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	<title>Legalius la legge al servizio di tutti</title>
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	<description>by Studio Legale Bartolini Viareggio Lucca Toscana</description>
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		<title>E-commerce e acquisti in Internet. Obblighi del venditore e tutela dell&#8217;acquirente</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:29:37 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[Ormai l&#8217;acquisto on-line è diventato di uso comune. Ma quale tutela è posta in essere per l&#8217;acquirente e per il venditore?
Noi navigatori , sappiamo che in rete possiamo trovare di tutto e l&#8217;acquisto online può essere vantaggioso sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di reperebilità del prodotto. Qualunque necessità può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_24839174_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-423" style="border: 3px solid black; margin: 3px;" title="Commercio elettronico" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_24839174_XS-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Ormai l&#8217;acquisto on-line è diventato di uso comune. Ma quale tutela è posta in essere per l&#8217;acquirente e per il venditore?</p>
<p style="text-align: justify;">Noi navigatori , sappiamo che in rete possiamo trovare di tutto e l&#8217;acquisto online può essere vantaggioso sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di reperebilità del prodotto. Qualunque necessità può essere soddisfatta acquistando beni da tutto il mondo. A fronte di queste comodità è pur vero però che l&#8217;acquirente non ha possibilità di constatare con mano l&#8217;ogetto del desiderio nè se questo corrisponde alle caratteristiche dichiarate dal venditore.<span id="more-422"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la normativa generale dettata dal D.Lgs 9 aprile 2003 n. 70 di attuazione della direttiva CE 2000/31, sono esclusi dalla vendita on-line le aste immobiliari, i servizi finanziari e le transazioni finanziarie legiferate con disciplina ad hoc. A contrario si deduce che la vendita trattata è quella relativa a beni e servizi generici.</p>
<p style="text-align: justify;">I principali obblighi del venditore riguardano soprattutto la chiarezza delle informazioni sull&#8217;oggetto in vendita e speficitamente debbono risultare chiari : i suoi dati, le caratteristiche identificative del prodotto o del servizio, il prezzo comprese tasse e spese di spedizione, le modalità di pagamento, i tempi di consegna. Inoltre deve essere ben chiaro il diritto di recesso e le condizioni di applicazione, le modalità e i tempi di restituzione o di ritiro del prodotto nel caso di diritto di recesso, la durata minima del contratto in caso di fornitura di prodotti o prestazione di servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; bene poi ricordare che alla vendita online si applicano le stesse regole che disciplinano la cessione di beni e servizi svolta in maniera professionale. Pertanto il venditore dovrà attendere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge al settore di appartenenza.</p>
<p style="text-align: justify;">La tutela del consumatore on-line è la stessa prevista normalmente e disciplinata dal codice del consumo.</p>
<p style="text-align: justify;">I principali diritti del consumatore che acquistano beni e servizi on-line si ricavano dalla normativa generale sulla tutela dei consumatori &#8220;a distanza&#8221; . Entro 10 giorni, tramite lettera racc.ta a.r. l&#8217;acquirente avrà così diritto di recesso con restituzione delle somme versate. Il consumatore resta poi libero di non acquistare forniture o servizi non richiesti e in nessun caso il silenzio può valere come consenso all&#8217;acquisto del bene proposto dal venditore. I diritto dell&#8217;acquirente on-line sono irrinunciabili e qualsiasi patto contrario è da nullo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in seguito all&#8217;acquisto di beni e servizi è competente il giudice del luogo di residenza o domicilio dell&#8217;acquirente, competenza inderogabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricordi poi che il contratto di compravendita è valido solo se stilato in forma cartacea e controfirmato dall&#8217;acquirente entro 30 gg. a partire da quello successivo alla data di trasmissione dell&#8217;ordine.</p>
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		<title>Forse non tutti sanno che&#8230;: il giornalino del blog finalmente online</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:52:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[ E&#8217; finalmente online il giornalino del blog&#8230;..
Il giornalino che abbiamo chiamato &#8221; Forse non tutti sanno che&#8230;.&#8221; vuole essere una raccolta di curiosità giuridiche, di articoli del blog e del nostro sito, di commenti dei lettori ad uso e consumo del cittadino.
