
I tempi della giustizia sono lunghi, anzi, a volte, lunghissimi. Ciò è dovuto da una seri di fattori tra cui il primo è sicuramente la carenza di personale.Diverse riforme sono state fatte e sono al vaglio parlamentare ( si pensi al c.d. processo breve) proprio con lo scopo di sveltire i tempi della giustizia, ad oggi, invano.
Indipendentemente da quali possano essere i motivi di queste lungaggini processuali stà di fatto che il diritto ad un procedimento celere è persino garantito costituzionalmente e chi è stato coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo irragionevole ha diritto, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 ( c.d. “ legge Pinto”) una equa riparazione.Detta legge prevede uno strumento volto a far ottenere una equa riparazione a colui che ha subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che testualmente recita :”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”. In base alla legge Pinto, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, ( 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per la cassazione) a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di concliazione della lite , si ha diritto ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo pari a circa 1.000/1.500 euro; somma che può aumentare fino a 2.000 euro in casi di particolare importanza (ed es. in tema di diritto di famiglia o stato delle persone, procedimenti pensionistici o penali, cause di lavoro o cause che incidano sulla vita o sulla salute).
La domanda può essere proposta anche qualora la causa sia ancora in corso. Successivamente verrà avanzata una seconda istanza al termine della lite per la cifra rimanente.La durata del tempo “ragionevole” deve tenere in considerazione diverse circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento delle stesse parti e del giudice.
Per presentare il ricorso si ha un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo. ATTENZIONE!!! Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso.
Ovviamente tale termine non sussiste in corso di causa.
***
II risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo una speciale tabella prevista dall’art. 1 disp.att. cpp, e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito. Va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario.
Nel ricorso si dovrà provare la lungaggine processuale attraverso la produzione dei verbali di udienza con gli eventuali rinvii di ufficio nonché ogni altro elemento da cui si possa desumere la violazione dell’art. 6, par. 1.
Al termine la Corte d’Appello depositerà il decreto, immediatamente esecutivo, con il quale lo Stato Italiano verrà condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto dovrà poi venir notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato.
All’incirca entro un anno si riuscirà quindi ad ottenere il dovuto risarcimento.
Lo studio offre la propria competenza in materia a coloro i quali, ritenendo di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, hanno intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento.
A tal fine ci si potrà inizialmente, senza alcun impegno, rivolgersi allo Studio al fine di far valutare l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.
RICHIEDI ORA LA TUA CONSULENZA
Per le pratiche a noi affidate verrà applicato il patto di quota di lite e cioè si percepirà una percentuale sull’ottenuto risarcimento .













Ho terminato da due mesi una causa che è durata complessivamente e solo nel primo grado 8 anni. In base a quanto ho letto sul Vs. blog è possibile richiedere un risarcimento. Vi sono i presupposti ? E quanto mi verrebbe a costare il procedimento e che durata avrebbe? Grazie
Preg.mo sig. Cesare , dalle informazioni che ci ha dato sicuramente ha diritto al risarcimento in base alla legge Pinto in quanto il procedimento è da considerarsi di durata irragionevole. Le ricordo che il risarcimento è dovuto per ogni anno in più rispetto alla durata ordinaria e non per tutti gli 8 anni. Detto questo, entrando nel merito dei costi, per questo tipo di pratiche lo studio si avvale del c.d. ” patto di quota lite” cioè lei non avrà alcuna spesa iniziale per proporre la causa e il nostro pagamento avverrà su base percentuale ( 15% oltre cap ed iva) sull’ottenuto risarcimento. Qualora volesse affidarci la pratica può scrivere direttamente via email a : info@bartolinistudiolegale.com oppure telefonare ai nostri numeri di studio.
Vorrei un suggerimento per risolvere il vero problema : dopo aver ottenuto dalla Corte d’Appello un decreto ex.Legge Pinto favorevole, lo stato non paga l’indennizzo riconosciuro. Inutile agire esecitivamente stante l’impignorabilita’ sostanziale di qualsiasi fondo della P.A. Come fare ?
Preg.mo Collega in una causa intentata dal sottoscritto al Comune di Viareggio , una volta accolta la domanda che avevo proposto, riuscii a pignorare il conto corrente del Comune e nulla mi venne eccepito. Anche volendo, proverei a proporre un semplice pignoramento mobiliare prima di arrivare ad un pignoramento immobiliare viste le numerose proprietà statali che non sono tutte impignorabili. Mi tenga aggiornato sulla questione perchè con questo nostro dialogo potremmo comunque dare un servizio a colleghi che si trovino in futuro ad affrontare la stessa situazione. L’impignorabilità totale che mi riferisce da dove è stata dedotta? Spero di continuare questa conversazione in merito
in una causa iniziata nel 2004 e non ancora terminata , riguardante un assegno a me intestato , posso iniziare l’azione riguardante in risarcimento per la ragionevole durata?. grazie anticipatamente
Certo che può! La causa , in base alla Legge Pinto può essere promossa sia in corso di causa sia successivamente, al suo termine. Ovviamente , prima di iniziarla si dovrà premunire della documentazione necessaria e precisamente di tutti i verbali di udienza da cui si evince che la durata non dipende da comportamenti addebitabili dalle parti bensì dalla nota burocrazia processuale. A disposizione per ogni necessità.
Salve. Da due anni ho perso mio padre e quando lui lavorava con i suoi colleghi hanno fatto causa all’azienda dove lavoravano. Questi processi sono durati ben 42 anni comunque dopo la sua morte sono stata chiamata a prendere le sue parti di cui ho dovuto partecipare al ricorso sulla equa ripartizione Legge Pinto, discussa il 16 dicembre 2010 volevo sapere quanto tempo passa dal pagamento dovrò aspettare altri 42 anni?
Grazie
Carissima Sig.ra Rosaria purtroppo è difficile prevedere un tempo per il pagamento che lo Stato le deve in virtù del risarcimento dovuto in base alla Legge Pinto in quanto è da vedere se vi è un pagamento spontaneo , una volta notificata la sentenza, oppure se bisogna procedere ad esecuzione forzata ( pignoramenti ecc..) In quest’ultimo caso la procedura non è delle più celeri non tanto per l’attività da compiersi ma piuttosto per la difficoltà dovuta a trovare beni pignorabili dello Stato. Infatti questa affermazione che di per sè potrebbe apparire assurda in realtà non lo è poichè moltissimi beni statali sono impignorabili e quindi inaggredibili. Su tale argomento mi aveva scritto un commento, richiedendomi un suggerimento, un collega avvocato proprio in quanto si era trovato in difficoltà a recuperare il dovuto.
Comunque una volta trovati i beni e pignorati la procedura si dovrebbe concludere in un anno se si tratta di beni mobili ed in 3-4 anni per l’esecuzione immobiliare.
Le auguro di ottenere quanto le spetta di diritto quanto prima
ciao!, grazie moltissimo delle buone info, sono state utilissime!
spett.la studio
In riferimento alla legge pinto è possibile richedere un risarcimento per una sentenza di separazione legale iniziata il 25-8-05 e terminata con sentenza l’ 11-5-10 -quasi 5 anni di durata -
in attesa riscontro
distintamente
v forgione
Buonasera,
La mia casa di proprietà è stata venduta all’asta in seguita a pignoramento.
