Tizio nel percorso tra la propria abitazione ed il lavoro subisce un incidente per colpa di Caio, alla guida della propria auto. A seguito del sinistro Tizio riporta una invalidità permanente di 25 punti percentuali, a titolo di danno biologico, comprensivo del danno da capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita di relazione. In sede Inail l’invalidità viene elevata al 30%, trattandosi di infortunio sul lavoro. Richiesti i danni alla compagnia assicurativa di Caio, Tizio si vede negare l’offerta risarcitoria in quanto la compagni assicurativa sostiene che il danno verrà risarcito dall’Inail con diritto di surroga della stessa.
E’ giusta l’interpretazione della compagnia assicurativa?
Preliminarmente bisogna accennare all’art.
12 D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38
il quale definisce le tre ipotesi in cui si può parlare di infortunio in itinere:
a) Infortunio occorso durante il percorso casa – lavoro
b) Infortunio occorso recandosi durante il percorso da un luogo di lavoro ad un altro
c) Infortunio occorso durante il percorso dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale del pasto ( nel caso sia prevista la mensa aziendale).
Non osta all’intervento dell’Inail il fatto che si sia utilizzato un mezzo proprio, semprechè tale utilizzo sia necessitato.
La Cassazione con sentenza n. 995 del 2007 ha specificato i requisiti affinchè possa trovare applicazione la normativa in materia di infortunio in itinere :
a) La sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso eseguito e l’evento
b) La sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa
c) La necessità da parte del lavoratore dell’uso del veicolo privato ( da accertarsi in concreto).
Detto ciò non si può non considerare come le modalità di valutazione del danno siano diverse rispetto alla valutazione RCA del danno biologico. L’entità delle lesioni, ai sensi dell’art. 13 comma 2 D.Lgs 38/2000, viene valutata mediante l’utilizzo della
“ tabella delle menomazioni INAIL”
Il Legislatore ha distinto tre diversi scaglioni di lesioni ( i punti percentuali si riferiscono alla valutazione INAIL):
a) Lesioni inferiori al 6% ; in questo caso non vi sarà indennizzo alcuno da parte dell’Inail ed il danno verrà risarcito completamente dalla assicurazione RCA
b) Lesioni comprese tra il 6% ( incluso) ed il 16% ( escluso): l’INAIL corrisponderà un indennizzo in capitale il quale andrà a coprire i postumi permanenti a titolo di danno biologico ma non il danno temporaneo né il danno morale. Si farà riferimento per la valutazione dell’entità delle lesioni alla
“ tabella delle menomazioni INAIL”
oppure alla
c) Lesioni superiori al 16 %, l’INAIL corrisponderà una rendita sulla base dell’apposita “tabella delle rendite”.
Inoltre verrà erogata anche una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita
Bisogna chiarire poi che tra le somme erogate dall’INAIL e quelle erogate a titolo risarcitorio in sede di RCA vi è una differenza ontologica.
Infatti nel caso di rendita INAIL, la stessa cessa con la morte dell’infortunato e non viene trasmessa iure successionis.
Inoltre l’INAIL interviene indipendentemente dal fatto illecito di un terzo e, quindi, anche in caso di responsabilità del danneggiato.
Il risarcimento del danno è invece trasmissibile ed è necessaria una responsabilità di altro soggetto.
Infine, anche il riferimento costituzionale varia rispetto ai due istituti. Per quanto riguarda l’INAIL il riferimento sarà quello dell’art. 38 Cost. e cioè quello dell’assistenza previdenziale, mentre, nel caso di risarcimento RCA l’articolo di riferimento sarà l’art. 32 Cost. e cioè la tutela al diritto alla salute.
Ritornando al problema iniziale della negazione risarcitoria da parte della compagnia assicurativa vi è da dire che la Cassazione con sentenza 10035/2004 ha stabilito che il risarcimento dovuto all’infortunato o ai suo i aventi diritto è dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’INAIL.
Tale danno differenziale si otterrà quindi sottraendo dall’importo del danno complessivo quanto erogato dall’INAIL.
Al fine di determinare a quanto ammonti il danno differenziale occorre procedere alla determinazione del danno secondo i criteri ordinari per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’INAIL.
Ovviamente si dovrà fare riferimento all’ammontare complessivo dei rispettivi ristori. S
i ricordi, come ad esempio nel caso iniziale, che la medesima lesione può venir valutata differentemente in ambito INAIL rispetto a quello RCA.
Altri allegati utili in materia
























nel 2010 ho subito un incidente stradale in itere riconosciuto infortunio inail volevo sapere i risarcimenti come vengono ieffetuati tra dall’inail e assicurazione rca
per i vari danni biologico eccetera. grazie
I risarcimenti vengono effettuati con al rivalsa da parte dell’Inail nei confronti della assicurazione. Precisiamo meglio…. L’inail risarcisce solo un danno biologico superiore al 6% danno che viene calcolato secondo le tabelle Inail che tengono conto della invalidità al lavoro e differiscono da quelle RCA che riguardano il danno biologico “puro” indipendentemente dal fatto se tale danno possa aver comportato una menomazione alla capacità lavorativa. Ad esempio svolgendo attività di ufficio e facendomi male ad una gamba avrò sicuramente un danno biologico ma non è detto che abbia una menomazione sulla mia capacità lavorativa. Detto ciò, nel caso in cui si sia verificato un sinistro per responsabilità di terzi, l’Inail agirà in rivalsa nei confronti della assicurazione RCA per quanto versato al lavoratore sia in termini di giorni lavorativi – busta paga – sia in termini di danno biologico. L’INAIL però, si badi bene, non risarcisce il danno morale ne i giorni di invalidità – ITT, ITP – che verranno risarciti solo e soltanto dalla RCA. Nel caso di lesioni superiori al 16% la situazione si complica perchè l’INail risarcisce ma con una rendita vitalizia i cui parametri variano in base al nucleo familiare , gli anni lavorativi sino alla pensione e non solo tenendo conto dei postumi subiti. Si capisce come tale calcolo differisca completamente da quello tabellare puro della RCA. Bisognerà quindi richiedere con apposita istanza all’Inail a quanto ammonta il risarcimento del danno biologico, fare poi una valutazione dei postumi su base RCA e richiedere all’assicurazione la differenza. E’ un calcolo sicuramente non semplice. Un ultima specificazione è d’obbligo : dopo le sentenze della Cass. del 2008 il danno morale non è più automatico ( prima era di solito calcolato con 1/4, 1/3 o 1/2 a seconda della gravità della lesione) ma deve essere dimostrato. Se la lesione è micropermanente – sino al 9% – l’assicurazione risarcirà difficilmente in maniera spontanea tale danno. Tale modus operandi è molto discutibile ed anzi criticabile e pertanto , prove alla mano, si dovrà proporre azione giudiziaria. Una nota critica a questo punto è doverosa. Pare, a mio avviso, che la legge che dovrebbe , in primis, essere a tutela del cittadino in realtà sia contro lo stesso. Il caso RCA ne è un esempio. Negli ultimi anni si è assistito ad una serie di leggi che hanno limitato e reso più difficoltoso il risarcimento. Pensiamo all’introduzione delle tabelle micropermanenti che hanno ridotto non poco il danno da risarcire in questi casi. Infatti diversi anni fa per un colpo di frusta si poteva prendere anche 9 milioni del vecchio conio mentre ora se si prende 2000 euro è tanto. Poi è intervenuta la sentenza che in pratica per le micropermanenti abolisce il danno morale. Poi è intervenuto il risarcimento diretto che sotto una parvenza di rendere più agevole il risarcimento in realtà ha creato confusione ed ha creato non poche difficoltà per chi vuole ottenere il risarcimento introducendo la regola che chi fa da sè o si affida alla assicurazione ( e questo è quello che vorrebbero le compagnie) in pratica è fregato. Poi si è data facoltà alla assicurazione di mandare una letterina senza senso che interrompe i termini risarcitori che l’assicurazione manda sempre anche quando la richiesta danni è completa : prima di poter far causa ci potrebbe volere anche un anno ! Anno prossimo verrà introdotta la mediazione obbligatoria costringendo la persona offesa ad pagare per la mediazione e a prolungare di oltre 4 mesi la già sua lunga attesa : si potrà arrivare anche da un 1 1/2 prima di far causa.
