Maestra…vado in crociera! Riflessioni sul danno psicologico nel disastro Costa Concordia
A cura di: Dr.ssa Matteazzi Stefania
Venerdì 13 gennaio 2012, a bordo della bellissima Costa Concordia, non c’erano solo persone adulte, uomini e donne, persone anziane e diversamente abili, ma c’erano anche e soprattutto bambini, di tutte le età …. Bambini per i quali, probabilmente, quella era la prima crociera … magari aspettata, sognata, o solo fantasticata …
Regole condominiali :dalla parte di Fido
Chi vive in un condominio sa bene che gli animali non sono quelli che portano la museruola ma, se il nostro amico Fido di notte inizia ad abbaiare o il nostro micio sporca le scale, le cose potrebbero ritorcerci contro di noi. La prima cosa da fare è quella di leggersi una copia del regolamento del condominio che potrebbe contenere limitazioni per il nostro fedele amico. Anche quando ci si trasferisce o si acquista casa in un condominio questa circostanza non può essere sottovalutata, onde poi non avere futuri rimpianti.
Nessuno può vietarvi di tenere in casa un cane e un gatto basta che non si creino fastidi a terzi. La regola è la stessa di quella che viene applicata al condomino che alle due di notte mette lo stereo a tutto volume. Ovvio che non gli si può impedire di tenere in casa lo stereo ma se la musica da fastidio agli altri condomini questi possono agire per far cessare tale comportamento.
In generale si può dire che il regolamento condominiale non può vietare il possesso di animali ma può regolarne la convivenza. Diverso è il caso del regolamento contrattuale cioè di quello approvato all’unanimità da tutti i condomini: in questo caso possono essere previste regole più rigide. Anche nel caso di regolamento contrattuale, però, le regole e i divieti debbono essere specifici. Se ad esempio detto regolamento vietasse la presenza di cani in casa ma il nostro amico Fido non desse alcun disturbo, un ricorso al Giudice con grande probabilità ci darebbe ragione. L’ultima parola, in caso di disaccordo, spetta quindi al Giudice che potrà anche allontanare il nostro fedele amico ma solo qualora sia dimostrato che questi arrechi disturbo agli altri condomini.
Il buon senso vuole o vorrebbe che in caso in cui un animale, ad esempio, sporchi ci si rivolga all’amministratore il quale provvederà ad inviare una lettera al proprietario o a convocarlo per fargli presente il disturbo arrecato. In un vivere civile questo dovrebbe essere sufficiente per ovviare ad ogni problematica futura. Più di questo però non può essere chiesto all’amministratore e se ciò non sarà sufficiente si dovrà ricorrere in Tribunale. La causa potrà essere intentata o da un singolo condomino o dall’amministratore previa delibera assembleare e andrà proposta contro il proprietario dell’animale domestico.
La prima regola è però sempre quella della tolleranza : se Fido ha abbaiato poche volte è buona regola, anche del vivere civile, evitare di inveire contro il proprietario né tanto meno minacciare l’animale di una fine poco raccomandabile : se così fosse il proprietario dell’animale potrebbe denunciarvi e farebbe bene.
Il fastidio creato dall’animale è tutelabile solo se supera la normale tollerabilità proprio come qualsiasi altra attività quotidiana.
Quindi se regna il buon senso ed un pizzico di tolleranza il nostro amico Fido potrà continuare tranquillamente ad allietarci i nostri giorni e non aver nulla a che temere.
Anagrafe degli animali d’affezione
È la banca nazionale che identifica e raccoglie le informazione relative al nostro amico Fido, ma anche relative ai gatti e altri piccoli animali da compagnia che portano il microchip di riconoscimento. L’iscrizione alla banca dati è gratuita.
V’è da dire che tutti i proprietari di cani sono obbligati a registrare il proprio “amico” all’anagrafe canina del proprio Comune e ciò serve a garantire l’identità degli animali in caso di smarrimento degli stessi. Non farlo può comportare , oltre alle sanzioni previste per legge, anche delle problematiche nel caso in cui il cane provochi danni a terzi e si richieda la copertura alla propria compagnia assicurativa ( ad esempio nel caso di stipula di polizza del capo famiglia). In questo caso l’assicurazione non mancherà certamente di rifiutarvi il pagamento, nonostante il regolare pagamento del premio, sostenendo che non vi è prova della proprietà del cane.
Rumori fastidiosi nel condominio, non risarcibile il disturbo alla serenità
“Casa mia per pur piccola che tu sia tu mi sembri una badia”…..certo….. ma se la tranquillità di casa viene disturbata può diventare anche un “inferno”! Dopo una giornata di lavoro è dolce tornare a casa ed immergersi nella tranquillità delle mura domestiche perché la tranquillità in casa è sacrosanta. Bè non è sempre così perché la Cassazione la pensa diversamente ritenendo che la tranquillità di casa sia un diritto immaginario e per questo non risarcibile.
Nel caso di specie Tizio aveva intentato una causa in quanto proprietario di un appartamento posto in un condominio ove vi erano da molto tempo lavori di ristrutturazione particolarmente fastidiosi con immissione sonore. Per la Cassazione bisogna sopportare e basta! E ciò si evince chiaramente dalla sentenza 19 agosto 2011 accogliendo il ricorso di una coppia di Milano che aveva impiegato molti mesi per ristrutturare il suo appartamento provocando così fastidiose immissioni sonore e di polvere. Per questo erano stati citati in giudizio dai condomini i quali avevano chiesto il risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale e patrimoniale. Il Tribunale di Milano in primo grado aveva accolto l’istanza e la Corte d’Appello aveva confermato tale sentenza. Ma come si sa in Italia ” del diritto non v’è certezza” e la Cassazione ha ribaltato completamente tale sentenza ritenendo che i c.d. danni immaginari non abbiano diritto ad essere risarciti. ” Il danno non patrimoniale – motiva la Suprema Corte – anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno – conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di danno evento ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli dalla tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale”
MAESTRA …. VADO IN CROCIERA!