Vi scrivo per sapere quale sia la tempistica relativa al pagamento (del debitore) della differenza tra il debito e il prezzo di vendita all’asta dell’immobile.
In caso di inutili lungaggini in seguito alla vendita della casa (cioè il non-pagamento della somma di differenza a me) posso in qualche modo ottenere un risarcimento?
Grazie,
Andrea
C’è una tempistica standard?
Egr. sig. Forgione in teoria lei potrebbe chiedere il risarcimento in base alla Legge Pinto in quanto la causa è durata oltre il tempo di tre anni ritenuto mediamente equo per la durata in primo grado. Tale tempistica però non è standard e cioè non si deve credere che se si superano i tre anni si otterrà sicuramente il risarcimento. Infatti tutto è rimesso ad una valutazione discrezionale di chi dovrà giudicare sul risarcimento il quale dovrà valutare la complessità della causa, le prove raccolte ed i motivi che hanno portato alla lungaggine processuale ( se ad esempio i legali per tentare una trattativa chiedessero un rinvio tale termine non si computerebbe). Quanto riferito è a mio avviso e con tutta onestà un elemento essenziale da valutare nella proposizione di tali tipi di azione e soprattutto , in ogni causa, è da valutare se “il gioco vale la candela”. Infatti quando si intraprende una causa non si può mai essere certi del risultato ma solo che si dovranno sostenere dei costi. Nel suo caso l’eventuale risarcimento potrebbe ammontare a circa 2-3000,00 euro di cui almeno la metà dovrebbe spendere in costi. Poichè vi è la possibilità anche che la corte di appello competenti non ritenga, visto che il lasso di tempo di scarto è comunque breve processualmente parlando, sussistere il risarcimento.
Quindi valuti bene tale possibilità, anche se per un parere più approfondito dovrei necessariamente vedere le carte processuali ed i verbali di udienza e mi scusi se forse sono stato un pò pessimistico nel mio giudizio ma da sempre tengo a trattare le cause come se fossero mie personali e nel suo caso non so se intraprenderei tale passo.
Mi faccia comunque sapere e mi tenga informato sugli sviluppi e sue decisioni sperando, nel caso decida di andare avanti, che il mio blog le possa essere utile.
Carissimo sig. Catasso, una tempistica standard in realtà non c’è in quanto ciò dipende dagli incombenti di cancelleria . Certo è che comunque tale termine non potrà essere irragionevole ed ingiustificato ma dovrà comunque contenersi entro limiti concreti e giustificati dal lavoro e incombenti burocratici e processuali da svolgere ( in pratica 2-3 mesi circa). Per quanto riguarda il risarcimento sicuramente non può chiederlo in base alla legge Pinto ma potrà rivendicare un danno solo se questo verrà dimostrato e solo se il tempo trascorso sia oltremodo ingiustificato. Le consiglio di recarsi personalmente in cancelleria delle esecuzioni immobiliare a sollecitare e ad informarsi sullo stato di avanzamento della pratica.
Spett.le Studio
Singrazia per la celere e compita risposta.
Il mio pensiero non è quello di fare,cone si suol dire “cassa”,ma far valere i diritti di un cittadino che,leggendo,-ho al momento solo copia della sentenza-fra le righe di essa che :
“dell’arvicendarsi per due volte di un magistrato onorario e di ben quattro istruttori diversi”,ci si resta impotenti
di nuovo grazie per la risposta
distintamente
v. forgione
Non era intenzione assolutamente di pensare che lei volesse far ” cassa” ma la risposta era data solo secondo criteri di opportunità . Purtroppo , non dico che lei non abbia ragione e che non capisca il suo rammarico per quanto accaduto ma poichè si tratta di magistrati che debbono giudicare altri magistrati di una loro sorta di burocratica inefficienza e quindi se vi è poco margine difficilmente si potrà ottenere ragione, anche se spero che mi smentisca. Purtroppo le posso garantire che la giustizia poche volte ha soggiornato nelle aule dei tribunali . Un libro illuminante in tal senso è ” magistrati ultracasta” ove vengono descritte situazioni oltre ogni limite che poichè commesse da un magistrato spesso questi non ha conseguenze negative come invece dovrebbe. E’ anche il caso delle lungaggini processuali, tornando al tema che ci interessa. Se un processo è troppo lungo la colpa può essere anche dei magistrati che però non vengono sanzionati per quanto occorso dovendo lo Stato – e quindi noi contrbuenti – pagare per il dovuto risarcimento. Quindi qualora volesse intraprendere tale azioni si affidi ad un professionista che le possa applicare il patto di quota lite e cioè un onorario percentualizzato sulla somma ottenuta e che non le chieda altro che i costi vivi della causa qualora l’azione non dovesse dare il risultato sperato.
Si ringrazia per il tempo cortesemente dedicato. ……….. bisognerà attendere e sperare ……. in un giudizio Divino … per gli inadempienti.
Di nuovo grazie di tutto
v. forgione
Sono padre di una figlia naturale nata nel 1992, nel 2005 non riuscendo a vedere mia figlia così come concordato con la madre mi sono rivolto ad un avvocato per formalizzare il diritto di visita. Ad oggi mia figlia è diventata maggiorenne e il tribunale di Bologna non si è ancora pronunciato in merito (vi informo che ho sempre regolarmente versato il mantenimento così come concordato con la madre e formalizzato in scrittura privata davanti ad un avvocato scelto dalla madre stessa). Posso chiedere risarcimento Legge Pinto per i tempi dilatati soprattutto in considerazione di un argomento così delicato. Grazie
Carissimo sig. Di Nuzzo bisogna andare ad analizzare come mai dopo 5 anni non si è ancora giunti ad una decisione. Quello che voglio dire è che bisogna andare a vedere di chi sia la colpa di tale lungaggine e cioè se ad esempio non siano stati richiesti rinvii per cercare di trovare un accordo con la controparte ( cosa che avviene spesso soprattutto in tali situazioni). Se però la lungaggine dipendesse solo da problemi burocratici e giudiziari non addebitabili alla parte allora lei potrebbe avere diritto al risarcimento del danno in base alla legge Pinto sempre considerando che il giudice di appello presso cui penderà la causa risarcitoria dovrà anche valutare la difficoltà della causa in essere e ciò in quanto, in base alla stessa, può essere necessario un tempo maggiore.Controlli i verbali di udienza e si accerti dei motivi per cui l’udienze sono state di volta in volta rinviate ( vanno escluse le udienze in cui il rinvio viene chiesto dalle parti pendenti trattative) ed eventualmente, se lo riterrà opportuno, ci risentiamo. Nel frattempo sono lieto di aver fatto la sua conoscenza. Avv. Fabrizio Bartolini
salve volevo sapere a chi devo proporre il ricorso per la ragionevole durata, il tribunale dove si sta svolgendo la mia causa è ad agrigento
Agrigento e’ nel distretto della corte di appello di Palermo e quindi il ricorso va presentato alla corte di appello di Caltanissetta.
Spett.le Studio,
nel settembre del 2008 la corte d’appello di lecce, riconosceva un danno per lentezza della giustizia pari a 5.500 € procapite ad un gruppo di persone che circa dieci anni prima avevano proposto un proposto al TAR.
