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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)</title>
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	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
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		<title>Rifiutarsi di lavorare e sfidare l&#8217;azienda porta al legittimo licenziamento</title>
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		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;insubordinazione porta al legittimo licenziament : lo ha stabilito la Cassazione con sentenza del 30 marzo 2012 n. 5115 la quale ha respinto il ricorso di una cuoca milanese contro la decisione della Corte di Appello con la quale era stata respinta la domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate dalla datrice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_35314989_XS-600-x-300.jpg"><img class="alignleft  wp-image-4194" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_35314989_XS (600 x 300)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_35314989_XS-600-x-300-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>L&#8217;insubordinazione porta al legittimo licenziament : lo ha stabilito la Cassazione con sentenza del 30 marzo 2012 n. 5115 la quale ha respinto il ricorso di una cuoca milanese contro la decisione della Corte di Appello con la quale era stata respinta la domanda diretta alla dichiarazione di illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate dalla datrice di lavoro e del licenziamento. Tra le infrazioni vi era l&#8217;allontanamento per un&#8217;ora e mezzo del posto di lavoro, l&#8217;uscita in anticipo senza provvedere alla chiusura della porta della cucina, il prelievo di generi alimentari dalla dispensa non autorizzato per la preparazione di pasti per lei stessa e per le colleghe, i rifiuti di mansioni affidate e la violazione di norme igienico sanitarie. Con il suo atteggiamento la lavoratrice aveva non solo messo in discussione il potere gerarchico del datore di lavoro ma aveva fatto venir meno anche il rapporto di fiducia: da ciò il legittimo licenziamento. Gli Ermellini hanno stabilito che &#8221; in tema di licenziamento per giusta causa, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esamniarli atomisticamente, la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l&#8217;esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti ben potendo il giudice individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall&#8217;art. 2119 c.c.</h3>
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		<title>Annullabili le ipoteche di Equitalia se il debito è sotto gli 8 mila euro.</title>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La cassazione, con sentenza 5771/2012 ha stabilito che l&#8217;Equitalia non può procedere ad iscrivere ipoteca se il debito non supera gli 8.000 euro. E&#8217; questa una decisione che si allinea alle varie riforme in essere e precisamente al DL sulle semplificazioni fiscali ( 16/2012) che ha elevato a 20.000 euro il limite per procedere ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/equitalia_usura_di_stato_ignazio_gendusa_1-600-x-300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4189" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="equitalia_usura_di_stato_ignazio_gendusa_1 (600 x 300)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/equitalia_usura_di_stato_ignazio_gendusa_1-600-x-300-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>La cassazione, con sentenza 5771/2012 ha stabilito che l&#8217;Equitalia non può procedere ad iscrivere ipoteca se il debito non supera gli 8.000 euro. E&#8217; questa una decisione che si allinea alle varie riforme in essere e precisamente al DL sulle semplificazioni fiscali ( 16/2012) che ha elevato a 20.000 euro il limite per procedere ad espropriazione. Nel caso che ha portato alla sentenza della Corte di Cassazione l&#8217;Equitalia aveva iscritto ipoteca per debito pari ad euro 2.028 per mancato versamento dei contributi per opere eseguite dal Consorzio Bonifica. La Corte ha ritenuto illegittima tale procedura anche in considerazione del fatto che l&#8217;ipoteca non può essere considerata come uno strumento atto ad assolvere una funzione anticipatoria e cautelativa. In realtà l&#8217;ipoteca non è nient&#8217;altro che un atto preordinato all&#8217;epropriazione per cui deve soggiacere agli stessi limiti stabiliti dall&#8217;art. 76 del Dl 602/1973. Ovviamente l&#8217;Equitalia non ha gradito tale tesi in quanto ha sostenuto, invece, che nel 2010 un decreto ( poi convertito in legge 73/2010) aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli 8.000 euro ma solo a decorrere dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione. Gli Ermellini una simile dispoisizione non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esista alcun limite. Ciò che conta è la volontà oggettiva della legge così come risulta dal suo dato letterale e questo depone per la non iscrivibilità dell&#8217;ipoteca per credito non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare.</h3>