Verranno selezionati gli argomenti di maggiore interesse per il cittadino, tralasciando le disquisizioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_138419_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-418" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="roll of newspaper" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_138419_XS-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a> E&#8217; finalmente online il giornalino del blog&#8230;..</p>
<p>Il giornalino che abbiamo chiamato &#8221; Forse non tutti sanno che&#8230;.&#8221; vuole essere una raccolta di curiosità giuridiche, di articoli del blog e del nostro sito, di commenti dei lettori ad uso e consumo del cittadino.</p>
<p>Verranno selezionati gli argomenti di maggiore interesse per il cittadino, tralasciando le disquisizioni prettamente dottrinarie e giuridiche, di difficile comprensione a chi non è avvezzo a tali termini, con un taglio più pratico ed utile per l&#8217;utente.</p>
<p>L&#8217;uscita del giornalino, consultabile gratuitamente sul nostro blog e scaricabile in pdf, è bimestrale.</p>
<p>Buona lettura .<span id="more-417"></span></p>
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		<title>Ancora sulla Legge Pinto : impignorabilità, cosa dice la legge</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 11:09:06 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[finanziaria 2007]]></category>
		<category><![CDATA[impignorabilità]]></category>
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		<category><![CDATA[legge 181/2008]]></category>
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		<description><![CDATA[La finanziaria 2007 al comma 1351, così come nel 2006 era avvenuto per i beni del Ministero della Salute, ha stabilito la impignorabilità dei fondi destinati alla giustizia: “ non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento delle spese per servizi di forniture aventi finalità giudiziaria p penitenziaria, nonchè gli emolumenti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="file:///Users/fabrizio3/Desktop/tutte%20le%20immagini/sito/martello-giustizia-giudice-70.jpg" alt="" /><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/martello-giustizia-giudice-70.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-413" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="martello-giustizia-giudice-70" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/martello-giustizia-giudice-70.jpg" alt="" width="93" height="75" /></a>La finanziaria 2007 al comma 1351, così come nel 2006 era avvenuto per i beni del Ministero della Salute, ha stabilito<span id="more-412"></span> la impignorabilità dei fondi destinati alla giustizia: “ non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento delle spese per servizi di forniture aventi finalità giudiziaria p penitenziaria, nonchè gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla PResidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore di funzionari delegati degli ufficio centrali e periferici del Ministero della Giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della PResidenza del Consiglio dei Ministri”.<br />
Lo Stato, in pratica adotta per sè il principio secondo cui “ chi non ha nulla non ha niente da perdere” e cioè il nullatenente non sarà mai aggredibile forzatamente dal debitore in quanto , appunto, non ha alcun bene su cui potersi soddisfare. Lo Stato rendendo i propri beni impignorabili, in buona sostanza, diviene come un soggetto che non ha beni da aggredire.<br />
La legge sopra menzionata si aggiunge a tutta una serie di norme speciali che rallentano ed ostacolano le azioni esecutive nei confronti della PA.<br />
Si pensi, ad esempio, che per proporre azione esecutiva nei confronti della PA occorrono 120 gg. a fronte della immediatezza di tale azione nel caso di cittadini. Se poi i 120 giorni cadono durante le ferie processuali questi diventano 170.<br />
Eppure tali leggi dovrebbero di per sè essere incostituzionali in quanto si preclude la pignorabilità e quindi la tutela costituzionale del credito.<br />
Con la finanziaria del 2007 i creditori si sono trovati impossibilitati ad ottenere il loro avere e lo stesso blocco lo hanno trovato i creditori in base alla Legge Pinto.<br />
Come se ciò non bastasse è intervenuta la legge 181/2008 che all’art. 1 ter ha esteso l’applicazione della impignorabilità sulle contabilità speciali delle prefetture, direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di Finanza, alla contabilità ordinaria del Ministero di Giustizia e degli uffici giudiziari.<br />
Non sono più soggetti a pignoramento :<br />
gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrativo dal Ministero di Giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari del Ministero della Giustizia e degli uffici giudiziari.<br />
i fondi destinati al pagamenti di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria.<br />
Ecco il testo della legge<br />
art. 1-ter L. 181/2008</p>
<p style="text-align: justify;">“L&#8217;articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonche&#8217; agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.”<br />
Cosa sono le contabilità speciali ?Esse costituiscono un particolare sistema di decentramento delle attività di erogazione della spesa, realizzato delegando un organo periferico a provvedere autonomamente alle necessità funzionali del proprio ufficio, e ponendo a disposizione dei fondi, all’uopo accreditati in favore dell’organo delegato, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato.<br />
Al Ministero dell’Interno fanno capo le 103 contabilità speciali intestate ai Prefetti della Repubblica, per le province autonome ai Commissari di Governo di Trento e di Bolzano e, per la Regione autonoma della Valle d’Aosta, al Presidente della Giunta regionale che assolve anche le competenze prefettizie.<br />
L’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito con modificazioni dalla Legge 22 luglio 1994, n. 460, individua le tipologie di spese i cui fondi, in ragione della destinazione “a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l’organizzazione delle consultazioni elettorali, nonché al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, ….” non possono essere oggetto di esecuzione forzata.<br />
