Ingiustizia italiana: un cane che si morde la coda

Avvocato:  Sig. Tizio l’udienza relativa alla pratica che mi aveva affidato , stamani è andata bene.

Cliente : bene!  ma la sentenza quando uscirà?

Avvocato : Prima della sentenza c’è ancora tempo. Proceduralmente è stata fissata la data per la precisazioni delle conclusioni e poi vi sarà la sentenza.

Cliente : Va bene lo stesso, una sola udienza e poi finalmente la causa è terminata.

Avvocato : Si il primo grado, si ricordi che vi è sempre la possibilità dell’appello e poi del ricorso in cassazione.

Cliente : Intanto guardiamo a questo grado di giudizio, poi vedremo. Ma mi scusi la prossima e ultima udienza a quando è stata fissata?

Avvocato : La prossima udienza è fissata per fine 2013.

Cliente : Imprecazioni….un rinvio scandaloso

Avvocato : Purtroppo No ! E’ la norma!

Di chi è la colpa? Magistrati fannulloni? Cancellieri nulla facenti? In realtà nulla di tutto questo in quanto i lavoratori della giustizia sono, qui in Italia, tra i più produttivi di Europa. Il sistema è però allo sfascio! Si pensi che a Reggio Calabria un giudizio di primo grado ha una durata media di 2056 gg. e chi ne fa le conseguenze sono i diritti di milioni di italiani. Ovviamente c’è anche chi si giova di questo sistema e va a braccetto con lo stesso. Chi ha torto infatti a poco da temere nell’immediatezza e con gli anni …poi di vedrà! Frequenti sono i casi ad esempio di società che una volta condannate sono state cancellate o si trovano incapienti mentre al momento dell’instaurazione della causa avrebbero potuto comunque soddisfare le pretese di chi chiedeva giustizia. In questo sistema i giusti ci rimettono e i furbi ci guadagnano e tra questi furbi il nostro Stato non è da meno, come vedremo poi. Tutto questo non solo incide negativamente sui diritti degli italiani ma anche sulle loro tasche. Si stima che la macchina della “ingiustizia” costi 20 miliardi all’anno allo Stato Italiano per i ritardi e lungaggini processuali. Più ritardi vi sono più costi vi sono. Spesso i giudici hanno carichi di lavoro ingestibili e ciò crea altro danno in quanto chi è troppo indaffarato, si sa, spesso tira via le cose. Ecco allora che escono sentenze frettolose, in cui non sono stati esaminati tutti gli aspetti della lunga causa , in poche parole appellabili! E alla lungaggine del primo grado si aggiunge anche quella del secondo e terzo grado di giudizio. Si pensi ai soli 8 giudici di Messina o ai soli due giudici di Lavoro a Lucca i quali sono costretti a rimandare le sentenze anche per due anni. Vi è chi si è sentito dare torto in una causa dopo 37 anni, dopo nove verdetti favorevoli precedenti. Pure il diritto di famiglia non è esente da tale situazione. Al Tribunale dei Minorenni di Firenze si attende oltre un anno l’uscita di una sentenza , anche di semplice redazione: eppure qui la tutela dei minori dovrebbe comunque avere una corsia preferenziale. Ma gli stessi giudici si trovano a fare anche i pm presso il predetto Tribunale con carichi di lavoro non indifferenti . La sig.ra Nicolina Navaretta ha 97 anni e si è vista rinviare la causa in appello al 2014. Quando compirà 100 anni dovrà svolgersi ancora il terzo grado di giudizio. Ovviamente poi in tutto questo ci sono anche giudici che non fanno bene il loro dovere come quei tre giudici di Bari indagati per una storia di soldi rubati ai fallimenti. In classifica, in campo della giustizia, siamo tra i paesi del terzo mondo : si pensi che ci battono la Ghana, la Gambia, il Vietnam. Inoltre i costi dell giustizia da noi sono altissimi per un servizio che non funziona. Dopo anni ed anni di attesa il danneggiato si trova con una sentenza in mano, un semplice pezzo di carta che deve essere eseguito. Quindi il processo non è terminato, anzi si deve dare luogo al procedimento esecutivo non certamente meno lungo di un giudizio di primo grado.  Come si è già detto il vero rischio è che il creditore, dopo anni ed anni di attesa, non riesca a trovare più niente su cui soddisfarsi e siccome in Italia vi sono tre forze incontrastate – il Papa, i Ministri ed i nulla tenenti – in questo caso la causa in realtà l’avrà vinta, con l’ausilio statale, chi ha torto!  Inoltre ora il governo Monti ha previsto un accorpamento dei Tribunali con eliminazione delle sezioni distaccate non pensando all’eccessivo ed ulteriore disagio che ciò provocherà a cittadino. Infatti vi saranno persone che dovranno fare 100 Km per raggiungere il Tribunale del capoluogo quando avevano la sede distaccata a pochi passi. Tutto questo per risparmiare? Bè forse lo Stato qualcosa risparmierà sulle sedi ma chi ci rimette è sempre e solo il cittadino.

