviso:
    - i. p. 30% € 85242+ i t. € 12185 +morale € 42621 + diminuzione capacità lavorativa 15% € 48410 + spese mediche € 689
    non tenendo conto però della rendita capitalizzata dell’inail, che, seppi in seguito, la controparte può detrarre dal totale richiesto.
    L’ Avus Italia risponde offrendo un TOTALE NETTO di € 34.068 di cui:
    - i. permanente 23% € 53015 +i. temporanea € 9967 + morale € 20994 MENO rendita capitalizzata INAIL per € 49.908
    Dopo tre anni di trattative il mio avvocato consiglia di fare ricorso all’Avus e all’UCI tramite il Tribunale di Brescia.
    Vengo visitato dal CTU nominato dal Tribunale che quantifica: I.P. in rc 27% , biologico giorni 20, riduzione capacità lavorativa 15%
    Qualche giorno fa sono chiamato dal mio avvocato che ha ricevuto una proposta dall’avvocato della controparte e offre:
    - per danno biologico permanente € 100.000 +danno biologico temporaneo € 12.100+ una personalizzazione per lesioni del 30% € 30.000 MENO rendita capitalizzata INAIL limitatamente al danno biologico da permanente di € 63.054 = TOTALE NETTO € 79.046
    e allega una attestazione INAIL che riporta i seguenti dati:
    - INDENNITA’ PER INABILITA’ ASSOLUTA AL LAVORO € 17434
    -VALORE CAPITALE DELLA RENDITA CALCOLATA AL 30/3/09 SU 18% € 63054
    -ACCONTI E RATEI PAGATI FINO AL 30/3/09 € 6488
    Alle mie domande sulla “rendita capitalizzata INAIL” di € 63.054 che mi viene detratta su:
    – come viene calcolata questa rendita e come è composta
    - perchè questa differenza di importi INAIL richiesti, prima € 49.908 e poi € 63.054
    - se l’importo di € 63.054 è veramente TUTTO dovuto da parte mia
    - se è giusto che mi venga detratta interamente senza che siano ancora scaduti i 10 anni che l’INAIL chiede per definire la % del’I.P. datomi , e nei quali questa % potrebbe aumentare o diminuire ( e in questo caso a me sarebbero stati già detratti ingiustamente i 63.054)
    - se devono proprio essermi detratti , a questo punto, se possono essere da me percepiti tutti insieme subito e non al mese per 270 euro
    il mio avvocato non sa rispondere e mi dice che si informa e mi fa sapere, mi fa capire però che secondo lui l’ultima offerta fatta di 79.046 EURO è una buona offerta e andrebbe accettata e mi sollecita per una decisione a breve
    Aggiunge che per quanto riguarda la perdita della capacità lavorativa del 15% non è possibile ottenere rimborsi , perchè per dimostrarlo dovrei portare una prova valida e l’unica sarebbe un documento che attesta che il mio reddito in questi anni è stato inferiore per aver lavorato quel 15% in meno .
    Mentre sto scrivendo queste righe e sfogliando la corrispondenza avuta dal mio Avvocato per darvi informazioni più corrette possibili trovo un ricorso dell’Avvocato della controparte che dice che, la rendita capitalizzata di € 63.054 è composta da : € 24.402 per danno biologico e € 38.652 per danno patrimoniale mentre in una altra sua lettera indirizzata al mio Avvocato scrive “dall’mporto dovrà essere detratta la rivalsa INAIL per una rendita capitalizzata limitatamente al danno biologico da permanente di € 63054….”
    E da qui i dubbi aumentano ancora di più…………………qual’è il giusto che mi deve essere detratto di questa benedetta rendita INAIL?
    Se ho capito bene, dalle email precedenti, la sola rendita che mi può essere detratta è quella del danno BIOLOGICO e non patrimoniale…..e in questo caso i documenti che cito sopra sono la prova di cosa sono composti i 63054 ………..o è cambiato qualcosa negli ultimi tempi che mi sono perso?
    Se potete aiutarmi a capire
    Ringrazio comunque anticipatamente
    Cordiali saluti
    Bruno Crescini

  9. Dario says:

    Innanzitutto, i miei sinceri ringraziamenti per la risposta che, non si è limitata solo ad un’analisi tecnica della questione, ma ha lasciato trasparire la passione e l’umanità del vostro servizio.

    Vorrei solo fare un’ulteriore analisi di quanto lei ha scritto.

