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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; disturbo</title>
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	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
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		<title>Maestra&#8230;vado in crociera! Riflessioni sul danno psicologico nel disastro Costa Concordia</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; MAESTRA …. VADO IN CROCIERA! A cura di: Dr.ssa Matteazzi Stefania Esperta in Psicologia giuridica e forense Mediatrice Familiare &#8211; Psicodiagnosta stefaniamatteazzi@libero.it _________________________________________________________________ Venerdì 13 gennaio 2012, a bordo della bellissima Costa Concordia, non c’erano solo persone adulte, uomini e donne, persone anziane e diversamente abili, ma c’erano anche e soprattutto bambini, di tutte [...]]]></description>
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&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><img class="alignleft size-full wp-image-3646" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Nave_da_crociera (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Nave_da_crociera-Copia.jpg" alt="" width="216" height="108" /><strong>MAESTRA …. VADO IN CROCIERA!</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>A cura di: Dr.ssa Matteazzi Stefania</strong><br />
<strong>Esperta in Psicologia giuridica e forense </strong><br />
<strong>Mediatrice Familiare &#8211; Psicodiagnosta</strong><br />
<a href="mailto:stefaniamatteazzi@libero.it"><strong>stefaniamatteazzi@libero.it</strong></a></h3>
<h3 style="text-align: justify;">_________________________________________________________________</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Venerdì 13 gennaio 2012, a bordo della bellissima Costa Concordia, non c’erano solo persone adulte, uomini e donne, persone anziane e diversamente abili, ma c’erano anche e soprattutto bambini, di tutte le età …. Bambini per i quali, probabilmente, quella era la prima crociera … magari aspettata, sognata, o solo fantasticata …<br />
Una crociera che difficilmente riusciranno a dimenticare perché improvvisamente e tragicamente interrotta e che contraddice ogni metafora relativa ad una fanciullezza spensierata, fatta di giochi e di affascinanti viaggi nel mondo, proprio come questo.<br />
Ma torniamo per un momento a quella tragica notte ….<br />
L’urto con lo scoglio delle Scole e, successivamente nei pressi di punta Gabbianara la  percezione che la nave sta affondando vengono avvertiti da tutto il personale di equipaggio a bordo e da tutti i passeggeri, tra cui appunto anche i bambini.<br />
Bambini che piangono, urlano, chiedono spiegazioni, stringono nelle mani la Barbie, l’orsacchiotto, cercano la mano di mamma e papà e la cui innocenza sembra dire che sono proprio loro a capire che sta succedendo il peggio.<br />
Al pari degli adulti, anche nei bambini, eventi traumatici come questo possono causare una vasta gamma di sintomi ma, a differenza dei primi, questi ultimi sono maggiormente vulnerabili e, nel caso come questo di disastri di massa, essi vengono colpiti sia direttamente che indirettamente proprio perché sono testimoni delle reazioni dei loro genitori e ne sono, da queste, influenzati.<br />
Immaginare cosa sia successo in quelle lunghe ed interminabili ore risulta difficile ma una cosa è certa: tale tragedia collettiva ha generato una situazione altamente caotica che ha provocato una reazione a catena di panico vero e proprio che sicuramente ha avuto un impatto altamente significativo su tutte queste vittime innocenti proprio perché le reazioni degli adulti influenzano quelle dei bambini.<br />
La risposta del bambino ricalca, in altre parole, quella delle loro principali figure di riferimento, quali ad esempio i genitori: tanto più questa sarà disorganizzata tanto più lo sarà quella dei figli.<br />
Traumi come questo possono avere un effetto altamente devastante sui bambini e pregiudicare gravemente il loro benessere psicofisico, proprio perché, a differenza degli adulti, essi hanno meno risorse utili  e non riescono a dare una giusta interpretazione “a quanto accaduto”.<br />
Vista  la complessità dello sviluppo cognitivo ed emotivo infantile si può ben comprendere come le conseguenze nefaste del trauma possano manifestarsi in tutto l’intero arco della vita del bambino.<br />
Gli eventi traumatici, infatti, come è noto, lasciano una traccia mnestica indelebile portando con sé effetti negativi, non solo a breve termine, ma anche a lungo termine, causando ripercussioni nel benessere psicofisico del soggetto.<br />
Le principali reazioni post-traumatiche da stress, da distinguersi dal disturbo post-traumatico da stress vero e proprio, sono tutte quelle sensazioni, percezioni, pensieri e comportamenti direttamente collegabili al ricordo dell’evento traumatico.<br />