Il ministero delle finanze non ha fino ad oggi soddisfatto la sentenza, però il nostro legale dopo aver avviato una procedura di pignoramento verso terzi presso la banca d’italia è riuscito a reperire circa il 50% della somma introitata effettivamente nel mese di febbraio 2010. E’ ora in corso un secondo tentativo di pignoramento della restante parte. Voi ritenete che si possa eventualmente promuovere un ulteriore ricorso per il riconoscimento del ritardo nella riscossione? Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Penso che nel suo caso vi sia la possibilità di proporre ricorso per un nuovo risarcimento pet superamento del tempo previsto per il pagamento ( 6 mesi circa). Infatti non solo ad oggi non ha ancora ottenuto l’integrale risarcimento ma il suo legale dovrà proporre un altro pigoramento per ottenere il dovuto. Mi interesserebbe sapere come mai avete recuperato solo la meta’ della somma dovuta dalla Banca d’Italia . Grazie per l’informazione che vorrà dare su questo blog
la somma pari a circa il 55% della spettante (totale), comprensiva degli interessi legali stabilinti in sentenza, è stata reperita con procedura di pignoramento verso terzi presso la Banca d’Italia di Lecce. La stessa Tesoreria ha dichiarato l’incapienza per la restante somma. E’ di pochi giorni addietro la notizia che anche la parte restante è stata resa disponibile presso la Tesoreria Centrale dello Stato, siamo in attesa di udienza per l’assegnazione delle somme da parte del giudice competente.Riguardo alla possibilità di proporre ulteriore ricorso per il superamento del termine previsto per il risarcimento (a completamento della pratica), potrebbe fornirmi ulteriori dettagli? Corte competente – eventuale quantificazione economica per il periodo di ritardo (circa 2 anni e mezzo) – possibilità di riuscita del ricorso.Grazie Marcello Capodieci
Vi sono buone possibilità che venga riconosciuto il suo diritto al risarcimento per il ritardo nel pagamento dovuto. Le recenti sentenze della CEE hanno sempre deciso in tal senso. Per quanto riguarda la cifra risarcitoria ci si basa , all’incirca, su quella relativa alle lungaggini processuali ( 1500 -2000 euro dopo i 6 mesi valutati come tempo congruo occorrente per il pagamento).
Gent.le Avvocato,
vengo a chiederle alcune delucidazioni in merito alla procedura successiva alla condanna dello Stato e lege. pinto:
1) E’ possibile che una volta notificato il decreto di condanna con formula esecutiva si debba attendere 90 gg o 120 gg per iniziare esecuzione?
2) Come possibile intentare esecuzione mobiliare presso Equitalia visto la legge finanziaria che dichiara imnpignorabili i beni dello Stato?
3) Che fare? Demordere o aspettare???
Grazie per i chirimenti. Michela
Gentile Avv.
Nel ricorso per la legge pinto,per la lungagine di un processo avanti al T.A.R. quale Corte d’appello del Capoluogo competente-
In passato era quella in cui era pendente il procedimento amministrativo-
cordialemnte
Serra
Per l’individuazione della Corte di Appello territorialmente competente in materia Gent.mo sig. Serrra,per l’individuazione della Corte dei Appello territorialmente competente in materia di di legge Pinto bisogna fare riferimento ai criteri dettati dall’art. 11 c.p.p..Il rinvio, così sembrerebbe dall’analisi del testo della legge, dovrebbe operare per tutti i processi di cui si denuncia l’eccessiva durata: ordinari (civili e penali), militari, amministrativi, contabili e pensionistici, tributari ecc., in quanto il comma 3 art. 3 della legge 89/2001 individua il convenuto al quale deve essere notificata la domanda.
La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ritiene che la norma di collegamento posta dall’art. 3 della legge 89/2001 sia applicabile a tutti i processi, siano essi ordinari che amministrativi, contabili, pensionistici. L’unica opinione dissenziente, e confermata dalla più recente giurisprudenza della stessa corte, è stata quella elaborata dalla Corte di Appello di Caltanissetta la quale ha ritenuto che le norme per l’individuazione della competenza indicate dall’art. 3 della legge 89/2001, facendo espresso richiamo agli art. 11 e 11 bis c.p.p. e 30 bis c.p.c., non sono passibili di interpretazione estensiva e non sono applicabili a tutti i magistrati ma soltanto ai magistrati che svolgano funzioni di merito e che le esercitino nell’ambito di un ufficio giudiziario la cui competenza territoriale è delimitata dal territorio della Corte di Appello.
Tra questi non vi rientrano i Tribunali Amministrativi Regionali i quali svolgono funzioni giurisdizionali su base regionale.
La Corte di appello di Caltanissetta, discostandosi dall’uniforme indirizzo nazionale, ha ritenuto che non siano applicabili, come abbiamo detto, i criteri per la determinazione della competenza di cui all’art. 11 c.p.p. in quanto tale articolo non sarebbe in grado – parlando di “distretto” – ad individuare la competenza per i Tar e la Corte dei Conti che hanno, come si è detto , articolazione regionale.
Inoltre, ricorda, la Corte di Caltanissetta che la Cassazione sezione VI Penale n° 4027 del 21/03/2000 in riferimento all’art. 11 c.p.p. ha statuito che esso “ si applica esclusivamente ai magistrati ordinari e non anche a quelli amministrativi”. In ogni caso ciò vale anche per le sezione staccate dei TAR istituite ai sensi dall’art. 1 della legge 1034/71 che sono “strutturalmente” dipendenti dalla sede principale, non avendo una propria autonomia organizzativa.
Quindi per la Corte di Appello di Caltanissetta , non essendo applicabili le disposizioni speciali di individuazione della competenza, bisognerebbe fare riferimento ai criteri di cui all’art. 25 c.p.c.
Tale opinione è però isolata e non condivisa dalle altre Corti di Appello che ritengono pienamente applicabili i criteri di collegamento ex art. 11 c.p.p.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con ordinanza del 4 febbraio 2003 n. 1653, sul punto, ha ritenuto che il criterio di collegamento della legge 89/01 rinvenuto nell’art. 11 bis del c.p.p. è applicabile al caso in cui si denunci l’eccessiva durata di un processo davanti al Consiglio di Stato ove rivivrà la regola ordinaria individuata nell’art. 25 c.p.c. :“orbene l’espresso riferimento al distretto, sia per indicarne l’appartenenza dei giudice che si e’ occupato o si occupa del procedimento della cui equa riparazione si discute e sia per individuare il giudice competente, comporta necessariamente l’applicazione della richiamata previsione ai soli giudici ordinari, i cui uffici, ad eccezione della Corte di Cassazione, sono appunto ripartiti in distretti. I giudici amministrativi infatti, sia che si tratti del Tribunale Amministrativo Regionale che del Consiglio di Stato, non appartengono ad alcun distretto di Corte d’Appello” . Quanto sopra fa ben ritenere che il principio sancito sia applicabile a tutti i giudizi emanati da organi giurisdizionali che non esercitano le loro competenze territoriali sulla base territoriale di un distretto, per come riconosciuto dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Il consiglio ovviamente è quello di seguire l’orientamento maggioritario applicando i criteri dell’art. 11 cpp. Grazie per aver scritto sul nostro blog.
