L’importanza di essere qualificati come persona offesa: riflessioni sul risarcimento Costa Concordia

Questo post si rende necessario per fare chiarezza sulla procedura giudiziaria avente ad oggetto il disastro Costa Concordia. Si farebbe un gravissimo errore a limitare tale azione alla semplice liquidazione del danno in campo civilistico ed in particolar modo in via stragiudiziale con la compagnia assicurativa. Se così si facesse si paragonerebbe la strage della Concordia ad una pratica risarcitoria RCA. Il paragone, va da sè, che non regge . Infatti bisogna non solo valutare l’azione risarcitoria civilistica , che ovviamente potrebbe non limitarsi ad un accordo stragiudiziale con la compagnia, ma anche l’azione penale. Sul primo campo – civilistico – v’è da dire che la maggior parte delle vittime ha riportato un danno psicologico il cui accertamento non è sempre agevole se non curato da professionisti seri e competenti. Infatti sul punto abbiamo chiesto all’Avv. Fabrizio Bartolini, nostro consulente, e che ha curato e sta curando la posizione di diverse vittime della strage di Viareggio quale sia stata la sua esperienza in maniera di danno psicologico.

Avv. Fabrizio Bartolini : ” V’è da dire che il danno psicologico di per sè viene quasi sempre legato ad un danno di natura fisica e valutato di conseguenza. Risarcire il solo danno psicologico non è cosa da poco ma con la strage di Viareggio possiamo dire che si è avuta una svolta fondamentale nel campo risarcitorio e cioè si è riconosciuto il danno psicologico come danno a sè stante e come danno equivalente se non maggiore di quello fisico. Difficile inoltre è il suo accertamento. Infatti, ad esempio, ricordo il caso di due bambini rimasti coinvolti nella strage che , per fortuna, non avevano subito lesioni fisiche ma un gravissimo danno psicologico periziato dal nostro consulente nella misura del 20 % di invalidità. Il medico della compagnia assicurativa dapprima riconosceva uno 0% di postumi in quanto riteneva che il danno non avrebbe lasciato conseguenze nella vita dei minori in quanto crescendo non si sarebbero ricordati di tale accadimento. Non ci siamo arresi! Abbiamo richiesto una nuova visita alla compagnia assicurativa che ci è stata concessa. I bambini andavano così di nuovo a visita dallo stesso medico che in precedenza aveva riconosciuto l’assenza di postumi stavolta riconoscendogli un 8% di invalidità. Ovviamente io e lo psicologo che aveva seguito il caso non eravamo affatto soddisfatti del risultato, interrogandoci, tra l’altro, su come lo stesso medico prima potesse riconoscere l’assenza di postumi e poi riconsocere una invalidità pari all’8%. Bè abbiamo deciso di andare avanti ed ho proposto una accertamento tecnico preventivo in Tribunale : il risultato è stato eccellente in quanto il CTU nominato ha riconosciuto una invalidità pari al 25% di postumi. Questo è solo un esempio delle svariate posizioni che si sono affrontate nella strage di Viareggio ma rende bene l’idea, credo, di come sia stato difficile accertare e far riconoscere il danno psicologico come danno a sè stante. La stessa cosa , ovviamente, accadrà nel caso della Costa Concordia in quanto presumo che le compagnie assicurative incaricheranno psicologi che cercheranno di non riconoscere alcunchè di postumi a chi quella notte ha subito un trauma indimenticabile”.

Legalius:” quindi non solo risarcimento del danno in via stragiudiziale ma anche giudizialmente tramite ATP ( accertamento tecnico preventivo)”.

Avv. Fabrizio Bartolini : ” Certo ma non solo. Anche azioni legali qualora non si trovi un accordo serio e nell’interesse delle vittime. Ritengo che in questi casi, come presumo sarà per la Concordia, sia agevole, in caso di discordanza di perizie, proporre più che una causa una azione di accertamento tecnico in Tribunale il quale provvederà a nominare un proprio perito sulla cui valutazione baseremo il risarcimento. Questa azione garantisce un risultato certo e veloce per la vittima”

Legalius : nella strage di Viareggio quanto ha inciso l’azione penale e come potrà incidere nel caso Costa Concordia?

Avv. Fabrizio Bartolini : ” Nel caso di stragi di questo genere prescindere da una azione penale, a mio avviso, è una follia. Molte vittime che non hanno intrapreso anche l’azione penale si sono visti limitati nei loro diritti e sono sempre in attesa di risarcimento. Prima di tutto l’essere presente nell’azione penale è fondamentale in quanto spinge la compagnia a liquidare il danno più in fretta ed in maniera congrua in quanto vuole limitare la costituzione della parte civile. E’ infatti da premettere che la richiesta danni può avvenire o in sede civile o in sede penale con la costituzione di parte civile ma non in ambedue i casi altrimenti si arriverebbe ad un doppio risarcimento. Fintantoche il risarcimento non è avvenuto si può tranquillamente intraprendere l’azione penale ed in attesa dello svolgimento delle indagini costituirsi persona offesa in attesa dell’udienza preliminare, primo momento utile per la costituzione di parte civile”

Legalius : quanto è importante costituirsi in casi del genere persona offesa in un procedimento penale?