Come si diceva prima tra i furbetti giocatori della giustizia lo Stato ne fa da padrone. Non è certo un problema di noi cittadini che paghiamo regolarmente le tasse – e che tasse ! – occuparci che la giustizia funzioni. Paghiamo un servizio che non ci viene reso e per questo abbiamo diritto ad un risarcimento, nel caso di lungaggini processuali :il risarcimento in base alla legge Pinto. La riforma Monti aveva provato ad eliminare – ma guarda un pò ! – questa legge ma per fortuna, almeno per ora, non ci è riuscito. Comunque sia chi vuole fare ricorso in base alla legge Pinto, oggi, deve attendere anni prima che venga fissata l’udienza aggiungendo alla lungaggine processuale subita ulteriore lungaggini. E’ una contraddizione in termini! Un ricorso per ottenere un indennizzo per la durata enorme dei processi si tramuta a sua volta in una ingiustificata lungaggine. Ed inoltre, siccome lo Stato ha ben studiato il sistema e sa bene che chi non ha nulla da perdere non perde nulla, ha emanato una serie di leggi, decreti ecc.. che rendono praticamente impignorabili i propri beni. Quindi ottenendo una bella sentenza in base alla legge Pinto, si potrebbe ben incorniciarla in quanto poche possibilità vi sono di ottenere il dovuto. Tale situazione è ancora una volta passibile di ulteriore risarcimento con richiesta alla Comunità Europea ma si ritornerebbe punto e a capo e cioè con una sentenza difficilmente eseguibile. Ecco allora che se si guardasse con occhio distaccato la giustizia italiana, sarebbe come vedere un cane che si morde la coda!

Tutto ICI: vademecum informativo

Con questo post proponiamo una guida per districarsi nella giungla dell’ICI.

 

Anche per il 2011 l’obbligo del pagamento dell’ici ha interessato solo gli immobili diversi dall’abitazione principale, tranne che per particolari tipi di immobili, come vedremo di seguito. L’esenzione scatta, oltre che per l’abitazione principale, anche per le relative pertinenze ( box, cantina ecc) ove, però, vigono le regole comunali e quindi si dovrà vedere il numero massimo di pertinenze deliberato dal Comune ove l’immobile è situato. L’esenzione ici è estesa anche per gli immobili assimilati ad abitazione principale ( es: appartamento concesso ai figli), ma anche qui bisogna verificare la delibera comunale. Dovrà pagare l’ici, anche se abitazione principale, il proprietario di abitazione di luso, anche se potrà usufruire di una aliquota ridotta. Ovviamente chi ha seconde case dovrà pagare l’ici.

L’ici dovuta al Comune deve essere pagata in due tranche :

- la prima in acconto da versarsi entro il 16 giugno in misura paari al 50% del dovuto

- la seconda da versarsi entro il 16 dicembre a saldo.

Ovviamente nulla osta al versamento in unica soluzione.

