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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; incidente</title>
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	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
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		<title>Maestra&#8230;vado in crociera! Riflessioni sul danno psicologico nel disastro Costa Concordia</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:15:52 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&#160; MAESTRA …. VADO IN CROCIERA! A cura di: Dr.ssa Matteazzi Stefania Esperta in Psicologia giuridica e forense Mediatrice Familiare &#8211; Psicodiagnosta stefaniamatteazzi@libero.it _________________________________________________________________ Venerdì 13 gennaio 2012, a bordo della bellissima Costa Concordia, non c’erano solo persone adulte, uomini e donne, persone anziane e diversamente abili, ma c’erano anche e soprattutto bambini, di tutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: center;"><img class="alignleft size-full wp-image-3646" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Nave_da_crociera (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Nave_da_crociera-Copia.jpg" alt="" width="216" height="108" /><strong>MAESTRA …. VADO IN CROCIERA!</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>A cura di: Dr.ssa Matteazzi Stefania</strong><br />
<strong>Esperta in Psicologia giuridica e forense </strong><br />
<strong>Mediatrice Familiare &#8211; Psicodiagnosta</strong><br />
<a href="mailto:stefaniamatteazzi@libero.it"><strong>stefaniamatteazzi@libero.it</strong></a></h3>
<h3 style="text-align: justify;">_________________________________________________________________</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Venerdì 13 gennaio 2012, a bordo della bellissima Costa Concordia, non c’erano solo persone adulte, uomini e donne, persone anziane e diversamente abili, ma c’erano anche e soprattutto bambini, di tutte le età …. Bambini per i quali, probabilmente, quella era la prima crociera … magari aspettata, sognata, o solo fantasticata …<br />
Una crociera che difficilmente riusciranno a dimenticare perché improvvisamente e tragicamente interrotta e che contraddice ogni metafora relativa ad una fanciullezza spensierata, fatta di giochi e di affascinanti viaggi nel mondo, proprio come questo.<br />
Ma torniamo per un momento a quella tragica notte ….<br />
L’urto con lo scoglio delle Scole e, successivamente nei pressi di punta Gabbianara la  percezione che la nave sta affondando vengono avvertiti da tutto il personale di equipaggio a bordo e da tutti i passeggeri, tra cui appunto anche i bambini.<br />
Bambini che piangono, urlano, chiedono spiegazioni, stringono nelle mani la Barbie, l’orsacchiotto, cercano la mano di mamma e papà e la cui innocenza sembra dire che sono proprio loro a capire che sta succedendo il peggio.<br />
Al pari degli adulti, anche nei bambini, eventi traumatici come questo possono causare una vasta gamma di sintomi ma, a differenza dei primi, questi ultimi sono maggiormente vulnerabili e, nel caso come questo di disastri di massa, essi vengono colpiti sia direttamente che indirettamente proprio perché sono testimoni delle reazioni dei loro genitori e ne sono, da queste, influenzati.<br />
Immaginare cosa sia successo in quelle lunghe ed interminabili ore risulta difficile ma una cosa è certa: tale tragedia collettiva ha generato una situazione altamente caotica che ha provocato una reazione a catena di panico vero e proprio che sicuramente ha avuto un impatto altamente significativo su tutte queste vittime innocenti proprio perché le reazioni degli adulti influenzano quelle dei bambini.<br />
La risposta del bambino ricalca, in altre parole, quella delle loro principali figure di riferimento, quali ad esempio i genitori: tanto più questa sarà disorganizzata tanto più lo sarà quella dei figli.<br />
Traumi come questo possono avere un effetto altamente devastante sui bambini e pregiudicare gravemente il loro benessere psicofisico, proprio perché, a differenza degli adulti, essi hanno meno risorse utili  e non riescono a dare una giusta interpretazione “a quanto accaduto”.<br />
Vista  la complessità dello sviluppo cognitivo ed emotivo infantile si può ben comprendere come le conseguenze nefaste del trauma possano manifestarsi in tutto l’intero arco della vita del bambino.<br />
Gli eventi traumatici, infatti, come è noto, lasciano una traccia mnestica indelebile portando con sé effetti negativi, non solo a breve termine, ma anche a lungo termine, causando ripercussioni nel benessere psicofisico del soggetto.<br />