Avv. Fabrizio Bartolini : ” A  mio avviso è non importante ma bensì fondamentale. Ad esempio nella strage di Viareggio le persone offese hanno potuto partecipare tramite i propri legali, tra cui il sottoscritto, all’incidente probatorio ove è avvenuto lo scandalo del perito Licciardello pagato dalle FS, sollevato proprio dal sottoscritto. Se non vi fossero state le persone offese non si sarebbe fatto chiarezza sul come mai la perizia relativa alle cause del disastro di Viareggio redatta dai periti incaricati dal Gip era lacunosa al limite dell’imbarazzo. Ma inoltre le persone offese hanno manifestato dinanzi la Procura, quali persone costituite nel fascicolo del PM, dando un grosso impulso alle indagini e aiutando la Procura nello svolgimento delle stesse”

Legalius : ma in casi di disastri come la strage di Viareggio o come la Concordia non è automatico la costituzione della qualità di persona offesa?

Avv. Fabrizio Bartolini : ” Nella strage di Viareggio molti reati che sono stati imputati agli odierni indagati sono reati procedibili d’ufficio e quindi visto il bilancio dei morti e la gravità delle lesioni riportate da molti superstiti ciò è avvenuto in automatico. Per coloro che avevano il solo danno psicologico la questione era diversa ed abbiamo presentato formale querela”

Legalius: quindi anche per il caso Concordia è consigliabile procedere con la querela ?

Avv. Fabrizio Bartolini : ” A mio avviso si. Tra i vari reati che la Procura addebiterà ai responsabili del disastro Concordia vi sarà anche quello di omicidio colposo e di lesioni colpose. Quest’ultimo reato è procedibile a querela e quindi le vittime dovranno presentare querela entro tre mesi dal fatto allegando una certificazione medico -psicologica. Ecco perchè a mio avviso bisogna muoversi ed in fretta “.

Ringraziamo l’Avv. Fabrizio Bartolini per la disponibilità e per averci chiarito alcuni punti che noi ritenevamo importanti chiarire restando a disposizione per assistenza con i nostri consulenti , periti, medici.

Regole condominiali :dalla parte di Fido

Chi vive in un condominio sa bene che gli animali non sono quelli che portano la museruola ma, se il nostro amico Fido di notte inizia ad abbaiare o il nostro micio sporca le scale, le cose potrebbero ritorcerci contro di noi. La prima cosa da fare è quella di leggersi una copia del regolamento del condominio che potrebbe contenere limitazioni per il nostro fedele amico. Anche quando ci si trasferisce o si acquista casa in un condominio questa circostanza non può essere sottovalutata, onde poi non avere futuri rimpianti.

Nessuno può vietarvi di tenere in casa un cane e un gatto basta che non si creino fastidi a terzi. La regola è la stessa di quella che viene applicata al condomino che alle due di notte mette lo stereo a tutto volume. Ovvio che non gli si può impedire di tenere in casa lo stereo ma se la musica da fastidio agli altri condomini questi possono agire per far cessare tale comportamento.

In generale si può dire che il regolamento condominiale non può vietare il possesso di animali ma può regolarne la convivenza. Diverso è il caso del regolamento contrattuale cioè di quello approvato all’unanimità da tutti i condomini: in questo caso possono essere previste regole più rigide. Anche nel caso di regolamento contrattuale, però, le regole e i divieti debbono essere specifici. Se ad esempio detto regolamento vietasse la presenza di cani in casa ma il nostro amico Fido non desse alcun disturbo, un ricorso al Giudice con grande probabilità ci darebbe ragione. L’ultima parola, in caso di disaccordo, spetta quindi al Giudice che potrà anche allontanare il nostro fedele amico ma solo qualora sia dimostrato che questi arrechi disturbo agli altri condomini.

Il buon senso vuole o vorrebbe che in caso in cui un animale, ad esempio, sporchi ci si rivolga all’amministratore il quale provvederà ad inviare una lettera al proprietario o a convocarlo per fargli presente il disturbo arrecato. In un vivere civile questo dovrebbe essere sufficiente per ovviare ad ogni problematica futura. Più di questo però non può essere chiesto all’amministratore e se ciò non sarà sufficiente si dovrà ricorrere in Tribunale. La causa potrà essere intentata o da un singolo condomino o dall’amministratore previa delibera assembleare e andrà proposta contro il proprietario dell’animale domestico.

La prima regola è però sempre quella della tolleranza : se Fido ha abbaiato poche volte è buona regola, anche del vivere civile, evitare di inveire contro il proprietario né tanto meno minacciare l’animale di una fine poco raccomandabile : se così fosse il proprietario dell’animale potrebbe denunciarvi e farebbe bene.

Il fastidio creato dall’animale è tutelabile solo se supera la normale tollerabilità proprio come qualsiasi altra attività quotidiana.

Quindi se regna il buon senso ed un pizzico di tolleranza il nostro amico Fido potrà continuare tranquillamente ad allietarci i nostri giorni e non aver nulla a che temere.