Se ad esempio Tizio è proprietario di un fondo in Firenze per l’anno 2010 e 2011 e a giugno ha versato il 50% dell’ici complessivamente dovuta per il 2010 pari ad euro 193,67 ( 50% di euro 387,34). Poichè nel 2011 il comune di Firenze ha mantenuto l’aliquota dello scorso anno per gli immobili del tipo di cui Tizio è proprietario, l’importo ici annuale è sempre di euro 387,34.

Se nel corso dell’anno il fabbricato è stato ceduto, l’ici non va pagata per l’intero anno ma solo per il periodo di effettivo possesso, tenendo conto che le frazioni di mese superiori a 15 gg. valgono come mese intero.

Le persone non residenti in Italia possono effettuare il versamento dell’imposta in un unica soluzione con l’applicazione degli interessi stabiliti nella misura del 3%. Il DM 4 marzo 1995 ha stabilito le modalità per effettuare il versamente dall’estero.

 

CHI DEVE PAGARE L’IMPOSTA COMUNALE

 

Sempre che non si tratti di abitazione principale e non di lusso, l’ici è dovuta da coloro che possiedono immobili come case, capannoni, negozi, aree fabbricabili, terreni agricoli a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d’uso, di abitazione, enfiteusi e superficie. Chi ha venduto la nuda proprietà dovrà quindi pagare l’ici come lo dovrà pagare il coniuge superstite che continua a vivere nella casa coniugale a prescindere dalla sua quota di possesso.

Il diritto d’uso e di abitazione , che obbliga al pagamento, è un diritto reale di godimento e non va confuso con la locazione o il comodato ove i conduttori non hanno l’obbligo di pagare l’ici.

Per diritto di abitazione si intende quello che spetta al coniuge superstite che continua a vivere nella residenza familiare. E’ assimilabile al diritto di abitazione anche quello che spetta al socio di cooperativa ediliza sull’alloggio assegnatogli : se non si tratta di prima casa dovrà quindi pagare l’ici

Coniugi separati

Il coniuge separato o divorziato, per la casa familiare assegnatagli dal Giudice, non deve pagare l’ici, pure se si tratta di casa di lusso, a meno che non ne sia proprietario. Se possiede una quota dell’immobile e si tratta di casa di pregio, pagherà l’imposta per la percentuale di possesso. L’esenzione del pagamento dell’ici vale anche per chi, in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio risulta proprietario dell’appartamento ma non assegnatario. Se , invece, l’abitazione in questione rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e , quindi, è dovuta l’ici, si possono applicare le agevolazioni previste per l’abitazione principale. Per poter usufruire di questi benefici è necessario non essere proprietari di altro immobile utilizzato come abitazione situato nello stesso Comune in cui si trova l’ex casa coniugale.

Comproprietà

In caso di contitolarità sull’immobile, ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell’ici limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità. Il Comune può stabilire di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Per le parti comuni del condominio, al pagamento provvede l’amministratore.

 

 

Multiproprietà

Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale ( multiproprietà) il versamento dell’ici deve essere effettuato dall’amministratore del condiminio o della comunione.

 

 

 

Esoneri e Riduzioni

L’ici non è dovuta sulla casa di abitazione principale e relative pertinenze. Non deve pagare l’ici nemmeno chi possiede la nuda proprietà o chi è proprietario di terreni agricoli situati nelle aree montane o di collina ( legge 984/77) e individuati con apposita circolare dal Ministero delle Finanze ( n. 9 del 14 giugno 1993). Esclusi dal pagamento sono anche alcuni immobili particolari come quelli posseduti dallo Stato o dalle Regioni, le edicole, i chioschi, le stazioni di rifornimento, le chiese,i recinti chiusi per mercati e musei, biblioteche e archivi aperti al pubblico.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o inutilizzati, l’ici è ridotto della metà per il periodo dell’anno in cui si verifica l’inagilibiltà. L’inagibiltà o inabitabilità del fabbricato da diritto alla riduzione dell’ici pari al 50% e deve essere accertata dall’Ufficio del Territorio con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente potrà presentare autocertificazione. L’inagibilità o inabitabilità deve considerarsi in un degrado sopravvenuto ( fabbricato diroccato, fatiscente ecc) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Abitazione principale : l’ici non si paga per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso ed abitazione e sulle sue pertinenze. A ciò fanno eccezione le abitazioni classificate A1 (abitazione signorili), A8 ( ville) e A9 ( castelli) che continuano a pagare il tributo con aliquota agevolata per l’abitazione principale. Per abitazione principale si intende quelle di residenza anagrafica del contribuente.

