Regole condominiali :dalla parte di Fido
10 gennaio 2012 By Leave a Comment
Chi vive in un condominio sa bene che gli animali non sono quelli che portano la museruola ma, se il nostro amico Fido di notte inizia ad abbaiare o il nostro micio sporca le scale, le cose potrebbero ritorcerci contro di noi. La prima cosa da fare è quella di leggersi una copia del regolamento del condominio che potrebbe contenere limitazioni per il nostro fedele amico. Anche quando ci si trasferisce o si acquista casa in un condominio questa circostanza non può essere sottovalutata, onde poi non avere futuri rimpianti.
Nessuno può vietarvi di tenere in casa un cane e un gatto basta che non si creino fastidi a terzi. La regola è la stessa di quella che viene applicata al condomino che alle due di notte mette lo stereo a tutto volume. Ovvio che non gli si può impedire di tenere in casa lo stereo ma se la musica da fastidio agli altri condomini questi possono agire per far cessare tale comportamento.
In generale si può dire che il regolamento condominiale non può vietare il possesso di animali ma può regolarne la convivenza. Diverso è il caso del regolamento contrattuale cioè di quello approvato all’unanimità da tutti i condomini: in questo caso possono essere previste regole più rigide. Anche nel caso di regolamento contrattuale, però, le regole e i divieti debbono essere specifici. Se ad esempio detto regolamento vietasse la presenza di cani in casa ma il nostro amico Fido non desse alcun disturbo, un ricorso al Giudice con grande probabilità ci darebbe ragione. L’ultima parola, in caso di disaccordo, spetta quindi al Giudice che potrà anche allontanare il nostro fedele amico ma solo qualora sia dimostrato che questi arrechi disturbo agli altri condomini.
Il buon senso vuole o vorrebbe che in caso in cui un animale, ad esempio, sporchi ci si rivolga all’amministratore il quale provvederà ad inviare una lettera al proprietario o a convocarlo per fargli presente il disturbo arrecato. In un vivere civile questo dovrebbe essere sufficiente per ovviare ad ogni problematica futura. Più di questo però non può essere chiesto all’amministratore e se ciò non sarà sufficiente si dovrà ricorrere in Tribunale. La causa potrà essere intentata o da un singolo condomino o dall’amministratore previa delibera assembleare e andrà proposta contro il proprietario dell’animale domestico.
La prima regola è però sempre quella della tolleranza : se Fido ha abbaiato poche volte è buona regola, anche del vivere civile, evitare di inveire contro il proprietario né tanto meno minacciare l’animale di una fine poco raccomandabile : se così fosse il proprietario dell’animale potrebbe denunciarvi e farebbe bene.
Il fastidio creato dall’animale è tutelabile solo se supera la normale tollerabilità proprio come qualsiasi altra attività quotidiana.
Quindi se regna il buon senso ed un pizzico di tolleranza il nostro amico Fido potrà continuare tranquillamente ad allietarci i nostri giorni e non aver nulla a che temere.
Anagrafe degli animali d’affezione
È la banca nazionale che identifica e raccoglie le informazione relative al nostro amico Fido, ma anche relative ai gatti e altri piccoli animali da compagnia che portano il microchip di riconoscimento. L’iscrizione alla banca dati è gratuita.
V’è da dire che tutti i proprietari di cani sono obbligati a registrare il proprio “amico” all’anagrafe canina del proprio Comune e ciò serve a garantire l’identità degli animali in caso di smarrimento degli stessi. Non farlo può comportare , oltre alle sanzioni previste per legge, anche delle problematiche nel caso in cui il cane provochi danni a terzi e si richieda la copertura alla propria compagnia assicurativa ( ad esempio nel caso di stipula di polizza del capo famiglia). In questo caso l’assicurazione non mancherà certamente di rifiutarvi il pagamento, nonostante il regolare pagamento del premio, sostenendo che non vi è prova della proprietà del cane.
A seguito di un sinistro non trovo lavoro. Voglio il risarcimento! La Cassazione glielo nega!
1 dicembre 2011 By Leave a Comment
Oltre che vittima anche la beffa!
Tizia era stata vittima di un incidente stradale in quanto trasportata. A seguito del sinistro ella aveva riportato gravi lesioni tanto da necessitare una lunga degenza che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarla. Ecco, quindi, che al danno biologico doveva venir considerato anche l’ulteriore danno per aver perso il posto di lavoro e la difficoltà, in tempo di crisi, a trovare nuova occupazione. Questo almeno così credeva Tizia in quanto la Corte di Cassazione , con sentenza 25221/2011, III Sezione Civile, non le ha dato certamente ragione….anzi!
Ma vediamo come si erano svolti i fatti.
Il sinistro era avvenuto a causa di un tamponamento a catena ove Tizia, quale trasportata nella macchina di mezzo, aveva avuto la peggio.
In primo grado a Tizia non era andata male in quanto le era stato riconosciuto un risarcimento intorno ai 250mila euro.
In Appello, però le cose andavano assai diversamente in quanto la somma risarcitoria veniva ridotta drasticamente: poco più di 95mila euro.
I giudici di secondo grado, ritenevano che «il Tribunale aveva calcolato il danno patrimoniale come se l’incapacità lavorativa della danneggiata corrispondesse al 100 per cento del totale, mentre detta invalidità era stata accertata in sede peritale nella misura del 18 per cento ed ha rettificato il calcolo di conseguenza, in considerazione del fatto che l’infortunata, pur avendo perso il posto di lavoro, avrebbe potuto in futuro dedicarsi ad altra attività».
La donna si sente presa in giro e ricorre fermamente in Cassazione contestando la valutazione economica effettuata dalla Corte di Appello: sono stata licenziata a seguito del sinistro – riferisce la donna – e non riesco a trovare lavoro, com’è possibile non considerare tale danno ?
Inoltre la natura delle lesioni riportate rende difficile riprendere l’attività lavorativa, che richiede fatica fisica: chi mai mi prenderà a lavorare e cosa potro’ effettivamente fare visto che sono capace a fare lavori manuali?
Questo post si rende necessario per fare chiarezza sulla procedura giudiziaria avente ad oggetto il disastro Costa Concordia. Si farebbe un gravissimo errore a limitare tale azione alla semplice liquidazione del danno in campo civilistico ed in particolar modo in via stragiudiziale con la compagnia assicurativa. Se così si facesse si paragonerebbe la strage della Concordia ad una pratica risarcitoria RCA. Il paragone, va da sè, che non regge . Infatti bisogna non solo valutare l’azione risarcitoria civilistica , che ovviamente potrebbe non limitarsi ad un accordo stragiudiziale con la compagnia, ma anche l’azione penale. Sul primo campo – civilistico – v’è da dire che la maggior parte delle vittime ha riportato un danno psicologico il cui accertamento non è sempre agevole se non curato da professionisti seri e competenti. Infatti sul punto abbiamo chiesto all’Avv. Fabrizio Bartolini, nostro consulente, e che ha curato e sta curando la posizione di diverse vittime della strage di Viareggio quale sia stata la sua esperienza in maniera di danno psicologico.