Le principali reazioni post-traumatiche da stress, da distinguersi dal disturbo post-traumatico da stress vero e proprio, sono tutte quelle sensazioni, percezioni, pensieri e comportamenti direttamente collegabili al ricordo dell’evento traumatico.<br />
Nei bambini, in particolare, si assiste ad una vasta gamma di sintomi tra cui, in primis, la riviviscenza dell’evento traumatico attraverso i giochi post-traumatici caratterizzati da ritualità, oppure i sogni con  frequenti e spaventosi incubi ricorrenti<br />
I bambini possono inoltre presentare altri sintomi emotivi e comportamentali degni di nota, sintomi piuttosto comuni e che, generalmente, il tempo aiuta a mitigare soprattutto se viene offerto loro un valido sostegno psicologico.<br />
In generale, i soggetti in età evolutiva possono manifestare paure immotivate come il timore di essere abbandonati o separati dai propri genitori oppure vivere nel terrore che qualcosa di brutto stia per accadere a loro o alla propria famiglia; possono manifestare sintomi depressivi, quali pianto, tristezza, tendenza all’isolamento, perdita di appetito o di interesse nel gioco; possono comparire inoltre problemi scolastici per la difficoltà di concentrazione e il rifiuto di andare a scuola.<br />
Nello specifico, durante il periodo della primissima infanzia, i neonati sono particolarmente ricettivi al trauma rispondendo allo stesso con una reazione di allarme nei confronti della paura e del pericolo, con frequenti pianti ed urla oltre ad una tendenza ad allontanarsi dagli stimoli esterni.<br />
Nei bambini in età prescolare, compare più frequentemente un comportamento regressivo, oppositivo, aggressivo e distruttivo come ad esempio ritiro sociale, restringimento della sfera affettiva, perdite di capacità precedentemente acquisite; risvegli notturni, paura del buio, difficoltà di addormentamento, enuresi notturna; ansia di separazione dalle figure di attaccamento; minore concentrazione .<br />
A questa età, il trauma, interferisce cioè con un sano sviluppo della regolazione delle emozioni e dell’aggressività. Il pianto, l’ansia e la disperazione sono le reazioni più frequenti nei bambini di questa età.<br />
Nella preadolescenza, dove le capacità cognitive ed emotive del soggetto sono più evolute, il ragazzo capisce meglio il significato di ciò che è accaduto.<br />
La preoccupazione dovuta all’intensa elaborazione cognitiva ed affettiva degli eventi traumatici può essere causa di difficoltà di concentrazione e di frequenti disturbi di memoria.<br />
Il preponderante riaffiorare di ricordi traumatici rende il giovane costantemente teso, nervoso, irrequieto ed incapace di impegnarsi nelle attività scolastiche con conseguente peggioramento di rendimento, frequenti abbandoni scolastici, oltre a problemi comportamentali quali una maggiore irrequietezza, la comparsa di tic, disturbi alimentari e sintomi psicosomatici.<br />
Nell’adolescenza, infine, le conseguenze del trauma appaiono più gravi che nelle età precedenti perché, a questa età, il ragazzo è pienamente consapevole del significato dell’evento traumatico, anche se spesso è riluttante ad esprimere verbalmente quanto gli è accaduto.<br />
L’aspetto cruciale dell’elaborazione dell’evento traumatico è la valutazione che il ragazzo fa nei confronti del proprio comportamento durante l’evento, nel senso cioè di essere eccessivamente autocritico (“Avrei forse dovuto fare così … Dovevo essere più rapido … etc); tale eccesso di autocritica non infrequentemente provoca un irrimediabile “senso di colpa del sopravvissuto”.<br />
La forte tensione accumulata può così trovare la sua valvola di sfogo attraverso comportamenti delinquenziali, quali ad esempio guida spericolata, consumo di alcool e droga, liti, furti e rapine; tali condotte antisociali sono diretta conseguenza dell’esperienza traumatica.<br />
Riferendoci in particolare alla tragedia avvenuta all’Isola del Giglio, le conseguenze psicologiche di quanto avvenuto all’interno della nave e nelle ore immediatamente successive all’incidente, possono manifestarsi anche ad anni di distanza dall’accaduto, da qui l’importanza di un valido e duraturo sostegno psicologico alle tante vittime innocenti.<br />
Poter lavorare sul trauma appare dunque di indubbia importanza perché viene data al minore, ma anche all’adulto, l’opportunità di dare una personale interpretazione a quanto accaduto, in maniera da favorire l’espressione delle emozioni il cui fine sarà proprio quello di aiutare  le vittime a rivisitare l’evento traumatico e a dare un significato appropriato all’esperienza.<br />