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		<title>Velomatic nascosto ? La multa deve venir annullata</title>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>

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		<description><![CDATA[La sanzione amministrativa per eccesso di velocità deve essere annullata se l&#8217;autovelox risulta collocato  nella postazione fissa dello speed check, l&#8217;apparecchio elettronico che informa l&#8217;automobilista sulla progressione del veicolo al passaggio accanto alla postazione. E&#8217; quanto sentenziato dal Tribunale di Macerata con la sentenza 49/2012. In questo caso il motivo fondante il ricorso è dato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_20752020_XS-600-x-300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4185" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_20752020_XS (600 x 300)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_20752020_XS-600-x-300-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>La sanzione amministrativa per eccesso di velocità deve essere annullata se l&#8217;autovelox risulta collocato  nella postazione fissa dello speed check, l&#8217;apparecchio elettronico che informa l&#8217;automobilista sulla progressione del veicolo al passaggio accanto alla postazione. E&#8217; quanto sentenziato dal Tribunale di Macerata con la sentenza 49/2012. In questo caso il motivo fondante il ricorso è dato dalla omessa, carente o illegittima segnalazione dello strumento di rilevamento di velocità. Infatti non vi è prova, nel caso di specie, che lo strumento fosse stato segnalato in modo adeguato ma, anzi, era stato nascosto appositazione dall&#8217;agente nell&#8217;altro macchinario ( speed check) nè il Comune, chiamato in giudizio, riesce a provare il contrario. Vittoria, una volta tanto, quindi all&#8217;automobilista.</h3>
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		<title>L&#8217;illusione del danno differenziale</title>
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		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Questo post a qualcuno potrà sembrare banale e scontato ma vi possiamo assicurare che ai più non risulterà così. Molti ci chiedono consigli in caso di infortunio sul lavoro e ci affidano la loro pratica risarcitoria. Molto spesso i nostri consulenti si trovano a spiegare che dal calcolo del danno biologico andrà detratto quanto corrisposto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_33971311_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4168" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="Fotolia_33971311_XS" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_33971311_XS-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Questo post a qualcuno potrà sembrare banale e scontato ma vi possiamo assicurare che ai più non risulterà così. Molti ci chiedono consigli in caso di infortunio sul lavoro e ci affidano la loro pratica risarcitoria. Molto spesso i nostri consulenti si trovano a spiegare che dal calcolo del danno biologico andrà detratto quanto corrisposto dall&#8217;Inail , dovendo agire per il c.d. danno differenziale. A tale affermazione facce sbalordite, deluse e persino chi non accetta tale regola sono all&#8217;ordine del giorno. Quando un soggetto , ad esempio, è vittima di un infortunio in itinere avrà due tipi di risarcimenti : quello Inail e quello RCA. In questo caso, però, i due risarcimenti non sono indipendenti l&#8217;uno dall&#8217;altro ma si uniscono a formarne uno solo . Se per esempio Tizio ha avuto una lesione pari al 20 % di postumi ed in base al calcolo RCA dovesse avere diritto ad un risarcimento pari a 100.000 euro ( il calcolo è puramente fantasioso) e stesse percependo, per tale lesione, una rendita da parte dell&#8217;Inail, tale rendita andrà sottratta dai 100.000 che Tizio ha diritto ad ottenere. Con apposita domanda l&#8217;Inail farà sapere a Tizio a quanto ammonta la rendita complessivamente distinguendo tra danno biologico e danno patrimoniale ( vale a dire il danno dovuto patrimonialmente sul piano lavorativo a seguito della lesione). Facciamo che Tizio come rendita complessiva prenda 60.000,00 questi avrà diritto ad un differenziale pari a 40.000 euro. Tizio probabilmente si sarà illuso, da sé, credendo che oltre alle 100.000 euro avesse diritto, in più, alla rendita Inail e a poco valgono le sue lamentele in ordine al fatto che lui la rendita non la voleva anche perché 200 euro mensili non solo nulla di fronte ad avere l&#8217;intera somma : purtroppo Tizio se la dovrà rifare contro il legislatore e non potrà far altro che adattarsi alle regole. L&#8217;illusione quindi di un cospicuo risarcimento sparirà e Tizio otterrà si il dovuto interamente ma negli anni e resterà con l&#8217;amaro in bocca non capendo il perché la lesione se la debba tenere subito mentre il risarcimento dovrà essere dilazionato : magie dello Stato Italiano!</h3>