So che questa ultima riflessione poco c’entra con la domanda posta a cui spero di aver comunque risposto compiutamente ma a me le ingiustizie non sono mai piaciute ed è per questo che è nato Legalius per denunciarle e combatterle con il vostro prezioso aiuto di cui non posso che ringraziare.
Volevo sapere piu’ o meno quanto puo’ essere il mio risarcimento h 50 anni nel 2010 ho subito un incidente stradale tornando dal lavoro e riconoscoiuto dall’inail
la macchina che mi a investito a preso la colpa al 100% per idanni materiali sono stato gia’ risarcito
ho fatto visite mediche legali assicurazione e mi hanno attribuito 10% danno biologico.
Sono stato operato alla spalla e sono stato assente dal lavoro 200 giorno con certificati inail compreso anche la riabilitazione percependo dall’inail la busta paga
sono stato risarcito dall’inail per il danno biologico di euro7000,00 volevo sapere quanto piu’ o meno mi spetta dall’altra assicurazione .
grazie se potete farmi un calcolo con le voci del risarcimento.
buonasera – ringrazio per la risposta,
volevo anche chiedere, se sara’ riconosciuto l’infortunio , l’inail mi risarcirà anche le fatturedeimedici ,analisi terapie etc? in caso affermativo come si richiedono?
grazie salutti
Le fatture relative alle spese mediche le paga la RCA
IL calcolo si è basato su date del tutto inventate e va preso in considerazione quale parametro di esempio e non come documento ufficiale.
il signor Claudio, nato il 1 gennaio 1960 e di anni 50, , in seguito al sinistro avvenuto in data 1 gennaio 2010, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 10%; l’invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 50; l’invalidità temporanea parziale è stata al 50% per giorni 150.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2008 che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’età del danneggiato al momento del sinistro.
Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l’importo di €. 1.472,60 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l’età del danneggiato (pari a 0,750).Tale danno va liquidato nell’importo complessivo di €. 14.726,00
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 69,14.
Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 50 che va liquidata in €. 3.457,00.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea parziale di giorni 150 al 50% va liquidata in €. 5.185,50.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta al danneggiato l’importo complessivo di €. 8.642,50.
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l’importo complessivo di €. 23.368,50.
DANNO NON PATRIMONIALE (morale). Nel caso in esame Va liquidata un’ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato.
Il danno non patrimoniale (c.d. morale), quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare va parametrato, in una prospettiva equitativa, con riferimento ad una percentuale dell’importo determinato a titolo di danno biologico.
RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:
Danno biologico da invalidità permanente: €. 14.726,00Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2008 e la liquidazione è rapportata all’epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2008).
Poiché l’evento lesivo è successivo alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla rivalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (01-01-2010) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 200 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 20-07-2010.
La percentuale di rivalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 4,08% ed il danno alla data del 20-07-2010 è pari a €. 15.327,51.
Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €. 8.642,50.
Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di €. 8.890,92.
Il danno morale è stato valutato nella misura di €. 5.842,13; in base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di €. 6.010,06.
RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 09-06-2011.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l’intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 01-01-2010 (c.d. “aestimatio”): € 30.228,49
B1) Interessi maturati al 09-06-2011: € 421,09
B2) Rivalutazione maturata al 09-06-2011: € 352,08
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 773,17
Totale A + B: € 31.001,66
C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 0 movimenti): € 0,00
Importo totale (A + B – C) dovuto al 09-06-2011 (c.d. “taxatio”): € 31.001,66
di cui:
Capitale = 30.228,49 — Rivalutazione = 352,08 — Interessi = 421,09
Ovviamente il danno morale, a seguito delle sentenze delle Cass. del 2008 va provato altrimenti non è dovuto.
Dalla somma di cui sopra va detratto l’importo INail.
Buongiorno, ho subito una caduta accidentantale uscendo dal lavoro sono scicolata sul ghiaccio formatosi sulle piastrelle della Piazza Comunale, quindi in itinere, battendo la testa – riconosciuto colpo di frusta con invalidità inail del 3% non liquidabile in quanto inferiore al 4%.
Ho successivamente chiesto i danni per resposanibilità civile verso terzi al Comune.
Ho diritto a qualche liquidazione?…ho sempre male al collo……grazie mille
dipendente comunale
Prima di tutto una precisazione: il danno INail non è liquidabile in quanto non superiore al 6% e non al 4%.Detto ciò il caso che mi prospetta presenta molte problematiche . Le riporto una sentenza del 2010 che le darebbe ragione MA….
La responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. Ai fini dell’affermazione della menzionata responsabilità, pertanto, mentre da un lato è necessario che il danno sia prodotto nell’ambito del dinamismo connaturale del bene, ovvero per l’insorgenza in esso di un processo dannoso, seppure provocato da elementi esterni, dall’altro si richiede che la cosa, pur combinandosi con l’elemento esterno (come, nella specie, la strada resa scivolosa dall’elemento esterno costituito dalla neve divenuta ghiacciata), costituisca la causa o la concausa del danno. Quanto al riparto dell’onere probatorio, mentre grava sul danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, provare la sussistenza del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché l’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, il convenuto, per andare esente da responsabilità, è tenuto a dimostrare l’esistenza del caso fortuito, ovvero di un fattore estraneo che, per il suo carattere dell’imprevedibilità e della eccezionalità, sia di fatto ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno. Avuto riguardo al caso specifico, mentre parte attrice ha assolto l’onere probatorio a suo carico gravante circa la presenza del ghiaccio sulla strada, nonché del nesso di causalità tra tale circostanza e la cadutariportata, ed i conseguenti danni da ciò derivati, il convenuto Ente Comunale ha unicamente provato di aver diligentemente predisposto un sistema di sgombero della neve, circostanza questa, tuttavia, che, attesa la natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., non esime l’ente proprietario della strada dal risarcimento del danno, il quale a tal fine avrebbe dovuto provare il verificarsi del caso fortuito.
Ritorniamo al MA…..
Spesso la giurisprudenza non riconosce però per il Comune una responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. ma bensì una responsabilità ex art. 2043 c.c. ove bisogna dimostrare la colpa o il dolo del Comune nella causazione del sinistro occorso. Ora nel caso di formazione di ghiaccio difficile trovare una responsabilità in tal senso del Comune ed è per questo che molto probabilmente il Comune o l’assicurazione dello stesso difficilmente la risarcirà in via stragiudiziale ( o almeno dalle mie parti agiscono in tal modo).
Spero che quindi lei abbia più fortuna….pensi…..si parla di fortuna in caso di giustizia!…..ed eventualmente avere la fortuna di incappare in un giudice che applica l’art. 2051 e non il 2043 c.c. Sicuramente però non sarà facilissimo avere il risarcimento.
Grazie per il suo contributo
Trib. Ivrea, 26/05/2010
GRAZIE MILLE è stato molto chiaro……………….le dirò che mi dispiace che oltre al male che mi sono fatta ………….compreso il Natale con collare ecc…………………ho subito un doppio danno …………..tanto dolore e niente rimborso………………..questa è la giustizia buon lavoro e mille mille grazie ancora
dipendente comunale
Salve,
vorrei sapere quanto potrà essere il mio risarcimento?
il giorno 08 agosto 2009, ho avuto un incidente stradale in itinere (ragione al 100%), sono stato ricoverato in ospedale dal giorno 08 agosto al 29 ottobre 09, sono rientrato a lavorare (nel mio solito posto di lavoro), dopo la riabilitazione, nel luglio del 2010. Ho riportato circa 16 fratture in tutto il corpo, sono stato operato 5 volte. Costretto al letto per un mese e poi alla sedia a rotelle sino a ottobre 2009, fino a novembre deambulavo con l’ausilio di una stambella brachiale ed una ascellare, l’ultima stampella l’ho tolta nel febbario 2010.