Nei bambini, in particolare, si assiste ad una vasta gamma di sintomi tra cui, in primis, la riviviscenza dell’evento traumatico attraverso i giochi post-traumatici caratterizzati da ritualità, oppure i sogni con  frequenti e spaventosi incubi ricorrenti<br />
I bambini possono inoltre presentare altri sintomi emotivi e comportamentali degni di nota, sintomi piuttosto comuni e che, generalmente, il tempo aiuta a mitigare soprattutto se viene offerto loro un valido sostegno psicologico.<br />
In generale, i soggetti in età evolutiva possono manifestare paure immotivate come il timore di essere abbandonati o separati dai propri genitori oppure vivere nel terrore che qualcosa di brutto stia per accadere a loro o alla propria famiglia; possono manifestare sintomi depressivi, quali pianto, tristezza, tendenza all’isolamento, perdita di appetito o di interesse nel gioco; possono comparire inoltre problemi scolastici per la difficoltà di concentrazione e il rifiuto di andare a scuola.<br />
Nello specifico, durante il periodo della primissima infanzia, i neonati sono particolarmente ricettivi al trauma rispondendo allo stesso con una reazione di allarme nei confronti della paura e del pericolo, con frequenti pianti ed urla oltre ad una tendenza ad allontanarsi dagli stimoli esterni.<br />
Nei bambini in età prescolare, compare più frequentemente un comportamento regressivo, oppositivo, aggressivo e distruttivo come ad esempio ritiro sociale, restringimento della sfera affettiva, perdite di capacità precedentemente acquisite; risvegli notturni, paura del buio, difficoltà di addormentamento, enuresi notturna; ansia di separazione dalle figure di attaccamento; minore concentrazione .<br />
A questa età, il trauma, interferisce cioè con un sano sviluppo della regolazione delle emozioni e dell’aggressività. Il pianto, l’ansia e la disperazione sono le reazioni più frequenti nei bambini di questa età.<br />
Nella preadolescenza, dove le capacità cognitive ed emotive del soggetto sono più evolute, il ragazzo capisce meglio il significato di ciò che è accaduto.<br />
La preoccupazione dovuta all’intensa elaborazione cognitiva ed affettiva degli eventi traumatici può essere causa di difficoltà di concentrazione e di frequenti disturbi di memoria.<br />
Il preponderante riaffiorare di ricordi traumatici rende il giovane costantemente teso, nervoso, irrequieto ed incapace di impegnarsi nelle attività scolastiche con conseguente peggioramento di rendimento, frequenti abbandoni scolastici, oltre a problemi comportamentali quali una maggiore irrequietezza, la comparsa di tic, disturbi alimentari e sintomi psicosomatici.<br />
Nell’adolescenza, infine, le conseguenze del trauma appaiono più gravi che nelle età precedenti perché, a questa età, il ragazzo è pienamente consapevole del significato dell’evento traumatico, anche se spesso è riluttante ad esprimere verbalmente quanto gli è accaduto.<br />
L’aspetto cruciale dell’elaborazione dell’evento traumatico è la valutazione che il ragazzo fa nei confronti del proprio comportamento durante l’evento, nel senso cioè di essere eccessivamente autocritico (“Avrei forse dovuto fare così … Dovevo essere più rapido … etc); tale eccesso di autocritica non infrequentemente provoca un irrimediabile “senso di colpa del sopravvissuto”.<br />
La forte tensione accumulata può così trovare la sua valvola di sfogo attraverso comportamenti delinquenziali, quali ad esempio guida spericolata, consumo di alcool e droga, liti, furti e rapine; tali condotte antisociali sono diretta conseguenza dell’esperienza traumatica.<br />
Riferendoci in particolare alla tragedia avvenuta all’Isola del Giglio, le conseguenze psicologiche di quanto avvenuto all’interno della nave e nelle ore immediatamente successive all’incidente, possono manifestarsi anche ad anni di distanza dall’accaduto, da qui l’importanza di un valido e duraturo sostegno psicologico alle tante vittime innocenti.<br />
Poter lavorare sul trauma appare dunque di indubbia importanza perché viene data al minore, ma anche all’adulto, l’opportunità di dare una personale interpretazione a quanto accaduto, in maniera da favorire l’espressione delle emozioni il cui fine sarà proprio quello di aiutare  le vittime a rivisitare l’evento traumatico e a dare un significato appropriato all’esperienza.<br />
Per fare ciò è bene utilizzare una metodologia appropriata all’età evolutiva, sull’assunto che il bambino è in grado di esprimersi meglio attraverso disegni, manipolazione di plastilina …. , metodi che rappresentano la chiave di accesso alla rappresentazione mentale che il bambino ha nei confronti dell’esperienza traumatica.<br />
Alla stesso modo, nel caso di vittime più grandicelle (preadolescenza e adolescenza), appare utile oltre al racconto libero, invitare i ragazzi a fornire un racconto scritto dell’accaduto in modo che la persona traumatizzata è incoraggiata a circoscrivere l’evento traumatico, dal suo inizio alla sua fine.<br />
L’arte di raccontare e di scrivere permette, in sintesi, una ristrutturazione del caos prodotto dall’evento traumatico.</h3>