Esenzione sulle pertinenze: l’esenzione ici si applica anche sulle pertinenze dell’abitazione principale ( garage, cantine, box auto ecc.).Se il Comune ha stabilito delle limitazioni per gli immobili qualificabili come pertinenze,stabilendo, ad esempio, un numero massimo di unità immobiliari, il contribuente dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal comune. Chi ha , ad esempio, più di un box per non pagare l’ici sulle altre pertinenze dovrà verificare cosa il Comune di residenza ha stabilito al riguardo.
Coniuge superstite : tra i diritti reali che fanno scattare l’obbligo di pagare l’ici rientra anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare che viene acquisito dal coniuge superstite. Se l’immobile non è classificato come A1, A8 o A9 e il coniuge superstite continua a vivere nella residenza familiare l’imposta non è dovuta. Se invece si tratta di immobili di pregio, il coniuge deve pagare l’ici (indipendentemente dalla quota di possesso)senza che gli altri dimoranti ( ad esempio i figli eredi) paghino alcunchè.

Variazioni nel 2011

L’esenzione del pagamento dell’Ici per l’abitazione principale vale, ovviamente, per il periodo durante il quale l’immobile ha avuto tale destinazione nel 2011. Se, ad esempio, un appartamento era dato in affitto sino al 31 luglio 2011 per poi essere destinato ad abitazione principale del contribuente, si dovrà pagare normalmente l’imposta per i primi 7 mesi del 2011, mentre per il periodo successivo scatterà l’esenzione. In questi casi vale la regola dei 15 gg. che obbliga ai fini ici a conteggiare come mese intero, quello nel quale la situazione si è protratta per almeno 15 giorni.

Appartamenti contigui Chi abita in una casa costituita da due unità immobiliari accatastate separatamente con due distinte rendite catastali, non può usufruire per entrambi gli appartamenti dell’esenzione IVI. I due appartamenti, costituendo di fatto un’unica abitazione, vengono considerati ai fini ICI singolarmente e separatamente, ciascuno per la propria rendita catastale.Per poter usufruire per intero dell’esenzione occorre richiedere l’accatastamento unitario dei due immobili. A contrario bisogna però sottolineare come alcune sentenze della Cassazione abbiano stabilito che in questi casi l’Ici non è dovuto dovendo far riferimento alla specifica destinazione d’uso degli appartamenti che li rende, di fatto,come un’unica unità immobiliare.

Il contribuente quindi o paga l’Ici per uno dei due appartamenti oppure, ricevuto l’accertamento dal Comune, presentare ricorso : il giudice, seguendo il suddetto orientamento giurisprudenziale, potrebbe dargli ragione.

Se moglie e figli vivono altrove, niente esenzione

Il contribuente che dimora abitualmente in una casa non ha diritto all’agevolazione o esenzione ici prevista per l’abitazione principale, se moglie e figli , non separati legalmente, dimorano altrove.E’ quello che stabilisce la Cassazione con sentenza del giugno 2010 nella quale si legge che per abitazione principale deve intendersi quella in cui il contribuente dimora abitualmente con i familiari. Tale decisione vuole scoraggiare i furbetti che decidono di trasferire la residenza nelle varie case di proprietà per non pagare l’ici sulla seconda casa.