    “La problematica che pone all’attenzione è quantomai complessa in quanto necessita di un indagine per parametrare i vari coefficienti di perizia .In sostanza questa difficoltà nasce , in primis, proprio dal fatto che il calcolo INail non è mai chiaro ( soprattutto se non viene differenziato il danno biologico dal danno materiale) e soprattutto viene fatto su parametri diversi rispetto a quello della RCA. Infatti in tale calcolo vengono considerati il nucleo familiare, l’età lavorativa del soggetto e quella ancora da lavorare ecc. tutti coefficienti che non vengono affatto presi in considerazione nel risarcimento RCA. Il danno materiale che viene calcolato dall’Inail è il mancato guadagno e cioè la diminuzione del reddito e, in tal caso, della capacità lavorativa del soggetto leso. Anche nella RCA si parla ovviamente di riduzione della capacità lavorativa e del mancato guadagno.”

    Vero. Nel danno patrimoniale calcolato (la prima volta) risultavano mio papà (età 55, coef. 16,24) mia mamma (età 52, coef. 13,95) mio fratello (età 20, coef. 3,58).

    “alle voci che mi indica però pare che il mancato guadagno non sia stato considerato nella richiesta risarcitoria della RCA e quindi se non è conteggiato non si può nemmeno togliere. Infatti dalla RCA va sottratto il danno biologico ma quello patrimoniale è un’altra cosa.”

    Mi lasci dire in modo ironico che sono state sottratte le pere alle mele…

    “Ora bisogna anche considerare che il calcolo di sottrazione andrà fatto sulla seconda valutazione inail e non sulla prima e che in tale ipotesi la diversificazione non è stata fatta.”

    Qui voglio raccontarle un aneddoto che ho evitato nella prima mail per non rischiare di condizionare la sua opinione. Quando richiesi la prima volta l’ammontare del capitale, feci la classica lettera di richiesta ufficiale. Attesi qualche settimana ma la risposta tardava, così decisi di andare personalmente a richiederla all’Inail della mia città.
    Fortuna vuole che scoprii di conoscere la persona che lavorava all’interno, e che aveva accesso al terminale, la quale dopo un veloce controllo mi confermo che il calcolo era disponibile e che me lo avrebbe stampato e consegnato subito. Così fece. Per cui quel foglio (timbrato ufficialmente Inail) non passò mai da un filtro di controllo come invece nel secondo caso. Infatti nel secondo caso la persona che conoscevo non lavorava più in Inail per cui la risposta ufficiale mi arrivò dalla liquidatrice Inail via posta. Mi chiedo cosa potrebbe pensare un giudice di questo…
    Sarà stato un caso? Sono io che sento puzza di bruciato (magari una richiesta da parte dell’assicurazione di agire in questo modo) conoscendo come funzionano le cose “all’italiana”?.
    Non lo so. Di certo, avendo avuto il primo foglio mi sono reso conto di come veniva calcolato il danno…cosa che mi sarebbe stata impossibile se fossi entrato in possesso solo ed esclusivamente del secondo calcolo, e questo è stato un bene.

    “La voce riportata dall’Inail : “Solo per scruopolo si precisa che la recente giurisprudenza, in riferimento alla pretesa dell’INAIL, non consente di calcolare il dovuto all’Istituto mediante scorporo delle singole partite di danno ma impone la quantificazione dell’intero danno civilistico (esclusi danno morale ed esistenziale) in relazone al quale verificare il dovuto all’Istituto.” è ulteriore dimostrazione di quanto la lotta del nostro blog, ora associazione, sia sempre più attuale: far diventare la legge al servizio del cittadino. Come è possibile tollerare che l’Inail mi dia una rendita e non mi dica in base a quali parametri me li da e non diversifichi il danno?”

    Condivido tutto e questo mi da molta rabbia: la sensazione di un’ingiustizia. Aggiungo un’altra considerazione prendendo spunto da questa frase “”Solo per scruopolo si precisa che la recente giurisprudenza…”: mi sarebbe piaciuto che mi venisse indicata quale giurisprudenza…
    Inoltre, a mio avviso, questo concetto poteva essere espresso tranquillamente anche facendomi lo scorporo del danno e senza quindi celare il tutto. Questa è una cosa che mi fa sospettare, il lasciarci all’oscuro, ovvero nell’ “ignoranza”, di quello che mi aspetta.