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		<title>Malagiustizia : anche i giudici è giusto che paghino se commettono atti irresponsabili!</title>
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		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La moglie di Antonio ( nome di fantasia) ha una relazione extraconiugale con un tizio contattato su facebook ,relazione che va avanti già da qualche mese. Antonio è preoccupato sia perché la moglie è solita andare a dormire fuori con l&#8217;amante lasciando i bimbi piccoli, di 3 e 5 anni, da soli in casa. Antonio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_23899555_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4165" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="Fotolia_23899555_XS" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_23899555_XS-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>La moglie di Antonio ( nome di fantasia) ha una relazione extraconiugale con un tizio contattato su facebook ,relazione che va avanti già da qualche mese. Antonio è preoccupato sia perché la moglie è solita andare a dormire fuori con l&#8217;amante lasciando i bimbi piccoli, di 3 e 5 anni, da soli in casa. Antonio, tra l&#8217;altro, rientra dal lavoro la notte ( verso le 2-3- del mattino)  e non può più di tanto controllare la moglie. Questa, che chiameremo Serena, una bella mattina decide di abbandonare tutti e tutto e di andarsene definitivamente da casa per andare a vivere con l&#8217;amante. V&#8217;è anche da sottolineare che l&#8217;amante non è certamente persona raccomandabile in quanto persona un po&#8217; border line che vive di espedienti e che è solito anche fare uso di sostanze stupefacenti. Fu così che Antonio messo dinanzi al fatto compiuto si rivolse al suo legale di fiducia il quale gli consigliò di proporre una separazione giudiziale con addebito. Antonio fece presente che la casa dove abitavano era di sua proprietà in quanto l&#8217;aveva comprata dopo il matrimonio per adibirla a casa familiare e che gran parte dello stipendio andava via nella rata del mutuo. Dopo pochi giorni Serena che non aveva mai lavorato e che iniziava a realizzare che non si vive solo d&#8217;amore , si rivolse anche lei da un legale il quale le fece presente che essendosene spontaneamente andata di casa non aveva più diritto alla assegnazione della stessa almeno che tale gesto non fosse dettato da un atto violento del marito in quanto soggetto pericoloso. Serena non si perse d&#8217;animo e si autolesionò andando poi al Pronto Soccorso dove si fece refertare : aveva quindi un documento ufficiale che dimostrava la violenza del marito verso il quale la stessa fece fare , dal suo legale, ricorso per allontanamento dalla casa familiare nonché querela per maltrattamenti. Antonio rimase a dir poco perplesso quando gli vennero notificati i rispettivi atti anche perché non aveva commesso nulla se non subire un torto dalla moglie. Inoltre persino i suoi suoceri nonché la sua cognata erano presenti quando Serena se n&#8217;era andata spontaneamente da casa ed avevano ben visto che di lesioni la stessa non ne aveva affatto : tutto questo gli stessi lo avevano dichiarato e firmato dinanzi al legale di Antonio. Ma il giudice, difronte al certificato, ed al racconto di Serena che faceva presente che il medico del Pronto Soccorso l&#8217;aveva fatta soccorrere dalla autoambulanza tanto era la gravità della lesione e considerando anche che un vicino di casa l&#8217;aveva più volte soccorsa durante gli anni di maltrattamenti, almeno così diceva la stessa nel ricorso, emetteva il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare del sig. Antonio con divieto di vedere i figli in quanto soggetto pericoloso!. Veniva fissata udienza per far dire anche ad Antonio le proprie ragioni.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Intanto la madre, con il provvedimento in casa tornava ad abitare nella casa familiare, con il mutuo pagato da Antonio portandoci anche l&#8217;amante e facendo i suoi porci comodi dinanzi ai figli minori.