Ad oggi ho una gamba più corta di 2 cm, un braccio che non si allunga pari all’altro e non effettua la pronosupinazione completa, ed una coscia piena di cicatrici dovute ad uno scuoiamento dorsale.
L’INAIL mi ha riconosciuto un’invalidità pari al 24% dando vita ad una rendita vitalizia di circa 360,00 euro mensili ( il risarcimento che l’INAIL a chiesto all’assicurazione ammonta ad euro 107000,00).
Il mio medico legale mi ha riconosciuto un’invalidità pari al 40%, mentre il medico legale della contro parte mi ha accertato il 28%, trasformatosi in un 30%.
Sono un ragazzo di 28 anni e risiedo nella provincia di Livorno.
Spero di averle dato elementi sufficienti per una valutazione il più possibile veritiera.
La ringrazio in anticipo per il tempo che vorrà dedicarmi, facendomi una distinzione delle voci del risarcimento.
Distinti Saluti
Molto gentilmente vorrei capire meglio la mia situazione e qui ho trovato molta competenza percui:
Sono un coltivatore diretto di 37 anni e in ottobre 2010 mentre mi recavo in moto in città per acquistare materiali un’auto mi invade la corsia e si scontra frontalmente contro di me. Sono stato ricoverato in osservazione e sotto INAIL seguito e curato fino a oggi giorno che ho ripreso il lavoro.
Fin’ora ho ricevuto mensilmente assegni INAIL per importi modesti ma ho recuperato dall’ RCA i danni della moto.
Ora INAIL mi ha convalidato un danno biologico di 16 gradi e 235 giorni di inabilita lavorativa giustificata.
Ora vorrei sapere chi e come dovranno liquidarmi i danni.
Intorno a me fin’ora ho trovato molta incompetenza, c’é mi parla di un doppio risarcimento, anche il mio avvocato non mi ha chiarito bene la situazione.
Ora devo andare dal mio medico legale e poi?
Ho letto di rendite INAIL di circa un migliaio di euri all’anno, da farsene cosa? Con tutti i problemi che mi porto dietro e mi porteró per tutta la vita!
Ringrazio anticipatamente.
Buongiorno, innanzitutto faccio tanti complimenti allo staff per l’articolo in questione che mi ha chiarito alcuni importanti dubbi sugli organi competenti in caso di incidente in itinere. Vi racconto la mia storia: il giorno 25/05/11 sono stato tamponato mentre mi recavo a lavoro dopo la pausa pranzo. Ho compilato regolarmente il CID (ragione al 100%) e mi sono recato al PS riportando una distorsione al rachide cervicale (colpo di frusta) che ancora ad oggi si fà sentire. Al PS mi hanno rilasciato la prima certificazione INAIL di 7 gg, successivamente prolungatami di altri 8 gg: totale 15 giorni a casa col collare. Per esigenze lavorative, sono tornato al lavoro seppur non completamente guarito al termine dei 15 giorni chiudendo regolarmente in data 8/06 l’infortunio. Successivamente ho consultato il medico di base che mi ha certificato la non guarigione ed altri 20 giorni di prognosi (ho comunque continuato a lavorare regolarmente). Circa 15 giorni fà ricevo il questionario INAIL che compilo in tutte le sue parti compreso motivazioni varie per l’utilizzo del mezzo proprio e l’inutilizzo della mensa aziendale.
Lavoro come impiegato nel settore del commercio, la mia ditta per il momento mi ha corrisposto soltanto la sua parte (stipendio per la giornata in cui è avvenuto l’incidente + 60% nei 4 giorni successivi)
Qualche giorno fà ricevo la convocazione da parte dell’INAIL ad una visita ortopedica. Per l’INAIL se sono già tornato al lavoro, sono già clinicamente guarito? Mi devo presentare comunque? Se sono stato chiamato, significa che la mia denuncia di infortunio in itinere è stata accettata? L’INAIL effettua il conguaglio direttamente a me?
Il danno biologico, quello di inabilità temporanea dal lavoro e i giorni del certificato del medico di base mi devono essere erogati dalla mia RCA?
Grazie mille per le dritte!!!
Salve,
desideravo avere un chiarimento.
Mia zia ha subito un sinistro stradale in itinere, ha chiesto regolare richiesta risarcimento danni alla sua assicurazione essendo indennizzo diretto.
Non ha nessuna invalidità in percentuale con l’Inail, ma la stessa le ha riconosciuto 74 giorni con una retribuzione calcolata di 43.82 al giorno a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta. L’importo liquidato sarà corrisposto direttamente al datore di lavoro che ha già anticipato le somme.
Se ho ben capito nella fascia lesioni inferiore al 6% non viene indennizzato nulla da parte dell’Inail mentre il danno verrà risarcito completamente dall’assicurazione. Inoltre credo che cmq ITA e ITP come anche il danno morale e spese mediche sostenute non sono risarcite dall’Inail, ma dall’assicurazione.
Sapreste chiarirmi questi dubbi e soprattutto queste somme erogate dall’Inail saranno detratte dal risarcimento assicurativo?
Grazie
ps: ho trovato molto interessante questa discussione!
Inoltre volevo sapere se la surroga Inps segue lo stesso iter di quello Inail per esempio lesioni inferiori al 6%, comprese tra il 6% e il 15%, superiori al 16%…
Grazie
Preg.mo Sig. Giacomo vista l’entità subita del danno per fare una valutazione quanto meno più precisa possibile è necessario che mi indichi esattamente quanti giorni di invalidità a totale , a parziale relativa ed in che percentuale è stata valutata dal suo medico legale. Senza tale valutazione è impossibile effettuare un calcolo come quello che mi richiede. Inoltre il suo medico legale in che percentuale ha valutato il danno morale? Mi invii la perizia che cercherò di accontentarla il più possibile.
P.S. comunque con 10% di differenza c’è ben da valutare se accettare o meno il risarcimento. La ringrazio ed attendo sue nuove.
Premettiamo subito che non si parla di doppio risarcimento. Con un danno biologico di 16 punti l’Inail le corrisponderà una rendita vitalizia calcolata sulla base appunto del punteggio del danno biologico subito, l’età lavorativa ancora da svolgere ed il nucleo familiare. Tale risarcimento, però, non si aggiunge a quello della RCA ma bensì si sottrae nel senso che quello che pagherà l’Inail non lo pagherà la RCA la quale, eventualmente , pagherà solo la differenza: mi sto riferendo solo al punteggio. Per quanto riguarda i giorni di invalidità sino alla guarigione ed il danno morale lo pagherà, invece, solo ed esclusivamente la RCA.
Quindi lei deve andare sicuramente da un suo medico legale e poi presentare istanza all’Inail al fine di conoscere a quanto ammonta l’importo complessivo della sua rendita. Successivamente andrà fatto un calcolo del danno in base alle tabelle RCA ( quella Inail sono differenti) ed andrà sottratto il danno dato dall’Inail . A questa differenza si dovrà aggiungere il risarcimento per i giorni ed il danno morale e quella sarà la somma che potrà pretendere dalla RCA.
Un ultima considerazione : molti scrivono lamentandosi del sistema della rendita. Purtroppo è la legge che ha stabilito questo sistema, anche a mio avviso molto discutibile anche perchè la rendita è davvero irrisoria ed inoltre , a mio avviso, è fatta apposta per guadagnarci in quanto se uno muore dopo poco tempo dal percepimento gli eredi non possono pretendere alcunchè e l’Inail si pappa il risarcimento dell’infortunato.
Putroppo in Italia vi sono tante cose che non vanno e questa è una di quelle.
Grazie per averci scritto e nel continuarci a segurci.