    “Inoltre non è possibile accettare un risarcimento RCA che dia, nel suo caso, solo 1/4 del danno morale ( per i punti di invalidità invece , ad occhio, ci potremmo anche essere). Lei pensi che 1/4 , quando il danno morale era calcolato automaticamente, prima delle sentenze della Cassazione del 2008, si dava per i colpi di frusta! Dare questa valutazione a suo padre è un’offesa! Ma inoltre vogliamo mettere il danno da vita di relazione che ha subito suo padre? E’ vero che nel danno morale viene compreso tutta una serie di danni che prima venivano diversificati ma è anche vero che , come ci insegna il Tribunale di Milano, si possono fare personalizzazione del punteggio.”

    Questa è una vergogna. Pensi che, al di la della cifra finale è stata la cosa che dal punto di vista morale ha fatto più male. Io ho intenzione che venga riconosciuto il danno morale in 2/3 con un’ulteriore personalizzazione.
    Per quanto concerne i punti del danno biologico, convengo con lei che potrebbero anche essere accettati. Il punto è che non sono quelli a spostare gran parte del risarcimento…

    “Capisco che il risarcimento comunque proposto è una cifra considerevole e che in questi momenti può far comodo ma il mio consiglio è di non mollare e tenere sempre presente che il danno subito da sua padre vuol dire una vita al 20% delle capacità.”

    Sembrerà banale, sembrerà la classica frase fatta…ma qualsiasi cifra non sarà mai alta abbastanza per ripagare la vicenda vissuta e la vita che dovrà vivere mio padre. Soprattutto anche per la dinamica dell’incidente (investito da un ubriaco alle 5.50 della mattina mentre andava a lavorare…).
    Detto questo, dai miei personalissimi calcoli, la cifra che pretenderò dall’assicurazione sarà una cifra che si aggirerà tra i 700 e 800 mila euro (con capitale Inail già detratto).

    La ringrazio nuovamente e le auguro buona domenica.

    Dario Di Palma

    Il giorno 04 dicembre 2011 11:00, legalius ha scritto:

    La problematica che pone all’attenzione è quantomai complessa in quanto necessita di un indagine per parametrare i vari coefficienti di perizia . In sostanza questa difficoltà nasce , in primis, proprio dal fatto che il calcolo INail non è mai chiaro ( soprattutto se non viene differenziato il danno biologico dal danno materiale) e soprattutto viene fatto su parametri diversi rispetto a quello della RCA. Infatti in tale calcolo vengono considerati il nucleo familiare, l’età lavorativa del soggetto e quella ancora da lavorare ecc. tutti coefficienti che non vengono affatto presi in considerazione nel risarcimento RCA. Il danno materiale che viene calcolato dall’Inail è il mancato guadagno e cioè la diminuzione del reddito e, in tal caso, della capacità lavorativa del soggetto leso. Anche nella RCA si parla ovviamente di riduzione della capacità lavorativa e del mancato guadagno. Dalle voci che mi indica però pare che il mancato guadagno non sia stato considerato nella richiesta risarcitoria della RCA e quindi se non è conteggiato non si può nemmeno togliere. Infatti dalla RCA va sottratto il danno biologico ma quello patrimoniale è un’altra cosa. Inoltre non è possibile accettare un risarcimento RCA che dia, nel suo caso, solo 1/4 del danno morale ( per i punti di invalidità invece , ad occhio, ci potremmo anche essere). Lei pensi che 1/4 , quando il danno morale era calcolato automaticamente, prima delle sentenze della Cassazione del 2008, si dava per i colpi di frusta! Dare questa valutazione a suo padre è un’offesa! Ma inoltre vogliamo mettere il danno da vita di relazione che ha subito suo padre? E’ vero che nel danno morale viene compreso tutta una serie di danni che prima venivano diversificati ma è anche vero che , come ci insegna il Tribunale di Milano, si possono fare personalizzazione del punteggio. Nel suo caso questa personalizzazione è doverosa. Ora se il danno morale venisse calcolato su 2/3 si potrebbe anche chiudere ma non certamente ad 1/4. Inoltre si faccia dare spiegazioni dalla compagnia assicurativa del perchè vogliano togliere il danno patrimoniale Inail quando è voce che a loro non è stata richiesta. Ora bisogna anche considerare che il calcolo di sottrazione andrà fatto sulla seconda valutazione inail e non sulla prima e che in tale ipotesi la diversificazione non è stata fatta. La voce riportata dall’Inail : “Solo per scruopolo si precisa che la recente giurisprudenza, in riferimento alla pretesa dell’INAIL, non consente di calcolare il dovuto all’Istituto mediante scorporo delle singole partite di danno ma impone la quantificazione dell’intero danno civilistico (esclusi danno morale ed esistenziale) in relazone al quale verificare il dovuto all’Istituto.” è ulteriore dimostrazione di quanto la lotta del nostro blog, ora associazione, sia sempre più attuale: far diventare la legge al servizio del cittadino. Come è possibile tollerare che l’Inail mi dia una rendita e non mi dica in base a quali parametri me li da e non diversifichi il danno? Il mio consiglio in questi casi è sicuramente di proporre una azione giudiziale, calcolando tutte le voci dovute. In tale sede , vedrà, che l’Inail diversificherà e l’atteggiamento della compagnia cambierà. Consideri che al giudice basterà la semplice presunzione per accertare ad esempio il danno da vita di relazione. Capisco che il risarcimento comunque proposto è una cifra considerevole e che in questi momenti può far comodo ma il mio consiglio è di non mollare e tenere sempre presente che il danno subito da sua padre vuol dire una vita al 20% delle capacità.
    Qualora decidesse di intraprendere questa strada, noi della redazione di Legalius, la vogliamo informare che siamo diventati una associazione proprio per cercare di aiutare maggiormente le persone che ci scrivono e ci chiedono aiuto, anche con l’assistenza presso i Tribunali d’Italia . Cogliamo l’occasione , quindi, per informarla che la nostra associazione è in grado di assistere chi chiede il nostro aiuto in ogni parte d’Italia con il patto di quota lite e con anticipo delle spese di lite da parte della stessa associazione, proprio per non gravare su chi ha già subito una lesione dei diritti. Per quanto riguarda il patto di quota lite vi è da specificare che quello adottato dai professionisti della associazione è una convenzione ad hoc con cui si stabilisce tra l’assistito e il professionista con cui il primo dichiara che pagherà quest’ultimo alla fine della causa ed in % del risarcimento ottenuto. In tal caso qualora vi sia il pagamento da parte della compagnia, nel suo caso, noi sotrarremmo tale risarcimento dalla cifra pattuita con il patto di quota lite e quindi il cliente potrebbe trovarsi a non pagare alcunchè o una cifra comunque irrisoria. Questi sono alcuni vantaggi che l’associazione può offrire ai propri associati e di cui desideriamo renderla edotta.
    Ci faccia sapere gli sviluppi del caso e non si periti a scriverci . Grazie per la sua fiducia.