Per fare ciò è bene utilizzare una metodologia appropriata all’età evolutiva, sull’assunto che il bambino è in grado di esprimersi meglio attraverso disegni, manipolazione di plastilina …. , metodi che rappresentano la chiave di accesso alla rappresentazione mentale che il bambino ha nei confronti dell’esperienza traumatica.<br />
Alla stesso modo, nel caso di vittime più grandicelle (preadolescenza e adolescenza), appare utile oltre al racconto libero, invitare i ragazzi a fornire un racconto scritto dell’accaduto in modo che la persona traumatizzata è incoraggiata a circoscrivere l’evento traumatico, dal suo inizio alla sua fine.<br />
L’arte di raccontare e di scrivere permette, in sintesi, una ristrutturazione del caos prodotto dall’evento traumatico.</h3>

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		<title>L&#8217;importanza di essere qualificati come persona offesa: riflessioni sul risarcimento Costa Concordia</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:00:25 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Questo post si rende necessario per fare chiarezza sulla procedura giudiziaria avente ad oggetto il disastro Costa Concordia. Si farebbe un gravissimo errore a limitare tale azione alla semplice liquidazione del danno in campo civilistico ed in particolar modo in via stragiudiziale con la compagnia assicurativa. Se così si facesse si paragonerebbe la strage della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3594" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="images (18)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/images-18-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Questo post si rende necessario per fare chiarezza sulla procedura giudiziaria avente ad oggetto il disastro Costa Concordia. Si farebbe un gravissimo errore a limitare tale azione alla semplice liquidazione del danno in campo civilistico ed in particolar modo in via stragiudiziale con la compagnia assicurativa. Se così si facesse si paragonerebbe la strage della Concordia ad una pratica risarcitoria RCA. Il paragone, va da sè, che non regge . Infatti bisogna non solo valutare l&#8217;azione risarcitoria civilistica , che ovviamente potrebbe non limitarsi ad un accordo stragiudiziale con la compagnia, ma anche l&#8217;azione penale. Sul primo campo &#8211; civilistico &#8211; v&#8217;è da dire che la maggior parte delle vittime ha riportato un danno psicologico il cui accertamento non è sempre agevole se non curato da professionisti seri e competenti. Infatti sul punto abbiamo chiesto all&#8217;Avv. Fabrizio Bartolini, nostro consulente, e che ha curato e sta curando la posizione di diverse vittime della strage di Viareggio quale sia stata la sua esperienza in maniera di danno psicologico.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; V&#8217;è da dire che il danno psicologico di per sè viene quasi sempre legato ad un danno di natura fisica e valutato di conseguenza. Risarcire il solo danno psicologico non è cosa da poco ma con la strage di Viareggio possiamo dire che si è avuta una svolta fondamentale nel campo risarcitorio e cioè si è riconosciuto il danno psicologico come danno a sè stante e come danno equivalente se non maggiore di quello fisico. Difficile inoltre è il suo accertamento. Infatti, ad esempio, ricordo il caso di due bambini rimasti coinvolti nella strage che , per fortuna, non avevano subito lesioni fisiche ma un gravissimo danno psicologico periziato dal nostro consulente nella misura del 20 % di invalidità. Il medico della compagnia assicurativa dapprima riconosceva uno 0% di postumi in quanto riteneva che il danno non avrebbe lasciato conseguenze nella vita dei minori in quanto crescendo non si sarebbero ricordati di tale accadimento. Non ci siamo arresi! Abbiamo richiesto una nuova visita alla compagnia assicurativa che ci è stata concessa. I bambini andavano così di nuovo a visita dallo stesso medico che in precedenza aveva riconosciuto l&#8217;assenza di postumi stavolta riconoscendogli un 8% di invalidità. Ovviamente io e lo psicologo che aveva seguito il caso non eravamo affatto soddisfatti del risultato, interrogandoci, tra l&#8217;altro, su come lo stesso medico prima potesse riconoscere l&#8217;assenza di postumi e poi riconsocere una invalidità pari all&#8217;8%. Bè abbiamo deciso di andare avanti ed ho proposto una accertamento tecnico preventivo in Tribunale : il risultato è stato eccellente in quanto il CTU nominato ha