Vengono fatti salvi i casi di cui al capo V del titolo VI del libro I del codice civile, ovvero in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di separazione (art. 156 c.c. “il giudice può disporre il sequestro [c.p.c. 671] di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all&#8217;obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.”), nonché quelli previsti dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante “Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.”<br />
Inoltre tale legge, al secondo comma dello stesso articolo 1, prevede che “I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture …. si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, secondo le disposizioni del libro III – titolo II – capo II del codice di procedura civile, con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture…. “, il quale a sua volta “è tenuto a vincolare l’ammontare, sempre che esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1…”.<br />
A completamento della disciplina in argomento, il terzo comma stabilisce che ”Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato.<br />
A bloccare il credito del cittadino inoltre vi è un sistema di verifiche introdotto dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dal comma 9 dell’art. 2 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, e modificato dall’art. 19 del Decreto Legge 1/10/2007 n. 159, il quale stabilisce che “…le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore e diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento …e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”, ha inciso in modo peculiare sui pagamenti disposti dai fondi delle contabilità speciali delle Prefetture.<br />
E’ poi intervenuto intervenuto il D.M. 18/01/2008, n. 40, che ha stabilito che le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate ad essere riversate agli enti creditori ai sensi dell&#8217;articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,non sono soggette ad esecuzione forzata e che tale disposizione si applica anche ai titoli, ai valori, ai crediti, ai conti, ai libretti ed alle altre attivita&#8217; intestati «Fondo unico giustizia»<br />
E’ stato poi  istituito un Fondo unico giustizia,impignorabile, ove vengono fatte affluire le somme di denaro sequestrate  o derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative e i proventi dei beni confiscati .L’art. 2, co. 2, l. n. 181/2008 amplia la tipologia delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, oltre alle somme di denaro o ai proventi di cui al citato art. 61, co. 23, d.l. n. 112/2008:<br />
1) le somme sequestrate per le quali non sia stata disposta la confisca o richiesta la restituzione entro 5 anni dalla sentenza definitiva (la cui devoluzione allo Stato è prevista dall’art. 262, co. 3-bis, c.p.p.);<br />
2) i proventi derivanti da varie «attività finanziarie a contenuto patrimoniale o monetario» — quali, ad esempio, i titoli al portatore, i libretti di deposito, i conti correnti, i conti di deposito titoli ed altri crediti pecuniari — oggetto di provvedimenti di sequestro o di irrogazione di sanzioni amministrative;<br />
3) le somme o i proventi depositati presso Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla conclusione, con provvedimento definitivo, del procedimento civile di cognizione, esecutivo o speciale;<br />
4) nell’ambito della procedura fallimentare, le somme di denaro — individuate nel riparto finale — non riscosse dagli aventi diritto né richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, decorsi 5 anni dal loro deposito presso l’ufficio postale o la banca indicati dal curatore (e perciò devolute allo Stato ex art. 117, co. 4, l. 267/1942).<br />
Il Fondo unico viene affidato alla gestione di Equitalia Giustizia S.p.a. .<br />
Legge 460/1994 legge di conversione del DL 313/1994<br />
Art. 1 Pignoramenti sulle contabilità speciali delle Prefettura, delle Direzioni di amministrazione delle forze armate e della Guardia di Finanza.<br />
1 .  I FONDI DI CONTABILITÀ SPECIALE A DISPOSIZIONE DELLE PREFETTURE, DELLA DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA, NONCHÉ LE APERTURE DI CREDITO A FAVORE DEI FUNZIONARI DELEGATI DEGLI ENTI MILITARI, DESTINATI A SERVIZI E FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE, DI DIFESA NAZIONALE E DI SICUREZZA PUBBLICA, NONCHÉ AL PAGAMENTO DI EMOLUMENTI E PENSIONI A QUALSIASI TITOLO DOVUTI AL PERSONALE AMMINISTRATO, NON SONO SOGGETTI AD ESECUZIONE FORZATA, SALVO CHE PER I CASI PREVISTI DAL CAPO V DEL TITOLO VI DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE, NONCHÉ DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1950, N. 180.<br />
2 .  I PIGNORAMENTI ED I SEQUESTRI AVENTI PER OGGETTO LE SOMME AFFLUITE NELLE CONTABILITÀ SPECIALI DELLE PREFETTURE E DELLE DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE ED A FAVORE DEI FUNZIONARI DELEGATI DEGLI ENTI MILITARI, SI ESEGUONO ESCLUSIVAMENTE, A PENA DI NULLITÀ RILEVABILE D&#8217;UFFICIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL LIBRO III &#8211; TITOLO II &#8211; CAPO II DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE (Espropriazione mobiliare presso il debitore)… omissis<br />
3 .  NON SONO AMMESSI ATTI DI SEQUESTRO O DI PIGNORAMENTO AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA DELLO STATO A PENA DI NULLITÀ RILEVABILE ANCHE D&#8217;UFFICIO. GLI ATTI DI SEQUESTRO O DI PIGNORAMENTO EVENTUALMENTE NOTIFICATI NON DETERMINANO OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO DA PARTE DELLE SEZIONI MEDESIME NÉ SOSPENDONO L&#8217;ACCREDITAMENTO DI SOMME NELLE CONTABILITÀ SPECIALI INTESTATE ALLE PREFETTURE ED ALLE DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE ED IN QUELLE A FAVORE DEI FUNZIONARI DELEGATI DEGLI ENTI MILITARI.<br />
4 .  VIENE EFFETTUATA SECONDO LE STESSE MODALITÀ STABILITE NEL COMMA 2 LA NOTIFICA DI OGNI ALTRO ATTO CONSEQUENZIALE NEI PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DI PIGNORAMENTO O DI SEQUESTRO.<br />
Il Decreto Milleproroghe ha poi reso impossibile eseguire pignoramenti presso  Equitalia Giustizia</p>
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		<title>Campagna ritardo pagamenti risarcimento Legge Pinto</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:12:41 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[


Aderisci sul nostro sito&#8230;..