IMMOBILI ESENTI DAL PAGAMENTO DELL’ICI

Diverse situazioni

Ici 2011

Abitazione principale ( escluse cat. A/1, A/8, A/9)

NO

Abitazione principale ( escluse cat. A/1, A/8, A/9) + 1 box e 1

cantina

NO

Abitazione principale ( escluse cat. A/1, A/8, A/9) + 2 box e 1

cantina

NO

Abitazione principale di pregio ( cat. A/1, A/8, A/9) ed eventuali

pertinenze

Si, con aliquota agevolata e detrazione per abitazione principale

Abitazione ( A/1, A/8, A/9) di proprietà del marito assegnata dal

Giudice alla moglie

Moglie : no Ici

Marito : Si ici, con aliquota agevolata e detrazione per abitazione

principale

Abitazione non di pregio di proprietà del marito assegnata alla

moglie

Moglie : no ici

Marito : no ici, a patto che non sia proprietario di altro immobile utilizzato

come abitazione e situato nello stesso Comune in cui si trova l’ex casa

coniugale

Abitazione non locata posseduta da cittadino italiano residente all’estero

NO

Abitazione in uso ai figli

NO ( se assimilata dal Comune come prima casa)

Abitazioni delle cooperative adibite ad abitazione principale dai

soci assegnatari

NO

Detrazione prima casa per abitazione di lusso : Anche chi ha abitazioni di lusso ed è quindi costretto a pagare l’ici sulla prima casa ha comunque diritto ad una detrazione base pari ad euro 103,29 l’anno. In caso di più contribuenti che dimorano nella stessa abitazione la detrazione va divisa in parti uguali tra loro, a prescindere dalla percentuale del possesso.

 

COME SI CALCOLA L’ICI

Base imponibile per i fabbricati

L’ici si determina applicando al valore catastale dell’immobile ( base imponibile) l’aliquota deliberata per il 2011 dal Comune ove l’immobile è situato. Si parte, quindi, dalla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio 2011 e si rivaluta del 5%. Quanto ottenuto va moltiplicato per

- 100 , se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A ( abitazioni) e C ( magazzini, posti auto) con esclusione delle categorie A/10 e c/1;

- 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B ( collegi, convitti)

- 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D ( opifici, alberghi, teatri, banche) e nella categoria A/10 ( uffici)

- 34, se si tratta di negozi e botteghe ( categoria C/1).

Va considerato che le rendite annotate negli atti catastali non comprendono l’aumento del 5%

Immobili storici

L’ici relativa agli immobili dichiarati di interesse storico e artistico ( D.Lgs 490/99 e D.Lgs 42/04) viene determinata sul valore dei predetti fabbricati calcolando la rendita catastale più bassa tra quelle previste per le abitazioni ove è ubicato l’immobile storico. Questa rendita deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per 100 anche se il fabbricato è classificato nella categoria A/10 ( uffici) o c/1 ( negozi) o D. Questo in quanto, con questo sistema di determinazione della rendita catastale, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

Il calcolo dell’imposta

Sul valore catastale ottenuto si applica l’aliquota comunale del Comune ove è sito l’immobile ( di solito dal 4 sino al 9 per mille). Si ottiene quindi l’ici dovuta. Una volta determinata l’imposta dovuta per tutto l’anno, bisogna rapportarla alla percentuale e al periodo di possesso. L’ici, infatti, è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno durante i quali si è posseduto l’immobile. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni , mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

Aree fabbricabili

Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai pressi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Agevolazioni per i coltivatori

Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75 e poi rivalutato al 25%. Per i terreni agricoli posseduti da imprenditori e coltivatori diretti che svolgono la loro attività a titolo principale sono previste delle agevolazioni

Base imponibile fino ad euro 25.822,284

SCONTO

( non si paga)

Oltre 25.822,84 fino a 61.974,83

Sconto 70%

Oltre 61.974,83 fino a 103.291,38

Sconto 50%

Oltre 103.291,38 sino a 129.114,22

Sconto 25%

Oltre 129.114,22

Niente sconto

Per terreni agricoli si deve intendere quelli effettivamente adibiti ad attività imprenditoriale agricola. Fra questi terreni sono esenti, però, quelli situati in aree montane o di collina indicate dalla legge 984/77 e dalla circolare ministeriale n. 9 del 4 giugno 1993. Sono poi esclusi dall’ici anche i terreni normalmente inutilizzati ( incolti) quelli non pertinenze dei fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole e quelli sui quali l’attività agricola è esercitata occasionalmente . Per quanto riguarda i fabbricati rurali, questi sono esenti da ici quando fanno capo a imprenditori agricoli regolarmente iscritti al registro delle imprese.