Se lei è tornato al lavoro l’Inail, al 90%, la riterrà guarito ma comunque vada alla visita. Certo che se a questa visita le chiederanno se lei è tornato a lavorare, a risposta affermativa seguirà un certificato di guarigione. Se è stato chiamato vuol dire che l’Inail ha preso in considerazione la sua domanda di infortunio e vuol fare i dovuti accertamenti. Per quanto riguarda il conguaglio dei giorni lavorativi li troverà direttamente nella busta paga , anche se mi è giunta notizia che alcuni uffici pagano direttamente. Per quanto riguarda il danno biologico il risarcimento dipende dai punti di invalidità : sotto il 6% paga solo la RCA. Sopra il 6% paga l’Inail ma in questo caso non è detto che non paghi anche la RCA in quanto i calcoli tra le tabelle RCA ed Inail sono differenti e quindi la RCA potrebbe pagare la differenza risultante dal calcolo del danno con le tabelle RCA e quanto versato dall’Inail . Spero di essere stato chiaro. Un saluto
I suoi dubbi sono verità in quanto quello che afferma è verissimo. Non mi rimane quindi che rispondere all’ultima domanda. Le somme erogate dall’Inail a titolo di retribuzione non sono detratte dal risarcimento ma vi sarà la surroga , ex art. 1916 c.c., dell’Inail nei confronti della ass. RCA. Ecco perchè la compagnia esige che la parte lesa invii una dichiarazione ex art. 142 codice delle assicurazioni attestante se ha diritto o meno a prestazioni da parte di enti previdenziali.
Grazie del suo post
La surroga Inps non segue lo stesso criterio . Girovagando per la rete ho trovato questo articolo interessante che potrà levare ogni dubbio e che ho inserito nella sezione download del sito dello studio
Previdenza e RCA
Salve,
ho notato con piacere l’interesse alla mia situazione e per questo la ringrazio.
Le riporto come richiesto dal suo messaggio la valutazione medico legale:
-Invalidità temporanea assoluta: giorni 200;
-invalidità temporanea parziale: giorni 150;
-invalidità permanente: (danno biologico ed all’integrità psico-fisica) è valutabile nella misura del 40% della validità totale del soggetto;
-della stessa percentuale risulta ridotta anche la sua attidudine lavorativa specifica. (Meccanico automobilistico).
Se necessita di altre informazioni sarò ben lieto di fornirgliele.
Se ha bisogno della perizia completa come faccio ad inviargliela?
La ringrazio infinitamente per l’attenzione prestatami e le faccio i complimenti per l’ottimo servizio che garantisce, è veramente utile!
Distinti Saluti
Bisogna premettere che è di fondamentale importanza sapere quali criteri e tabelle vengono applicate al risarcimento. Nel nostro Paese mentre le tabelle per le micropermanenti si sono uniformate ( sino al 9%) per le altre i vari Tribunali adottano varie tabelle le cui più autorevoli e favorevoli al danneggiato sono quelle di MIlano. Non sapendo quindi quale tabella applica il Tribunale di competenza le ho fatto due calcoli su Tabelle di Milano e di Roma e come vedrà vi è molta differenza tra i due calcoli.
SU TABELLE DI MILANO 2009
Giacomo di anni 27, , in seguito al sinistro avvenuto in data 18 agosto 2009, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 40%; l’invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 200; l’invalidità temporanea parziale è stata al 50% per giorni 150.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2009 che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’età del danneggiato al momento del sinistro.
Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l’importo di €. 6.174,70 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l’età del danneggiato (pari a 0,865).Tale danno va liquidato nell’importo complessivo di €. 246.988,00
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 88,20.
Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 200 che va liquidata in €. 17.640,00.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea parziale di giorni 150 al 50% va liquidata in €. 6.615,00.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta al danneggiato l’importo complessivo di €. 24.255,00.
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l’importo complessivo di €. 271.243,00.
DANNO NON PATRIMONIALE (morale). Nel caso in esame Va liquidata un’ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato.
Il danno non patrimoniale (c.d. morale), quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare va parametrato, in una prospettiva equitativa, con riferimento ad una percentuale dell’importo determinato a titolo di danno biologico.
Il valore “tabellare” preso in considerazione come base per il calcolo è sia quello da invalidità “permanente”, sia quello da invalidità temporanea.
La tabella del Tribunale Milano 2009 adotta il seguente criterio liquidatorio: La tabella 2009 incorpora in sé i valori medi liquidati dai giudici del Tribunale di Milano a titolo di “complessivo” danno non patrimoniale; una ulteriore personalizzazione va motivata con riferimento al caso specifico.; nel caso di specie viene tenuto conto della gravità della colpa, dell’entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell’impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata dell’ invalidità temporanea; si può equitativamente liquidare la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura di 1/3 del danno tabellare per un importo pari a €. 90.414,33.
In totale a titolo ulteriore voce di danno non patrimoniale (c.d. personalizzaizone) va liquidata la somma di €. 90.414,33.
RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:
Danno biologico da invalidità permanente: €. 246.988,00Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2009 e la liquidazione è rapportata all’epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2009).
Poiché l’evento lesivo è successivo alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla rivalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (18-08-2009) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 350 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 03-08-2010.
La percentuale di rivalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 0,22% ed il danno alla data del 03-08-2010 è pari a €. 247.540,02.
Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €. 24.255,00.
Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di €. 24.309,21.
Il danno morale è stato valutato nella misura di €. 90.414,33; in base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di €. 90.616,41.
RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 30-06-2011.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l’intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 18-08-2009 (c.d. “aestimatio”): € 362.465,64
B1) Interessi maturati al 30-06-2011: € 13.167,13
B2) Rivalutazione maturata al 30-06-2011: € 0,00
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 13.167,13
Totale A + B: € 375.632,77
C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 0 movimenti): € 0,00
Importo totale (A + B – C) dovuto al 30-06-2011 (c.d. “taxatio”): € 375.632,77
di cui:
Capitale = 362.465,64 — Rivalutazione = 0,00 — Interessi = 13.167,13
Su TABELLE DI ROMA
Giacomo, nato il 18 agosto 1982 e di anni 27, , in seguito al sinistro avvenuto in data 18 agosto 2009, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 40%; l’invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 200; l’invalidità temporanea parziale è stata al 50% per giorni 150.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Roma 2009 che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’età del danneggiato al momento del sinistro.
Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l’importo di €. 4.396,16 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l’età del danneggiato (pari a 0,910).Tale danno va liquidato nell’importo complessivo di €. 175.846,38
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 40,72.
Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 200 che va liquidata in €. 8.144,00.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea parziale di giorni 150 al 50% va liquidata in €. 3.054,00.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta al danneggiato l’importo complessivo di €. 11.198,00.
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l’importo complessivo di €. 187.044,38.
DANNO NON PATRIMONIALE (morale). Nel caso in esame Va liquidata un’ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato.
Il danno non patrimoniale (c.d. morale), quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare va parametrato, in una prospettiva equitativa, con riferimento ad una percentuale dell’importo determinato a titolo di danno biologico.
Il valore “tabellare” preso in considerazione come base per il calcolo è sia quello da invalidità “permanente”, sia quello da invalidità temporanea.
La tabella del Tribunale Roma 2009 adotta il seguente criterio liquidatorio: Da 1/4 alla 1/2 della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno biologico; nel caso di specie viene tenuto conto della gravità della colpa, dell’entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell’impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata dell’ invalidità temporanea; si può equitativamente liquidare la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura di 1/3 del danno tabellare per un importo pari a €. 62.348,13.
In totale a titolo ulteriore voce di danno non patrimoniale (c.d. personalizzaizone) va liquidata la somma di €. 62.348,13.
RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:
Danno biologico da invalidità permanente: €. 175.846,38Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Roma 2009 e la liquidazione è rapportata all’epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2009).
Poiché l’evento lesivo è successivo alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla rivalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (18-08-2009) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 350 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 03-08-2010.
La percentuale di rivalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 0,22% ed il danno alla data del 03-08-2010 è pari a €. 176.239,40.
Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €. 11.198,00.
Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di €. 11.223,03.
Il danno morale è stato valutato nella misura di €. 62.348,13; in base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di €. 62.487,48.
RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 30-06-2011.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l’intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 18-08-2009 (c.d. “aestimatio”): € 249.949,91
B1) Interessi maturati al 30-06-2011: € 8.920,45
B2) Rivalutazione maturata al 30-06-2011: € 0,00
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 8.920,45
Totale A + B: € 258.870,36
C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 0 movimenti): € 0,00
Importo totale (A + B – C) dovuto al 30-06-2011 (c.d. “taxatio”): € 258.870,36
di cui:
Capitale = 249.949,91 — Rivalutazione = 0,00 — Interessi = 8.920,45
Ovviamente dalle cifre di cui sopra andrà tolta la somma INAIL.