  10. La redazione says:

    Caro Bruno, innanzitutto grazie per essere un nostro lettore. La rendita capitalizzata non è altro che il totale della somma che lei percepirà negli anni dall’Inail. Con postumi superiori al 16% invece di dare una somma indennitaria in un unica soluzione , L’Inail da una rendita che nel suo caso è pari ad euro 270,00. Negli anni questa rendita, sommata, complessivamente sarà pari ad euro 63.054. In tale calcolo l’Inail tiene conto del danno biologico ( secondo i parametri Inail diversi dalla RCA) e del danno patrimoniale inteso come mancato guadagno a seguito della lesione subita e della menomata capacità lavorativa. L’importo di euro 63.054 non dove considerarlo come un onere a carico suo ma come una somma che comunque percepirà. Certo su questa modalità indennitaria non solo non sono d’accordo ma ci sarebbe molto da discutere ma purtroppo non possiamo, in merito, far altro che attenerci al dettame normativo. Quindi in materia di danno differenziale la somma Inail verrà detratta indipendentemente dalla scadenza dei 10 anni di rendita e ovviamente tenendo conto che intanto la somma viene scalata subito ma poi la % potrebbe aumentare o diminuire e lei percepire meno. Definire questa normativa ingiusta lo ritengo un eufemismo!. Ovviamente come le ho detto la rendita non può nemmeno essere percepita tutta subito e quindi dovrà per forza accontentarsi delle 270 euro mensili. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, come Le ho riferito, questo è in pratica il mancato guadagno. Quel 15% di perdita della capacità lavorativa viene dimostrata con la perizia e non con la dichiarazione dei redditi. In pratica se io ad esempio ho una lesione che non mi provoca, come nel suo caso una rendita, ma 100 giorni di inabilità, dovendo chiudere in questi giorni la mia attività ( ovviamente nel caso di lavoratore in proprio) il mancato guadagno sarà pari ai giorni lavorativi persi ma per dimostrare il mancato guadagno dovrò produrre le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dimostrare che al giorno guadagnavo X e che in quei giorni non ho guadagnato nulla. La perdita da capacità lavorativa, invece, è una menomazione fisica che rende meno produttiva l’attività che vado a svolgere in futuro.Ora se può comunque andar bene calcolare la perdita di capacità lavorativa nel quantum dell’inail ( 15%) è anche vero che la sottrazione che deve fare la compagnia è sul danno biologico e non sul danno patrimoniale Inail: confermo infatti quanto ha letto negli incartamenti. Tale sottrazione andrebbe fatta solo qualora tale voce di danno l’avessi richiesta in causa ma nel suo caso non mi pare che ciò sia stato chiesto ( bisognerebbe avere copia dell’atto introduttivo della causa). Nel suo caso andrà sottratto quindi il danno biologico dall’ammontare. Spero di esserle stato d’aiuto e soprattutto chiaro