Gent.la sig.ra Rocchetti, nel caso in cui si debba procedere ad un recupero contro lo Stato , Usl ecc. bisogna attendere 120 gg. prima di iniziare l’esecuzione in quanto il criterio che stà alla base di ciò – ovviamente previsto per legge – è inerente al fatto che per il pagamento tali tipi di organi hanno un procedimento complesso in quanto và deliberato, fatto entrare nel bilancio e poi, ovviamente corrisposto. Questo motivo che non condivido affatto in quanto ritengo solo un escamotage formale per ledere comunque i diritti dei cittadini che , quando debbono invece essere loro a pagare, non possono avere alcuna agevolazione ma anzi è prevista nei loro confronti una procedura più veloce e particolare ( pensiamo al fermo dei veicoli ed alla vendita immobiliare da parte dell’equitalia svincolata da tutte quelle formalità e lungaggini a cui deve sottostare il cittadino). Detto ciò – ed ovviamente questa rimane una mia personale opinione – non è possibile intentare una esecuzione presso l’Equitalia in quanto questa è solo un ente preposto al recupero dello Stato ma non statale e visto, appunto, l’impignorabilità del beni dello Stato si dovrà solo attendere. L’unica possibilità – ovviamente presupponendo che MAI bisogna demordere – è o provare a fare un pignoramento presso la Banca d’Italia in quanto alcune volte questo ha dato, anche se parzialmente, esiti positivi e/o agire nuovamente per il risarcimento dinanzi alla Corte Europea qualora questo si faccia attendere oltre i 6 mesi che la Corte Europea ha ritenuto necessari per il pagamento.
La invito ad apportare il suo contributo personale aderendo alla campagna che troverà anche sul nostro sito http://www.bartolinistudiolegale.com. In conclusione se si attende questa attesa dovrà essere risarcita se oltremodo lunga ( si calcola un tempo medio di due-tre anni ). Grazie per aver scritto sul nostro blog
GENTILISSIMO AVV. NEL MESE DI FEBBRAIO 2009, HO OTTENUTO TRAMITE RICORSO ALLA CORTE D’APPELLO, UN’INDENNIZZO PER LUNGAGGINE DEL PROCESSO,(LEGGE PINTO) AD ORA NON HO OTTENUTO NESSUNA RISPOSTA… COSA MI CONSIGLIA DI FARE? IL MANDATO E’ GIA’ ESECUTIVO DAL 12 FEBBRAIO 2009..
Gent.le sig. Marino , la sua situazione purtroppo rientra nella “normalità” di quel fenomeno prettamente italiano chiamato burocrazia. Infatti , è da premettere, che la Corte Europea ha stabilito che uno Stato membro per adempiere all’obbligazione risarcitoria derivante dall’aver perso un giudizio per lungaggine processuale, ha tempo 6 mesi e non oltre. Lo Stato Italiano, invece, in media ci mette due o tre anni per riscuotere. Ciò ovviamente dopo istanze , insistente e tentativi di pignoramento che spesso vengono fatti a vuoto stante l’impignorabilità quasi totale dei beni statali. Si è riusciti, anche se in parte, a fare un pignoramente presso la Banca d’Italia ma la riuscita è ad oggi incerta anche se tentar non nuoce. In definitiva seppur il tempo trascorso che lei mi indicava rientra nella normalità Le consiglio vivamente di attivarsi , tentando anche pignoramenti, scrivendo al Ministero e anche, eventualmente, fare un nuovo ricorso alla Corte Europea per ritardo nel pagamento ( molti sono stati i risarcimenti ottenuti per questo motivo). Non attivarsi e attendere che ci pervenga il pagamento non è mai consigliabile anche perchè, visto i tempi, ciò verrebbe preso a pretesto dallo Stato per allungare quei tempi che dovrebbero essere brevi ma che di per sè sono già oltremodo lunghi in violazione del dettame comunitario
Gent.le avvocato, la ringrazio per i consigli che mi ha dato, mi attiverò intanto scrivendo al ministero, e poi alla corte europea, questo e successivamente al pignoramento, questo è uno schiaffo ai diritti di tutte le persone,che non solo aspettano anni per la conclusione di un processo, ma non gli vengono riconosciuti nei tempi giusti i propri diritti, premetto che dal 1° al 2° grado son passati ben 13 anni!!! (assoluzione) Le faccio i migliori auguri di buone feste, grazie ancora, a presto.
Egregio Collega, ho ottenuto dalla Corte di Appello di Caltanissetta l’emissione di alcuni decreti di condanna del Ministero della Giustizia ex legge 89/2001.
ho provveduto al deposito del modulo di pagamento datomi direttamente dall’ufficio ragioneria della Corte, ho provveduto a diffidare il Ministero ma nessuna somma e’ stata pagata. Considerata l’impignorabilita’ delle somme stabilito dalla legge cosa mi consigli fare?
E’ auspicabile agire in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi o e’ possibile agire con un pignoramento presso terzi (anche se non saprei dove- attendo suggerimento.
Grazie
Preg.mo Collega, sono lieto, prima di tutto, di fare la tua conoscenza e dell’incontro professionale. Il problema è assai concreto perchè ci troviamo infatti da un lato con una sentenza ove si stauisce il diritto del nostro cliente ad ottenere il risarcimento e dall’altro l’impossibilità di eseguirla , dovendo solo attendere. In media il pagamento avviene dopo circa due anni e per questo è possibile , come saprai, fare ricorso alla CEDU per ulteriore risarcimento in quanto il pagamento dovrebbe essere effettuato entro 6 mesi. Se si considera però che per legge non si può agire se non prima di 120 gg. con il precetto è conseguenziale che tale termine non verrà mai rispettato.
Io ti suggerirei di fare un pignoramento presso terzi e precisamente alla Banca d’italia. Da informazioni assunte e da scambio di pareri con colelghi ciò è ancora possibile ed è andato a buon fine. Altri hanno invece denunciato il fatto alla CEDU la quale si è interessata personalmente e hanno mandato insistentemente solleciti al Ministero ottenendo il risarcimento in tempi pù brevi. Tienimi informato in quanto costantemente lo stato emena leggi e leggine per rendersi inaggredibile e mettere il cittadino e noi, operatori del diritto, in uno stato di inerzia dovendo solo attendere. Già il precetto lo possiamo fare solo dopo 120 gg. mentre nei confronti di un cittadino non vi è alcun limite, rendere poi non aggredibili i beni mi sembra davvero una beffa. E se lo stato non pagasse spontaneamente ? Saremmo impossibilitati a fare alcunchè. Che ne pensi? Fammi sapere le tue opinioni e come intendi agire. Grazie a te per aver voluto e voler condividere la tua esperienza
Egregio Avv.
Cortesemente mi saprebbe dire da quando decorre la prescrizione su un fido di fatto in conto corrente-
Dalla chiusura del conto ?
Oppure dalla data dell’ultimo utilizzo dei soldi del fido di fatto ?
La ringrazio
Serra
Il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.