Si precisa che il conteggio di cui sopra è stato fatto con programma specializzato in uso nei Tribunali.
Con cordialità
La ringrazio infinitamente per la gentilezza, disponibilità, cortesia e precisione dimostrata.
Fa un lavoro veramente utile e prezioso per le persone.
Le rinnovo i complimenti.
Saluti
Giacomo
Buongiorno volevo chiede informazione nel 01/02/ 2010 ho subito un incidente stradale e ho avuto ragione al 100% e sono gia’ stato risarcito dall’ assicurazione che mi ha investito per i danni materiali.
i dati sono – danno biologico riconosciuto visite mediche legali assicurazione mi hanno attribuito 10% danno biologico, giorni assente dal lavoro 210 con certificati inail
il 21/06/10 sono stato dimesso dall’ospedale il 22/06/10 sono stato operato, 40 giorni con tutore, dal 01/08/10 fisioterapia fino al 16/12/10 ,spese mediche 2100,00 euro, ,il 29/12/10 rientro al lavoro che poi ho dovuto cambiare perche’ troppo pesante per la mia spalla e quindi ho dovuto cambiare lavoro con un busta paga inferiore di 300,00 euro.
Inail mi ha risarcito del danno biologico 6700,00 euro e percepivo 1200,00 euro al mese in busta paga per un totale di 13000,00 euro .
Volevo sapere solo a titolo informativo per non essere spiazzato visto che ho tutti i dati- l’assicurazione quanto mi dovrebbe risarcire in totale e le voci del risarcimento.
volevo sapere se l’assicurazione tiene presente dei soldi che sono stato risarcito 6700,00/13000,00 per un totale 19000,00.
e come vengono coteggiati i goirni di 210 malattia con certificati inail e riconosciuto dall’inail tutti i giorni senza opposizione
dati : 01/02/2010 incidente stradale assente dal lavoro fino al 07/03/10, rientro dal lavoro in attesa di essere operato
21/06/10 operazione ospedale
22/06/10 dimesso ospedale
22/06/10 tutore alla spalla per 40 giorni
01/08/10 inizio fisioterapia
16/12/10 fine fisioterapia
30/12/10 rientro al lavoro
volevo sapere come spetta il risarcimento dei giorni di malattia.
Nell’attesa di una risposta le mando i miei piu’ cordiali saluti ringraziando il lavoro che svolgete per la gente.
Premetto che lei mi riferisce di essere già stato risarcito dalla assicurazione e quindi se così fosse ed avesse già firmato quietanza non potrebbe fare più alcunchè. Diverso se avesse preso un acconto sul maggiore avere. Detto ciò la compagnia assicurativa le liquiderà il danno morale sul biologico ed i giorni di invalidità oltre ad un mancato guadagno nel suo caso quantificabile nelle euro 300,00 mensili perdute su basta paga per gli anni ancora da lavorare. Inoltre la RCA terrà conto nella liquidazione – sottraendola – della somma di euro 6700,00 già versati dall’Inail e terrà conto anche dei 13.000 euro in quanto provvederà a restituirli all’INail ma non a sottrarli dal suo risarcimento in quanto non vengono a priori conteggiati nel danno biologico visto appunto che è dipendente e che i giorni di malattia gli vengono pagati. I 210 giorni di malattia dell’Inail non vengono conteggiati da tale istituto per un risarcimento ma verranno presi in considerazione dalla assicurazione RCA. Si consideri che i giorni potrebbero anche superare i 210 giorni di invalidità in quanto l’inail riguarda e considera solo l’incapacità lavorativa mentre non è detto che se uno rientri la lavoro sia poi completamente guarito ( ad esempio il sottoscritto fa un lavoro d’ufficio che potrebbe essere fatto anche se subisco una lesione alla gamba, ad esempio ecc.). Premesso che dei giorni di invalidità dovrà essere il medico legale a stabilire quanti sono a totale ( cioè liquidabili al 100%) e quanti a parziale ( con percentuale risarcitoria a scalare man mano che ci si avvia verso la guarigione), approssimativamente e senza pretesa di esaustività e di precisione si potrebbe quantificare il suo danno come seque :
Su suppone che lei abbia avuto 50 anni ( non sapendo l’età) al momento del sinistro e che dal Tribunale di sua appartenenza venga applicata la tabella Milanese ( come quasi tutti i tribunali stanno facendo). Quindi…..
Claudio, nato il 1 gennaio 1960 e di anni 50 e mesi 1, , in seguito al sinistro avvenuto in data 1 febbraio 2010, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 10%; l’invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 30; l’invalidità temporanea parziale è stata al 50% per giorni 80, al 25% per giorni 100.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2009 che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’età del danneggiato al momento del sinistro.
Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l’importo di €. 1.893,50 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l’età del danneggiato (pari a 0,750).Tale danno va liquidato nell’importo complessivo di €. 18.935,00
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di €. 88,20.
Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 30 che va liquidata in €. 2.646,00.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea parziale di giorni 80 al 50% va liquidata in €. 3.528,00, quella di giorni 100 al 25% va liquidata in €. 2.205,00.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta al danneggiato l’importo complessivo di €. 8.379,00.
In totale, a titolo di danno biologico (sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.)), va liquidato l’importo complessivo di €. 27.314,00.
DANNO NON PATRIMONIALE (morale). Nel caso in esame Va liquidata un’ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato.
Il danno non patrimoniale (c.d. morale), quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare va parametrato, in una prospettiva equitativa, con riferimento ad una percentuale dell’importo determinato a titolo di danno biologico.
Il valore “tabellare” preso in considerazione come base per il calcolo è sia quello da invalidità “permanente”, sia quello da invalidità temporanea.
La tabella del Tribunale Milano 2009 adotta il seguente criterio liquidatorio: La tabella 2009 incorpora in sé i valori medi liquidati dai giudici del Tribunale di Milano a titolo di “complessivo” danno non patrimoniale; una ulteriore personalizzazione va motivata con riferimento al caso specifico.; nel caso di specie viene tenuto conto della gravità della colpa, dell’entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell’impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata dell’ invalidità temporanea; si può equitativamente liquidare la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura di 1/4 del danno tabellare per un importo pari a €. 6.828,50.
In totale a titolo ulteriore voce di danno non patrimoniale (c.d. personalizzaizone) va liquidata la somma di €. 6.828,50.
RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
I danni che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:
Danno biologico da invalidità permanente: €. 18.935,00Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2009 e la liquidazione è rapportata all’epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2009).
Poiché l’evento lesivo è successivo alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla rivalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (01-02-2010) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 210 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 30-08-2010.
La percentuale di rivalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 0,22% ed il danno alla data del 30-08-2010 è pari a €. 18.977,32.
Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di €. 8.379,00.
Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di €. 8.397,73.
Il danno morale è stato valutato nella misura di €. 6.828,50; in base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e va, dunque, liquidato nella misura di €. 6.843,76.
RIVALUTAZIONE. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 21-07-2011.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).
INTERESSI. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l’intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 01-02-2010 (c.d. “aestimatio”): € 34.218,81
B1) Interessi maturati al 21-07-2011: € 1.177,14
B2) Rivalutazione maturata al 21-07-2011: € 0,00
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): € 1.177,14
Totale A + B: € 35.395,95
C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 0 movimenti): € 0,00
Importo totale (A + B – C) dovuto al 21-07-2011 (c.d. “taxatio”): € 35.395,95
di cui:
Capitale = 34.218,81 — Rivalutazione = 0,00 — Interessi = 1.177,14
Alla somma di cui sopra andrà tolta la somma di euro 6700,00 già versata dall’Inail e ad aggiunto il mancato guadagno da calcolarsi su perdita mensile di euro 300,00 in busta paga.
La ringrazio per il sostegno dato al nostro blog
volevo sapere per il mio risarcimento dall’assicurazione per un incidente stradale e riconosciuto inail
dall’inail ho preso il danno biologico e ogni mese percepivo dall’inail la busta paga perche’ sono un dipendente.
