
STATUTO
“Associazione Legalius, La legge al servizio del cittadino”
Articolo 1: DEFINIZIONE , OGGETTO e SCOPO
Ai sensi degli artt.36 e ss del codice civile è costituita l’Associazione denominata “Legalius, La legge al servizio del cittadino” quale ente non commerciale .
L’Associazione è autonoma, apartitica, senza fini di lucro, a base democratica e partecipativa, che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale.
L’associazione ha lo scopo:
- di salvaguardia dei diritti e della giustizia in genere;
- di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati nel quadro di prestazioni di beni o servizi da parte di soggetti pubblici e privati;
- di dare assistenza a soggetti che abbiano subito una lesione dei propri diritti da parte di terzi tutelando i loro interessi. A tal fine l’Associazione si impegna
a difendere in tutte le sedi opportune, ivi incluse l’autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa e negli organismi internazionali, nei modi e termini di legge , i diritti e gli interessi di persone lese nei loro diritti.
- di promuovere e divulgare con ogni mezzo l’approfondimento di temi giuridici per il miglioramento della professionalità dei professionisti del settore offrendo agli stessi servizi specifici per il miglioramento della loro attività;
- di promuovere e divulgare l’approfondimento di tematiche, sempre in ambito giuridico, rendendole di facile comprensione per il cittadino.
- proponendosi quale scopo quello della difesa dei diritti dei cittadini nonché la divulgazione di tematiche sociali – giuridiche, l’Associazione si fa promotrice di rendere la legge al servizio del cittadino anche promuovendo iniziative, servizi ed utilità varie legate al mondo del diritto;
- di creare una cultura del diritto partendo dai bisogni reali, vigilando sul rispetto dei diritti della persona e dare voce a chi non ha voce.
A tal fine l’Associazione potrà organizzare corsi di formazione,convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l’oggetto sociale; potrà sviluppare lo scopo di cui all’oggetto sociale con forme di editoria, volte alla costituzione e alla diffusione delle varie iniziative dell’associazione e di altre pubblicazioni su temi d’interesse sociale e giuridico anche da parte di terzi, nonché creare utilità e servizi specifici per il perseguimento dello scopo sociale. Infine l’Associazione potrà promuovere iniziative a tutela dei cittadini e persone lese a difesa di loro
diritti.
L’Associazione potrà svolgere tutte le attività rientranti nell’oggetto e scopo prefissato e ad esso strettamente attinenti.
L’Associazione opera anche nel rispetto dei dettami del Decreto Legislativo 06 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo) e sue successive modifiche ed integrazioni-
Articolo 2 :COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
Con il presente statuto è costituita l’associazione denominata “Legalius, la legge al servizio del cittadino” con sede in Viareggio via Montramito 86.
Il trasferimento della sede dell’associazione, nell’ambito dello stesso Comune relativamente al solo indirizzo, può essere disposto dal Comitato Direttivo
con voto unanime.
La sua durata è a tempo indeterminato e non ha scopo di lucro
ARTICOLO 3 :I SOCI
L’Associazione si compone di soci costituenti, effettivi, onorari e sostenitori.
Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano capacità di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali e che condividano gli scopi dell’Associazione, che accettino gli articoli dello statuto ed i regolamenti interni e che si impegnino a dedicare parte del proprio tempo al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; i soci operano in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è annuale, automaticamente rinnovabile in assenza di recesso; detta adesione può essere richiesta in qualunque momento a mezzo di richiesta scritta intendendosi tale anche la richiesta pervenuta a mezzo posta elettronica ( email): su tale richiesta e sulla decisione della relativa ammissione deciderà il Comitato Direttivo.
Sono soci costituenti tutti coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione.
Sono soci effettivi tutti coloro che partecipano attivamente alla vita dell’Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all’Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.
Sono soci onorarile persone fisiche, giuridiche o enti che, a giudizio del Comitato Direttivo, abbiano acquisito speciali meriti nel campo della cultura in genere, ovvero che abbiano svolto azioni meritorie nei confronti dell’Associazione ed in difesa dei diritti dei cittadini o altrimenti abbiano contribuito in modo
apprezzabile al perseguimento dei fini della Associazione.
Sono soci sostenitori tutti coloro che versano una quota non inferiore a tre volte quella sociale annuale stabilita dall’ultimo Comitato Direttivo.
I soci effettivi e sostenitori, di nazionalità italiana o estera, possono essere sia persone fisiche, giuridiche o enti.
Tutti gli iscritti rivestono la qualifica di associati.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso dei singoli associati.