Eredi ed Ici

Chi ha avuto un appartamento in eredità deve ricalcolare l’ici dovuta dal defunto sino alla data del decesso e pagare l’imposta con un bollettino a suo nome o con delega F24. Per il restante periodo dell’anno, l’ici deve essere pagata dagli eredi in proporzione delle quote ereditate. Se si tratta dell’abitazione coniugale e l’immobile non è esente da ici, questa è dovuta interamente dal coniuge superstite.

COME SI PAGA L’ICI

Chi è tenuto al pagamento dell’ici potrà utilizzare il modello F24.

I codici tributo previsti sono i seguenti :

3901 : ici per l’abitazione principale

3902: ici per i terreni agricoli

3903: ici per le aree fabbricabili

3904: ici per gli altri fabbricati

3906: ici -interessi

3907 : ici- sanzioni

Nello spazio ” codice ente/ codice comune” si deve indicare il codice catastale del comune dove sono situati gli immobili.

Nel campo ” anno di riferimento” si deve indicare l’anno per il quale si versa l’imposta

Se il contribuente possiede più immobili, in ciascun modello F24 può indicarne fino a quattro ( situati anche in comuni diversi).

I titolari di partita iva che pagano l’ici con il modello F24 devono utilizzare anche per questo pagamento le modalità telematiche.

L‘ici si può pagare anche con bollettino postale.

Sul bollettino deve essere  indicato il c/c postale intestato al Comune o quello dell’Agente di riscossione a cui è stato affidato il servizio. Se il contribuente possiede più immobili ubicati nello stesso comune dovrà per l’imposta complessivamente dovuta, effettuare un unico versamento utilizzando un solo bollettino psotale. Se gli immobili,invece, sono ubicati in comuni diversi il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune.

L’ici non deve essere versata se l’imposta dovuta è uguale o inferiore a 12 euro salvo che il Comune non abbia previsto un importo minimo diverso.

Il bollettino va compilato in ogni sua parte, sia sulla ricevuta di versamento che sulla ricevuta di accredito, attenendosi alle modalità di compilazione riportate sul retro del modulo. In particolare :

- l’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro

- il bollettino deve essere intestato al Comune o all’eventuale servizio di riscossione affidatario

- il comune di ubicazione degli immobili non può che essere uno soltanto e va indicato senza interruzioni nè spazi bianchi

- gli importi da indicare come riferiti a terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale,altri fabbricati, rappresentano una suddivisione dell’importo complessivamente versato. Gli importi riferiti a queste categorie debbono corrispondere all’importo che il contribuente ha complessivamente versato.

- il numero dei fabbricati deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l’abitazione principale, che sono iscritte al catasto edilizio con attribuzione di autonoma rendita catastale.Pertanto, concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia attribuita autonoma rendita catastale

- l’importo riferito all’abitazione principale è quello effettivamente versato per tale abitazione e al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente.

- chi paga l’ici per l’abitazione principale e relative pertinenze nel bollettino deve indicare nella casella “abitazione principale” solo l’importo che versa per la prima casa. Gli importi per le eventuali pertinenze vanno invece indicati nella casella ” altri fabbricati”

- l’importo da indicare come detrazione per l’abitazione principale nelle apposite caselle è quello che il contribuente ha calcolato per quantificare l’imposta da lui versata per l’abitazione principale.

La disfatta della Legge Pinto: una battaglia oramai persa!

