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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; danno</title>
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	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
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		<title>Ingiustizia italiana: un cane che si morde la coda</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:27:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Avvocato:  Sig. Tizio l&#8217;udienza relativa alla pratica che mi aveva affidato , stamani è andata bene. Cliente : bene!  ma la sentenza quando uscirà? Avvocato : Prima della sentenza c&#8217;è ancora tempo. Proceduralmente è stata fissata la data per la precisazioni delle conclusioni e poi vi sarà la sentenza. Cliente : Va bene lo stesso, [...]]]></description>
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<h3><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3709" style="border-image: initial; border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="57168987" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/57168987-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Avvocato</strong>:  Sig. Tizio l&#8217;udienza relativa alla pratica che mi aveva affidato , stamani è andata bene.</h3>
<h3><strong>Cliente</strong> : bene!  ma la sentenza quando uscirà?</h3>
<h3><strong>Avvocato</strong> : Prima della sentenza c&#8217;è ancora tempo. Proceduralmente è stata fissata la data per la precisazioni delle conclusioni e poi vi sarà la sentenza.</h3>
<h3><strong>Cliente</strong> : Va bene lo stesso, una sola udienza e poi finalmente la causa è terminata.</h3>
<h3><strong>Avvocato</strong> : Si il primo grado, si ricordi che vi è sempre la possibilità dell&#8217;appello e poi del ricorso in cassazione.</h3>
<h3><strong>Cliente</strong> : Intanto guardiamo a questo grado di giudizio, poi vedremo. Ma mi scusi la prossima e ultima udienza a quando è stata fissata?</h3>
<h3><strong>Avvocato</strong> : La prossima udienza è fissata per fine 2013.</h3>
<h3><strong>Cliente</strong> : Imprecazioni&#8230;.un rinvio scandaloso</h3>
<h3><strong>Avvocato</strong> : Purtroppo No ! E&#8217; la norma!</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Di chi è la colpa? Magistrati fannulloni? Cancellieri nulla facenti? In realtà nulla di tutto questo in quanto i lavoratori della giustizia sono, qui in Italia, tra i più produttivi di Europa. Il sistema è però allo sfascio! Si pensi che a Reggio Calabria un giudizio di primo grado ha una durata media di 2056 gg. e chi ne fa le conseguenze sono i diritti di milioni di italiani. Ovviamente c&#8217;è anche chi si giova di questo sistema e va a braccetto con lo stesso. Chi ha torto infatti a poco da temere nell&#8217;immediatezza e con gli anni &#8230;poi di vedrà! Frequenti sono i casi ad esempio di società che una volta condannate sono state cancellate o si trovano incapienti mentre al momento dell&#8217;instaurazione della causa avrebbero potuto comunque soddisfare le pretese di chi chiedeva giustizia. In questo sistema i giusti ci rimettono e i furbi ci guadagnano e tra questi furbi il nostro Stato non è da meno, come vedremo poi. Tutto questo non solo incide negativamente sui diritti degli italiani ma anche sulle loro tasche. Si stima che la macchina della &#8220;ingiustizia&#8221; costi 20 miliardi all&#8217;anno allo Stato Italiano per i ritardi e lungaggini processuali. Più ritardi vi sono più costi vi sono. Spesso i giudici hanno carichi di lavoro ingestibili e ciò crea altro danno in quanto chi è troppo indaffarato, si sa, spesso tira via le cose. Ecco allora che escono sentenze frettolose, in cui non sono stati esaminati tutti gli aspetti della lunga causa , in poche parole appellabili! E alla lungaggine del primo grado si aggiunge anche quella del secondo e terzo grado di giudizio. Si pensi ai soli 8 giudici di Messina o ai soli due giudici di Lavoro a Lucca i quali sono costretti a rimandare le sentenze anche per due anni. Vi è chi si è sentito dare torto in una causa dopo 37 anni, dopo nove verdetti favorevoli precedenti. Pure il diritto di famiglia non è esente da tale situazione. Al Tribunale dei Minorenni di Firenze si attende oltre un anno l&#8217;uscita di una sentenza , anche di semplice redazione: eppure qui la tutela dei minori dovrebbe comunque avere una corsia preferenziale. Ma gli stessi giudici si trovano a fare anche i pm presso il predetto Tribunale con carichi di lavoro non indifferenti . La sig.ra Nicolina Navaretta ha 97 anni e si è vista rinviare la causa in appello al 2014. Quando compirà 100 anni dovrà svolgersi ancora il terzo grado di giudizio. Ovviamente poi in tutto questo ci sono anche giudici che non fanno bene il loro dovere come quei tre giudici di Bari indagati per una storia di soldi rubati ai fallimenti. In classifica, in campo della giustizia, siamo tra i paesi del terzo mondo : si pensi che ci battono la Ghana, la Gambia, il Vietnam. Inoltre i costi dell giustizia da noi sono altissimi per un servizio che non funziona. Dopo anni ed anni di attesa il danneggiato si trova con una sentenza in mano, un semplice pezzo di carta che deve essere eseguito. Quindi il processo non è terminato, anzi si deve dare luogo al procedimento esecutivo non certamente meno lungo di un giudizio di primo grado.  Come si è già detto il vero rischio è che il creditore, dopo anni ed anni di attesa, non riesca a trovare più niente su cui soddisfarsi e siccome in Italia vi sono tre forze incontrastate &#8211; il Papa, i Ministri ed i nulla tenenti &#8211; in questo caso la causa in realtà l&#8217;avrà vinta, con l&#8217;ausilio statale, chi ha torto!  