riconosciuto una invalidità pari al 25% di postumi. Questo è solo un esempio delle svariate posizioni che si sono affrontate nella strage di Viareggio ma rende bene l&#8217;idea, credo, di come sia stato difficile accertare e far riconoscere il danno psicologico come danno a sè stante. La stessa cosa , ovviamente, accadrà nel caso della Costa Concordia in quanto presumo che le compagnie assicurative incaricheranno psicologi che cercheranno di non riconoscere alcunchè di postumi a chi quella notte ha subito un trauma indimenticabile&#8221;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span>:&#8221; quindi non solo risarcimento del danno in via stragiudiziale ma anche giudizialmente tramite ATP ( accertamento tecnico preventivo)&#8221;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; Certo ma non solo. Anche azioni legali qualora non si trovi un accordo serio e nell&#8217;interesse delle vittime. Ritengo che in questi casi, come presumo sarà per la Concordia, sia agevole, in caso di discordanza di perizie, proporre più che una causa una azione di accertamento tecnico in Tribunale il quale provvederà a nominare un proprio perito sulla cui valutazione baseremo il risarcimento. Questa azione garantisce un risultato certo e veloce per la vittima&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : nella strage di Viareggio quanto ha inciso l&#8217;azione penale e come potrà incidere nel caso Costa Concordia?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Avv. Fabrizio Bartolini : &#8221; Nel caso di stragi di questo genere prescindere da una azione penale, a mio avviso, è una follia. Molte vittime che non hanno intrapreso anche l&#8217;azione penale si sono visti limitati nei loro diritti e sono sempre in attesa di risarcimento. Prima di tutto l&#8217;essere presente nell&#8217;azione penale è fondamentale in quanto spinge la compagnia a liquidare il danno più in fretta ed in maniera congrua in quanto vuole limitare la costituzione della parte civile. E&#8217; infatti da premettere che la richiesta danni può avvenire o in sede civile o in sede penale con la costituzione di parte civile ma non in ambedue i casi altrimenti si arriverebbe ad un doppio risarcimento. Fintantoche il risarcimento non è avvenuto si può tranquillamente intraprendere l&#8217;azione penale ed in attesa dello svolgimento delle indagini costituirsi persona offesa in attesa dell&#8217;udienza preliminare, primo momento utile per la costituzione di parte civile&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : quanto è importante costituirsi in casi del genere persona offesa in un procedimento penale?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; A  mio avviso è non importante ma bensì fondamentale. Ad esempio nella strage di Viareggio le persone offese hanno potuto partecipare tramite i propri legali, tra cui il sottoscritto, all&#8217;incidente probatorio ove è avvenuto lo scandalo del perito Licciardello pagato dalle FS, sollevato proprio dal sottoscritto. Se non vi fossero state le persone offese non si sarebbe fatto chiarezza sul come mai la perizia relativa alle cause del disastro di Viareggio redatta dai periti incaricati dal Gip era lacunosa al limite dell&#8217;imbarazzo. Ma inoltre le persone offese hanno manifestato dinanzi la Procura, quali persone costituite nel fascicolo del PM, dando un grosso impulso alle indagini e aiutando la Procura nello svolgimento delle stesse&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : ma in casi di disastri come la strage di Viareggio o come la Concordia non è automatico la costituzione della qualità di persona offesa?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; Nella strage di Viareggio molti reati che sono stati imputati agli odierni indagati sono reati procedibili d&#8217;ufficio e quindi visto il bilancio dei morti e la gravità delle lesioni riportate da molti superstiti ciò è avvenuto in automatico. Per coloro che avevano il solo danno psicologico la questione era diversa ed abbiamo presentato formale querela&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span>: quindi anche per il caso Concordia è consigliabile procedere con la querela ?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; A mio avviso si. Tra i vari reati che la Procura addebiterà ai responsabili del disastro Concordia vi sarà anche quello di omicidio colposo e di lesioni colpose. Quest&#8217;ultimo reato è procedibile a querela e quindi le vittime dovranno presentare querela entro tre mesi dal fatto allegando una certificazione medico -psicologica. Ecco perchè a mio avviso bisogna muoversi ed in fretta &#8220;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ringraziamo l&#8217;Avv. Fabrizio Bartolini per la disponibilità e per averci chiarito alcuni punti che noi ritenevamo importanti chiarire restando a disposizione per assistenza con i nostri consulenti , periti, medici.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