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">All&#8217;udienza Antonio tramite il suo difensore portò le dichiarazioni dei suoceri e della cognata i quali avevano riferito che Serena se n&#8217;era andata da casa spontaneamente e che le lesioni non erano vere ma se l&#8217;era fatte per ripicca contro il marito. Il difensore di Antonio portò poi una dichiarazione testimoniale del vicino che la sig.ra Serena diceva più volte averla soccorsa, il quale smentiva il tutto, nonché dichiarazione del medico del Pronto Soccorso il quale faceva presente che l&#8217;ambulanza l&#8217;aveva chiamata solo perché la stessa si voleva recare all&#8217;ospedale centrale ma non aveva un mezzo per andarci. Insomma che la sig.ra Serena dicesse delle fandonie era oltremodo chiaro come era chiaro che il provvedimento emesso stava causando un danno grave ai minori che vedevano un estraneo, poco raccomandabile, in caso amoreggiare con la mamma. Ma poiché è più facile che un cammello passi da una cruna di un ago che un giudice ammetta di aver sbagliato e revochi un suo provvedimento, il giudice volle sentire i suoceri di Antonio e la sua cognata che avevano rilasciato quelle dichiarazioni così denigratorie nei confronti di Serena dinanzi al legale di Antonio. Poiché, come si dice, la mela non cade troppo lontana dal ramo i suoceri e la cognata , dinanzi al giudice, ritrattarono tutto e sottolinearono come quello che era stato scritto in quelle dichiarazioni era frutto della fantasia del difensore di Antonio non avendole rilette. Al giudice non parve il vero! Qualcuno gli stava dicendo che ci aveva visto bene! Pertanto questi non solo confermò il provvedimento ma mandò gli atti al Consiglio dell&#8217;Ordine e alla Procura per quanto riguarda il legale di Antonio che si era inventato tutto !?! Il diavolo fa le pentole e non i coperchi ed Antonio durante il colloquio in cui i suoceri e la cognata avevano rilasciato al difensore le dichiarazioni, aveva registrato tutto e quindi vi era la prova provata che quanto scritto corrispondeva a verità. Antonio ha fatto quindi reclamo sperando che stavolta la Dea bendata bussi alla porta del tribunale mentre il difensore ha sporto querela per calunnia e falsa testimonianza contro i suoceri e la cognata di Antonio. Nel frattempo, in attesa del reclamo, Serena ed il suo amante continuano a stare in casa ad amoreggiare in presenza dei minori che verranno traumatizzati a vita da questa vicenda e da quello che stanno vedendo. Ma allora dinanzi ad un giudice che aveva tutti gli elementi per decidere bene ma che non è voluto tornare sui suoi passi per non ammettere i propri errori, è giusto che questi non paghi per l&#8217;errore e la superficialità commessa e che il danno che questi, con il suo provvedimento, sta facendo ai minori non venga perseguito? Noi riteniamo che , come tutti, ognuno debba assumersi le proprie responsabilità indipendentemente dalla funzione e ruolo svolto e siamo contrari a questa immunità di fatto esistente nei confronti dei giudici : responsabilizzarli renderebbe sicuramente , alcuni di loro, meno arroganti e più attenti.</h3>
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		<title>C&#8217;era una volta&#8230;&#8230;una storia di ordinaria giustizia</title>
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		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
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		<description><![CDATA[C&#8217;era una volta un dipendente di una macelleria marocchina che, un bel dì, si vide piombare in negozio in NAS per un controllo. Su uno scaffale, nell&#8217;angolo dell&#8217;esercizio commerciale, vi era uno scaffale con dei cd con copertine, stampate amatorialmente, di cantanti arabi ed iraniani. I Nas provvedevano al sequestro dei cd in quanto, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_25751842_XS1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4162" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="Fotolia_25751842_XS" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_25751842_XS1-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>C&#8217;era una volta un dipendente di una macelleria marocchina che, un bel dì, si vide piombare in negozio in NAS per un controllo. Su uno scaffale, nell&#8217;angolo dell&#8217;esercizio commerciale, vi era uno scaffale con dei cd con copertine, stampate amatorialmente, di cantanti arabi ed iraniani. I Nas provvedevano al sequestro dei cd in quanto, a loro giudizio, erano contraffatti . Al povero banconiere che nulla ci incastrava con tale fatto in quanto stava svolgendo regolarmente il proprio lavoro, venne notificato un decreto di citazione a giudizio per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. Quello che preoccupava il banconiere che chiameremo con un nome di fantasia, Sami Aieieie, era non solo la condanna in quanto non aveva commesso nulla, ma anche il fatto che ciò si sarebbe ripercosso sul rinnovo del permesso di soggiorno. Fu così che Sami dovette affrontare il giudizio. Purtroppo si imbattè in uno di quei giudici che hanno perso la strada della giustizia e che non perseguono né la