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		<title>Regole condominiali :dalla parte di Fido</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:40:45 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Chi vive in un condominio sa bene che gli animali non sono quelli che portano la museruola ma, se il nostro amico Fido di notte inizia ad abbaiare o il nostro micio sporca le scale, le cose potrebbero ritorcerci contro di noi. La prima cosa da fare è quella di leggersi una copia del regolamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3257" style="border-image: initial; border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="cane (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/cane-Copia-300x150.jpg" alt="" width="240" height="120" />Chi vive in un condominio sa bene che gli animali non sono quelli che portano la museruola ma, se il nostro amico Fido di notte inizia ad abbaiare o il nostro micio sporca le scale, le cose potrebbero ritorcerci contro di noi. La prima cosa da fare è quella di leggersi una copia del regolamento del condominio che potrebbe contenere limitazioni per il nostro fedele amico. Anche quando ci si trasferisce o si acquista casa in un condominio questa circostanza non può essere sottovalutata, onde poi non avere futuri rimpianti.<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Nessuno può vietarvi di tenere in casa un cane e un gatto basta che non si creino fastidi a terzi. La regola è la stessa di quella che viene applicata al condomino che alle due di notte mette lo stereo a tutto volume. Ovvio che non gli si può impedire di tenere in casa lo stereo ma se la musica da fastidio agli altri condomini questi possono agire per far cessare tale comportamento.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">In generale si può dire che il regolamento condominiale non può vietare il possesso di animali ma può regolarne la convivenza. Diverso è il caso del regolamento contrattuale cioè di quello approvato all&#8217;unanimità da tutti i condomini: in questo caso possono essere previste regole più rigide. Anche nel caso di regolamento contrattuale, però, le regole e i divieti debbono essere specifici. Se ad esempio detto regolamento vietasse la presenza di cani in casa ma il nostro amico Fido non desse alcun disturbo, un ricorso al Giudice con grande probabilità ci darebbe ragione. L&#8217;ultima parola, in caso di disaccordo, spetta quindi al Giudice che potrà anche allontanare il nostro fedele amico ma solo qualora sia dimostrato che questi arrechi disturbo agli altri condomini.<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Il buon senso vuole o vorrebbe che in caso in cui un animale, ad esempio, sporchi ci si rivolga all&#8217;amministratore il quale provvederà ad inviare una lettera al proprietario o a convocarlo per fargli presente il disturbo arrecato. In un vivere civile questo dovrebbe essere sufficiente per ovviare ad ogni problematica futura. Più di questo però non può essere chiesto all&#8217;amministratore e se ciò non sarà sufficiente si dovrà ricorrere in Tribunale. La causa potrà essere intentata o da un singolo condomino o dall&#8217;amministratore previa delibera assembleare e andrà proposta contro il proprietario dell&#8217;animale domestico.<br />
</span></h3>
<h2 style="text-align: justify;"><span><span style="font-size: small;">La prima regola è però sempre quella della tolleranza : se Fido ha abbaiato poche volte è buona regola, anche del vivere civile, evitare di inveire contro il proprietario né tanto meno minacciare l&#8217;animale di una fine poco raccomandabile : se così fosse il proprietario dell&#8217;animale potrebbe denunciarvi e farebbe bene.</span><br />
</span></h2>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Il fastidio creato dall&#8217;animale è tutelabile solo se supera la normale tollerabilità proprio come qualsiasi altra attività quotidiana.<br />
</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Quindi se regna il buon senso ed un pizzico di tolleranza il nostro amico Fido potrà continuare tranquillamente ad allietarci i nostri giorni e non aver nulla a che temere.</span></h3>
<h3></h3>
<h3 align="center"><span style="color: #000080;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Anagrafe degli animali d’affezione</span></strong></span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">È la banca nazionale che identifica e raccoglie le informazione relative al nostro amico Fido, ma anche relative ai gatti e altri piccoli animali da compagnia che portano il microchip di riconoscimento. L’iscrizione alla banca dati è gratuita.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">V’è da dire che tutti i proprietari di cani sono obbligati a registrare il proprio “amico” all’anagrafe canina del proprio Comune e ciò serve a garantire l’identità degli animali in caso di smarrimento degli stessi. Non farlo può comportare , oltre alle sanzioni previste per legge, anche delle problematiche nel caso in cui il cane provochi danni a terzi e si richieda la copertura alla propria compagnia assicurativa ( ad esempio nel caso di stipula di polizza del capo famiglia). In questo caso l’assicurazione non mancherà certamente di rifiutarvi il pagamento, nonostante il regolare pagamento del premio, sostenendo che non vi è prova della proprietà del cane.</h3>