E&#8217; attiva online, da oggi, la campagna Legge Pinto inerente al problema della riscossione dei risarcimenti dovuti in base a tale legge.
In effetti una volta ottenuta la sentenza con cui ci viene riconosciuto il diritto al risarcimento siamo a metà dell&#8217;opera e le beghe giudiziarie sono ben lungi dell&#8217;essere terminate.
Infatti si dovrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Logo-pinto-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-398" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Logo-pinto-2" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Logo-pinto-2-300x251.jpg" alt="" width="239" height="200" /></a></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="text-align: center;">
<p><strong><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.bartolinistudiolegale.com/content.php?page=Lascia_la_tua_testimonianza">Aderisci sul nostro sito</a>&#8230;..</span></strong></p>
<p>E&#8217; attiva online, da oggi, la campagna Legge Pinto inerente al problema della riscossione dei risarcimenti dovuti in base a tale legge.</p>
<p>In effetti una volta ottenuta la sentenza con cui ci viene riconosciuto il diritto al risarcimento siamo a metà dell&#8217;opera e le beghe giudiziarie sono ben lungi dell&#8217;essere terminate.<span id="more-397"></span></p>
<p>Infatti si dovrà attendere i comodi e ulteriori lungaggini per ottenere il pagamento dovuto senza poter agire forzatamente contro lo Stato in quanto i beni di sua appartenenza sono impignorabili.</p>
<p>La Comunità Europea ha previsto un termine di 6 mesi al massimo per il pagamento del risarcimento ma la l&#8217;Italia non si è affatto adeguata essendo il tempo di attesa media intorno ai due anni !</p>
<p>Una ulteriore lungaggine ed una ulteriore violazione dei nostri diritti.</p>
<p>In una fase esecutiva ordinaria ove la controparte non  sia lo Stato il ritardo nel pagamento si paga caro in quanto verranno addebitate al debitore tutte le spese necessarie per il recupero forzoso della somma oltre che agli interessi.</p>
<p>In questo caso , invece, nulla di ciò si potrà pretendere ma si dovrà nuovamente ricorrere alla Corte Europea per ottenere una condanna ad un ulteriore risarcimento nei confronti del nostro Stato, questo almeno fino a quando la legge Pinto non verrà riformata, come è intenzione del legislatore.</p>
<p>Il problema di cui sopra seppur diffuso non è né più di tanto affrontato né denunciato massivamente rimanendo in realtà ai margini della questione sollevata dalla legge Pinto.</p>
<p>In realtà il problema è assai grave e per questo motivo abbiamo deciso di iniziare una campagna di divulgazione di questo problema, idea nata dalla denuncia di qualche nostro lettore, volta a raccogliere testimonianze e denunce al fine di divulgarle sul web e direttamente alla Corte Europea.</p>
<p>Un modo per non stare inermi a guardare e subire queste violazioni impotenti.</p>
<p>La nostra è una piccola iniziativa che come tale non ha ambizioni di far cambiare la legislazione in materia ma è comunque un piccolo passo che potrà sempre più ingigantirsi con il vostro aiuto. Solo allora, aderendo, raggiunto un numero ragguardevole di testimonianze questa iniziativa potrà divenire sempre più concreta e un arma per difendere quanto è di nostra spettanza.</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.bartolinistudiolegale.com/content.php?page=Lascia_la_tua_testimonianza">ADERISCI, IL TUO AIUTO E&#8217; IMPORTANTE</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Legge Pinto : documenti ufficiali ( pagamenti in ritardo)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:30:57 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[
I nostri diritti
La loro garanzia
La nostra libertà
Qui di seguito riportiamo i documenti ufficiali &#8230;..della Corte Europea e del Ministero di Giustizia a dimostrazione della violazione della legge da parte dello Stato Italiano in materia di pagamento del risarcimento dovuto in base alla Legge Pinto: pagamenti che vanno oltre il semplice ritardo.
Lettera Ministero di Giustizia 
Lettera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-391" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="118" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/118-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><strong>I nostri diritti</strong></p>
<p><strong>La loro garanzia</strong></p>
<p><strong>La nostra libertà</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Qui di seguito riportiamo i documenti ufficiali &#8230;..<span id="more-389"></span>della Corte Europea e del Ministero di Giustizia a dimostrazione della violazione della legge da parte dello Stato Italiano in materia di pagamento del risarcimento dovuto in base alla Legge Pinto: pagamenti che vanno oltre il semplice ritardo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bartolinistudiolegale.com/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=4&amp;lid=166"><span style="color: #0000ff;">Lettera Ministero di Giustizia</span></a><span style="color: #0000ff;"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bartolinistudiolegale.com/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=4&amp;lid=165"><span style="color: #0000ff;">Lettera Corte Europea</span></a></p>
<p>Sul nostro sito : <a href="http://www.bartolinistudiolegale.com">www.bartolinistudiolegale.com</a> abbiamo attivato una campagna per denunciare massivamente questa situazione.</p>
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		<title>Legge Pinto: Una significativa testimonianza ( fatta la legge trovato l&#8217;inganno)</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Buona sera, girovagando in rete mi sono imbattuto nel Vostro sito e, considerata anche la vicinanza territoriale idonea ad un&#8217;eventuale consulto presso il Vostro studio, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione quanto segue che, non si discosta molto nei risvolti dall&#8217;ironico titolo in oggetto&#8230;..