Anagrafe degli animali d’affezione

È la banca nazionale che identifica e raccoglie le informazione relative al nostro amico Fido, ma anche relative ai gatti e altri piccoli animali da compagnia che portano il microchip di riconoscimento. L’iscrizione alla banca dati è gratuita.

V’è da dire che tutti i proprietari di cani sono obbligati a registrare il proprio “amico” all’anagrafe canina del proprio Comune e ciò serve a garantire l’identità degli animali in caso di smarrimento degli stessi. Non farlo può comportare , oltre alle sanzioni previste per legge, anche delle problematiche nel caso in cui il cane provochi danni a terzi e si richieda la copertura alla propria compagnia assicurativa ( ad esempio nel caso di stipula di polizza del capo famiglia). In questo caso l’assicurazione non mancherà certamente di rifiutarvi il pagamento, nonostante il regolare pagamento del premio, sostenendo che non vi è prova della proprietà del cane.

A seguito di un sinistro non trovo lavoro. Voglio il risarcimento! La Cassazione glielo nega!

Oltre che vittima anche la beffa!

Tizia era stata vittima di un incidente stradale in quanto trasportata. A seguito del sinistro ella aveva riportato gravi lesioni tanto da necessitare una lunga degenza che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarla. Ecco, quindi, che al danno biologico doveva venir considerato anche l’ulteriore danno per aver perso il posto di lavoro e la difficoltà, in tempo di crisi, a trovare nuova occupazione. Questo almeno così credeva Tizia in quanto la Corte di Cassazione , con sentenza 25221/2011, III Sezione Civile, non le ha dato certamente ragione….anzi!

Ma vediamo come si erano svolti i fatti.

Il sinistro era avvenuto a causa di un tamponamento a catena ove Tizia, quale trasportata nella macchina di mezzo, aveva avuto la peggio.

In primo grado a Tizia non era andata male in quanto le era stato riconosciuto un risarcimento intorno ai 250mila euro.

In Appello, però le cose andavano assai diversamente in quanto la somma risarcitoria veniva ridotta drasticamente: poco più di 95mila euro.

I giudici di secondo grado, ritenevano che «il Tribunale aveva calcolato il danno patrimoniale come se l’incapacità lavorativa della danneggiata corrispondesse al 100 per cento del totale, mentre detta invalidità era stata accertata in sede peritale nella misura del 18 per cento ed ha rettificato il calcolo di conseguenza, in considerazione del fatto che l’infortunata, pur avendo perso il posto di lavoro, avrebbe potuto in futuro dedicarsi ad altra attività».


La donna si sente presa in giro e ricorre fermamente in Cassazione contestando la valutazione economica effettuata dalla Corte di Appello: sono stata licenziata a seguito del sinistro – riferisce la donna – e non riesco a trovare lavoro, com’è possibile non considerare tale danno ?

Inoltre la natura delle lesioni riportate rende difficile riprendere l’attività lavorativa, che richiede fatica fisica: chi mai mi prenderà a lavorare e cosa potro’ effettivamente fare visto che sono capace a fare lavori manuali?

 

 

In base a queste lagnanze la ricorrente ha sostenuto che «il danno patrimoniale da lucro cessante avrebbe dovuto essere valutato in termini non rigorosamente ancorati alla percentuale di invalidità», tenendo presente, piuttosto, che «la riduzione dell’attività lavorativa specifica, che non rientri tra i postumi di lieve entità, consente di presumere che la futura capacità di guadagno ne risulterà ridotta in misura non necessariamente proporzionale alla percentuale di invalidità», come affermato anche dalla giurisprudenza.


La Cassazione riconosce, in parte, le motivazioni di Tizia in quanto sostiene che il danno patrimoniale da lucro cessante può essere valutato anche discostandosi in certa misura dalla percentuale di invalidità accertata in sede peritale, ma, dall’altro lato, le da comunque torto in quanto sottolinea come viene affidato alla parte danneggiata l’onere di dimostrare l’inadeguatezza della misura dell’invalidità accertata, cosa che Tizia non ha fatto.
 Il consulente tecnico aveva quantificato l’invalidità permanente con riferimento non all’invalidità in genere, ma all’incapacità lavorativa specifica dell’infortunata, tenendo conto, cioè, dell’attività di lavoro svolta», mentre la ricorrente non ha indicato «le ragioni per cui la percentuale dovrebbe ritenersi inadeguata alla sua particolare condizione» né le lacune della relazione peritale. E nemmeno può attribuirsi rilievo «alla circostanza che, a seguito delle lesioni e della lunga assenza dal lavoro che ne è seguita, l’infortunata è stata licenziata dal posto di lavoro».
Per questi motivi, il risarcimento dei danni stabilito in Appello viene confermato dalla Cassazione anche se, si badi bene, il ragionamento con cui le due corti giungono alla medesima conclusione è differente.

Tizia ha quindi ricevuto un altro colpo, ancor più severo, inferto dalla macchina della giustizia che le rimarrà addosso per tutta la vita ricordandole che ……chi troppo vuole nulla stringe…..