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		<title>Rumori fastidiosi nel condominio, non risarcibile il disturbo alla serenità</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#8220;Casa mia per pur piccola che tu sia tu mi sembri una badia&#8221;…..certo….. ma se la tranquillità di casa viene disturbata può diventare anche un &#8220;inferno&#8221;! Dopo una giornata di lavoro è dolce tornare a casa ed immergersi nella tranquillità delle mura domestiche perché la tranquillità in casa è sacrosanta. Bè non è sempre così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2455" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_21079949_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_21079949_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />&#8220;Casa mia per pur piccola che tu sia tu mi sembri una badia&#8221;…..certo….. ma se la tranquillità di casa viene disturbata può diventare anche un &#8220;inferno&#8221;! Dopo una giornata di lavoro è dolce tornare a casa ed immergersi nella tranquillità delle mura domestiche perché la tranquillità in casa è sacrosanta. Bè non è sempre così perché la Cassazione la pensa diversamente ritenendo che la tranquillità di casa sia un diritto immaginario e per questo non risarcibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie Tizio aveva intentato una causa in quanto proprietario di un appartamento posto in un condominio ove vi erano da molto tempo lavori di ristrutturazione particolarmente fastidiosi con immissione sonore. Per la Cassazione bisogna sopportare e basta! E ciò si evince chiaramente dalla sentenza 19 agosto 2011 accogliendo il ricorso di una coppia di Milano che aveva impiegato molti mesi per ristrutturare il suo appartamento provocando così fastidiose immissioni sonore e di polvere. Per questo erano stati citati in giudizio dai condomini i quali avevano chiesto il risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale e patrimoniale. Il Tribunale di Milano in primo grado aveva accolto l&#8217;istanza e la Corte d&#8217;Appello aveva confermato tale sentenza. Ma come si sa in Italia &#8221; del diritto non v&#8217;è certezza&#8221; e la Cassazione ha ribaltato completamente tale sentenza ritenendo che i c.d. danni immaginari non abbiano diritto ad essere risarciti. &#8221; Il danno non patrimoniale – motiva la Suprema Corte – anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno – conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l&#8217;evento dannoso, parlando di danno evento ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non conseguenza dell&#8217;effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell&#8217;integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli dalla tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale&#8221;</p>
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		<title>Genitori responsabili penalmente per gli schiamazzi dei propri figli</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:07:04 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nei confronti dei papà e delle mamme che non hanno vigilato sui propri bambini si configura il reato &#8230;..di cui all’articolo 659 del Codice penale (“Disturbo del riposo delle persone”) per aver arrecato disturbo ai vicini, scattando per essi la responsabilità penale punita con la pena dell’ammenda. Così la Cassazione con la sentenza 23862/10 ha confermato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_8651734_XS-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-363" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="Five young friends running outdoors smiling" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_8651734_XS-1-300x200.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a>Nei confronti dei papà e delle mamme che non hanno vigilato sui propri bambini si configura il reato &#8230;..<span id="more-362"></span>di cui all’articolo 659 del Codice penale (“Disturbo del riposo delle persone”) per aver arrecato disturbo ai vicini, scattando per essi la responsabilità penale punita con la pena dell’ammenda. Così la Cassazione con la sentenza 23862/10 ha confermato la condanna per due genitori al pagamento di quaranta euro di multa perché non avevano evitato che i loro figli arrecassero disturbo al vicinato. Nel caso in esame, infatti, il comportamento per la sua capacità diffusa era in grado di arrecare disturbo a una pluralità di abitazioni vicine e, quindi, sussisteva il requisito richiesto dalla legge.</p>
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