Preciso che farò un semplice sunto dei fatti salienti atti ad inquadrare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_1440984_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-386" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="old face" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_1440984_XS-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Buona sera, girovagando in rete mi sono imbattuto nel Vostro sito e, considerata anche la vicinanza territoriale idonea ad un&#8217;eventuale consulto presso il Vostro studio, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione quanto segue che, non si discosta molto nei risvolti dall&#8217;ironico titolo in oggetto&#8230;..<span id="more-385"></span><br />
</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">Preciso che farò un semplice sunto dei fatti salienti atti ad inquadrare il problema ma, se del caso sono in grado di fornirvi tutta la documentazione utile ad approfondire nei dettagli l&#8217;argomento.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- Anno 2000 mia moglie ha un banale infortunio causato da un cane sfuggito al proprietario</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- Proprietario assicurato, regolare denuncia dell&#8217;infortunio, referti medici, perizie medico legali, richiesta danni e mancato accordo sul quantum.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- Il legale che seguiva la pratica consiglia la causa presso il Giudice ordinario e la stessa dura ben</span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> 7 anni</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> (iniziata nel 2001) terminando nel 2008 con sentenza di primo grado a favore di mia moglie.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- Tale durata era dovuta al cambio di vari Giudici a ben due perizie di CTU richieste dai Giudici subentrati e da altri fattori non dipendenti da mia moglie e dal proprio legale.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- Qualche mese prima della fine della causa e della relativa sentenza (</span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Marzo 2008</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">) decidiamo di rivolgersi ad altro Legale per instaurare una richiesta danni per lungaggini processuali (legge Pinto) poiché l&#8217;Avvocato che stava seguendo la causa in essere asseriva che la cosa NON era praticabile.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- Fatta la richiesta danni alla Corte d&#8217;Appello di Torino, competente territorialmente la stessa già a </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Dicembre 2008</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> emetteva sentenza favorevole nel merito ed un pò meno nel quantum, infatti concedeva poco meno di </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>4000 Euro</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> di indennizzo (a fronte dei circa 8000 richiesti) discostandosi dalle direttive precedentemente impartite dalla C.E.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>L&#8217;Avvocato a quel punto mi disse che trascorsi 5/6 mesi (quelli erano i tempi) avremmo avuto l&#8217;indennizzo di cui sopra.</strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>A fine 2009</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> NON avendo mai ricevuto nessuna notizia in merito, dopo aver sentito l&#8217;Avvocato il quale mi disse che più di aver richiesto &#8220;</span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>copia esecutiva&#8221;</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> della sentenza NON poteva fare, decisi di scrivere qualche mail ai vari uffici del Ministero di Giustizia ed anche alla Corte d&#8217;Appello di Torino per chiedere lumi in merito.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- Ebbene, mi risposero molto cortesemente sia da Roma sia da Torino (da Torino il Capo Ufficio delegato a quel tipo di indennizzi) asserendo che avevano parecchi risarcimenti arretrati e quindi prima del nostro, </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>ma che per l&#8217;anno 2009 i fondi stanziati erano finiti</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> e pertanto avrei dovuto aspettare l&#8217;anno venturo.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>All&#8217;epoca erano fermi al pagamento dei decreti datati Marzo 2008.</strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- Informai della cosa l&#8217;Avvocato il quale disse che era impossibilitato a recuperare la somma dovutaci poiché era appena stata approvata una legge che rendeva di fatto impignorabile qualsiasi bene materiale e NON del Ministero di Giustizia e quindi dovevamo solo aspettare.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- Ad oggi, </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>NON avendo ricevuto ancora l&#8217;indennizzo</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>in oggetto</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> ho ricontattato il responsabile dell&#8217;Ufficio pagamenti &#8220;Legge Pinto&#8221; presso la Corte d&#8217;Appello di Torino il quale mi ha riconfermato quanto detto l&#8217;anno prima, </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>ovvero che anche i finanziamenti per l&#8217;anno 2010 erano esigui</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> e quindi sarebbero riusciti a liquidare solo i decreti emessi entro il mese di </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>Maggio 2008.</strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">- Se tanto mi da tanto, ovvero se con i finanziamenti ad hoc relativi ad un intero anno, si riescono malapena a pagare gli arretrati di due soli mesi ( Aprile- Maggio) NON occorre essere analisti per capire che il nostro indennizzo (ammesso NON subentri nulla di nuovo e magari peggiorativo) verrà liquidato molto probabilmente </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>a fine 2013</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> ovvero </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>5 anni</strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"> dopo la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Torino che dovrebbe essere immediatamente esecutiva.