Volevo chiedere l’assicurazione se deve conteggiare il danno biologico piu’ le buste paghe percepite dall’inail e quindi
sul mio risarcimento cosa deve detrarre per legge l’assicurazione che mi deve risarcire.
I miei dati
ho 50
lavoratore dipendente
incidente nel 01/02/ 2010
danno biologico 10%
euro dati inail per danno biologico 6700,00
euro dati dall’inail in buste paghe mensili euro 13000,00
giorni malattia inail 210
con 40 giorni di tutore spalla dopo operazione.
Nell’attesa di una risposta precisa le mando i miei cordiali saluti per il vostro bellisimo e utile lavoro per noi persone comuni che non conosciamo nessuna legge grazie.
Ho letto che è stato approvato un dpr sulle nuove tabelle per il danno biologico: decurtate di un 40% !
Corrisponde al vero ?
Grazie
Giuseppe
Caro Giuseppe a me non risulta che sia stata approvata una legge in cui si prevede una diminuzione del 40% sulle tabelle. Può mandarmi il link di dove ha letto l’articolo? La ringrazio per l’informazione
Buonasera , vorrei porvi un quesito sempre in merito al diritto di surroga dell’ INAIL nei confronti dell’ assicurazione RCA .
Mi spiego .
circa un anno fa ho avuto un incidente in itinere, dal quale ho riportato fratture scomposte alla spalla e rottura cuffia dei rotatori , ecc . Per questo l’ INAIL mi ha riconosciuto 17 % di invalidità . A seguito di questo punteggio mi è stata riconosciuta una rendita di 255 euro mensili . In seguito l’ INAIL ha inviato un conteggio all’ assicurazione RCA con il quale chiede il rimborso delle seguenti cifre :
25.826 euro per 208 giorni di retribuzione elargita durante l’ infortunio ( sono lavoratore dipendente ed ho 44 anni )
73.800 euro come valore capitale della rendita calcaloto alla data del conteggio
più qualche centinaio di euro per spese medico legali e visite per un totale di circa 100.000 euro .
In sede di RCA ( nell’ incidente io avevo ragione e la pratica ancora aperta e non liquidata ) mi sono stati riconosciuti 21 punti come danno biologico .
A questo punto facendo qualche piccolo conticino e mettendosi nella migliore delle ipotesi applicando le tabelle del trib di Milano , dovrebbe venir fuori una cifra tra i 90.000 e i 100.000 euro ( considerando anche la maggiorazione per eventuale danno esistenziale ) .
Da questo deduco che a me non verrà praticamente nulla in tasca , visto che il totale RCA corrisponde circa alla richiesta dell’ INAIL .
Ora io mi chiedo , innanzitutto se le mie considerazioni sono corrette , e nell’ eventualità che lo fossero non capisco come l’ INAIL vada ad essere rimborsata oggi dell’ intera somma , mentre io verrei a prendere dall’ INAIL una rendita spalmata circa sui prossimi 25 anni .
Tutto ciò a me sembra davvero assurdo .
In attesa di un vostro commento in merito , invio i miei ringraziamenti per il servizio e vi saluto cordialmente .
Carissimo lettore, purtroppo in Italia quello che sembra assurdo è legge! Infatti le sue deduzioni sono giustissime ed allo stesso tempo non posso concordare con il suo sconcerto. Una precisazione è però d’obbligo in quanto non mi pare da quello che riferisce che il conteggio sia stato fatto bene. Infatti dalla cifra che le viene fuori in base alla RCA ( in cui dovrà calcolare anche il danno morale ed i giorni di invalidità che non vengono riconosciuti dall’Inail) dovrà sottrarre il SOLO risarcimento del danno biologico che lei percepirà dall’INail.Infatti nella rendita Inail e nel suo calcolo vengono calcolati sia il danno biologico che il danno patrimoniale, calcolato sulla base della diminuzione della capacità lavorativa e del nucleo familiare. Quindi di quei 255 euro al mese non tutto riguarda il danno biologico. Solo quest’ultimo andrà però sottratto dal risarcimento RCA.
Mi speigo meglio con un esempio, capendo che la materia è abbastanza ostica.
In base all’infortunio in itinere subito l’Inail mi riconosce una rendita di 300 euro mensili per un importo complessivo negli anni pari ad euro 60.000 ( i cacoli sono solo a titolo di esempio). Di questi 60.000 euro, 30.000 sono per il danno biologico e 30.000 per il danno patrimoniale.
In sede di RCA calcolando i giorni, il danno morale, e i postumi il totale è pari ad euro 90.000. Da tale cifra andrà quindi detratta solo la somma di euro 30.000. Non si dovranno sottrarre le spese inail così come il danno patrimoniale ma SOLO – si ripete – il danno biologico. Ora la domanda che è logico fare è : ma come faccio a sapere di quei 73.800 quanto è di danno biologico e quanto di danno patrimoniale? Basta fare richiesta all’INail in lettera semplice.
Inoltre i giorni di retribuzione verranno pagati dalla assicurazione all’Inail ma non le verranno certamente sottratti dal danno biologico RCA in quanto voce completamente diversa. Quindi, pur restando la perplessità del suo post, in realtà nel suo caso avrà diritto a percepire la differenza da parte della RCA. La ringrazio per averci seguito e se ha bisogno di assistenza non si periti a contattarci.
Spett.le Avv. Bartolini ,
la ringrazio infinitamente per la gentilezza , la precisione e la rapidità con la quale ha risposto alle mie domande .
Farò tesoro sicuramente delle sue delucidazioni , e ne parlerò con il legale della mia assicurazione che si stà occupando della pratica .
Complimenti sinceri per il servizio dato su questo blog .
Cordiali saluti ,
Giampiero
La ringrazio per i complimenti, per noi è sempre un piacere che il nostro contributo viene apprezzato. Continui a seguirci in quanto , ovviamente, cerchiamo sempre di migliorarci. A presto
Spett.le avv. Cortesemente vorrei sapere se ciò che l’inail mi vuole liquidare è giusto : nel 2005, all’eta di 45 anni ho subito un infortunio in itinere riconosciuto dall’inail di Napoli. Dopo una visita all’inail mi assegnarono 7 punti di invalidità. Dopo 6 anni, dopo aver fatto causa tramite il patronato il tribunale con parere del ctu mi ha confermato un’invalidità del 14 punti come da parere del mio medico legale. Oggi l’inail mi vuole liquidare con un importo pari a € 11.497.32 .
la ringrazio anticipatamente.
federico
Gent.el sig. Federico in realtà mi sembra che le vogliano dare un po poco. Infatti come potrà vedere () a punto l’Inail riconosce € 2800,00 nel caso di 14% di danno biologico. Quindi facendo un semplice calcolo matematico la cifra che le danno non corrisponde alle tabelle. Si faccia quindi spiegare il perché di tale cifra risarcitoria e come è stata calcolata. In pratica il problema potrebbe essere sul fatto che le viene si riconosciuto un 14% di danno biologico ma solo parte di questo – in misura percentuale minore – riguarda la invalidità da capacità lavorativa risarcita dall’inail. In pratica un soggetto può avere un danno biologico X ma nessuna invalidità lavorativa ( cioè il danno non ha comportato in pratica nessuna menomazione tale da impedire lo svolgimento del lavoro o a far si che il lavoratore in futuro non possa più svolgerlo come prima) come è anche possibile che ad un danno biologico X corrisponda una invalidità lavorativa Y. Probabilmente nel suo caso è successo questo e quindi nella perizia dovrebbe risultare si il danno biologico ma anche la percentuale di invalidità lavorativa. Se invece i 14 punti fossero tutti per invalidità lavorativa il calcolo non tornerebbe. Spero di esserle stato utile e grazie per il sostegno che da al nostro blog
Buongiorno,
avrei bisogno di chiedere un ragguaglio…un mio amico ha subito un infortunio in itinere in macchina e l’INAIL gli ha riconosciuto un’invalidità pari al 3%…può chiedere all’ Assicurazione del signore che lo ha tamponato risarcimento dei danni a titolo di danno differenziale?Perchè ho letto che il danno differenziale è la differenza tra quanto dà l’inail e quanto si prende dall’assicurazione…ma ho anche letto che a titolo di danno differenziale possono essere richieste anche le lesioni inferiori al 6% che,però,l’inail non indennizza…allora,mi sono chiesta,con grande confusione,come è possibile chiedere il differenziale anche per le lesioni inferiori al 6%,nel momento in cui l’inail per le stesse non indennizza nulla e dato che il danno differenziale è la differenza tra quanto liquidato dall’inail e quanto risarcito dall’assicurazione?Spero di essere stata chiara…un buon lavoro
Lei ha perfettamente ragione. Non si può chiedere il differenziale sotto il 6% di postumi in quanto in tal caso non risarcisce nulla a titolo di danno biologico. Il risarcimento dovuto verra’ corrisposto interamente dalla assicurazione RCA. Grazie per il suo contributo
La ringrazio per la sua pronta risposta.Ancora,un buon lavoro.
