
I tempi della giustizia sono lunghi, anzi, a volte, lunghissimi. Ciò è dovuto da una seri di fattori tra cui il primo è sicuramente la carenza di personale.Diverse riforme sono state fatte e sono al vaglio parlamentare ( si pensi al c.d. processo breve) proprio con lo scopo di sveltire i tempi della giustizia, ad oggi, invano.
Indipendentemente da quali possano essere i motivi di queste lungaggini processuali stà di fatto che il diritto ad un procedimento celere è persino garantito costituzionalmente e chi è stato coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo irragionevole ha diritto, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 ( c.d. “ legge Pinto”) una equa riparazione.Detta legge prevede uno strumento volto a far ottenere una equa riparazione a colui che ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che testualmente recita :”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”. In base alla legge Pinto, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, ( 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per la cassazione) a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di concliazione della lite , si ha diritto ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo pari a circa 1.000/1.500 euro; somma che può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute).
La domanda può essere proposta anche qualora la causa sia ancora in corso. Successivamente verrà avanzata una seconda istanza al termine della lite per la cifra rimanente.La durata del tempo “ragionevole” deve tenere in considerazione diverse circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento delle stesse parti e del giudice.
Per presentare il ricorso si ha un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. ATTENZIONE!!! Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso.
Ovviamente tale termine non sussiste in corso di causa.
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II risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo una speciale tabella prevista dall’art. 1 disp.att. cpp, e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito. Va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario.
Nel ricorso si dovrà provare la lungaggine processuale attraverso la produzione dei verbali di udienza con gli eventuali rinvii di ufficio nonché ogni altro elemento da cui si possa desumere la violazione dell’art. 6, par. 1.
Al termine la Corte d’Appello depositerà il decreto, immediatamente esecutivo, con il quale lo Stato Italiano verrà condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto dovrà poi venir notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato.
All’incirca entro un anno si riuscirà quindi ad ottenere il dovuto risarcimento.
Lo studio offre la propria competenza in materia a coloro i quali, ritenendo di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, hanno intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento.
A tal fine ci si potrà inizialmente, senza alcun impegno, rivolgersi allo Studio al fine di far valutare l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.
RICHIEDI ORA LA TUA CONSULENZA
Per le pratiche a noi affidate verrà applicato il patto di quota di lite e cioè si percepirà una percentuale sull’ottenuto risarcimento .
Egregio Avvocato,
la ringrazio ulteriormente, adesso ancor di più per una celerità impensabile.
Comprendendo le difficoltà cui andrò incontro, mi sento di affermare la mia intenzione a richiedere un risarcimento per questo modus operandi della magistratura al sud Italia. A scapito, sempre, delle brave persone.
Il problema di una richiesta ad hoc contro un determinato magistrato, purtroppo non è possibile perchè questa “pratica” è stata accantonata nei cassetti di almeno quattro diversi P.M. , ciò perchè era evidentemente una grande balla, ma non volevano schierarsi contro il teorema accusatorio di qualche ufficiale dei miei che con la Procura intratteneva rapporti continuativi di collaborazione. E dunque, per non schierarsi hanno creduto bene “palleggiare” la cosa ad calendas graecas (che come ben saprà non esistono) e quindi le mie continue proroghe di i.p. ed il mio continuo stato di stress psico fisico.
Adesso, però, la mia domanda è se, a livello temporale, diciamo domattina, io andassi in cancelleria della Procura e richiedessi atto formale dello status delle indagini. Mi verrebbe consegnato il decreto di archiviazione a data della mia richiesta ufficiale. Beh, Le chiedo, se l’indomani dessi incarico ad un legale di avviare la richiesta di indennizzo, fatta salva la mia possibilità di richiedere ai magistrati il risarcimento, come da Ella suggerito, tale richiesta risarcitoria apparrebbe improponibile per decorrenza dei termini o potrebbe essere accoglibile, o, per lo meno, esaminabile?
La ringrazio, a priori, innnanzitutto per la pazienza ed i suggerimenti “gratis et amore dei”.