verità né tantomeno seguono il principio secondo cui un reato va comunque provato e non supposto. Il difensore del povero Sami chiese che venisse disposta una perizia sui cd, presunti contraffatti, in quanto aveva senso contestare il reato di ricettazione solo se i cd fossero oggetto di provenienza illecita. Ma, se ad esempio, i cd fossero stati vuoti che reato si era commesso? Inoltre il difensore fece presente che il sig. Sami non era il proprietario ma solo un semplice dipendente e che quindi , eventualmente, la procura doveva andare a cercare chi aveva acquistato, detenuto ecc. i cd. e non il primo che capitava. Il Giudice , sordo a tali richieste, fermo sul principio un tantino razziale&#8221; tanto Sami è un marocchino è sicuramente un reato lo ha commesso!&#8221; non tenne conto né di quest&#8217;ultima eccezione né dispose la perizia per vedere cosa cavolo contenevano quei cd. Il processo si svolse in una sola udienza e venne sentito l&#8217;agente dei Nas che provvide al sequestro dei cd il quale, anch&#8217;egli, dichiarò che nessuno aveva riscontrato il contenuto di detti cd. Insomma, cosa contenessero quei cd non solo non era dato sapere ma non si aveva neppure il diritto di riscontrarlo. Il Giudice condannò quindi Sami a 6 mesi di reclusione con trasmissione della sentenza alla Questura per il permesso di soggiorno. Il sig. Sami,però, non si arrese e non accettò tale sentenza e decise di ricorrere in appello. In realtà il ricorso in appello non fu un atto lunghissimo ma breve e molto semplice  che poneva ai giudici una domanda secca :come si fa a condannare una persona per ricettazione di cd che si presuppongono duplicati se non si sa cosa questi contengono? Il Giudice di primo grado aveva ritenuto la colpevolezza del Sami sul fatto che i cd non avevano il marchio Siae e quindi dovevano essere sicuramente contraffatti : la prossima volta che lasciate quindi un cd vuoto da qualche parte apponeteci il marchio Siae sennò potreste essere condannati di ricettazione!</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Dopo ben un anno e mezzo finalmente veniva fissata l&#8217;udienza in Corte di Appello presso la Seconda Sezione di Firenze. Le conclusioni della difesa trovarono breccia nei giudici di appello i quali assolsero il sig. Sami per non aver commesso il fatto in quanto mancava la prova della contraffazione dei cd . E tutti vissero felici e contenti&#8230;..sino ad un certo punto però se si pensa solo al fatto che il sig. Sami ha dovuto sostenere non solo le spese processuali ma anche, essendo una persona per bene, sopportare l&#8217;ansia di avere un processo in corso con un permesso di soggiorno in scadenza ed un punto interrogativo sul suo rinnovo. Ma inoltre il tutto ha avuto un costo su noi contribuenti in  quali abbiamo dovuto pagare il costo delle indagini che se fatte meglio avrebbero portato alla archiviazione ed un giudice non competente o meglio con una gran voglia di tirar via i processi non ricordandosi che tutto questo non è un gioco ma che si tratta delle vite delle persone.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per fortuna , stavolta, comunque tutto è andato a finire per il meglio ma siete convinti che vada sempre così? A voi, lettori, la risposta &#8230;&#8230;.</h3>
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		<title>Passano i secoli ma le cose non cambiano : Dante ce lo spiega.</title>
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		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Manovra di Ferragosto, Semplificazione dei riti, Legge Salva Italia, Manovra Estiva, Svuota Carceri, Cresci Italia ecc.. Leggi e riforme che nascono come funghi e dopo poco scompaiono e quello che prima era inderogabile, oggi, non lo è più. In questo caos non ci si capisce più nulla: se un paese dovesse misurare la sua civiltà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/dante.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4156" title="dante" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/dante-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Manovra di Ferragosto, Semplificazione dei riti, Legge Salva Italia, Manovra Estiva, Svuota Carceri, Cresci Italia ecc.. Leggi e riforme che nascono come funghi e dopo poco scompaiono e quello che prima era inderogabile, oggi, non lo è più. In questo caos non ci si capisce più nulla: se un paese dovesse misurare la sua civiltà dalle proprie leggi, l&#8217;Italia non sarebbe certamente un paese civile. &#8221; Bè mi tempi&#8221; potrebbe dire qualcuno &#8230;.&#8221; quando si stava peggio, si stava meglio&#8230;.&#8221;. In realtà le cose erano così anche all&#8217;epoca di Dante ed è proprio questi che ci narra della situazione legislativa dell&#8217;epoca nel Canto VI del Purgatorio :</h3>
<h3>Atene e Lacedemona, che fenno</h3>