La strada della giustizia è lunga, si sa, ma nel caso di un procedimento penale si computa, ai fini del termine previsto dalla legge Pinto, la fase delle indagini preliminari oppure si deve fare riferimento solo alla fase successiva ( decreto di citazione a giudizio, udienza preliminare ecc.) ? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22922 del 4 novembre scorso sottolineando che l’imputato può chiedere che vengano computate anche le indagini preliminari nel processo penale solo se dimostra di avere avuto effettiva conoscenza di esse. Nel caso in esame Tizio era stato tratto a giudizio per violazione degli obblighi di assistenza familiare ,chiedendo, poi, in sede civile, l’equa riparazione per l’irragionevole durata del suo giudizio, ancora pendente al momento della domanda d’indennizzo. La Corte d’appello adita rigettava la richiesta e l’uomo proponeva ricorso per cassazione. La questione è quella oramai famosa della lesione dei diritti alla base della legge Pinto, diritto però spesso rimasto sulla carta e che lo Stato cerca sempre di comprimere in maniera notevole, chissà perché! Infatti c’è di che gridare allo scandalo se solo si pensa che le recenti riforme, presentate nel maxiemendamento alla ddl Stabilità, prevedono che le parti di un processo troppo lungo possono ottenere soltanto il rimborso di un importo pari al contributo unificato: niente più equa riparazione. In Italia si riesce a stravolgere anche le direttive della Comunità Europea e a farsi tornare tutto ed il contrario di tutto…..ovviamente basta che ciò sia a scapito del cittadino!
Ad oggi , però, anche se presumo per poco la legge Pinto sopravvive come l’ultimo combattente di un esercito oramai sconfitto e quindi finchè non perirà è giusto che combatta. Ovviamente a limitare i diritti del cittadino vi è anche un cercare di sopprimere e restringere le maglie risarcitorie anche in costanza di sopravvivenza della legge Pinto. Ma d’altronde come si può pretendere che magistrati diano via libera a risarcimenti che comunque sono una condanna di inadempienza di propri colleghi? Pretendere un po’ di logicità quando si fanno le leggi, sembra davvero pretendere la Luna! Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto di rigettare la richiesta dell’imputato. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, in conformità a quanto disposto dalla Cedu, la giusta durata di un processo, nei due gradi di giudizio, è pari a 5 anni. 
Nel caso in esame, la durata del procedimento penale è stata di quattro anni e cinque mesi e, di conseguenza, la Corte d’appello ha respinto la domanda di indennizzo. 
Ciò che viene contestato dal ricorrente, però, è proprio il computo della durata del processo: a suo dire, infatti, la sentenza impugnata avrebbe errato nell’escludere da tale computo le indagini preliminari e il periodo di tempo intercorso tra il deposito della sentenza di I grado e l’impugnazione. La Cassazione ha però ritenuto rigettare la richiesta in quanto le indagini preliminari si computano solo se conosciute dall’imputato , cosa che avviene di rado ( anche su questo punto a mio avviso ci sarebbe da discutere, semmai in un altro articolo, perché un soggetto può essere indagato senza sapere mai nulla sino alla conclusione delle indagini. Ciò comprometterebbe il diritto di svolgere le indagini difensive facendo fare letteralmente “ le corse” alla difesa sui comodi dell’accusa). Sempre nel caso che ci riguarda, l’imputato non ha dato prova di aver avuto conoscenza delle indagini preliminari a suo carico ed , inoltre, il tempo tra deposito della sentenza e impugnazione non è imputabile all’Amministrazione giudiziaria. Infine non si può computare il termine ultimo di scadenza della proposizione dell’appello. Infatti se l’imputato impugna la sentenza soltanto in prossimità della scadenza di tale termine, provocando così una dilatazione dei tempi processuali, la continuazione del processo per il periodo in cui l’impugnazione non è stata proposta dall’imputato, per mancanza di un’attività di impulso, deve essere addebitata all’imputato stesso e non all’Amministrazione giudiziaria. Il periodo ‘sospeso’ tra i due gradi di giudizio, insomma, non può essere calcolato, ai fini della durata del processo, se attribuibile a inerzia della parte.
Il ricorso, quindi, viene rigettato con sconfitta inesorabile del nostro combattente “Pinto”.