Cass.civ., SS.UU., Sent. n. 24418 del 02.12.2010
La sentenza di cui sopra risponde pienamente alla domanda che mi pone. Grazie per aver visitato e continuare a visitare il nostro blog
Salve,
avevo letto da qualche parte, purtropo ho perso il link, che in quesi casi “speciali” tipo lavoro, pensioni ecc.. c’era la possibilità di ottenere si l’applicazione della legge Pinto ma con il conteggio anche dei primi 3 anni, quindi dall’apertura della causa, è vero? Ma quanto ammonto il minimo e massimo in euro per ogni anno?
grazie mille per le info e per l’utilità del forum
Marco
Gent.le sig. Marco la questione che pone alla nostra attenzione è molto controversa in quanto la Legge Pinto risarcisce e tutela quei cittadini che hanno subito un processo più lungo del dovuto e per il tempo eccedente la normale durata del procedimento. La legge sul punto stabilisce che viene risarcito ogni anno in più rispetto alla ordinaria durata che viene quantificato in euro 1500,00/2000,00 per ogni anno ( salvo casi particolari dove si dimostri effettivamente un danno maggiore). Per i casi “speciali” non mi risulta che vi sia un risarcimento anche per il tempo ordinario di durata in quanto ciò contraddice anche la normativa in essere che parla chiaramente di risarcimento per ogni anno di ritardo e non complessivamente per tutta la durata della causa.Le ricordo anche , però, che nel caso di risarcimento per Legge Pinto è conveniente comunque provare a fare un ricorso in quanto le spese sono veramente ridotte al minimo e vi sono studi, come il nostro, che applicano il patto di quota di lite con un minimo anticipo per le spese vive. Ciò vuol dire che l’avvocato, salvo il rimborso di quelle spese vive ( ovviamente documentate) che dovrà anticipare ( domiciliazione, marche da bollo, spostamenti eventuali) riscuoterà il suo avere solo a risarcimento ottenuto ed in percentuale rispetto a questo ( noi applichiamo il 20%). Inoltre può capitare che tale 20% non venga nemmeno a gravare sul cliente in quanto nel caso di condanna dello Stato alle spese legali è corretto pretendere quello che la Corte ha liquidato e che lo Stato liquiderà senza richiedere ulteriormente il 20% del patto di quota lite…..o almeno noi operiamo così per cercare di gravare il meno possibile ( anzi tenderemmo a non gravare proprio) sui nostri clienti. Grazie per averci visitato
Gentile avvocato, nel febbraio 2011 si è definita una causa al TAR di Catania iniziata nel lontano 1997, posso chiedere il risarcimento in base alla legge Pinto? Mi hanno detto che la Corte di appello competente dovrebbe essere quella di Messina, è giusto? La ringrazio e saluto cordialmente.
Può sicuramente chiedere il risarcimento in base alla Legge Pinto, anzi nel suo caso dopo 14 anni e’ quasi un obbligo chiederlo! La competenza e’ Messina, come giustamente da lei riferito in quanto nelle recenti sentenze in materia si e’ stabilito che per i ricorsi in base alla Legge Pinto riguardanti cause pendenti al TAR non si dovesse più far riferimento alla Corte di Appello del luogo ove il TAR era sito ma bensì si dovesse guardare alle normali regole di competenza nei casi di responsabilità del magistrati ( norma in questo senso veramente desueta). Attenzione pero’ a termine di 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per proporre ricorso,pena la decadenza. Grazie per l’attenzione che ci dedica seguendoci sul nostro blog
Egregio Avv. sono ( o ero ??) un dipendente della P.A. Nel 2003 sono stato indagato per un reato che non avevo commesso. All’inizio del 2005 contestualmente al mio rinvio a giudizio venivo sospeso dall’incarico/servizio e lasciato a casa per oltre 5 anni senza stipendio – se non con un “obolo di sopravvivenza” pari a circa 496 euro/mensili con cui avrei dovuto vivere io e la mia famiglia con 2 figli minori, moglie casalinga, nonchè tutte le spese per la casa. Benchè la “parte offesa” resasi conto del mio coinvolgimento (erroneo) avesse subito rimesso la querela nei miei cfr.. il giudizio si è protratto per circa 5 anni, annoverando ben 16 rinvi di cui 14 per assenza del giudice titolare. Nell’udienza finalmente avutasi a metà 2010, lo stesso giudice in soli 3 minuti ha provveduto a “prosciogliermi”. Ebbene la beffa non è finita. Siamo a fine febbraio 2011 e lo stesso magistrato non ha avuto ancora il “tempo” per depositare la sentenza, ed io, senza di essa non posso essere riammesso al mio lavoro e continuo a logorarmi materialmente e psicologicamente per affrontare ogni singolo giorno della mia vita e quella dei miei familiari. Cosa si può fare ???
Grazie
Il caso che mi prospetta e’ a dir poco allucinante! Prima di tutto proporrei una istanza o fisserei un appuntamento con il giudice per sollecitare la sentenza e spiegare la situazione in cui si trova: se non si riesce con le buone allora farei intervenire la stampa. Successivamente si potrebbe intentare una causa per la legge pinto ma va considerato che l’indennizzo previsto e’ pari ad euro 1500-2000 per anno in più e qui gli anni sono solo due sempre che il caso non sia valutato di particolare complessità dalla Corte, cosa che legittimerebbe la lungaggine. Mi interessa pero’ capire perché il processo si e’ protratto per 5 anni. Se la sua estraneità era evidente perché non e’ stato dichiarato il reato a lei imputato improcedibile ex art 129 CPP? Perché si e’ dovuto attendere la sentenza? Mi interesserebbe capire se la sua innocenza era così evidente dagli atti iniziali del processo tanto da poter ricercare una responsabilità del pm in quanto accaduto: consideri pero’ che si entra in un campo ove e’ difficile ottenere giustizia, visto che la magistratura e’ una casta . Se mi invia gli atti mi piacerebbe darle una risposta più concreta al suo caso. Inoltre il rapporto di lavoro pubblico prevedeva la sospensione per quel tipo di lavoro o e’ stato un abuso? Quello che bisogna cercare di verificare e’ se vi sono responsabilità in quanto accaduto oppure se la sua assoluzione sia stata accertata alla fine di un processo senza circostanze ab initio evidenti. Il fatto che sia stata rimessa la querela poco conta perché vi sono reati, come probabilmente il suo, procedibile di ufficio e quindi il rimettere la querela non impedisce il procedere per l’accertamento del reato. Spero vorrà aiutarmi ad approfondire il suo caso e nel frattempo la ringrazio della sua attenzione nel seguire il nostro blog.
Egregio Avvocato,
nel Settembre 2006 ho avuto la sentenza in corte di appello a firenze per stabilire la data di un contratto di locazione, la controparte ha fatto ricorso alla Cassazione nel Novembre dello stesso anno, ad oggi non hanno ancora fissato l’udienza, posso fare qualcosa?
La ringrazio anticipatamente Claudio.
Le può fare qualcosa nel caso in cui il processo di primo grado sia durato più di tre anni, due nel secondo ed uno nel terzo. In questo caso è possibile proporre risarcimento per la Legge Pinto tenendo conto che per casi di particolare rilevanza e difficoltà la Corte può decidere che il tempo sia più lungo di quello sopra descritto come indicativo. Inoltre bisogna valutare se effettivamente ne vale la pena posto che l’indennità che viene data è pari ad euro 1500/2000 per anno se il ritardo è relativo ad uno o due anni tra le spese da sostenere ( domiciliatario ecc.) e il tempo e spese per poi recuperare la somma dovuta potrebbe non essere conveniente procedere. La ringrazio di essere un lettore del nostro blog.