Tutti i soci, costituenti ed effettivi, hanno diritto di voto nell’assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione.
Il diritto di voto viene meno solo a seguito di recesso o esclusione a norma del successivo articolo 5.
Il Comitato Direttivo nomina i soci onorari e decide sull’ammissione di quelli effettivi , onorari e sostenitori.
Articolo 4 : DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci hanno il dovere:
- di osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
- di garantire l’unità operativa dell’Associazione e di astenersi dal compiere qualsiasi azione che possa esserle di nocumento;
- di tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno;
- di tenere un’irreprensibile condotta morale.
- di tenersi aggiornati sulla attività dell’associazione tramite la consultazione del relativo blog : conseguentemente ogni comunicazione, iniziativa e quant’altro concerna l’attività dell’associazione pubblicata sul blog www.legalius.it si darà per ufficialmente comunicata agli associati.
I soci hanno il diritto:
- di partecipare all’attività dell’Associazione contribuendo alla determinazione delle scelte organizzative e concorrendo alla elezione dei membri del Comitato direttivo e del Presidente;
- di prendere iniziative per il promuovimento degli scopi dell’associazione che verranno divulgate previo consenso del comitato direttivo;
- d’informazione delle iniziative prese dell’associazione con facoltà di partecipare attivamente alle stesse;
- di rimborso delle spese preventivamente autorizzate dall’amministrazione e sostenute nello svolgimento della sua attività sociale.
I soci sono liberi di versare i contributi in misura superiore a quella stabilita dal Comitato Direttivo, senza che ad essi possano essere riconosciuti maggiori diritti o prerogative all’interno dell’Associazione.
Articolo 5 : ESCLUSIONE E RECESSO DEI SOCI
Il socio può recedere in ogni momento mediante richiesta scritta inoltrata al Segretario a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo di posta elettronica, purché comprovata da idonea ricevuta di ricezione, consistente nella risposta di avvenuta ricezione inviata dal Segretario con medesimo mezzo.
I soci possono anche essere esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro tre mesi dalla scadenza, della quota annuale di iscrizione, il cui ammontare viene determinato dal Comitato Direttivo.
L’Assemblea può deliberare l’esclusione dei soci per i seguenti motivi:
- condanna penale con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni;
- grave inosservanza di quanto stabilito nel presente Statuto;
- grave inottemperanza alle deliberazioni degli organi sociali;
- assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell’Associazione nonché con gli scopi della stessa.
Avverso il provvedimento di esclusione il socio interessato può proporre ricorso secondo le modalità previste dalla legge.
L’esclusione del socio comporta l’automatica ed immediata decadenza da qualsiasi carica che dovesse ricoprire nell’ambito dell’associazione.
Articolo 6 : PATRIMONIO
L’Associazione non ha scopi di lucro e si finanzia attraverso:
- il versamento di quote associative, il cui ammontare è stabilito dal Direttivo;
- i contributi volontari dei soci o versati da persone od enti, pubbliche amministrazioni, istituti di credito ecc.;
- dalle convenzioni stipulate con associazioni, fondazioni, enti privati e pubblici;
- da eventuali entrate commerciali derivanti da attività accessorie, da erogazioni liberali, contributi, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzo o di associati;
- tramite relativo blog – www.legalius.it – o altro sito che l’associazione deciderà in seguito di mettere online;
- tramite la pubblicazione ed ogni altra sopravvenienza attiva.
Gli introiti serviranno esclusivamente all’associazione per sostenere le spese per la propria attività e perseguire gli scopi sociali della stessa.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili o avanzi di gestione.
Il Direttivo amministra il patrimonio dell’Associazione nel rigoroso rispetto degli scopi statutari.
La quota di adesione dei soci è stabilita dal Direttivo e deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
I versamenti al patrimonio sociale sono inderogabilmente a fondo perduto. I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi,neanche in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell’Associazione dei singoli soci potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione stessa a titolo di conferimento. Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi.
Articolo 7 : ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
- L’Assemblea
- Il Comitato direttivo
- Il Presidente
- Il Segretario Generale
- Il Comitato scientifico
Articolo 8 : ASSEMBLEA
Gli associati, con la modalità di cui al successivo articolo 14, sono convocati in assemblea dal Comitato direttivo almeno una volta l’anno, entro il 05 agosto, e con un preavviso di almeno 10 gg. Prima della data fissata per la riunione, mediante avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno che potrà essere spedito per lettera, ovvero via fax o email con conferma, in quest’ultimo caso di corretta ricezione da parte del ricevente .