  11. KATIUSCIA says:

    la ringrazio per la sua risposta molto efficace!!!!!!
    volevo sapere se mi spetta comunque un rimborso in quanto incidente nel tragitto lavoro casa senza devizione io ho fatto 25 giorni di infortunio ma ancora non sono finiti i miei giorni di infortunio!!!!io ho un contratto del commercio ho diritto al rimborso inail???mi verra’ pagato qualcosa in quanto mi sono fatta male nel tragitto lavoro casa??

  12. La redazione says:

    L’Art. 113 – Infortunio. (Contratto Commercio) recita

    “Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.” . Conseguentemente lei e’ soggetta all’Inail. Per infortunio in itinere viene ricompreso anche quello lavoro- casa. Il problema del risarcimento del dannombiologico dipende pero’ dalla gravita’ delle lesioni. Se a seguito di sinistro lei avra’ riportato postumi invalidanti superiori al 6% l’Inail la risarcira’ ma se i postumi sono inferiori non vi sara’ alcun risarcimento, piu’ correttamente indennizzo, da parte dell’Inail. Inoltre l’Inail non risarcisce i giorni di inabilita’ ma solo i postumi. Spero di esserle stato d’aiuto e esaustivo.
    .

  13. Claudio says:

    Buongiorno, ho 45 anni, sto orientandomi per una eventuale consulenza per un incidente da me subito a luglio.
    Sono tornato da poco al lavoro con la pratica per l’infortunio sospesa in attesa dell’ulteriore intervento che dovrò fare a febbraio per togliere le viti, e solo dopo accertare eventuale lesioni tendinee alla spalla, che il chirurgo sospetta.
    Ho ricevuto una offerta di indennizzo da parte dell’ Inail che riconosce una menomazione di Grado accertato: 10% – grado complessivo 10%.
    Per tale condizione l’indennizzo offerto ammonta a 8.419 euro. Ho in corso una perizia medico legale di parte con la quale avvierò ricorso verso il provvedimento inail perchè non consono nella valutazione dei miei reali impedimenti.

    La domanda è: nell’intenzione di fare ricorso immagino di dover “tener duro” e non incassare la cifra proposta nel frattempo, giusto? Oppure la cosa non è vincolante, per cui io percepisco questa parte aspettandomi poi a ricorso completato di vedere sommare una eventuale ulteriore cifra ricalcolata a completamento della prima?

    Questo per il momento, grazie molte

  14. La redazione says:

    Prima di tutto le volevo specificare che sino al 16% di postumi l’Inail riconosce solo l’eventuale danno biologico ma non il danno materiale e cioè il mancato guadagno futuro dovuto a seguito dell’incidente subito e la “menomazione” sull’incidenza lavorativa. Quindi , nel suo caso, si parlerà puramente di una valutazione del danno biologico. Va però specificato che il danno Inail è un danno calcolato in base ad una invalidità lavorativa e differisce dalla valutazione che può essere fatta in sede RCA spesso più alta. L’Inail e la Rca sono due valutazioni differenti proprio sul piano di approccio della valutazione. Chiarito questo aspetto stia ben attento a non incappare in questo “errore” in quanto la perizia di parte dovrà essere fatta sulla base delle tabelle Inail , se si vuole contestare questa valutazione, e non , come normalmente avviene, sulla base di una valutazione risarcitoria RCA. Anche sul piano del risarcimento per quanto rigurda l’Inail si parla di indennizzo mentre per quanto riguarda la RCA si parla di risarcimento, termini non certo sinonimi.
    Fatta questa doverosa premessa ed andando ad affrontare più direttamente la sua domanda v’è da dire che bisogna vedere come l’Inail intende offrire la somma di euro 8.419,00. Infatti se le arriva un assegno con detto importo dovrà essere inviata una lettera all’Inail dove si chairisce che tale somma viene ” ACCETTATA IN CONTO SUL MAGGIOR AVERE”. Diversamente non si potrà che attendere l’esito del giudizio. L’importante è NON FIRMARE NULLA al momento in cui si ricevesse l’assegno in quanto diversamente si potrebbe sottoscrivere una quietanza liberatoria che pregiudicherebbe i suoi diritti di ottenere un indennizzo futuro. Quindi tutto dipende dalle modalità con cui l’Inail intende procedere : se fa una offerta solo “sulla carta” lei dovrà necessariamente tenere duro e procedere con il ricorso. Diversamente, nel caso inviasse un assegno, lo potrà incassare mandando una lettera come sopra specificato. Spero di esserle stato, intanto, d’aiuto e nel ringraziarla di essere un nostro lettore, le auguro buona guarigione