salve ad inizio maggio seguito infortunio in itinere ( rottura LCA) con operazione avvenuta a giugno us- sono rientrato al lavoro ( inviato dall’INAIL) il 16.08.2011
ho da porre le seguenti domande:
1- l’inabilità temporanea pagata dall’INAIL inbusta paga comprende anche le giornate di sabato e domenica ?? (ero cmq inabile ) ma se pagatwe nn risultanoin busta….. sarebbe troppo leggera 90,28 euro die x 30 sarebbe oltre 2700 euro -il lordo e’ 1993 euro su 22 gg …. devo ricevere una differenza?
2- a quanto ammonta in punti un LCA ricostruito?
3- nn sono mai stato chiamato per la visita legale post operatoria di valutazione del danno..come mai?
ps il danno RCA e’ esente irpef perche’ sulla parte INAIL che vannoa sottrarre lo pago ?’ non e’ sbagliato deontologicamente..?? se avessi dichiarato INPS non avrebbero scalato nulla
In attesa di Vs,saluti
La risposta ai suoi quesiti presuppone un analisi ordinate delle varie questioni che vado qui ad elencare :
1. risarcibilità da parte dell’inail della inabilità temporanea
2. danno differenziale
3 punto per LCA ricostruito
4. visita legale
5. Inail e irpef
Prima di tutto , analizzando il punto 1, è importante aver ben chiaro che l’INail risarcisce in % le mancate giornate lavorative ed il danno biologico -lavorativo qualora sia superiore al 6%. Chiarito questo punto si comprenderà che l’Inail non paga l’inabilità temporanea e che in busta paga risulteranno pagate, invece, le giornate lavorative perse esclusi i sabati e le domeniche almeno che non si faccia un lavoro tale da essere occupati anche in tali giorni. Quindi da quanto mi riferisce e dalle informazioni che ho le posso dire che non dovrà ricevere alcuna differenza anche perchè l’Inail paga le giornate non lavorate in % e non al 100%.
Per quanto riguarda la valutazione dei postumi per la ricostruzione della LCA premetto che è valutazione prettamente medica e perciò si dovrà rivolgere ad un medico legale per avere una effettiva valutazione dei danni anche perchè i casi differiscono l’uno dall’altro e difficilmente possono essere rapportati in un unico constesto. La tabella Inail prevede comunque un 8% di postumi per “lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale o totale, di uno dei due legamenti crociati, non operata”. A tale valutazione dovrà però aggiungersi la ricostruzione e quindi anche l’operazione effettuata ma la valutazione non si dovrebbe comunque distaccare molto da quanto sopra indicato. Si ricordi però che si parla di danno biologico /lavorativo e quindi è molto probabile che una perizia medico legale fatta per una valutazione RCA differisca in misura maggiore in quanto una cosa è l’infortunio che reca una inabilità al lavoro ed un altra cosa è un infortunio che reca si danno ma non menoma la capacità lavorativa.
Riferisce poi di non essere mai stato chiamato alla visita legale per la valutazione dei danni. Ovviamente bisogna sollecitare e tal proposito sarebbe utile sapere se lei è assistito da un legale in quanto vi sono diverse attività da svolgere che è meglio comunque affidare ad un professionista anche perchè questi viene pagato dalla assicurazione RCA e quindi è , in via stragiudiziale, gratuito. Quindi perchè non approfittarne? A tal proposito, qualora non fosse già assistito da un legale, le ricordo che offriamo questo servizio ai nostri lettori e si potrà, sempre ovviamente che lo ritenga opportuno, rivolgere a noi.
Infine per quanto riguarda l’assoggettabilità o meno a tassazione IRPEF, questa va valutata con riferimento alla natura della prestazione interessata. In particolare, per quanto riguarda l’indennità per inabilità temporanea assoluta, questa ha sicuramente natura economica e costituisce un indennizzo per la mancata retribuzione. Ciò significa che l’indennità in questione è soggetta a tassazione IRPEF, tuttavia, poiché l’Istituto agisce come sostituto d’imposta, la trattenuta viene effettuata direttamente all fonte. Diversa natura ha, invece, la rendita diretta per inabilità permanente. Infatti, pur trattandosi sempre di prestazione economica, la sua “ratio” è quella di risarcire la diminuita capacità lavorativa, pertanto non è soggetta a tassazione IRPEF. Quindi attenzione! quando si parla di inabilità assoluta non ci si riferisce alla inabilità RCA ( i giorni di malattia e necessari per la guarigione) ma al mancato guadagno e quindi essendo reddito viene tassato. Diverso invece è la RCA dove l’inabilità è risarcitoria. Pur essendo la materia complessa e foriera di possibile confusione, spero di esserle stato di aiuto e quanto più chiaro possibile. La ringrazio per il suo post e non si periti a contattarci per ogni necessità
buongiorno a tutto lo staff
Vi spiego la mia situazione io al 25/06/2009 ho avuto un incidente in itinere,di cui ho in visita medico legale mi è stata riconosciuta una rendita inail di 303 euro con il 20% di invalidità.Io mi chiedo se come danno biologico mi daranno 41000 euro e di danno patrimoniale mi daranno 53000 euro ,in totale 94000 euro e sono stato in infortunio 838 giorni mi chiedo quanto sarà il mio risarcimento dalla assicurazione? devo ancora fare la visita legale mia di parte,quindi potrà il medico riconoscermi un punteggio più alto del 20%,ho si dovrà attenere al grado inail?ringrazio fin da subito .
ha dimenticavo alla data dell incdente avevo 32 anni
Gent.le sig. Belloni,la risposta alla sua domanda presuppone necessariamente una valutazione medico legale dei postumi invalidanti nonché dei giorni di inabilità distinti tra quelli a totale e a parziale. Cercherò comunque di chiarirle la situazione. Prima di tutto ai fini del danno differenziale ( cioè la differenza tra la rendita Inail relativa solo al danno biologico e il risarcimento RCA ) si dovrà considerare , come importo da detrarre, la somma di euro 41.000 che l’Inail erogherà come rendita, in quanto il danno patrimoniale riguarda appunto un mancato guadagno che lei ha subito e subirà in futuro a seguito della ridotta capacità lavorativa. Detto ciò il medico legale potrà riconoscerle un danno maggiore al 20 % e probabilmente avverrà proprio questo in quanto le tabelle Inail differiscono da quelle RCA soprattutto in quanto queste ultime riguardano il danno biologico in sé mentre le tabelle Inail riguardano la menomazione della capacità lavorativa. Poiché ad oggi non sappiamo quanto degli 838 giorni sono a totale ( invalidità assoluta da pagarsi al 100%) e quanti a parziale ( invalidità relativa da pagarsi al 75-50-25% a scalare) e non sappiamo quant’è la valutazione medico legale in base alle tabelle RCA , è impossibile quantificarle , anche approssimativamente , il quantum risarcitorio. Consideri comunque che secondo le tabelle di Milano , in considerazione della sua età, un 20 % di postumi viene valutato in euro 69.110,00 con personalizzazione sino ad euro 96.063,00. La personalizzazione è l’incidenza del danno morale che, a seguito delle sentenze della Cassazione del 2008, non è più calcolata automaticamente ma deve essere provata. Questo vuol dire che per aversi la personalizzazione del danno si dovrà dar prova del danno morale oltre quello già valutato nella tabella ” base”. A ciò poi si dovranno aggiungere i giorni. Facendo una considerazione ” a braccio” si potrebbe ipotizzare quanto segue :
Giorni di invalidità temporanea totale 100
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 200
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 400
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 135
così quantificata
Invalidità temporanea totale € 4.428,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.642,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 8.856,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.494,45
Danno biologico temporaneo € 21.420,45
oltre al danno morale sui giorni
Danno morale (33,33%) € 7.139,44
per un TOTALE: € 28.559,89
oltre eventualmente a spese mediche e quant’altro.