Inoltre ora il governo Monti ha previsto un accorpamento dei Tribunali con eliminazione delle sezioni distaccate non pensando all&#8217;eccessivo ed ulteriore disagio che ciò provocherà a cittadino. Infatti vi saranno persone che dovranno fare 100 Km per raggiungere il Tribunale del capoluogo quando avevano la sede distaccata a pochi passi. Tutto questo per risparmiare? Bè forse lo Stato qualcosa risparmierà sulle sedi ma chi ci rimette è sempre e solo il cittadino.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Come si diceva prima tra i furbetti giocatori della giustizia lo Stato ne fa da padrone. Non è certo un problema di noi cittadini che paghiamo regolarmente le tasse &#8211; e che tasse ! &#8211; occuparci che la giustizia funzioni. Paghiamo un servizio che non ci viene reso e per questo abbiamo diritto ad un risarcimento, nel caso di lungaggini processuali :il risarcimento in base alla legge Pinto. La riforma Monti aveva provato ad eliminare &#8211; ma guarda un pò ! &#8211; questa legge ma per fortuna, almeno per ora, non ci è riuscito. Comunque sia chi vuole fare ricorso in base alla legge Pinto, oggi, deve attendere anni prima che venga fissata l&#8217;udienza aggiungendo alla lungaggine processuale subita ulteriore lungaggini. E&#8217; una contraddizione in termini! Un ricorso per ottenere un indennizzo per la durata enorme dei processi si tramuta a sua volta in una ingiustificata lungaggine. Ed inoltre, siccome lo Stato ha ben studiato il sistema e sa bene che chi non ha nulla da perdere non perde nulla, ha emanato una serie di leggi, decreti ecc.. che rendono praticamente impignorabili i propri beni. Quindi ottenendo una bella sentenza in base alla legge Pinto, si potrebbe ben incorniciarla in quanto poche possibilità vi sono di ottenere il dovuto. Tale situazione è ancora una volta passibile di ulteriore risarcimento con richiesta alla Comunità Europea ma si ritornerebbe punto e a capo e cioè con una sentenza difficilmente eseguibile. Ecco allora che se si guardasse con occhio distaccato la giustizia italiana, sarebbe come vedere un cane che si morde la coda!</h3>
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		<title>Risarcimento Costa Concordia: vi sembra tutto regolare?</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:39:47 +0000</pubDate>
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<h3 style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3653" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="1092322-costa_co" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/1092322-costa_co-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Analizziamo le notizie apparse in questi giorni sui quotidiani. Sei passeggeri americani della Concordia hanno presentato ieri una denuncia contro la Carnival e Costa Crociere e contestualmente una richiesta di maxi risarcimento: 460 milioni di dollari. In Italia, invece, le principali associazioni di categoria hanno trovato un accordo per un misero risarcimento di 14.000 euro</strong> con tanto di apprezzamento da parte delle stesse le quali hanno sostenuto:</h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;">________________________________________________________________<br />
“<em>Consideriamo ottimo l’accordo raggiunto con Costa Crociere per il risarcimento dei passeggeri della Costa Concordia, per la prima volta in Italia</em> <em>si è arrivati a soluzioni importanti per il risarcimento dei danni esistenziali, che rappresenterà, inoltre, un punto di riferimento per i passeggeri di altri 60 Paesi. Secondo quanto prevede l’accordo i rimborsi, i risarcimenti per danni patrimoniali e quelli per danni esistenziali saranno coperti da una cifra pari a 14.000 euro a passeggero. Risarcimenti che non riguardano, ovviamente, le famiglie delle vittime ed i passeggeri feriti, per i quali saranno definiti altri percorsi. La nostra scelta è stata quella di spendere tutte le risorse esclusivamente per il rapido rimborso dei passeggeri, evitando onerose spese di carattere legale, a cui qualcuno è sempre e comunque interessato</em>”.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">V&#8217;è da dire che tale dichiarazione di per sé tralascia diversi aspetti che debbono invece essere considerati nel risarcimento.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Infatti se il risultato importante è ottenere 14.000 euro di risarcimento , per tutti indistinto, con totale spersonalizzazione del danno subito e soprattutto non valutando che il danno psicologico spesso presenta ripercussioni a distanza dell&#8217;evento e quindi, chi accetta oggi tale somma e domani non riuscirà a dormire per l&#8217;accaduto, dovrà accontentarsi del gran risultato ottenuto, vuol dire non ottenere un risarcimento.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Infatti in tale accordo non viene assolutamente data rilevanza al danno psicologico come danno a sé stante e ciò è una mancanza che non può passare inosservata .</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ma inoltre, tale accordo viene giustificato come un modo di evitare onerose spese legali che, si ricorda però, in caso di liquidazione con la compagnia assicurativa sono a carico di quest&#8217;ultima e non a carico del danneggiato. In realtà, l&#8217;accordo è un <strong>modo veloce di monetizzare il risarcimento</strong> ( sempre che si possa parlare di risarcimento in questi casi) per una moltitudine di persone ma certo non si può dire che si sia fatto l&#8217;interesse delle vittime. Per farlo si sarebbe dovuto sottoporre a perizia le singole persone &#8211; ovviamente era necessario più tempo &#8211; e valutare l&#8217;effettivo danno. Quindi tale risarcimento va bene per chi, a proprio rischio e pericolo, non ha intenzione di essere risarcito ma bensì di percepire una somma indennitaria per lo spavento &#8211; e si spera sia stato solo questo &#8211; subito.