  15. Claudio says:

    Grazie davvero per la risposta chiara e sollecita, che mi spinge a esporvi meglio il mio caso, forse un pò particolare, cercando di sintetizzare i punti salienti: sono caduto in moto durante un corso di guida sicura organizzato dall’ente locale per il quale lavoro (polizia locale), presso un centro specializzato; il corso prevedeva una esercitazione di guida su fondo molto scivoloso, ottenuto su una pista di resina speciale che una volta bagnata presenta un grado di aderenza prossimo a quello del ghiaccio, con una moto appositamente attrezzata con dispositivi di sicurezza, che consistono sostanzialmente in due bracci metallici sui lati della moto stessa, terminanti in una piccola ruota.
    Durante uno slalom tra birilli ad andatura moderata, la moto improvvisamente sbandava su un fianco; la ruota del braccio di destra batteva a terra con violenza sufficiente a far capovolgere la moto sul fianco opposto; nel momento in cui batteva a terra anche la ruota del braccio sinistro, io venivo sbalzato dalla moto e proiettato al suolo. Cadendo a viso avanti, nel proteggere istintivamente la testa, impattavo col braccio sinistro provocandomi una lussazione scapolo omerale con frattura scomposta del trochite omerale, e trauma ai plessi nervosi brachiali.
    Dopo essere stato raggiunto dal personale del centro ed aiutato ad alzarmi in piedi, venivo trasportato in auto al locale punto di soccorso. Giunta dopo circa un’ora l’ambulanza, venivo trasportato in ospedale, dove dopo tre tentativi non andati a buon fine da sveglio, la lussazione veniva ridotta sotto sedazione. Durante il ricovero successivo venivo sottoposto a vari esami e a visita neurologica per un problema di parestesia al braccio e alle dita. Dopo 4 gg. venivo operato a cielo aperto per la frattura con l’inserzione di due viti, quindi dimesso dopo 2 gg. con tutore per un mese, quindi l’inizio di tutta una serie di terapie esami ecc. (solo di radiografie ne ho fatte ben 13, finora..la qual cosa non mi lascia certo tranquillo per il futuro della mia salute). Il ricovero è stato di sei giorni, dal 14 luglio (data dell’incidente) ho ripreso il lavoro lo scorso 18 novembre, con la pratica per l’infortunio sospesa in attesa dell’ulteriore intervento che dovrò fare a febbraio per togliere le viti, e solo dopo accertare eventuali lesioni tendinee che il chirurgo sospetta, visto che i problemi perdurano.

    Chiarendo il primo quesito, inail mi ha comunicato l’esistenza di un bonifico domiciliato presso le poste italiane per la cifra di 8.419 euro, a titolo di “liquidazione indennità e rimborso spese” (non so a cosa si riferisca il rimborso visto che non hanno ritirato nessuna mia fattura spese), cifra che posso ritirare in contanti, mi dicono, presentandomi con la loro lettera (a quel punto credo di dover firmare solo una ricevuta alle poste).

    La perizia legale di parte che attendo riguarderà sia la parte Inail che quella RCA. Ora mi chiedo come debba comportarmi con la RCA del centro di guida e con inail; cosa devo aspettarmi e quali voci di rimborso dovrei pretendere?

    In ultimo, vorrei evidenziare alcuni fattori, forse utili alla valutazione della vicenda; il primo, l’impossibilità di restare fisicamente “attaccati alla moto”, come viene consigliato dagli istruttori del centro, nel caso questa abbia una reazione molto brusca; in tal caso infatti, la presenza dei bracci laterali, se da un lato permette alla moto di non cadere del tutto, d’altro canto, nel momento in cui la ruota del braccio stesso impatta col suolo, crea l’effetto di “lanciare” in fuori il pilota; a questo aggiungo che in un frangente così repentino, l’istinto di un motociclista è proprio quello di lasciare il mezzo, per proteggere il corpo dalla caduta; ancora, evidenzio la dinamica dell’impatto del corpo sul fondo viscido, che comporta una reazione del fisico completamente diversa e difficile da gestire. Guido la moto da oltre 35 anni, mai avuto incidenti in strada, e in passato ho effettuato per 6 anni attività agonistica di enduro e motocross in campionati regionali, questo solo per sottolineare che non sono un motociclista improvvisato.
    Mi chiedo inoltre se un centro di questo tipo non debba avere un’ambulanza sempre disponibile, a me il ritardo ad andare in ospedale ha reso impossibile la riduzione della lussazione “a caldo”.