Distinti saluti, Giovanni
In Procura la richiesta che può avanzare è quella ex art. 335 co 2 cpp in cui si richiede se vi sono in corso dei procedimenti. Però tale richiesta non potrebbe che essere negativa in quanto anche il procedimento in essere è archiviato. Quindi se lei fosse al corrente di un numero di procedimento e del magistrato ultimo che se ne occupava il consiglio sarebbe quello di andare nella sua segreteria e richiedere copia del fascicolo in cui vi sarà anche il provvedimento di archiviazione . La richiesta di indennizzo per la Legge Pinto non verrebbe oramai accolta per decorrenza dei 6 mesi e quindi non la esaminerebbero neppure. Però uno potrebbe provare , in extremis, ad una remissione in termini nel senso che potrebbe proporre un ricorso facendo presente e dimostrando che il termine dei 6 mesi è scaduta non per sua colpa si potrebbe richiedere la remissione in termini. E’ sicuramente un escamotage al limite che nonha tante possibilità di riuscita ma , a mio avviso, è l’unico modo di provarci.
In bocca al lupo per tutto e se ha bisogno non periti a scrivermi.
Gent.mo avvocato,
La ringrazio per l’esaustività e la franchezza trovate nella risposta. Ma una cosa intendevo chiedere: se domattina, per esempio, io richiedessi ufficialmente alla cancelleria del Tribunale la chiusura delle indagini. Dunque avrei un documento dal quale, oltre ad evincersi l’archiviazione, potrei iniziare a far decorrere i tempi utili per la richiesta di indennizzo. Intanto. E poi, per il danno biologico ed esistenziale, potrei convenire i p.m. che si sono succeduti durante l’iter della mia pratica, che, a quanto pare, è stata sballottata nei cassetti di almeno quattro p.m. diversi.
Mi faccia, cortesemente sapere se la cosa è fattibile, secondo Lei.
Distinti saluti.
Concordo che sia utile richiedere il documento di cui mi accennava da cui si potrebbe tentare di far decorrere i tempi anche se questi decorrono dalla data di archiviazione e non dalla richiesta del certificato che lo attesta. I termini però potrebbero decorrere in quanto si può sostenere di non aver saputo alcunchè in merito prima che non ci venisse dato il documento richiesto ( motivazione comunque ardua da sostenere). Il fatto che i pm si siano succeduti nel corso della sua pratica non ritengo sia importato in quanto è l’ufficio della procura a dover eventualmente rispondere e il procuratore della repubblica che si avvale di sostituti procuratori che nel suo caso sono stati 4 diversi, circostanza che non deve però ledere i suoi diritti
Egregio Avvocato,
farò tesoro dei suoi suggerimenti e La terrò informata circa gli sviluppi della quaestio. Nel frattempo, stranamente, sono stato contattato telefonicamente da uno studio legale di Roma che mi invita a produrre copia di tutto il mio incartamento per un’eventuale azione da proporre. La cosa mi lascia un tantino perplesso, sia per la delicatezza della pratica sia per la difficoltà d’ ottenimento di un risarcimento. Francamente non saprei cosa fare, intanto mi informerò sullo Studio Legale, poi vedremo.
Grazie. Giovanni
Mi permetto di far notare che purtroppo, in questo caso, il ricorso alla equa riparazione per la parte offesa, non può essere promosso: soltanto dopo la costituzione di parte civile inizia a decorrere il periodo di tempo da prendere in considerazione ai fini della ragionevolezza della durata del procedimento. Se la denuncia è stata archiviata non viene considerato nessun termine e quindi non sussiste violazione del termine ragionevole. Ci sono già sentenze della Cassazione sul punto. Purtroppo se il procedimento è stato archiviato rimane solo la eventuale azione civile con gli inevitabili costi -enormi-. La procura non risponde di errori o omissioni. Purtroppo sono al di sopra della legge e passano gli esami di magistratura magari con……. raccomandazione…in un annetto di studio….e senza la minima preparazione psicologica..così è l’Italia…
E’ così. Auguri.