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		<title>A seguito di un sinistro non trovo lavoro. Voglio il risarcimento! La Cassazione glielo nega!</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:14:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Oltre che vittima anche la beffa! Tizia era stata vittima di un incidente stradale in quanto trasportata. A seguito del sinistro ella aveva riportato gravi lesioni tanto da necessitare una lunga degenza che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarla. Ecco, quindi, che al danno biologico doveva venir considerato anche l’ulteriore danno per aver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: center;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2902" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="soldi" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/soldi1-300x150.jpg" alt="" width="210" height="105" /><span style="color: #003366;">Oltre che vittima anche la beffa!</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tizia era stata vittima di un incidente stradale in quanto trasportata. A seguito del sinistro ella aveva riportato gravi lesioni tanto da necessitare <span style="color: #003366;">una lunga degenza che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarla</span>. Ecco, quindi, che al danno biologico doveva venir considerato anche l’ulteriore danno per aver perso il posto di lavoro e la difficoltà, in tempo di crisi, a trovare nuova occupazione. Questo almeno così credeva Tizia in quanto la <span style="color: #003366;">Corte di Cassazione , con sentenza 25221/2011, III Sezione Civile</span>, non le ha dato certamente ragione….anzi!</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #003366;">Ma vediamo come si erano svolti i fatti.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il sinistro era avvenuto a causa di un tamponamento a catena ove Tizia, quale trasportata nella macchina di mezzo, aveva avuto la peggio.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In <span style="color: #003366;">primo grado</span> a Tizia non era andata male in quanto le era stato riconosciuto un risarcimento intorno ai <span style="color: #003366;">250mila euro</span>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In <span style="color: #003366;">Appello</span>, però le cose andavano assai diversamente in quanto la somma risarcitoria veniva ridotta drasticamente: poco più di <span style="color: #003366;">95mila euro</span>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">I giudici di secondo grado, ritenevano che «il Tribunale aveva calcolato il danno patrimoniale come se l’incapacità lavorativa della danneggiata corrispondesse al 100 per cento del totale, mentre detta invalidità era stata accertata in sede peritale nella misura del 18 per cento ed ha rettificato il calcolo di conseguenza, in considerazione del fatto che l’infortunata, pur avendo perso il posto di lavoro, avrebbe potuto in futuro dedicarsi ad altra attività». <strong><em></em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">La donna si sente presa in giro e ricorre fermamente in Cassazione contestando la valutazione economica effettuata dalla Corte di Appello:<span style="color: #003366;"> sono stata licenziata a seguito del sinistro &#8211; riferisce la donna – e non riesco a trovare lavoro, com’è possibile non considerare tale danno ?</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Inoltre la natura delle lesioni riportate rende difficile riprendere l’attività lavorativa, che richiede fatica fisica: chi mai mi prenderà a lavorare e cosa potro’ effettivamente fare visto che sono capace a fare lavori manuali?