    Grazie ancora per qualsiasi indicazione e valutazione vogliate darmi e cordiali saluti.

    Orientativamente sapreste indicarmi un range di
    > > cifra che posso almeno sperare di ottenere? Se fosse utile, indico il
    > > fatto che sono motociclista da oltre 30 anni e in passato ho effettuato
    > > per 6 anni attività agonistica di enduro e motocross in campionati
    > > regionali (questo solo per dire che non sono un motociclista
    > > improvvisato). Resto in attesa, grazie molte

  16. Willie says:

    Sono di nuovo a disturbarVi, ma è necessità impellente perche io capisca, visto che non ho avuto gli studi in Giursprudenza quanto segue:
    Il mio legale, che sta iniziando la causa nei confronti della compagnia di assicurazioni di chi ha investito mia moglie, ancora in attesa dell’ammontare della rivalsa INAIL per infortunio in itinere; ha eseguito un calcolo di indennizzo (Tabelle Milano 2011) totale in 91600 euro, a pari dati corrispondente ai 2/3 di quello da Voi effettuato, e sostiene che il danno “morale” debba esser quantificato e relazionato dal medico legale di parte, che ha già fatto perizia, sovrapponibile alla perizia INAIL, come da quanto a Voi descritto il 29 Novembre, perchè non richiedibile in altro modo, secondo Lui….mentre secondo il medico spetta all’avvocato…
    Vorrei quindi capire, non avendo nozioni a riguardo, in che modo, su quali basi sia stabilita la richiesta e quantificato il risarcimento e chi e come in sede giudiziale lo accorda.
    Ha anche chiesto che venga relazionata, l’impossibilità di rimaner seduta, per non più di 4 ore continuative, che ha portato alla riduzione di orario lavorativo (e di stipendio) a mia moglie da parte dell’azienda, per potre chieder anche tale rimborso.
    Anche sulla perizia psicologica, come da Voi consigliata, che a breve eseguirò assieme a mia moglie, la ritiene insostenibile se non presente nella perizia medica di parte, che è già in possesso ad INAIL e compagnia assicurativa.
    Ringaziando infinitamente per la corete attenzione prestatami, confidando in questo Vostro ennesimo aiuto,
    Sentitamente Ringrazio

  17. La redazione says:

    Carissimo lettore,per quanto riguarda l’importo comprensivo di spese queste , se non documentate, vengono calcolate a forfait. Quindi lei dovrà andare alle poste e firmerà solo per dimostrare l’avvenuto incasso ma non certamente per accettazione dell’offerta a saldo. Consideri che nel suo caso non si parla di RCA ma di copertura assicurativa del centro guida. Poichè probabilmente la polizza contratta dal centro guida avrà applicate delle franchige le consiglio di inviare una richiesta danni sia alla compagnia che al centro, ricordandole che in caso di azione giudiziaria la compagnia non dovrà essere citata direttamente da lei proprio in quanto non si versa in regime di RCA. Ovviamente la compagnia assicurativa risponderà che lei se l’è andata a cercare, in buona sostanza, e lì entreranno in gioco tutti quei fattori quali l’esperienza, l’attività agonistica ecc. di cui mi parlava nel suo post. Ritengo che un centro del genere che mi indica dovrebbe avere una ambulanza anche se non ho riscontrato un obbligo vero e proprio. Per quanto riguarda poi la cifra che lei percepirà mi è impossibile senza la perizia darle una valutazione anche di massima ( ben lieto ovviamente di dargliela al momento in cui avrà la perizia). Con la presente colgo l’occasione per farle presente che Legalius ad oggi è diventato una associazione e come tale può offrire ai propri associati, nel caso di bisogno, l’assistenza di legali che operano in tutto il territorio e con anticipo di spese di una eventuale azione giudiziaria. A breve sarà messo online tutta una serie di vantaggi a cui l’associato potrà usufruire, nella speranza di migliorare sempre di più il nostro servizio anche sul campo. Grazie per averci contattato