La convocazione dell’Assemblea potrà avvenire anche mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione www.legalius.it: in tal caso la data di convocazione si darà per ufficialmente comunicata essendo preciso dovere degli associati tenersi informati sull’attività dell’associazione tramite la consultazione del relativo blog.
L’assemblea potrà inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’articolo 20 del codice civile. L’assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, ovviamente sempre e solo nel territorio italiano. Ogni socio costituente ed effettivo dispone di voto.
L’assemblea delibera :
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
- sulla nomina dei componenti il Comitato Direttivo;
- sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati che risultino iscritti nel libro dei soci.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del comitato direttivo, salvo, in questo caso, l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità degli stessi. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in mancanza dal vicepresidente più anziano nella carica e a parità di anzianità da quello più anziano di età; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e ,se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell’assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c. Le modifiche statutarie possono essere deliberate con le stesse maggioranze previste dal primo comma dell’art. 21 c.c.
ARTICOLO 9 : COMITATO DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 5. Essi vengono eletti dall’Assemblea degli associati con durata indeterminata salvo revoca o recesso degli stessi.
Il comitato direttivo nomina un Presidente, uno o più Vicepresidenti. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo si riunisce con un preavviso inviato anche a mezzo fax, e-mail, di almeno tre giorni, tutte le volte che il Presidente o il Vicepresidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte l’anno in particolare per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del comitato: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Comitato Direttivo possono essere adottate anche in conference call, oppure per corrispondenza, a condizione che a ciascun membro sia fatto pervenire l’O.D.G. ed il testo delle mozioni da deliberare con indicazione dell’espressione di voto per ciascun argomento. Delle riunioni del Comitato verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente a dal Segretario.
Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni, ed impartisce al Segretario
Generale le direttive attuative. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina del Segretario Generale, del Presidente, e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Presidente ed il Vicepresidente indicato dal comitato direttivo, rappresentano anche disgiuntamente tra loro, legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi d’urgenza, può esercitare i poteri del comitato, salvo
ratifica da parte di questo prima della riunione.
ARTICOLO 10 : PRESIDENTE
Il Presidente è colui al quale spetta la rappresentanza legale dell’associazione anche in giudizio. La rappresentanza legale, ivi compresa quella giudiziale, spetta altresì anche al Vicepresidente, disgiuntamente dal Presidente .
La carica è gratuita. Al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del suo mandato.
Il Presidente può effettuare comunicazioni all’assemblea e al Comitato Direttivo e può chiedere agli stessi Organi chiarimenti sul proprio operato.
In caso di gravi inadempienze, o d’impossibilità di funzionamento, di uno o più Organi associativi, il Presidente, previa comunicazione degli Associati, assume la guida dell’Associazione con i poteri spettanti agli Organi inadempienti o non funzionanti.
In tali circostanze il Presidente dovrà provvedere al più presto, entro i termini di convocazione dell’Assemblea generale annuale, a ristabilire l’ordinaria funzionalità dell’associazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni il Segretario Generale.
Il Presidente dura in carica a tempo indeterminato e può essere rimosso solo per le ragioni disciplinanti l’esclusione del socio previo parere unanime confermativo degli altri componenti del Comitato Direttivo.
ARTICOLO 11 : IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale è nominato per la prima volta dall’assemblea dei soci e successivamente dal Comitato Direttivo che può conferirgli speciali incarichi e ne fissa le attribuzioni.
La sua carica è a tempo indeterminato e può essere rimosso e sostituito dal Comitato Direttivo con delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e solo per le ragioni disciplinanti l’esclusione del socio.Al Segretario Generale spetta il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del suo mandato.
ARTICOLO 12 : COMITATO SCIENTIFICO
L’Assemblea può istituire uno o più Comitati Scientifici che potranno essere composti da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri da individuarsi tra soggetti particolarmente esperti nelle materie di cui si occupa l’associazione.
Il Comitato nominerà al suo interno un Presidente e si riunirà, oltre che su convocazione del Comitato Direttivo, su richiesta del Presidente.
Ai membri del comitato spetta il rimborso delle spese sostenute. Ad uno o più membri del Comitato può essere attribuita la funzione di Portavoce dell’Associazione.
I membri del comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
ARTICOLO 13 : SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 Cod. Civ.
In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della L. 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME FINALI E GENERALI
Art. 14 :ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine dell’esercizio gli amministratori redigeranno il bilancio annuale, da sottoporre poi all’approvazione dell’assemblea.
ART. 15 :REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato Direttivo.
ART. 16: Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre disposizioni in materia.