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">Ora, fatta questa breve cronologia dei fatti, avendo appreso di una recente sentenza della C.E. di Strasburgo ( alla quale ho già inviato da tempo tutta la documentazione del caso e dovrebbe pronunciarsi in merito) depositata nell&#8217;Aprile scorso, in cui condannava lo Stato Italiano al pagamento di un doppio indennizzo in favore dei ricorrenti</span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">( ha raddoppiato le somme già concesse ed ha stabilito un altro indennizzo per l&#8217;eccessivo ritardo nella liquidazione delle stesse) relativamente a varie sentenze emesse dalle Corti d&#8217;Appello Italiane le quali da un lato avevano tenuto parametri più bassi per gli indennizzi (come nel nostro caso) e dall&#8217;altro avevano effettivamente liquidato le somme dovute con tempi che variavano dai </span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>17 mesi ai 30 mesi, </strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">(nel nostro caso sono già 20)</span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong> </strong></span></span></span><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">gradirei sapere se il Vostro studio può occuparsi della cosa ed ha qualche soluzione alternativa in merito.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: TimesNewRomanPSMT, serif;"><span style="font-size: medium;">Nell&#8217;attesa di una Vostra risposta, rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #450000;"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">S. S.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #00500b;"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Preg.mo Sig. Salvato la situazione che mi raffigura , purtroppo, non è un caso sfortunato ma bensì la regola nel nostro &#8221; amato&#8221; Stato. In primis vi è un problema, a mio modesto avviso, di discrezionalità della norma in merito a quantum risarcitorio. Infatti se non si stabiliscono parametri fissi per ogni anno di ritardo nelle decisioni, ci si può trovare , come nel suo caso, dinanzi a giudici che determinano la cifra dovuta a loro piacimento secondo una loro convincimento a danno di chi deve ottenere il risarcimento. E&#8217; un problema che interessa ovviamente non solo la Legge Pinto ma tutto il sistema Italiano tantochè è noto che lo stesso caso portato dinanzi a due tribunali diversi probabilmente avrà risvolti differenti. Non si può rimetterci alla fortuna di capitare con il giudice giusto per avere giustizia o quantomeno per cercare di ottenere qualcosa che più possibile ad essa si avvicini.Avverso la sentenza della Corte di Appello si può ricorrere però in Cassazione . </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #00500b;"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">L&#8217;altro problema riguarda appunto  i tempi di liquidazione.In merito la Corte Europea ha stabilito che in Italia a violazione si aggiunge ulteriore violazione del principio di ragionevolezza dei tempi processuali. I ritardi nella liquidazione fanno mantenere ai ricorrenti lo status di vittime della violazione dovendo anche per tale disagio essere risarciti. Il tempus risarcitorio quindi dovrà ricomprendere non solo la lungaggine processuale iniziale ma anche il periodo necessario a riscuotere.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #00500b;"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Tale problema inerente la riscossione è diffuso nel nostro ordinamento quando ovviamente si tratta di riscuotere perché se è lo Stato ad avere i tempi sono, guarda caso celeri. Tanto per farle un esempio nel caso di riscossione di risarcimenti da ingiusta detenzione, di pagamento di onorari per il gratuito patrocinio e per le difese di ufficio i tempi di liquidazione sono uguali a quelli che mi descrive.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #00500b;"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Le premetto che il nostro studio , come avrà letto sul sito, tende ad avere un rapporto strettamente fiduciario con i propri clienti e ciò si manifesta da parte nostra con una estrema onestà in tutto lo svolgimento della pratica che curiamo come se fosse un nostro caso personale. Le dico ciò in quanto mi chiede la possibilità di affidare la pratica al nostro studio. In merito ovviamente siamo sempre e completamente a disposizione ma , in virtù di quel principio appena detto a cui ispiriamo la nostra attività lavorativa, non penso che questo le possa risolvere il problema in quanto non ci sono strade alternative. L&#8217;unica cosa da fare , che lei ha già fatto, era quella di ricorrere alla Corte Europea e quindi è necessario attendere la decisione.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #00500b;"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Vera è la circostanza che lo stato italiano ha reso impignorabili i beni del Ministero e concordo con lei quando dice &#8220;fatta la legge trovato l&#8217;inganno&#8221;. Infatti qualora lo stato non pagasse come la persona lesa potrebbe recuperare il dovuto visto che non può pignorare alcunché? </span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #00500b;"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">A questo punto sono io a chiederle una cortesia e cioè di poter pubblicare l&#8217;email inviata sul nostro sito e sul blog di modo che si possa iniziare a far sentire la nostra voce che anche se flebile potrebbe man mano divenire sempre più forte cercando di arrivare ad una azione collettiva di denuncia alla CE. Il mio sito ha raggiunto le 1800 visite in un anno ed è stato concepito per dare servizi al cittadino e per diventare uno strumento utile per l&#8217;utente. Da qui anche il nome del nostro blog come potrà vedere nella descrizione del relativo sito.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #00500b;"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Spero che mi dia il consenso di cui sopra e qualora volesse affidarci la pratica, previa visione della documentazione che potrà inviarci senza impegno alcuno ( deciderà poi se conferirci il mandato) ,le saremo grati per la fiducia dimostrataci. Restiamo comunque sempre a sua disposizione per qualsivoglia necessità, chiarimento e quant&#8217;altro di cui avesse bisogno.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #00500b;"><span style="font-family: Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Avv. Fabrizio Bartolini</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<title>Legge Pinto: e se lo Stato non paga?</title>
		<link>http://www.legalius.it/diritto-civile/legge-pinto-e-se-lo-stato-non-paga/</link>
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		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale di lucca]]></category>

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		<description><![CDATA[Vogliamo affrontare un problema particolare inerente i risarcimenti dovuti in base alla Legge Pinto e cioè quello legato alla effettiva riscossione del risarcimento una volta ottenuto.