<h3>l&#8217;antiche leggi e furon si civili,</h3>
<h3>fecero al viver bene un piccolo cenno</h3>
<h3>verso di te, che fai tanto sottili</h3>
<h3>provedimenti, ch&#8217;ha mezzo novembre</h3>
<h3>non giunge quel che tu d&#8217;ottobre fili.</h3>
<h3>Quante volte, del tempo che rimembre,</h3>
<h3>legge, moneta, e rinovate membre!</h3>
<h3>E se ben ti ricordi e vedi lume,</h3>
<h3>vedrai te somigliante a quella inferma</h3>
<h3>che non può trovar posa in su le piume,</h3>
<h3>ma con dar volta suo dolore scherma.</h3>
<h3>Le leggi di Solone ad Atene e di Licurgo a Sparta sarebbero state ben poca cosa, a paragone della sottigliezza dei provvedimenti fiorentini che però non durano da metà ottobre a novembre. In settecento anni, quindi,nulla è cambiato. Quelle norme, come oggi, venivano rimangiate non appena emanate . Oggi bisognerebbe però anche avere una mappa per orientarsi nelle varie leggi in vigore.</h3>
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		<title>Scacco matto all&#8217;automobilista: la contravvenzione deve essere pagata.</title>
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		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[contestare una multa]]></category>
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		<category><![CDATA[multe]]></category>
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		<category><![CDATA[sanzione amministrativa]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 5809 del 12 aprile 2012 si è trovata a decidere il caso di un&#8217; automobilista molto negligente il quale era transitato ripetutamente davanti al vigile elettronico appena installato qualche anno fa a Verona. Al ricevimento di un bel pacchetto di contravvenzioni l’interessato aveva proposto un ricorso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><strong><em></em></strong> <a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_40106156_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4118" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Polizia municipale - Vigili" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_40106156_XS-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La Cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 5809 del 12 aprile 2012 si è trovata a decidere il caso di un&#8217; automobilista molto negligente il quale era transitato ripetutamente davanti al vigile elettronico appena installato qualche anno fa a Verona. Al ricevimento di un bel pacchetto di contravvenzioni l’interessato aveva proposto un ricorso cumulativo al giudice di pace che aveva rigettato le doglianze, accolte però successivamente, in sede d’appello, dal tribunale . Contro questa decisione il Comune ricorreva in Cassazione . La mancanza delle indicazioni sul retro dei segnali del numero dell’ordinanza sindacale istitutiva del divieto deve invece essere classificata come un difetto formale irrilevante, stabilisce la Cassazione, non in grado di inficiare la validità della specifica prescrizione. Neppure la mancata indicazione nella multa degli estremi dell’omologazione dello strumento può essere sufficiente ad annullare l’accertamento, proseguono gli ermellini. I sistemi per il controllo dell’accesso abusivo nelle zone a traffico limitato non sono soggetti a taratura, conclude il collegio. Non trova neppure applicazione l’istituto del concorso formale, trattandosi di tante infrazioni consumate a distanza di tempo in materia di ztl, specificamente escluse dall’art. 198 cds da questo particolare beneficio. Quindi l&#8217;automobilista non trova scampo di fronte alla notifica di una sanzione amministrativa in quanto in questi casi, alm90%, chi la vince sono sempre le Istituzioni di cui anche i giudicanti fanno, in qualche modo, parte.</h3>
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		<title>Facciamo chiarezza sul concetto di danno biologico</title>
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		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il danno biologico è  il pregiudizio conseguente alla lesione della integrità fisica e/o psichica della persona in sé considerata, a prescindere dalla conseguenze di tipo patrimoniale. Oggi, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale dettata dalla Cass. Civ. Sez. II con sentenza del 31 maggio 2003 n. 8827, il danno biologico viene risarcito in base all’art. 2059 c.c. