RISARCIMENTO LEGGE PINTO
I nostri servizi
Offriamo la nostra competenza a coloro i quali, ritenendo di aver subito o di subire un procedimento dalla durata irragionevole, hanno intenzione di proporre ricorso per ottenere il dovuto risarcimento.
A tal fine ci potrete inizialmente, senza alcun impegno, contattarci al fine di
far valutare l’effettiva possibilità di ottenere il risarcimento previsto dalla legge
Pinto e/o ricevere informazioni al riguardo.
Contattateci senza
impegno per una prima consulenza
info@bartolinistudiolegale.com
Svolgimento della pratica con anticipo delle sole spese vive e pagamento onorari solo a risarcimento ottenuto con patto di quota lite.
Cos’è?
I tempi della giustizia sono lunghi, anzi, a volte, lunghissimi ma se il processo si potrae oltre il dovuto si ha diritto ad un risarcimento. Il diritto ad un procedimento celere è persino garantito costituzionalmente e chi è stato coinvolto in un procedimento per un periodo di tempo irragionevole ha diritto, in base alla L. 89 del 24 marzo 2001 ( c.d. Legge Pinto) ad un’equa riparazione.
L’art. 6,paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali recita :”Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”.
In base alla legge Pinto, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, ( 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per il terzo grado) a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di conciliazione della stessa, si ha diritto ad una somma di denaro per ogni anni di eccessiva durata del processo pari a circa 1000/1500 euro per ogni anno di durata in più; somma che può aumentare sino ad euro 2000,00 in casi di particolare importanza.
Come e quando si propone il ricorso?
Il ricorso può essere proposto sia in corso di causa sia al termine entro 6 mesi – si badi bene –dal passaggio in giudicato della sentenza.Nella redazione del ricorso si dovrà tenere in considerazione diverse circostanze tra cui la complessità del procedimento ed il comportamento delle stesse parti e del giudice.
Per presentare il ricorso si ha
un termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce
il processo. ATTENZIONE!!!
Scaduti i sei mesi, la parte è considerata decaduta dal proporre il ricorso.
Ovviamente tale termine non sussiste in corso di causa.
II risarcimento va chiesto con ricorso alla Corte d’Appello territorialmente competente, secondo una speciale tabella prevista dall’art. 1 disp.att. cpp, e deve essere deciso entro 4 mesi dal deposito. Va proposto nei confronti del Ministero della Giustizia, se si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministero della Difesa quanto si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministero delle Finanze quando si tratta di
procedimenti del giudice tributario.
Nel ricorso si dovrà provare la lungaggine processuale attraverso la produzione dei verbali di udienza con gli eventuali rinvii di ufficio nonché ogni altro elemento da cui si possa desumere la violazione dell’art. 6, par. 1.
Al termine la Corte d’Appello depositerà il decreto, immediatamente esecutivo, con il quale lo Stato Italiano verrà condannato a corrispondere al ricorrente un indennizzo, oltre alle spese legali sostenute. Il decreto dovrà poi venir notificato, a cura del difensore, all’Avvocatura dello Stato.
Legge Pinto: tabella di competenza per proporre i ricorsi
| Roma | Perugia |
| Perugia | Firenze |
| Genova | Torino |
| Firenze | Genova |
| Torino | Milano |
| Milano | Brescia |
| Brescia | Venezia |
| Trento | Trieste |
| Trieste | Bologna |
| Ancona | L’Aquila |
| L’Aquila | Campobasso |
| Campobasso | Bari |
| Bari | Lecce |
| Lecce | Potenza |
| Potenza | Catanzaro |
| Cagliari |
BolognaRoma
AnconaPalermoCaltanisettaCataniaMessinaCaltanisettaCataniaMessinaR. CalabriaR.CalabriaCatanzaroCatanzaroSalernoSalernoNapoliNapoliRoma