Infatti sia con la finanziaria del 2007 sia , successivamente con la L. 181/2008 lo Stato ha reso impignorabili i propri beni e quindi il danneggiato-creditore non potrà far altro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_733842_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-381" title="brass scales 3d concept isolated on white" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_733842_XS-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>Vogliamo affrontare un <span style="color: #0000ff;">problema particolare</span> inerente i risarcimenti dovuti in base alla Legge Pinto e cioè quello legato alla effettiva riscossione del risarcimento una volta ottenuto.<span id="more-379"></span><br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-size: medium;">Infatti sia con la finanziaria del 2007 sia , successivamente con la L. 181/2008 lo Stato <strong>ha reso impignorabili</strong> i propri beni e quindi il danneggiato-creditore non potrà far altro che attendere i lunghi tempi di liquidazione subendo così, al danno, un altro danno sempre per lo stesso motivo. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-size: medium;">Questa pagina nasce da alcune denunce e richieste che ci sono state inoltrate  su questo problema ad oggi irrisolvibile se non ricorrendo alla Corte Europea che può condannare, come ha già fatto, al risarcimento lo Stato italiano per non aver provveduto in tempi congrui alla liquidazione. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-size: medium;">Pensiamo che però singoli ricorsi o testimonianze non diano un quadro ben preciso del problema ad oggi diffusissimo. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-size: medium;">E&#8217; per questo che abbiamo deciso di raccogliere le vostre esperienze e testimonianze sul problema per poi inviarle, una volta raggiunto un numero ragguardevole, alla Corte Europea nonchè diffonderle via web. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-size: medium;">Una denuncia collettiva che potrà con il tempo far sentire questa nostra voce ad oggi flebile su questo problema che aggiunge al danno già subito la beffa di essere nuovamente danneggiati con tempi lunghi per attendere la liquidazione del dovuto.</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: medium;">UN ESEMPIO PRATICO</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;"><span style="font-size: medium;">La Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo il 16 aprile scorso ha condannato il nostro Stato oltre che per la durata eccessiva dei processi anche per l&#8217;esiguità degli indennizzi ex Legge Pinto. Otto condanne in una sola sentenza per processi durati 22 anni e 4 mesi per un grado di giudizio in materia di successione in quanto la liquidazione non era stata calcolata sui criteri dettati da Strasburgo.Alla Corte si erano rivolti otto ricorrenti in quanto i processi erano durati troppo a lungo. Lo stato Italiano aveva sostenuto, costituendosi in giudizio. Che era stata violata la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni. Tale eccezioni è stata però respinta dai Giudici di Strasburgo i quali , tra l&#8217;altro, hanno considerata esigua la somma risarcitoria riconosciuta dallo Stato Italiano in base alla Legge Pinto. Inoltre gli indennizzi erano stati versati ben oltre in termine di 6 mesi fissato dalla legge: in 5 casi 21i mesi dopo il deposito della sentenza, in un procedimento dopo 30 mesi e negli altri due, rispettivamente 17 e 19 mesi dalla pronuncia. Quindi oltre a durare troppo i processi è troppo lungo il tempo di attesa per ottenere il risarcimento; di attesa si tratta, infatti, in quanto il danneggiato/creditore non ha azioni contro lo Stato per recuperare forzatamente il dovuto potendo solo attendere e denunciare la propria situazione ancora una volta alla CE. Da qui la condanna ad un doppio indennizzo. La Corte ha infatti stabilito che non solo lo Stato deve integrare l&#8217;indennizzo troppo esiguo disposto dai giudici interni ma deve anche versare una riparazione per i ritardi nel pagamento. La Corte ha quindi accordato euro 1.400 di risarcimento per il ritardo nel pagamento. </span></span></p>
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		<title>Infortunistica stradale : spese stragiudiziali rimborsabili</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:12:48 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Cassazione con sentenza n. 997/2010 ha ritenuto&#8230;.. rimborsabili le spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale. Il danneggiato può infatti chiedere tali spese nella causa instaurata contro l&#8217;altro automobilista e la sua assicurazione.
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			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a27f6d36a660.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 4px; border: 2px solid black;" title="sinistro" src="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a27f6d36a660.jpg" alt="" width="248" height="113" /></a>La Cassazione con sentenza n. 997/2010 ha ritenuto&#8230;..<span id="more-375"></span> rimborsabili le spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale. Il danneggiato può infatti chiedere tali spese nella causa instaurata contro l&#8217;altro automobilista e la sua assicurazione.</p>
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		<title>Alcool Tasso Zero! Alle porte novità al codice della strada</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:24:11 +0000</pubDate>
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Riforme alle porte per gli automobilisti e non&#8230;..

Per i ciclisti arriverà il giubbotto rifrangente serale ma non vi sarà più decurtazione di punti o sospensione della patente.