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Infatti delle due l&#8217;una : o folli sono i viaggiatori americani proponendo la loro richiesta oppure l&#8217;accordo preso dalle varie associazioni fa acqua &#8211; tanto per restare in tema &#8211; da tutte le parti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Quasi sicuramente la cifra richiesta dagli americani è eccessiva &#8211; anche se bisognerebbe vedere i fondamenti e le singole voci &#8211; ma anche se venisse riconosciuto un risarcimento pari alla metà del richiesto saremmo comunque di fronte ad un abisso rispetto all&#8217;accordo italiano.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se infatti si considera che in tale somma &#8211; 14.000 euro &#8211; viene ricompreso il prezzo del biglietto e gli oggetti perduti, rimangono poche migliaia di euro per il danno alla persona ed è come dare un contentino alle persone dicendo loro&#8221; bè ti sei salvato , accontentati!&#8221;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ricordiamoci che le grandi società le scuse le fanno con i soldi: per voi queste si possono chiamare scuse?</strong> Pensiamo ad una coppia in viaggio di nozze : quali conseguenze può aver causato loro il naufragio? Quali ripercussioni porterà l&#8217;accaduto nelle loro vite? Pensiamo a chi ha figli piccoli e chi li aveva con sé quella tragica notte. Pensiamo alle persone anziane la cui età già li rende spesso più vulnerabili e quindi più deboli anche psicologicamente. Pensiamo a chi non rimonterà mai più su una nave e non farà mai più una crociera, subendo delle limitazioni per il resto della loro vita.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">A tutto costoro gli vada 14.000 euro , indistintamente perché qui siamo in Italia e non in America, ove per lo stesso danno si possono chiedere migliori di euro e noi ci dobbiamo accontentare.</h3>
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		<title>L&#8217;importanza di essere qualificati come persona offesa: riflessioni sul risarcimento Costa Concordia</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3594" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="images (18)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/images-18-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Questo post si rende necessario per fare chiarezza sulla procedura giudiziaria avente ad oggetto il disastro Costa Concordia. Si farebbe un gravissimo errore a limitare tale azione alla semplice liquidazione del danno in campo civilistico ed in particolar modo in via stragiudiziale con la compagnia assicurativa. Se così si facesse si paragonerebbe la strage della Concordia ad una pratica risarcitoria RCA. Il paragone, va da sè, che non regge . Infatti bisogna non solo valutare l&#8217;azione risarcitoria civilistica , che ovviamente potrebbe non limitarsi ad un accordo stragiudiziale con la compagnia, ma anche l&#8217;azione penale. Sul primo campo &#8211; civilistico &#8211; v&#8217;è da dire che la maggior parte delle vittime ha riportato un danno psicologico il cui accertamento non è sempre agevole se non curato da professionisti seri e competenti. Infatti sul punto abbiamo chiesto all&#8217;Avv. Fabrizio Bartolini, nostro consulente, e che ha curato e sta curando la posizione di diverse vittime della strage di Viareggio quale sia stata la sua esperienza in maniera di danno psicologico.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; V&#8217;è da dire che il danno psicologico di per sè viene quasi sempre legato ad un danno di natura fisica e valutato di conseguenza. Risarcire il solo danno psicologico non è cosa da poco ma con la strage di Viareggio possiamo dire che si è avuta una svolta fondamentale nel campo risarcitorio e cioè si è riconosciuto il danno psicologico come danno a sè stante e come danno equivalente se non maggiore di quello fisico. Difficile inoltre è il suo accertamento. Infatti, ad esempio, ricordo il caso di due bambini rimasti coinvolti nella strage che , per fortuna, non avevano subito lesioni fisiche ma un gravissimo danno psicologico periziato dal nostro consulente nella misura del 20 % di invalidità. Il medico della compagnia assicurativa dapprima riconosceva uno 0% di postumi in quanto riteneva che il danno non avrebbe lasciato conseguenze nella vita dei minori in quanto crescendo non si sarebbero ricordati di tale accadimento. Non ci siamo arresi! Abbiamo richiesto una nuova visita alla compagnia assicurativa che ci è stata concessa. I bambini andavano così di nuovo a visita dallo stesso medico che in precedenza aveva riconosciuto l&#8217;assenza di postumi stavolta riconoscendogli un 8% di invalidità. Ovviamente io e lo psicologo che aveva seguito il caso non eravamo affatto soddisfatti del risultato, interrogandoci, tra l&#8217;altro, su come lo stesso medico prima potesse riconoscere l&#8217;assenza di postumi e poi riconsocere una invalidità pari all&#8217;8%. Bè abbiamo deciso di andare avanti ed ho proposto una accertamento tecnico preventivo in Tribunale : il risultato è stato eccellente in quanto il CTU nominato ha