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Da marzo 2011 obbligatoria!
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Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Viene in tal modo esercitata la delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’ che svolge la mediazione senza potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari con lo scopo di cercare di far , appunto, mediare le parti sulla questione che le stesse hanno sottoposto alla sua attenzione.
L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.
Tipi di mediazione
Dal punto di vista del contenuto, essenzialmente si possono distinguere due tipologie di mediazione:
• la prima volta alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia;
• la seconda, invece, alla formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia. I mediatori non possono adottare decisioni vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione.
La mediazione può essere distinta anche in:
- facoltativa, e cioé scelta dalle parti – demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione
Mediazione obbligatoria
Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
condominio,
diritti reali,
divisione,
successioni ereditarie,
patti di famiglia,
locazione,
comodato,
affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Come si svolge la mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, viene designato un mediatore e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda). La domanda e la data dell’incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante. Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia. La mediazione può essere proposta anche nel corso del processo su richiesta delle parti e/o anche su invito del giudice.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione non può durare più di 4 mesi.
Esito della mediazione
Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore.
Se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.
Nel verbale, contenente l’indicazione della proposta, si dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata . Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale, salvo esplicito consenso delle parti, e il mediatore sarà tenuto al segreto professionale su di esse.
Quando il mediatore svolge sessioni separate con le singole parti, non potrà rivelare alcuna informazione, acquisita durante tali sessioni, all’altra parte.
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia per gli organismi di mediazione pubblici. Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della giustizia. La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
NORMATIVA
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Legge 18 giugno 2009, n. 69
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D. Lgs. 28/2010 – Attuazione dell’art. 60 della L. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
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D.Lgs. 104/2010 - Attuazione dell’art. 44 L. 69/2009 recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo
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D.Lgs. 110/2010 – Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell’art. 65 della L. 69/2009
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