La causa di primo grado è durata dal 2001 al 2004, l’appello dal 2004 al 2006, la Cassazione dal novembre 2006 ad oggi, senza sapere quando ci sarà l’udienza.
Per cui, sono 10 anni che la causa è iniziata, i primi 2 appelli sono regolari, ma la Cassazione è in ritardo ad oggi di 4 anni. Sbaglio in qualcosa? Ritiene sia meglio soprassedere?
Grazie Claudio
Egregi colleghi, in seguito all’emanazione del decreto di accoglimento, in una causa per equa riparazione, ho effettuato esecuzione nei confronti del Ministero attraverso P.P.T. alla Banca D’italia (prima, chiaramente, ho atteso i 120 gg previsti per gli enti pubblici).
Una volta emessa l’Ordinanza di Assegnazione, ho provveduto a notificarla alla Banca D’Italia immediatamente, con atto di precetto annesso.
Poichè in seguito non ho ricevuto le somme nei tempi previsti, ho contattato la stessa Banca la quale sostiene che io debba attendere i 120 gg previsti per gli enti prima di notificarle il precetto.
Io ho sostenuto ovviamente l’insussistenza di quanto riferitomi, poichè come terzo pignorato, la Banca D’Italia deve mettere immediatamente a disposizione le somme assegnate al creditore e non è assolutamente plausibile attendere ulteriori 120gg. Ho palesato in caso contrario, un aggravio di spese.
Vi sarei grato se poteste eprimemi il vostro parere.
Cordiali saluti.
Ma alla Banca, quale terzo pignorato non si deve mica notificare alcun precetto. Concordo quindi con quanto da lei sostenuto, visto che i 120 gg lei li ha già attesi. Mi sembra illegittimo tale comportamento almeno che la Banca d’ Italia non abbia approvato un regolamento interno che furbescamente preveda tali tempi di attesa. Ciò non mi meraviglierebbe viste le numerose richieste di pagamento in base alla legge Pinto ed anche in quanto il pignoramento presoo la Banca d’Italia e’ forse l’ unica cosa che si può fare per agire esecutivamente e non attendere i comodi dello Stato. Bisognerebbe quindi vagliare questa ipotesi di un regolamento interno che statuisse in tal modo……circostanza che renderebbe ulteriormente vergognosa la situazione penosa già in essere. Ci tenga aggiornati sugli sviluppi. Grazie per il suo contributo.
Spett.le studio legale Bartolini,
sono un dipendente della P.A. e, nel 2002 sono stato sottoposto ad indagini preliminari per un mero errore investigativo. Solo dopo otto anni ho appreso informalmente (dato che non mi sono mai state notificate le proroghe d’indagine nè, tantomeno, cosa ancor più grave, a mio parere, la richiesta d’archiviazione delle indagini per sopraggiunta prescrizione del presunto reato) che, appunto, il procedimento a mio carico era stato archiviato e che, pertanto, sarei stato sottoposto a procedimento disciplinare di Stato. La cosa si concluse a mio favore perchè la commissione si rese conto dell’evidente errore di trascrizione di un’intercettazione ambientale da parte di un agente di p.g. (peraltro nemmeno autorizzabile all’utilizzo di apparati tecnici). Era il 2010. Avrei potuto, se lo avessi saputo nei termini, oppormi al decreto d’archiviazione per prescrizione dei termini, ma ad oggi il tribunale non s’è ancora “degnato” di comunicarmi alcunché. La mia domanda è questa: Se volessi proporre una richiesta risarcitoria (sono derivati danni per la carriera, economici e di salute) il previsto termine di 6 mesi decorre da quando viene notificata la chiusura delle indagini o un cittadino dovrebbe ogni tre mesi informarsi sullo stato delle indagini per evitare la prescrizione della risarcibilità?
Spero in un Vs cortese suggerimento visto che quì, dove vivo, ho trovato solo una specie di sud america d’Italia, con quello che ne consegue.
Grazie, Giovanni
Pregiatissimo signor Giovanni, l’articolo 408 del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero, ritenendo la notizia di reato infondata, presenta al giudice delle indagini preliminari richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa sempre chè la stessa abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione. Avverso tale richiesta la persona offesa può proporre opposizione nel termine di 10 giorni. Il successivo articolo precisa che fuori dai casi in cui sia stata presentata opposizione dalla persona offesa, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. Tra l’altro, il sesto comma dell’articolo 409 precisa che l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’articolo 127 comma quinto. Il procedimento disciplinare di Stato è procedimento, a differenza di quello poc’anzi detto, di carattere amministrativo ed indipendente dal procedimento penale. Il tribunale, quindi, non si è degnato di comunicarle alcunché, in quanto la notifica della richiesta di archiviazione viene notificata solo nei casi previsti negli articoli 408-409 del codice di procedura penale come sopra chiarito. Nella sua richiesta lei parla di un termine di sei mesi per proporre azione risarcitoria dovendo implicitamente intendere che l’azione che vorrebbe proporre sarebbe quella prevista in base alla legge Pinto. Anche su questo punto è doverosa una precisazione in quanto non si parla, in questo caso, di risarcimento, ma bensì di indennizzo e quindi tutti gli eventuali danni maggiori alla cifra indennitaria prevista dalla comunità europea non vengono corrisposti, trattandosi appunto di indennità e non di risarcimento puro. Altro problema che andrebbe affrontato è quello dei danni derivati alla carriera, economici e di salute che dal suo post non riesco a comprendere, in quanto manca la descrizione e il nesso causale dei danni rispetto al procedimento avviato. Infatti, le indagini preliminari, producono danno solo qualora si concretizzino in azioni, spesso di natura cautelare nei confronti del soggetto indagato: ad esempio nel caso di sequestri, perquisizioni, misure cautelari limitative della libertà personale. Nel caso che mi prospetta non mi ha esplicitato se vi sono state azioni di tal genere nei di lei confronti, circostanza forse che potrei desumere dal fatto che lei mi parla di danni economici. Se invece il termine di sei mesi, indicato facesse riferimento, ad un’ingiusta detenzione subita, altro tipo di risarcimento rispetto alla legge Pinto, in questo caso ovviamente la richiesta di archiviazione avrebbe dovuto necessariamente esserle notificata. Attendo quindi che mi dia maggiori chiarimenti onde poter essere più preciso in merito. La ringrazio intanto per il suo contributo
Cortese Studio Legale,
innanzitutto è d’obbligo, per me, ringraziarVi e per la celerità e per la professionalità dimostratami. Avevo inoltrato la medesima questione ad un paio di studi legali che “promettevano” risposte on line, ma col miserrimo risultato di un numero di telefono per fissare un appuntamento in studio a Roma e Milano. Evidentemente queste persone non posseggono una frazione della Vs serietà. Ma veniamo ai fatti:
Il danno biologico patito si riferisce ad una “Sindrome ansiosa depressiva reattiva” riconosciutami, per questo fatto dell’iscrizione sul registro degli indagati, nel 2002, proprio dalla Commissione Medica Ospedaliera Interforze; infatti ogniqualvolta che ho avuto tale patologia, nel corso di questi anni in cui le proroghe d’indagine preliminare si succedevano all’incessante ritmo di quattro all’anno e per ben nove anni (includendo i canonici 18 mesi previsti) sono statoposto in convalescenza per “causa dipendente da motivo di servizio”. Praticamente circa tre anni nel corso delle proroghe “bibliche”.