</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yZsL9mGkMHE" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">In base a queste lagnanze la ricorrente ha sostenuto che «il danno patrimoniale da lucro cessante avrebbe dovuto essere valutato in termini non rigorosamente ancorati alla percentuale di invalidità», tenendo presente, piuttosto, che «la riduzione dell’attività lavorativa specifica, che non rientri tra i postumi di lieve entità, consente di presumere che la futura capacità di guadagno ne risulterà ridotta in misura non necessariamente proporzionale alla percentuale di invalidità», come affermato anche dalla giurisprudenza. <strong><em></em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">La Cassazione</span> riconosce, in parte, le motivazioni di Tizia in quanto sostiene che il danno patrimoniale da lucro cessante può essere valutato anche discostandosi in certa misura dalla percentuale di invalidità accertata in sede peritale, ma, dall’altro lato, <span style="color: #003366;">le da comunque torto</span> in quanto sottolinea come viene affidato alla parte danneggiata l’onere di dimostrare l’inadeguatezza della misura dell’invalidità accertata, cosa che Tizia non ha fatto.  Il consulente tecnico aveva quantificato l’invalidità permanente con riferimento non all’invalidità in genere, ma all’incapacità lavorativa specifica dell’infortunata, tenendo conto, cioè, dell’attività di lavoro svolta», mentre la ricorrente non ha indicato «le ragioni per cui la percentuale dovrebbe ritenersi inadeguata alla sua particolare condizione» né le lacune della relazione peritale. E nemmeno può attribuirsi rilievo «alla circostanza che, a seguito delle lesioni e della lunga assenza dal lavoro che ne è seguita, l’infortunata è stata licenziata dal posto di lavoro». Per questi motivi, il risarcimento dei danni stabilito in Appello viene confermato dalla Cassazione anche se, si badi bene, <span style="color: #003366;">il ragionamento con cui le due corti giungono alla medesima conclusione è differente.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tizia ha quindi ricevuto un altro colpo, ancor più severo, inferto dalla macchina della giustizia che le rimarrà addosso per tutta la vita ricordandole che ……<span style="color: #003366;">chi troppo vuole nulla stringe…..</span></h3>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/P4uqNzAK99c" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
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		<title>La Strage di Viareggio e la non sudditanza psicologica dell’ing. Licciardello</title>
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		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; Il Gip del Tribunale di Lucca ha ritenuto non accogliere l’eccezione di “non indipendenza” avanzata nel corso dell’udienza per l’incidente probatorio per la strage di Viareggio, nei riguardi dell’ing. Licciardello e nonostante questi avesse pacificamente ammesso di prendere denaro per i propri incarichi dalle FS, i cui amministratori sono indagati nel suddetto procedimento, in quanto [...]]]></description>
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<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2619" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="icona" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/icona-300x150.jpg" alt="" width="210" height="105" /></p>
<h3 style="text-align: justify;">Il Gip del Tribunale di Lucca ha ritenuto non accogliere l’eccezione di “non indipendenza” avanzata nel corso dell’udienza per l’incidente probatorio per la strage di</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Viareggio, nei riguardi dell’ing. Licciardello e nonostante questi avesse pacificamente ammesso di prendere denaro per i propri incarichi dalle FS, i cui amministratori sono indagati nel suddetto procedimento, in quanto costui non si troverebbe in una condizione di sudditanza psicologica.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Leggendo la definizione che il dizionario Devoto –Oli da di sudditanza si evince che questa è il “ <em>rapporto di dipendenza che sussiste tra lo stato e gli individui che dipendono da esso; quanto tale rapporto sia considerato in funzione di poteri e di doveri che il diritto internazionale prevede per lo stato stesso rispetto ad altri stati, si parla di sudditanza internazionale. Genericamente. <strong>Subalternità, dipendenza</strong></em><strong>”.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Queste due ultime definizioni sono quelle che possono calzare al caso nostro.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ora, se escludiamo casi limite come una sudditanza psicologica che può avere un padre padrone all’interno di un ambito familiare dove vige la legge della violenza, se prescindiamo dal timore che alcuni popoli avevano per i loro dittatori o da quel legame che all’interno di una organizzazione mafiosa un picciotto può avere nei confronti del padrino, è ovvio che questa sudditanza, nella quotidianità civile, bisogna andarla a cercare altrove.