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_40454053_XS-Copia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4146" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_40454053_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_40454053_XS-Copia-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Il danno biologico è  il pregiudizio conseguente alla lesione della integrità fisica e/o psichica della persona in sé considerata, a prescindere dalla conseguenze di tipo patrimoniale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Oggi, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale dettata dalla Cass. Civ. Sez. II con sentenza del 31 maggio 2003 n. 8827, il danno biologico viene risarcito in base all’art. 2059 c.c. trattandosi di danno chiaramente di tipo non patrimoniale : il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. In virtù di quanto sopra la Cassazione ha esteso la nozione di danno non patrimoniale ad ogni danno da lesione di valori inerenti la persona.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Quali quindi le voci di danno di natura non patrimoniale?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Le voci possono essere classificata nel :</h3>
<h3 style="text-align: justify;">-          Danno morale soggettivo ( inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">-          Danno biologico in senso stretto ( inteso come lesione dell’interesse all’integrità psico –fisica, conseguente ad un accertamento medico)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">-          Danno esistenziale (derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tale impostazione è stata confermata dalla Cassazione a Sezione Unite nel novembre 2008 anche se in detta pronuncia è stata negata l’autonomia ontologica del danno.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">L’art. 13 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 definisce il danno biologico come la lesione all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale ( risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito). Stessa definizione è stata poi data dalla L. 05 marzo 2001 n. 57. Diversa è invece la definizione contenuta nel codice delle assicurazioni ( d.lgs 07 settembre 2005 n. 209) i cui artt. 138 e 139 estendono la nozione di danno biologico anche agli aspetti dinamici del pregiudizio fisico o psichico. In tali norme il danno biologico è indicato come la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La Cassazione con sentenza 24451 del 2005 è giunta poi ad affermare una c.d. pluridimensionalità del danno biologico che si comporrebbe non solo dell’aspetto psichico e fisico ma anche dell’incidenza negativa sulle attività quotidiane e della perdita degli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato.</h3>
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		<title>Il risarcimento da sinistro stradale si può cedere.</title>
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		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale può essere ceduto. E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3965/2012 del 13 marzo scorso. Nel caso di specie il proprietario di un veicolo si era recato dal carrozziere per riparare i danni subiti a seguito di un incidente stradale. Non potendo pagare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_35979890_XS-Copia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4142" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_35979890_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_35979890_XS-Copia-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale può essere ceduto. E’ quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3965/2012 del 13 marzo scorso.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Nel caso di specie il proprietario di un veicolo si era recato dal carrozziere per riparare i danni subiti a seguito di un incidente stradale. Non potendo pagare la riparazione, cedeva al carrozziere il credito derivante dal sinistro. L’autofficina proponeva poi azione civile dinanzi al giudice di pace chiedendo alla compagnia assicurativa e al danneggiante il risarcimento del danno. Il Giudice di pace respingeva il ricorso ritenendo la carrozzeria non legittimata ad agire in giudizio. Respinto il ricorso in appello, la causa approda in Cassazione dove il carrozziere sosteneva che vi era interesse ad agire in quanto la cessione del credito era stata portata a conoscenza dell’assicurazione unitamente alla lettera di messa in mora. Inoltre la compagnia assicurativa aveva inviato allo stesso carrozziere un assegno in acconto riconoscendone così la legittimazione. La Cassazione, infatti, accoglie il ricorso sostenendo che il danneggiato da un sinistro stradale può cedere il proprio danno ad un terzo non trattandosi di diritto prettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi. Il terzo, in questo caso, è legittimato ad agire in sostituzione del cedente in sede giudiziaria. In pratica cedendo il credito , il cessionario si trova legato da un nesso causale con il sinistro, assumendosi l’onere di compiere le riparazioni del mezzo danneggiato e di ricevere direttamente il ristoro.</h3>
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