Alcool zero per i più giovani, sino a 21 anni, i neopatentati ed i conducenti professionali. Bere anche solo una birra determinerà una sanzione severa per questi guidatori pari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_1930759_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-371" title="drinking and driving" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_1930759_XS-300x200.jpg" alt="" width="168" height="112" /></a>Riforme alle porte per gli automobilisti e non&#8230;..<span id="more-370"></span><br />
</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Per i ciclisti arriverà il giubbotto rifrangente serale ma non vi sarà più decurtazione di punti o sospensione della patente.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Alcool zero per i più giovani, sino a 21 anni, i neopatentati ed i conducenti professionali. Bere anche solo una birra determinerà una sanzione severa per questi guidatori pari ad euro 155,00 e 5 punti sulla patente, con raddoppio in caso di incidente.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Viene però depenalizzato il reato di guida in stato di ebrezza nel caso in cui il tasso alcolico non superi gli 0,8 g/l.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Per verificare poi la guida sotto sostanze stupefacenti la polizia potrà adottare persino il prelievo assistito del fluido del cavo orale.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Per quanto riguarda le multe potranno essere installati nuovi controlli elettronici del traffico volti a monitorare accessi comportamenti vietati quali l’accesso alle aree pedonali, la velocità pericolosa, la guida contromano e sui veicoli a due ruote. Fuori dai centri abitati per queste installazioni sarà però obbligatorio il preventivo decreto del prefetto, come oggi è per l’autovelox. I proventi derivanti dalla infrazione dovranno essere ripartiti in parti uguali tra proprietario della strada ed ente accertatore.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">La riforma riguarderà poi anche gli autovelox i quali non potranno essere installati prima di 1 km dall’inizio del limite di velocità.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Scende poi da 3 a 5 punti la decurtazione di chi supera i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Tra 40 e 60 Km/h oltre il limite consentito la multa aumenta a 500 euro ma i punti scendono a 6 anzichè i 10 attuali e non scatterà più il divieto di guida dalle ore 22 alle ore 7 per tre mesi dopo la restituzione della patente sospesa. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Se la velocità supera i 60 km/h la multa sale ad euro 779,00 restando invariata la decurtazione dei punti. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">La velocità sulle autostrade sarà innalzata a 150 km/h solo nei tratti ove sono installati i tutor. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Raddoppia poi la sanzione per gli autisti che non rispetteranno il limite antismog imposto dai comuni e nel caso di reiterazione il trasgressore sarà poi sottoposto alla sospensione della patente da 15 a 30 gg.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"> </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><strong>Viene poi semplicifcata la burocrazia delle quattro ruote</strong></span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"> </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Il nuovo art. 94 bis cod strad, per evitare le frodi assicurative fiscali ed amministrative perpetrate da chi è solito intestare il veicolo a minori, incapaci ecc., vieterà d’ora in poi il rilascio dei documenti di circolazione dei veicoli “ qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulata che eludono l’accertamento della responsabilità civile della circolazione di un veicolo”.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Tutte le nuove targhe diventano individuali cioè collegate alle persone e non al mezzo restando così legata al possessore anche in caso di vendita di autoveicolo e potrà essere applicato su altro autoveicolo. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Spariscono poi i vecchi contrassegni dei ciclomotori , i c.d. targhini così come i bollini di rinnovo della patente. In caso di rinnovo della patente il guidatore riceverà a casa il nuovo documento con obbligo di distruzione del vecchio. Importante poi è che gli organi di polizia dovranno notificare le multe non più entro 150 giorni ma bensì entro 90 gg.  Salirà a 100 giorni il termine per la notifica al proprietario del veicolo nel caso in cui la polizia abbia contestato subito l’infrazione ad un conducente diverso. Sarà possibile pagare poi le multe a rate senza incorrere nel raddoppio ma solo per i non abbienti e previa esibizione di documentazione attestante tale status.</span></p>
</h3>
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		<title>Genitori responsabili penalmente per gli schiamazzi dei propri figli</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:07:04 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nei confronti dei papà e delle mamme che non hanno vigilato sui propri bambini si configura il reato &#8230;..di cui all’articolo 659 del Codice penale (“Disturbo del riposo delle persone”) per aver arrecato disturbo ai vicini, scattando per essi la responsabilità penale punita con la pena dell’ammenda. Così la Cassazione con la sentenza 23862/10 ha confermato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_8651734_XS-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-363" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="Five young friends running outdoors smiling" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_8651734_XS-1-300x200.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a>Nei confronti dei papà e delle mamme che non hanno vigilato sui propri bambini si configura il reato &#8230;..<span id="more-362"></span>di cui all’articolo 659 del Codice penale (“Disturbo del riposo delle persone”) per aver arrecato disturbo ai vicini, scattando per essi la responsabilità penale punita con la pena dell’ammenda. Così la Cassazione con la sentenza 23862/10 ha confermato la condanna per due genitori al pagamento di quaranta euro di multa perché non avevano evitato che i loro figli arrecassero disturbo al vicinato. Nel caso in esame, infatti, il comportamento per la sua capacità diffusa era in grado di arrecare disturbo a una pluralità di abitazioni vicine e, quindi, sussisteva il requisito richiesto dalla legge.</p>
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