Il danno economico si riferisce ad un trasferimento d’autorità dovuto a questo “castello accusatorio” (castello di carte!!!) da un Gruppo Speciale Antimafia a compiti d’ufficio, con una differenza di stipendio di circa 400 euro al mese.
Adesso, sperando di non aver tralasciato nulla d’importante, desidero chiederVi se, secondo la Vs illustre opinione, io posso richiedere l’indennizzo per la lungaggine delle I.P. o, se fossero decorsi i termini, posso intentare causa contro il Tribunale per i danni subiti ingiustamente. Considerate anche che, essendo un militare, la mia situazione all’interno della mia amministrazione è stata drammatica sino alla conclusione del fatto. Senza considerare l’impossibilità di fare carriera con i concorsi interni, rivestendo sempre la figura dell’indagato.
Le date precise sono le seguenti: Apertura del fascicolo 2002 – stralcio col solo mio nome tra gli indagati, febbraio 2003 – archiviazione per prescrizione del reato contestato luglio 2009 – A tal proposito vorrei ribadire che m’è stata negata anche la possibilità di oppormi al decreto di archiviazione poichè ad oggi nessuno ha notificato nulla nè a me nè alla mia amministrazione. E anche se mi appare chiaro che le richieste di archiviazione non devono essere notificate all’indagato, fatte salve le dovute eccezioni, tengo a precisare che una motivazione come quella addotta dal GIP nell’archiviazione, comporta inesorabilmente un “pericoloso” instaurarsi di un procedimento disciplinare di Stato nel quale solo in un caso su mille non si viene sospesi o degradati (e solo su questo sono stato fortunato, visto l’esito). Se, invece, la motivazione fosse stata quella del fatto che non sussiste, sarebbe stata palese l’inutilità dell’opposizione all’archiviazione. Comunque, sono fiducioso in un Vs suggerimento, anzi, mi riservo di ringraziarVi di persona per i Vs consigli e di pubblicizzare, quanto più m’è possibile, il nome del Vs Studio tra i miei colleghi ed amici. Grazie, davvero. Giovanni
Caro Giovanni, ringrazio, in primis, per i complimenti che sono sempre graditi ed anche perchè ci danno un input non indifferente a continuare il nostro lavoro nel migliore dei modi e , ovviamente, a cercare sempre di migliorarci. Venendo ora al caso concreto debbo dire che effettivamente il suo è una questione molto particolare in quanto è compito dello Stato ( intendendo qui la Procura competente) svolgere indagini nei confronti di chi si sospetta essere stato responsabile di un reato per poi, nel caso tali dubbi risultassero infondati, procedere all’archiviazione. E’ una iniziativa insindacabile dei pubblici ministeri che di solito , però, non provoca danni finendo il tutto appunto nella richiesta di archiviazione. Ciò non è però sempre vero ed il suo caso, veramente emblematico, ne è la riprova. Proporre un risarcimento in base alla Legge Pinto, a mio avviso, la vedrebbe soccombente sia in quanto il termine di proposizione della domanda è oramai scaduto sia anche in quanto, anche se tale termine non fosse trascorso ( ripeto che però nel suo caso non è così) con tale ricorso si otterrebbe solo un mero indennizzo che probabilmente non riuscirebbe a coprire l’effettivo danno da lei subito.
L’azione che sarebbe possibile fare è quella di fare una azione di responsabilità nei confronti del magistrato inquirente. Non voglio però darle false speranze in quanto la riuscita di un tale tipo di azione è davvero ardua ( si propone detta azione dinanzi a magistrati che giudicano di altri magistrati!) ed è un pò come andare contro i mulini a vento. Un libro che ho citato alcune volte nel blog ” magistrati ultracasta” è emblematico in tal senso. Pensi che il libro inizia con una storia di un magistrato sorpreso a molestare un minorenne e nonostante tutto non solo è stato assolto ma è stato persino reintegrato pienamente nel suo lavoro ! Capirà quindi, ma come appartenente alle Forze dell’Ordine ne sarà pienamente cosciente, che l’azione è tutt’altro che promettente. Rimane il fatto , a parer mio che questa è l’unica azione da intraprendere. Le riporto qui di seguito il testo della legge Vassalli nella sua versione originale:
***
Legge 13/04/1988 Num. 117
(in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88)
Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonchè agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali. 3. Nelle disposizioni che seguono il termine <> comprende tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.
Art. 2. Responsabilità per dolo o colpa grave.
1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. 2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto nè quella di valutazione del fatto e delle prove. 3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
Art. 3. Diniego di giustizia.
1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento. 2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell’ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell’istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell’ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra. 3. Quando l’omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell’imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell’istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.
Art. 4. Competenza e termini.
1. L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l’ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello dell’altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d’appello più vicino si applica il disposto dell’art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879. 2. L’azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l’azione è esperibile. 3. L’azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell’ambito del quale il fatto stesso si è verificato. 4. Nei casi previsti dall’art. 3 l’azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull’istanza. 5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.
Art. 5. Ammissibilità della domanda.
1. Il tribunale, sentite le parti, delibera in camera di consiglio sull’ammissibilità della domanda di cui all’art. 2. 2. A tale fine il giudice istruttore, alla prima udienza, rimette le parti dinanzi al collegio che è tenuto a provvedere entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione del giudice istruttore. 3. La domanda è inammissibile quando non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando è manifestamente infondata. 4. L’inammissibilità è dichiarata con decreto motivato, impugnabile con i modi e le forme di cui all’art. 739 del codice di procedura civile, innanzi alla corte d’appello che pronuncia anch’essa in camera di consiglio con decreto motivato entro quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Contro il decreto di inammissibilità della corte d’appello può essere proposto ricorso per cassazione, che deve essere notificato all’altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso è depositato nella cancelleria della stessa corte d’appello nei successivi dieci giorni e l’altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. La Corte di cassazione, ove annulli il provvedimento di inammissibilità della corte d’appello, dichiara ammissibile la domanda. Scaduto il quarantesimo giorno la parte può presentare, rispettivamente al tribunale o alla corte d’appello o, scaduto il sessantesimo giorno, alla Corte di cassazione, secondo le rispettive competenze, l’istanza di cui all’art. 3. 5. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d’appello o la Corte di cassazione che in sede di impugnazione dichiarano ammissibile la domanda rimettono per la prosecuzione del processo gli atti ad altra sezione del tribunale e, ove questa non sia costituita, al tribunale che decide in composizione interamente diversa. Nell’eventuale giudizio di appello non possono far parte della corte i magistrati che abbiano fatto parte del collegio che ha pronunziato l’inammissibilità. Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell’azione disciplinare; per gli estranei che partecipano all’esercizio di funzioni giudiziarie la copia degli atti è trasmessa agli organi ai quali compete l’eventuale sospensione o revoca della loro nomina.
Art. 6. Intervento del magistrato nel giudizio.
1. Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l’eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza. 2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato nel procedimento disciplinare. 3. Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste nè nel giudizio di ammissibilità, nè nel giudizio contro lo Stato.