riconosciuto una invalidità pari al 25% di postumi. Questo è solo un esempio delle svariate posizioni che si sono affrontate nella strage di Viareggio ma rende bene l&#8217;idea, credo, di come sia stato difficile accertare e far riconoscere il danno psicologico come danno a sè stante. La stessa cosa , ovviamente, accadrà nel caso della Costa Concordia in quanto presumo che le compagnie assicurative incaricheranno psicologi che cercheranno di non riconoscere alcunchè di postumi a chi quella notte ha subito un trauma indimenticabile&#8221;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span>:&#8221; quindi non solo risarcimento del danno in via stragiudiziale ma anche giudizialmente tramite ATP ( accertamento tecnico preventivo)&#8221;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; Certo ma non solo. Anche azioni legali qualora non si trovi un accordo serio e nell&#8217;interesse delle vittime. Ritengo che in questi casi, come presumo sarà per la Concordia, sia agevole, in caso di discordanza di perizie, proporre più che una causa una azione di accertamento tecnico in Tribunale il quale provvederà a nominare un proprio perito sulla cui valutazione baseremo il risarcimento. Questa azione garantisce un risultato certo e veloce per la vittima&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : nella strage di Viareggio quanto ha inciso l&#8217;azione penale e come potrà incidere nel caso Costa Concordia?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Avv. Fabrizio Bartolini : &#8221; Nel caso di stragi di questo genere prescindere da una azione penale, a mio avviso, è una follia. Molte vittime che non hanno intrapreso anche l&#8217;azione penale si sono visti limitati nei loro diritti e sono sempre in attesa di risarcimento. Prima di tutto l&#8217;essere presente nell&#8217;azione penale è fondamentale in quanto spinge la compagnia a liquidare il danno più in fretta ed in maniera congrua in quanto vuole limitare la costituzione della parte civile. E&#8217; infatti da premettere che la richiesta danni può avvenire o in sede civile o in sede penale con la costituzione di parte civile ma non in ambedue i casi altrimenti si arriverebbe ad un doppio risarcimento. Fintantoche il risarcimento non è avvenuto si può tranquillamente intraprendere l&#8217;azione penale ed in attesa dello svolgimento delle indagini costituirsi persona offesa in attesa dell&#8217;udienza preliminare, primo momento utile per la costituzione di parte civile&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : quanto è importante costituirsi in casi del genere persona offesa in un procedimento penale?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; A  mio avviso è non importante ma bensì fondamentale. Ad esempio nella strage di Viareggio le persone offese hanno potuto partecipare tramite i propri legali, tra cui il sottoscritto, all&#8217;incidente probatorio ove è avvenuto lo scandalo del perito Licciardello pagato dalle FS, sollevato proprio dal sottoscritto. Se non vi fossero state le persone offese non si sarebbe fatto chiarezza sul come mai la perizia relativa alle cause del disastro di Viareggio redatta dai periti incaricati dal Gip era lacunosa al limite dell&#8217;imbarazzo. Ma inoltre le persone offese hanno manifestato dinanzi la Procura, quali persone costituite nel fascicolo del PM, dando un grosso impulso alle indagini e aiutando la Procura nello svolgimento delle stesse&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : ma in casi di disastri come la strage di Viareggio o come la Concordia non è automatico la costituzione della qualità di persona offesa?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; Nella strage di Viareggio molti reati che sono stati imputati agli odierni indagati sono reati procedibili d&#8217;ufficio e quindi visto il bilancio dei morti e la gravità delle lesioni riportate da molti superstiti ciò è avvenuto in automatico. Per coloro che avevano il solo danno psicologico la questione era diversa ed abbiamo presentato formale querela&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span>: quindi anche per il caso Concordia è consigliabile procedere con la querela ?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; A mio avviso si. Tra i vari reati che la Procura addebiterà ai responsabili del disastro Concordia vi sarà anche quello di omicidio colposo e di lesioni colpose. Quest&#8217;ultimo reato è procedibile a querela e quindi le vittime dovranno presentare querela entro tre mesi dal fatto allegando una certificazione medico -psicologica. Ecco perchè a mio avviso bisogna muoversi ed in fretta &#8220;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ringraziamo l&#8217;Avv. Fabrizio Bartolini per la disponibilità e per averci chiarito alcuni punti che noi ritenevamo importanti chiarire restando a disposizione per assistenza con i nostri consulenti , periti, medici.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