  18. La redazione says:

    Prima di risponderle voglio premettere che, avendo lei già un legale, non è nostra intenzione intrometterci nella valutazione e nel modo di operare dello stesso sia in quanto il rapporto tra cliente ed avvocato deve essere strettamente fiduciario sia in quanto non è detto che il modo di operare di un professionista, se pur differente da un altro, non sia comunque valido e soddisfacente. Quindi nel consigliarle ovviamente di affidarsi completamente al legale che ha scelto ed in cui ha riposto la sua fiducia le andiamo a esplicare il nostro modo di operare non certamente con giudizio di assolutezza.
    Prima di tutto la perizia psicologica è comunque importante, a nostro avviso, da effettuare e andrà poi complessivamente integrata nella relazione medica legale in cui verrà allegata anche la relazione psicologica. Capisce bene che il punteggio aumenterà considerevolmente in caso di lesione psicologica grave, come pare sussistere nel suo caso. I nostri legali hanno trattato molti casi inerenti la strage di Viareggio ed in tutti si è operato in questo modo. Quindi noi , in un caso come il suo, consiglieremmo di farsi fare la perizia psicologica e poi , insieme al medico legale, di riguardare la valutazione medico legale: in questi casi la fretta non aiuta.Per quanto riguarda il calcolo da noi effettuato la personalizzazione del danno morale è stata calcolata al massimo di quello che poteva calcolarsi proprio in quanto , da quanto da lei descritto, riteniamo molto grave lo stato in cui trova sua moglie a seguito del sinistro. Ora sulla quantificazione il giudice non ha criteri precisi se non quello di valutare effettivamente il danno subito, anche su presunzioni semplici, e poi calcolare una cifra in percentuale. Va da sè che più prove si daranno e meglio sarà: il compito del giudice va facilitato il più possibile. Quindi ben venga se in una perizia vi è anche l’indice del danno morale non potendo, altrimenti, l’avvocato fare richiesta se non in base ad un calcolo a percentuale .Ma cosa si intende per danno morale? Questo è normalmente definito dalla giurisprudenza come “l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito” (Cass. n. 10393/2002). Principio cardine del danno non patrimoniale è la personalizzazione. La personalizzazione del risarcimento deve sempre avvenire iuxta alligata et probata partium. Essa infatti serve a tenere debito conto delle perdite concretamente subite dal danneggiato, delle rinunce effettivamente patite, delle attività effettivamente abbandonate: affinchè questo adeguamento al caso concreto del parametro risarcitorio standard possa davvero avvenire, è necessario che la parte alleghi e dimostri al giudice quale fosse effettivamente il concreto tipo di vita condotto prima del sinistro, e come questo tenore di vita si sia modificato per l’effetto dei postumi. Da un punto di vista processuale, è insignificante per il danneggiato allegare, ad esempio, di aver riportato un’anchilosi del ginocchio, se non si aggiunge quali rinunce quella menomazione funzionale abbia comportato : se abbia costretto il danneggiato a rinunciare alla poltrona o alla bicicletta, alle passeggiate o alle corse campestri. Purtuttavia l’esperienza rivela che, contrariamente ai principi testè affermati, è piuttosto raro che l’attore alleghi correttamente e a tempo debito quali ordinarie attività esistenziali, oltre quella lavorativa, gli siano state precluse dall’illecito; e non è quindi un caso se la personalizzazione del risarccmento, specie per i danni da piccola o media entità, costituisca un’eccezione e non la regola. Nella maggioranza dei casi infatti il giudice non sa nulla di quale fosse la vita del danneggiato, prima del sinistro, e di come sia cambiata dopo di esso. Per poter legittimamente pretendere la personalizzazione del risarcimento, l’attore dovrà assolvere due oneri : quello di allegazione e quello della prova ( e qui dovrà essere compito dell’avvocato). Quindi su questo aspetto è l’avvocato sicuramente che ci deve pensale.
    Però è anche vero che una perizia non può che aiutare e quindi è sempre meglio farla. Ovviamente vi sono tutta una serie di elementi che possono dimostrare la gravità di quanto subito e che il legale può e deve riferire nell’atto e cercare di dimostrare per poi arrivare ad un calcolo a percentuale maggiore o minore rispetto al singolo caso. Se partiamo dal presupposto che le nuove tabelle del Tribunale di Milano integrano in sè già il danno morale che però può essere personalizzato e conseguentemente aumentato, stante quanto sopra ciò starà all’avvocato.Per quanto riguarda invece la impossibilità di sua moglie a stare seduta per non più di 4 ore continuative, questo aspetto rientra nel danno da mancato guadagno.

Speak Your Mind

*