Si ripete che tale calcolo è frutto solo di ipotesi e a titolo esemplificativo.
Se così fosse e se lei avesse diritto alla personalizzazione dei postumi in misura massima le potrebbe ottenere :
Invalidità 20 % = €96063,00 ( calcolata al massimo delle tabelle considerato il coefficiente più alto di personalizzazione).
Giorni di invalidità = € 28.559,89
Totale = € 124.622,89
Oltre spese .
Da ciò si dovrà dedurre quanto si percepirà dall’Inail, sotto rendita, per il danno biologico e cioè € 41.000, ottenendo così la cifra di € 83.622,89 che dovrà essere liquidata dalla assicurazione RCA.
Probabilmente ottenere questa cifrà non sarà facile in quanto , si ripete, il problema sta proprio nella personalizzazione dei postumi tale da poter elevare il livello standard . Se si partisse dalla considerazione standard dalla cifra di cui sopra si dovrebbe togliere all’incirca € 27.000. Ovviamente se i postumi però verranno valutati dal medico legale in misura maggiore del 20 % tutto il calcolo cambia di nuovo. Le ho quindi riferito i calcoli di cui sopra a titolo esemplificativo per cercare di spiegarle il meccanismo . Nella speranza di esserle stato comunque utile, la ringrazio del suo post con la raccomandazione di continuarci a seguire e ricordandole che siamo disponibili anche ad assistere i nostri lettori nelle varie problematiche con presa in carico delle pratiche che ci vorranno affidare.
gent.le avv. bartolini la ringrazio per la sua disponibilità.però non mi è chiaro una cosa secondo lei come si può dimostrare il danno morale,perchè io a visite mediche ne ho fatte,però penso che sè si voglia dimostrare quel danno si debba fare una visita da un medico di psicologia ho sbaglio? come ho potuto appurare siete molto informati su questo quesito inail/rca.Se non chiedo tanto secondo lei può un giudice di pace dare una versione diversa di responsabilità sull’ accaduto,anche sé le assicurazioni mi abbiano dato ragione al 100%? perché l’altro conducente ha citato la sua assicurazione è me per farsi pagare il suo danno, anche se ha me la mia assicurazione mi a già risarcito del danno materiale dopo 60 giorni. ringrazio fin da subito
Per il danno morale effettivamente una relazione psicologica aiuterebbe essendo difficile altrimenti provarlo in altra maniera se non eventualmente con testimoni che attestino la sofferenza subita.Per quanto riguarda la causa dinanzi al gdp vi e’ da dire che hanno citato lei e la sua assicurazione in base alla legge sul risarcimento diretto, tra l’altro dichiarata parzialmente incostituzionale senza contare che a mio avviso , e a detta di molti giudici, si dovrebbe citare solo la sua assicurazione e non lei. Ma davanti al giudice di pace, e qui rispondo alla sua ultima domanda,può capitare di tutto e quindi anche che a lei diano torto nonostante l’ottenuto risarcimento integrale. Come …. con testimoni che controparte si premunirà di portare siano stati questi presenti o non . E qui subentra poi un altro problema in quanto lei si potrà costituire difendendosi in ogni modo e non costituirsi e far si che il procedimento lo porti avanti la compagnia assicurativa in maniera,ovviamente più blanda e da lei non sindacabile. In tale ultimo caso non avrà spese anche in caso di perdita se non l’aumento della assicurazione ed una sconfitta personale per aver subito un ingiustizia
mi scusi sig. avvocato bartolini è quindi se a me diano anche un concorso di colpa e possibile che la sua assicurazione mi possa dare il risarcimento in proporzione alla mia responsabilità? mi scusi ancora
Non si deve scusare . E’ grazie a persone come lei che il blog cresce e riesce nel suo scopo: essere al servizio del cittadino. Comunque rispondendo al suo quesito e’ possibile che l’assicurazione le riconosca un concorso. Se pero’ l’assicurazione avesse già pagato, come mi e’parso capire, non e’ che gli richiede indietro la differenza ma avrebbe, in teoria, solo pagato male almeno secondo la politica aziendale assicurativa
si mi ha già pagato,ma solo il danno materiale,ma visto l’entita dei danni fisici, presumo che secondo me il loro assicurato per un danno di 700 euro ,sia d’accordo con la sua assicurazione tentando di fare pagare meno alla propria assicurazione,perché il proprio cliente è un broker delle assicurazioni.credo che lavori per quella assicurazione.IO ho dovuto prendere un legale che se nel caso questo giudice,mi riconosca qualche responsabilità ,abbiamo citato in tribunale ha milano la sua assicurazione ed il proprio cliente,perché non mi fido del giudizio del giudice di pace,che possa sbagliare,il gdp ha in visione la mia pratica dal 3/10 e fino ad oggi non ha emesso nessuna sentenza,non ha fatto altro che rinviare a giudizio per tutte le volte che poteva farlo,secondo me non ha molto chiaro la visione dei fatti.IO mi ritrovo a 34 anni con un bastone da passeggio a vita,unica consolazione meno male che sono vivo.speriamo bene
Le auguro un sentito ” in bocca al lupo” anche se – mi si consenta- quando si parla di diritti e giustizia non si dovrebbe MAI sperare nella buona sorte…..noi almeno lottiamo per questo.
Volevo chiedere informazione per il mio risarcimento RCA
il mio avvocato a firmato la proposta fatta dall’assicurazione e la mia firma volevo sapere entro quanti giorni l’assicurazione mi deve risarcire
nell’attesa della risposta le mando i miei saluti per questo sito utilissimo e ringrazio per il lavoro che svolgete .
Non vi è un tempo limite per ottenere il risarcimento. Diciamo che in media il tempo può considerarsi accettabile dai 15 ai 30 gg.
Gent.mo Avvocato; a mia moglie per un incidente stradale in itinere del settembre 2010, l’inail ha riconosciuto punti 21 di i.p. dei quali 4 derivanti (come da perizia neurologica) come disturbo post traumatico da stress, che si stà esacerbando con il tempo causa il doloroso persistere delle lesioni neuroradicolari, e dell’incontinenza con le quali sfortunatamente dovrà convivere, forse fino alla fine dei suoi giorni.
Al momento del sinistro aveva 43 anni, due figli di 16 e 11 anni ed una retribuzione annua di 14.005 euro:
Alla luce dei farragginosi calcoli effettuati l’inail ha corrisposto una rendita mensile di euro 290 circa, ed all’uopo Le chiedo:
E’ plausibile che la rivalsa inail sia di euro 59000 circa?
Se esiste un Danno Differenziale, di quale entità è presumibile sia?
Il mio legale mi ha consigliato di far causa all’assicurazione perchè ancora (nonostante abbia dato un anticipo di 4000 euro) non ci ha dato altre comunicazioni, io ho pensato che attendono l’importo della rivalsa inail, ma il mio legale ha detto che deve esser fatta lo stesso, io aspetterei l’offerta, poi farei se opportuno la causa.
Concludo ricordando che il nostro medico legale aveva certificato punti 22 di i.p. e desumo che l’assicurazione terrà per buoni i 21 punti inail, visto che tale punteggio (dopo ripetute visite), è stato liquidato da altra compagnia per poliza infortuni F.I.B.A che si avvale del medesimo medico legale della compagnia rca; se 21 sono per F.I.B.A. 21 sono per RCA .
Ringraziandola per una Sua celere risposta, anche solo per e-mail
Porgo i miei Cordiali Saluti