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		<title>Risarcimento Costa Concordia : fac-simile lettera di richiesta danni</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Mettiamo online una fac-simile, a seguito delle numerose richieste, delle lettera da inviare alla Costa Crociere per il risarcimento danni subiti nel disastro Costa Concordia. SCARICA QUI LA LETTERA DA INVIARE A COSTA CONCORDIA Ribadiamo l&#8217;importanza di certificare il danno psicologico in questo tipo di danni . Infatti come abbiamo già scritto su altri post, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="size-medium wp-image-3563 aligncenter" style="border-image: initial; margin-top: 4px; margin-bottom: 4px; border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid;" title="9416-naufragio-costa-concordia (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/9416-naufragio-costa-concordia-Copia-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Mettiamo online una fac-simile, a seguito delle numerose richieste, delle lettera da inviare alla Costa Crociere per il risarcimento danni subiti nel disastro Costa Concordia.</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3559" title="lettera Costa Concordia" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/lettera-Costa-Concordia-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/lettera-Costa-Concordia.pdf" target="_blank">SCARICA QUI LA LETTERA DA INVIARE A COSTA CONCORDIA</a></h2>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3ubGOPdb7Ks" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h3 style="text-align: justify;">Ribadiamo l&#8217;importanza di certificare il danno psicologico in questo tipo di danni . Infatti come abbiamo già scritto su altri post, quanto subito potrebbe avere rilevanza nella quotidianità e nel futuro ( si pensi che a distanza di oltre 40 anni i sopravvissuti del Vajont hanno dichiarato che la loro vita dopo quell&#8217;evento era tutt&#8217;oggi mutata). Quindi un danno certamente meno visibile rispetto al c.d. danno biologico ma sicuramente non meno importante e non da sottovalutare.</h3>
<h3 style="text-align: left;">Per ogni dubbio, chiarimento , assistenza non esitate a contattarci :<a href="mailto:info@legalius.it"> info@legalius.it</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>A seguito di un sinistro non trovo lavoro. Voglio il risarcimento! La Cassazione glielo nega!</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Oltre che vittima anche la beffa! Tizia era stata vittima di un incidente stradale in quanto trasportata. A seguito del sinistro ella aveva riportato gravi lesioni tanto da necessitare una lunga degenza che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarla. Ecco, quindi, che al danno biologico doveva venir considerato anche l’ulteriore danno per aver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: center;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2902" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="soldi" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/soldi1-300x150.jpg" alt="" width="210" height="105" /><span style="color: #003366;">Oltre che vittima anche la beffa!</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tizia era stata vittima di un incidente stradale in quanto trasportata. A seguito del sinistro ella aveva riportato gravi lesioni tanto da necessitare <span style="color: #003366;">una lunga degenza che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarla</span>. Ecco, quindi, che al danno biologico doveva venir considerato anche l’ulteriore danno per aver perso il posto di lavoro e la difficoltà, in tempo di crisi, a trovare nuova occupazione. Questo almeno così credeva Tizia in quanto la <span style="color: #003366;">Corte di Cassazione , con sentenza 25221/2011, III Sezione Civile</span>, non le ha dato certamente ragione….anzi!</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #003366;">Ma vediamo come si erano svolti i fatti.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il sinistro era avvenuto a causa di un tamponamento a catena ove Tizia, quale trasportata nella macchina di mezzo, aveva avuto la peggio.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In <span style="color: #003366;">primo grado</span> a Tizia non era andata male in quanto le era stato riconosciuto un risarcimento intorno ai <span style="color: #003366;">250mila euro</span>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In <span style="color: #003366;">Appello</span>, però le cose andavano assai diversamente in quanto la somma risarcitoria veniva ridotta drasticamente: poco più di <span style="color: #003366;">95mila euro</span>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">I giudici di secondo grado, ritenevano che «il Tribunale aveva calcolato il danno patrimoniale come se l’incapacità lavorativa della danneggiata corrispondesse al 100 per cento del totale, mentre detta invalidità era stata accertata in sede peritale nella misura del 18 per cento ed ha rettificato il calcolo di conseguenza, in considerazione del fatto che l’infortunata, pur avendo perso il posto di lavoro, avrebbe potuto in futuro dedicarsi ad altra attività». <strong><em></em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">La donna si sente presa in giro e ricorre fermamente in Cassazione contestando la valutazione economica effettuata dalla Corte di Appello:<span style="color: #003366;"> sono stata licenziata a seguito del sinistro &#8211; riferisce la donna – e non riesco a trovare lavoro, com’è possibile non considerare tale danno ?</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Inoltre la natura delle lesioni riportate rende difficile riprendere l’attività lavorativa, che richiede fatica fisica: chi mai mi prenderà a lavorare e cosa potro’ effettivamente fare visto che sono capace a fare lavori manuali?