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Sempre leggendo dal dizionario Devoto –Oli la dipendenza è psicologica quando vi è “ <em>l’incapacità di fare a meno di una persona oppure il bisogno incoercibile di un farmaco o di una sostanza: d.farmacologica</em>”. Siamo quindi in casi che esulano da rapporti “normali” e che prevedono comunque una qualche forma di patologia.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Come si può ipotizzare minimamente che un perito possa essere dichiarato incompatibile solo se si trova in una situazione patologica?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">E’ ovvio che se si deve parlare di dipendenza si deve far riferimento al caso in cui un soggetto sia comunque “legato” ad una parte e, chi è più legato di colui che prende il pane quotidiano da un soggetto che lo retribuisce economicamente?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tra l’altro non è un caso che nei rapporti di lavoro si parli di “dipendente” non in quanto questi è in uno stato psicologico di sudditanza, soggiogato dal datore di lavoro, ma in quanto “dipende” da costui per il suo sostentamento.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ma allora ci si domanda perché l’ing. Licciardello non sia stato dichiarato incompatibile nonostante prenda soldi dalle FS , indipendentemente che poi li prenda in maniera diretta o indiretta.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il problema a mio avviso sta a monte e cioè in un’Italia dove si da troppa facoltà interpretativa ai giudici con leggi poco chiare e quelle poche che vi sono con possibilità da parte di un giudicante di rivoltarle completamente con la propria personale interpretazione. Non è un caso che una questione proposta davanti a due giudici diversi abbia due soluzioni diverse.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se continuiamo ad andare avanti in questo modo (sole all’orizzonte per ora non ne vediamo) come possiamo ritenerci appartenenti ad uno Stato che ci tassa in continuazione ma che non riesce minimamente neppure ad avvicinarsi ad un ideale di giustizia nei propri Tribunali?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se non ci riesce in un caso come questo dove sono morte 32 persone e dove la responsabilità delle FS la vedrebbe anche un bambino, siamo proprio alla frutta!</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Qualcuno ha detto che uno stato civile è quello con poche leggi, chiare e semplici.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se così è in Italia siamo proprio messi male!</h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
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		<title>Copre lo Stop con un insegna: condannato a risarcire</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il titolare di un impresa aveva coperto, con i cartelli indicativi della propria ditta, il cartello di stop posizionandoli all&#8217;incrocio. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e ci mette sempre lo zampino. Sta di fatto che due persone rimangono coinvolte in un incidente stradale proprio in quanto, una di queste, non aveva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2334" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="stop" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/stop.jpg" alt="" width="360" height="180" />Il titolare di un impresa aveva coperto, con i cartelli indicativi della propria ditta, il cartello di stop posizionandoli all&#8217;incrocio. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e ci mette sempre lo zampino. Sta di fatto che due persone rimangono coinvolte in un incidente stradale proprio in quanto, una di queste, non aveva rispettato lo Stop. Il problema non era tanto però il rispettare o meno il segnale di Stop ma bensì il fatto che detto segnale non era visibile. <span id="more-2333"></span>Ed ecco che il caso giunge in Cassazione la quale con sentenza 31326 del 05 agosto 2011 ha statuito che l&#8217;imprenditore andava ritenuto responsabile in quanto gli automobilisti si erano venuti a trovare di fronte a uno svincolo diverso da quello in realtà risultante dalla segnaletica e quindi il richiamo segnaletico della presenza di un incrocio e dell&#8217;obbligo di fermarsi per dare la precedenza era una cautela necessaria ma venuta meno nella circostanza in esame e non certo per colpa addossabile all&#8217;automobilista. V&#8217;è da dire che la causa che ha interessato la Cassazione era di carattere penale e quindi l&#8217;imprenditore oltre che a dover risarcire il danno è stato persino condannato penalmente. Quindi &#8230;occhio ai cartelli pubblicitari.</p>