Art. 7. Azione di rivalsa.
1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all’art. 5, esercita l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato. 2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare. 3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all’art. 2, comma 3, lettere b) e c).
Art. 8. Competenza per l’azione di rivalsa e misura della rivalsa.
1. L’azione di rivalsa deve essere promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L’azione di rivalsa deve essere proposta dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede la corte d’appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l’ufficio giudiziario al quale apparteneva, al momento del fatto, il magistrato che ha posto in essere il provvedimento, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d’appello di altro distretto più vicino. 3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L’esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all’esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale; se l’estraneo che partecipa all’esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, la misura della rivalsa è calcolata in rapporto a tale stipendio o reddito al tempo in cui l’azione di risarcimento è proposta.
Art. 9. Azione disciplinare.
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell’azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l’azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all’azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma 5 dell’art. 5. Resta ferma la facoltà del Ministro di grazia e giustizia di cui al secondo comma dell’art. 107 della Costituzione. 2. Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d’ufficio, nel giudizio di rivalsa. 3. La disposizione di cui all’art. 2, che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.
Art. 10. Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
1. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti, la competenza per i giudizi disciplinari e per i provvedimenti attinenti e conseguenti che riguardano le funzioni dei magistrati della Corte dei conti è affidata al consiglio di presidenza. 2. Il consiglio di presidenza è composto: a) dal presidente della Corte dei conti, che lo presiede; b) dal procuratore generale della Corte dei conti; c) dal presidente di sezione più anziano; d) da quattro cittadini scelti di intesa tra i Presidenti delle due Camere tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale; e) da dieci magistrati ripartiti tra le qualifiche di presidente di sezione, consigliere o vice procuratore, primo referendario e referendario in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1º gennaio dell’anno di costituzione dell’organo. 3. Alle adunanze del consiglio di presidenza partecipa il segretario generale senza diritto di voto. 4. Il consiglio di presidenza ha il compito di decidere in ordine alle questioni disciplinari. Alle adunanze che hanno tale oggetto non partecipa il segretario generale ed il procuratore generale è chiamato a svolgervi, anche per mezzo dei suoi sostituti, esclusivamente le funzioni inerenti alla promozione dell’azione disciplinare e le relative richieste. 5. I cittadini di cui alla lettera d) del comma 2 non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le funzioni della Corte dei conti. 6. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera e) del comma 2 partecipano, in unica tornata, tutti i magistrati con voto personale e segreto. 7. Ciascun elettore ha facoltà di esprimere soltanto una preferenza. Sono nulli i voti espressi oltre tale numero. 8. Per l’elezione è istituito presso la Corte dei conti l’ufficio elettorale nominato dal presidente della Corte dei conti e composto da un presidente di sezione, che lo presiede, e da due consiglieri più anziani di qualifica in servizio presso la Corte dei conti. 9. Il procedimento disciplinare è promosso dal procuratore generale della Corte dei conti. Nella materia si applicano gli articoli 32, 33, commi secondo e terzo, e 34 della legge 27 aprile 1982, n. 186. 10. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma della Corte dei conti si applicano in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 7, primo, quarto, quinto e settimo comma, 8, 9, quarto e quinto comma, 10, 11, 12, 13, primo comma, numeri 1), 2), 3), e secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4), 8), 9), della legge 27 aprile 1982, n. 186.
Art. 11. Disposizioni concernenti i referendari e primi referendari della Corte dei conti.
1. é abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691. 2. Si applicano ai referendari e primi referendari della Corte dei conti gli articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge. 3. Al relativo onere si provvede mediante l’indisponibilità per tre anni di cinque posti di quelli cumulativamente previsti per le qualifiche di consigliere, vice procuratore generale, primo referendario e referendario dalla tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, integrata ai sensi dell’art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell’art. 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
Art. 12. Stato giuridico ed economico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti.
1. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all’indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.
Art. 13. Responsabilità civile per fatti costituenti reato.
1. Chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l’azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie. 2. All’azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti.
Art. 14. Riparazione per errori giudiziari.
1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.
Art. 15. Patrocinio gratuito per i meno abbienti.
1. Chi ha un reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata inferiore a lire dieci milioni, ovvero non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ha diritto alla gratuità del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato per l’esercizio dell’azione civile ai sensi della presente legge. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti della legge 11 agosto 1973, n. 533. 3. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, aggiorna entro il 30 aprile di ciascun anno l’importo di cui al comma 1 sulla base dell’indice di svalutazione monetaria rilevato dall’ISTAT per l’anno precedente.
Art. 16. Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari collegiali.
1. All’art. 148 del codice di procedura penale dopo il comma terzo è aggiunto il seguente: <>. 2. All’art. 131 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: <>. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. Il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso. 4. Nei casi previsti dall’art. 3, il magistrato componente l’organo giudiziario collegiale risponde, altresì, in sede di rivalsa, quando il danno ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato dall’inosservanza di obblighi di sua specifica competenza. 5. Il tribunale innanzi al quale è proposta l’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l’acquisizione agli atti del giudizio. 6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia vengono definiti i modelli dei verbali di cui ai commi 1, 2 e 3 e determinate le modalità di conservazione dei plichi sigillati nonchè della loro distruzione quando sono decorsi i termini previsti dall’art. 4.
Art. 17. Modifica dell’art. 328 del codice penale.
1. Il secondo comma dell’art. 328 del codice penale è sostituito dal seguente: <>.
Art. 18. Misure finanziarie.
1. Agli oneri conseguenti all’attuazione dell’art. 15 della presente legge, valutati in lire 2.000 milioni in ragione d’anno a decorrere dall’esercizio 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1988, utilizzando parzialmente l’accantonamento <>. 2. Gli altri oneri derivanti dall’attuazione della presente legge sono imputati ad apposito capitolo da istituire <> nello stato di previsione del Ministero del tesoro alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine iscritto nel medesimo stato di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente legge non si applica ai fatti illeciti posti in essere dal magistrato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, anteriormente alla sua entrata in vigore.
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La legge ha subito poi alcune modificazioni tra cui il termine per proporre azione che è ora di due anni.
Come avrà capito e lo avevo già esplicitato nell’articolo dedicato alle cattive indagini svolte per il caso Yara Gambirasio io sono per il motto che ” chi sbaglia paga”. I magistrati spesso sono pronti a sottolineare gli errori degli altri ma non ammettono nè pagano i propri e questo non lo ritengo nè costituzionale nè civile. Tutti siamo soggetti, quali esseri umani, ad errori ma poichè spesso dobbiamo pagare per quanto commesso anche se involontariamente questa regolare deve valere per tutti anzi per primis proprio per i magistrati visto il ruolo che rivestono.
Anche se quindi la sua azione non avrà vita facile ( e mi scusi la franchezza ma ho sempre condotto il mio lavoro con onestà : non ho mai capito , infatti, come alcuni colleghi possano garantire la vincita di cause ai loro clienti quando la decisione non spetta a loro e quando vi possono essere diversi imprevisti nello svolgimento della stessa!) riterrei giusto che la proponesse. Se poi alla fine , purtroppo ( ma spero di no) l’azione non verrà accolta , bè, almeno potrà dire di aver combattuto e quindi non sarà mai stata proposta invano.
Le auguro una buona domenica