</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yZsL9mGkMHE" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">In base a queste lagnanze la ricorrente ha sostenuto che «il danno patrimoniale da lucro cessante avrebbe dovuto essere valutato in termini non rigorosamente ancorati alla percentuale di invalidità», tenendo presente, piuttosto, che «la riduzione dell’attività lavorativa specifica, che non rientri tra i postumi di lieve entità, consente di presumere che la futura capacità di guadagno ne risulterà ridotta in misura non necessariamente proporzionale alla percentuale di invalidità», come affermato anche dalla giurisprudenza. <strong><em></em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">La Cassazione</span> riconosce, in parte, le motivazioni di Tizia in quanto sostiene che il danno patrimoniale da lucro cessante può essere valutato anche discostandosi in certa misura dalla percentuale di invalidità accertata in sede peritale, ma, dall’altro lato, <span style="color: #003366;">le da comunque torto</span> in quanto sottolinea come viene affidato alla parte danneggiata l’onere di dimostrare l’inadeguatezza della misura dell’invalidità accertata, cosa che Tizia non ha fatto.  Il consulente tecnico aveva quantificato l’invalidità permanente con riferimento non all’invalidità in genere, ma all’incapacità lavorativa specifica dell’infortunata, tenendo conto, cioè, dell’attività di lavoro svolta», mentre la ricorrente non ha indicato «le ragioni per cui la percentuale dovrebbe ritenersi inadeguata alla sua particolare condizione» né le lacune della relazione peritale. E nemmeno può attribuirsi rilievo «alla circostanza che, a seguito delle lesioni e della lunga assenza dal lavoro che ne è seguita, l’infortunata è stata licenziata dal posto di lavoro». Per questi motivi, il risarcimento dei danni stabilito in Appello viene confermato dalla Cassazione anche se, si badi bene, <span style="color: #003366;">il ragionamento con cui le due corti giungono alla medesima conclusione è differente.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tizia ha quindi ricevuto un altro colpo, ancor più severo, inferto dalla macchina della giustizia che le rimarrà addosso per tutta la vita ricordandole che ……<span style="color: #003366;">chi troppo vuole nulla stringe…..</span></h3>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/P4uqNzAK99c" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
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		<title>Hai subito un ritardo nella attivazione della linea? Oggi puoi chiedere il risarcimento!</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Hai subito un ritardo nella attivazione della linea telefonica o internet? Bè, da oggi puoi essere risarcito. E’ quello che ha stabilito il giudice di pace di Milano con sentenza del 10 giugno 2011 condannando il gestore telefonico al risarcimento di euro 1500 per non aver attivato tempestivamente la linea telefonica e internet. In particolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2512" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="handset as a contact icon (vector)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_18631724_XS-Copia.jpg" alt="" width="233" height="116" />Hai subito un ritardo nella attivazione della linea telefonica o internet?</p>
<p>Bè, da oggi puoi essere risarcito.</p>
<p>E’ quello che ha stabilito il giudice di pace di Milano con sentenza del 10 giugno 2011 condannando il gestore telefonico al risarcimento di euro 1500 per non aver attivato tempestivamente la linea telefonica e internet.<br />
In particolare secondo il magistrato onorario, il rapporto di utenza telefonica costituisce un servizio pubblico essenziale soggetto al regime contrattuale di diritto comune e come tale  può essere ricondotto all&#8217;interno di quegli interessi di riconoscimento persino costituzionale nella tutela dei rapporti sociali, di cui il telefono rappresenta uno strumento di organizzazione ed alla cui mancanza o difficoltà conseguono perdita di occasioni sia economiche che personali. Il danno andrà quindi determinato tenendo conto proprio del disagio prodotto e subito dalla mancata installazione ed attivazione della linea telefonica nonché dei servizi aggiuntivi, dalla impossibilità di disporre degli stessi e dagli innumerevoli disagi che l&#8217;utente deve affrontare sia per sollecitare l’ esecuzione dei servizi richiesti, magari parlando con una voce registrata.</p>
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		<title>Un freno al mobbing!</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Si sente parlare tanto di mobbing, di soprusi sul posto di lavoro ma pochi sanno che poche sono le cause che poi giungono a buon fine con soddisfazione del datore di lavoro. Infatti, a parte la difficoltà oggettiva di dimostrare il danno psicologico effettivamente subito dal lavoratore i giudici tendono comunque a porre un freno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2477" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_24172983_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_24172983_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />Si sente parlare tanto di mobbing, di soprusi sul posto di lavoro ma pochi sanno che poche sono le cause che poi giungono a buon fine con soddisfazione del datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, a parte la difficoltà oggettiva di dimostrare il danno psicologico effettivamente subito dal lavoratore i giudici tendono comunque a porre un freno alle cause di mobbing.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ così che con sentenza del Trib. di Milano del 29 luglio, ad esempio, non è stato riconosciuto il mobbing ad un lavoratore che più volte si era visto dare dell’incapace da parte del datore di lavoro in quanto era in perenne ritardo, svolgeva le mansioni lavorative con leggerezza e fumava sul posto di lavoro, nonostante i divieti.<br />