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		<title>Non trascrivere può costare caro</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se il vecchio proprietario non provvede a trascrivere la vendita dell’auto al Pra , questi rimane ancora litisconsorte necessario nelle cause di sinistri stradali che coinvolgono il veicolo. e cioè contnua a rispondere degli incidenti e dei relativi causati dal nuovo acquirente o da chicchessia. Questo è ciò che ha stabilito la Suprema Corte con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 371px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="529">
<tbody>
<tr style="text-align: justify;">
<td colspan="2"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_454076_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-473" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="frontschaden" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_454076_XS-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Se il vecchio proprietario non provvede a trascrivere la vendita dell’auto al Pra , questi rimane ancora litisconsorte necessario nelle cause di sinistri stradali che coinvolgono il veicolo. e cioè contnua a rispondere degli incidenti e dei relativi causati dal nuovo acquirente o da chicchessia.<br />
<span id="more-472"></span>Questo è ciò che ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 21009/10 con cui ha accolto il ricorso di alcuni danneggiati da un incidente stradale contro il vecchio proprietario il quale dagli atti risultava ancora intestatario dell&#8217;autovettura nonostante questa fosse stata in realtà venduta .  Per la Suprema corte, quindi, è onere di chi vende far annotare il trasferimento di proprietà presso il Pra, ente istituito proprio per far conoscere ai terzi a chi appartengono i veicoli muniti di targa di circolazione . Attenzione, quindi, perchè non trascrivere può costare caro !<em></em></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		<title>Infortunistica stradale : spese stragiudiziali rimborsabili</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Cassazione con sentenza n. 997/2010 ha ritenuto&#8230;.. rimborsabili le spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale. Il danneggiato può infatti chiedere tali spese nella causa instaurata contro l&#8217;altro automobilista e la sua assicurazione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a27f6d36a660.jpg"><img class="alignleft" style="margin: 4px; border: 2px solid black;" title="sinistro" src="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a27f6d36a660.jpg" alt="" width="248" height="113" /></a>La Cassazione con sentenza n. 997/2010 ha ritenuto&#8230;..<span id="more-375"></span> rimborsabili le spese stragiudiziali sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale. Il danneggiato può infatti chiedere tali spese nella causa instaurata contro l&#8217;altro automobilista e la sua assicurazione.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Sinistro stradale: non dovuto alcun risarcimento per danno patrimoniale se il lavoratore ha percepito lo stipendio</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Cassazione con sentenza della terza sezione civile n. 15385/10 ha escluso il risarcimento del danno&#8230;.. da invalidità totale temporanea al lavoratore che ha continuato a percepire le retribuzioni durante il periodo di infortunio. Infatti, se il lavoratore ha continuato a percepire lo stipendio per il periodo di inabilità temporanea dovuta a sinistro stradale, nessun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_22846383_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-360" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="Incidente stradale con motociclo" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_22846383_XS-300x199.jpg" alt="" width="210" height="139" /></a>La Cassazione con sentenza della terza sezione civile n. 15385/10 ha escluso il risarcimento del danno&#8230;..<span id="more-359"></span> da invalidità totale temporanea al lavoratore che ha continuato a percepire le retribuzioni durante il periodo di infortunio. Infatti, se il lavoratore ha continuato a percepire lo stipendio per il periodo di inabilità temporanea dovuta a sinistro stradale, nessun danno patrimoniale è stato a lui arrecato ed un eventuale risarcimento in tal senso sarebbe illegittimo e configurerebbe un indebito arricchimento.Nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici</p>
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