Nel caso di specie la domanda era stata presentata da un cuoco che aveva dichiarato di essere stato trattato più volte come un incapace. Dalle testimonianze, però, era emerso che in realtà il dipendente aveva avuto degli scontri con i titolari perché era sempre in ritardo, si rifiutava di svolgere alcune mansioni, e fumava spesso in cucina.<br />
Insomma non ogni rimprovero dell’azienda è mobbing in quanto ciò che è giusto è giusto e non vi è intento persecutorio nel rimproverare un dipendente se sussistono i motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice del lavoro di Milano ha quindi negato il risarcimento in quanto non provata la persecuzione.<br />
Si ricorda che per la Corte di Cassazione si ha “&#8221;mobbing” quando il datore di lavoro ponga in essere una condotta, sistematica e protratta nel tempo ( almeno 6 mesi), tenuta nei confronti del lavoratore nell&#8217;ambiente di lavoro, che si risolve in un disegno persecutorio nei confronti del dipendente, realizzato per mezzo di sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l&#8217;emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità».</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé che il dimostrarlo in giudizio non è cosa facile in quanto la realtà giudiziale è cosa ben diversa da quella reale. Ci si trova quindi di fronte a testimoni che non vengono a testimoniare perché sempre alle dipendenze del datore di lavoro o a perizie psicologiche che spesso accertano un malessere il cui nesso causale è difficilmente riconducibile alla causa di lavoro e alla paventata persecuzione. Quindi, attenzione! Il mobbing è ovviamente un fenomeno da combattere anche giudizialmente ma non si creda , il lavoratore, di avere strada facile intraprendendo una azione giudiziale di risarcimento proprio per la difficoltà che probabilmente incontrerà nel provare quanto subito .</p>
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		<title>Non conviene anticipare soldi all&#8217;amica per una giocata!</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:57:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Le obbligazioni naturali sono quelle che non sono dettate da un obbligo giuridico e che se adempiute non ne può essere richiesta la restituzione. Ed è così che la Cassazione aha specificato che chi anticipa all&#8217;amico i soldi per le giocate del lotto non ha diritto, in caso di perdita, ad agire in giudizio per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2467" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_27999178_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_27999178_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />Le obbligazioni naturali sono quelle che non sono dettate da un obbligo giuridico e che se adempiute non ne può essere richiesta la restituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è così che la Cassazione aha specificato che chi anticipa all&#8217;amico i soldi per le giocate del lotto non ha diritto, in caso di perdita, ad agire in giudizio per ottenere la restituzione del denaro. Infatti, gli accordi intercorsi tra i giocatori per la ripartizione delle spese inerenti le puntate e i guadagni provenienti dalle vincite alle lotterie organizzate, sono estranei all’applicazione dell’articolo 1935 Cc.<br />
È quanto disposto dalla Corte di cassazione con una sentenza del 7 ottobre 2011, con la quale rigetta il ricorso di una quarantaquattrenne, la quale afferma di aver anticipato all’amica, e mai riottenuto, il denaro per il gioco del Lotto.<br />
La parte citata in giudizio ha asserito che, anticipando la somma necessaria per le puntate, era “legata” all’amica da un rapporto in cui entrambe erano consce dei rischi che avrebbero corso e in accordo nel dividere le spese e le eventuali vincite. Controparte non era proprio di questo avviso in quanto sosteneva di  essere stata solo lei ad anticipare ogni settimana la somma necessaria per giocare il numero ritardatario sulla ruota.<br />
Oltre il danno la beffa: visto lo scarso esito, l’”amica” ha deciso di abbandonare il gioco, rifiutandosi di rimborsare la metà della spesa, e addirittura negando l’accordo.<br />
Insomma gli Ermellini hanno ribadito che la regola di cui all’articolo 1935 Cc, che riconosce la facoltà di azione in giudizio in caso di lotterie autorizzate, non può valere per gli accordi meramente privati fra i giocatori. Ed è così che la giocatrice, furbescamente, ha giocato con i soldi non suoi e non ci ha rimesso niente mentre l&#8217;altra parte è rimasta &#8221; becca e bastonata&#8221; come si suol dire.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma se la giocatrice avesse vinto avrebbe diviso la vincita?</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Rumori fastidiosi nel condominio, non risarcibile il disturbo alla serenità</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#8220;Casa mia per pur piccola che tu sia tu mi sembri una badia&#8221;…..certo….. ma se la tranquillità di casa viene disturbata può diventare anche un &#8220;inferno&#8221;! Dopo una giornata di lavoro è dolce tornare a casa ed immergersi nella tranquillità delle mura domestiche perché la tranquillità in casa è sacrosanta. Bè non è sempre così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2455" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_21079949_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_21079949_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />&#8220;Casa mia per pur piccola che tu sia tu mi sembri una badia&#8221;…..certo….. ma se la tranquillità di casa viene disturbata può diventare anche un &#8220;inferno&#8221;! Dopo una giornata di lavoro è dolce tornare a casa ed immergersi nella tranquillità delle mura domestiche perché la tranquillità in casa è sacrosanta. Bè non è sempre così perché la Cassazione la pensa diversamente ritenendo che la tranquillità di casa sia un diritto immaginario e per questo non risarcibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie Tizio aveva intentato una causa in quanto proprietario di un appartamento posto in un condominio ove vi erano da molto tempo lavori di ristrutturazione particolarmente fastidiosi con immissione sonore. Per la Cassazione bisogna sopportare e basta! E ciò si evince chiaramente dalla sentenza 19 agosto 2011 accogliendo il ricorso di una coppia di Milano che aveva impiegato molti mesi per ristrutturare il suo appartamento provocando così fastidiose immissioni sonore e di polvere. Per questo erano stati citati in giudizio dai condomini i quali avevano chiesto il risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale e patrimoniale. Il Tribunale di Milano in primo grado aveva accolto l&#8217;istanza e la Corte d&#8217;Appello aveva confermato tale sentenza. Ma come si sa in Italia &#8221; del diritto non v&#8217;è certezza&#8221; e la Cassazione ha ribaltato completamente tale sentenza ritenendo che i c.d. danni immaginari non abbiano diritto ad essere risarciti. &#8221; Il danno non patrimoniale – motiva la Suprema Corte – anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno – conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l&#8217;evento dannoso, parlando di danno evento ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non conseguenza dell&#8217;effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell&#8217;integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli dalla tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale&#8221;</p>
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		<title>Attenzione agli acquisti di immobili su carta</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Quella casa l&#8217;acquirente l&#8217;aveva tanto sognata e l&#8217;aveva comprata sulla carta proprio in quanto, così facendo, avrebbe potuto farci tutte le modifiche di cui abbisognava e che desiderava. Si arriva così finalmente al giorno del rogito ma&#8230;.il costruttore non si presenta in quanto non ha concluso i lavori entro il termine pattuito nel preliminare. Poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_4119010_XS-Copia-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2365" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Home For Sale Sign in Front of Beautiful New Home" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_4119010_XS-Copia-Copia.jpg" alt="" width="271" height="180" /></a>Quella casa l&#8217;acquirente l&#8217;aveva tanto sognata e l&#8217;aveva comprata sulla carta proprio in quanto, così facendo, avrebbe potuto farci tutte le modifiche di cui abbisognava e che desiderava. Si arriva così finalmente al giorno del rogito ma&#8230;.il costruttore non si presenta in quanto non ha concluso i lavori entro il termine pattuito nel preliminare. <span id="more-2363"></span>Poco male, tale eventualità era stata prevista con l&#8217;inserimento nel preliminare di una clausola penale : 1000 euro per ogni mese di ritardo.Il costruttore non presenta però la fideiussione per la caparra versata e quindi il promissario acquirente si ritrova senza garanzia. L&#8217;affare salta e il promissario acquirente va in causa ottenendo i danni più la caparra versata ma non il doppio di quest&#8217;ultima. Egli ha infatti scelto di agire per la risoluzione del contratto e, dunque, per il risarcimento del danno che è regolato da norme generali mentre risulta improprio il richiamo ai meccanismi risarcitori previsti per il recesso : il doppio della caparra. Il promissario acquirente chiede inoltre i danni per la provvigione versata alla agenzia immobiliare, ottenuti, e i danni per i mobili su misura, non ottenuti in quanto i giudici ritengono non provata la inutilizzabilità di questi in altra abitazione.<br />
Attenzione quindi. Nel caso di risoluzione del contratto non si potrà chiedere il doppio della caparra. Questa ipotesi è molto frequente anche perchè spesso si è soliti inviare da parte adempiente una diffida ad adempiere ex 1454 c.c. la quale impone un termine perentorio di 15 gg. per l&#8217;adempimento all&#8217;altra parte, pena, appunto, la risoluzione contrattuale. Per chiedere però il doppio della caparra si dovrà agire in rescissione e non risoluzione e quindi, si ripete, importantissimo sarà il come il contratto verrà sciolto tra le parti dovendo aver ben chiaro la parte adempiente le mosse e richieste future da proporre.</p>
<p style="text-align: justify;">Si posta un video interessante sulle truffe nel diritto immobiliare</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ycYY2Kii37E" frameborder="0" width="420" height="345"></iframe></p>
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<p style="text-align: center;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/img4a2ee2c0ec8324.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2364" title="img4a2ee2c0ec832" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/img4a2ee2c0ec8324.jpg" alt="" width="122" height="48" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
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