Un freno al mobbing!

Si sente parlare tanto di mobbing, di soprusi sul posto di lavoro ma pochi sanno che poche sono le cause che poi giungono a buon fine con soddisfazione del datore di lavoro.

Infatti, a parte la difficoltà oggettiva di dimostrare il danno psicologico effettivamente subito dal lavoratore i giudici tendono comunque a porre un freno alle cause di mobbing.

E’ così che con sentenza del Trib. di Milano del 29 luglio, ad esempio, non è stato riconosciuto il mobbing ad un lavoratore che più volte si era visto dare dell’incapace da parte del datore di lavoro in quanto era in perenne ritardo, svolgeva le mansioni lavorative con leggerezza e fumava sul posto di lavoro, nonostante i divieti.
Nel caso di specie la domanda era stata presentata da un cuoco che aveva dichiarato di essere stato trattato più volte come un incapace. Dalle testimonianze, però, era emerso che in realtà il dipendente aveva avuto degli scontri con i titolari perché era sempre in ritardo, si rifiutava di svolgere alcune mansioni, e fumava spesso in cucina.
Insomma non ogni rimprovero dell’azienda è mobbing in quanto ciò che è giusto è giusto e non vi è intento persecutorio nel rimproverare un dipendente se sussistono i motivi.

Il Giudice del lavoro di Milano ha quindi negato il risarcimento in quanto non provata la persecuzione.
Si ricorda che per la Corte di Cassazione si ha “”mobbing” quando il datore di lavoro ponga in essere una condotta, sistematica e protratta nel tempo ( almeno 6 mesi), tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in un disegno persecutorio nei confronti del dipendente, realizzato per mezzo di sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità».

Va da sé che il dimostrarlo in giudizio non è cosa facile in quanto la realtà giudiziale è cosa ben diversa da quella reale. Ci si trova quindi di fronte a testimoni che non vengono a testimoniare perché sempre alle dipendenze del datore di lavoro o a perizie psicologiche che spesso accertano un malessere il cui nesso causale è difficilmente riconducibile alla causa di lavoro e alla paventata persecuzione. Quindi, attenzione! Il mobbing è ovviamente un fenomeno da combattere anche giudizialmente ma non si creda , il lavoratore, di avere strada facile intraprendendo una azione giudiziale di risarcimento proprio per la difficoltà che probabilmente incontrerà nel provare quanto subito .

SENTENZE DA PAZZI: aggredisce il capo reparto , viene licenziato, va in pensione e viene anche risarcito !!

Il lavoratore M.B. citava in giudizio il datore di lavoro che a suo tempo gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa per comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, richiedendo i danni per inadempimento contrattuale, seppure prescindendo dalla preventiva impugnazione del licenziamento medesimo.
In primo grado il lavoratore soccombeva, mentre successivamente la Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame condannando la società/datrice di lavoro al pagamento a favore del lavoratore, nel frattempo divenuto pensionato, di una somma di denaro in via di fatto paragonabile agli stipendi che esso avrebbe dovuto percepire lavorando per ulteriori 15 anni.
Giunta la causa in Cassazione , la Suprema Corte con la sentenza n. 13496/11 sez. Lav. sottolinea come la responsabilità per il fatto dannoso invocata dal lavoratore sia di natura contrattuale La Cassazione risolve tale conflitto, qualificando normativamente come “contrattuale” la responsabilità per il fatto dannoso invocata dal lavoratore a cui spetta allegare la prova dell’inadempimento della controparte oltre a provare, altresì, il nesso causale tra lo stesso inadempimento ed il danno subito, mentre rimane in capo al debitore/datore di lavoro, il relativo onere probatorio circa l’allegazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa. [Read more...]

Pensione di reversibilità: a chi spetta?

La pensione di reversibilità spetta , prima di tutto, solo se al momento della morte l’assicurato era già pensionato o aveva già maturato la pensione d’invalidità. In caso contrario si avrà diritto solo ad una somma liquidativa.
Possono percepire la pensione di reversibilità il vedovo/a i figli minori o studenti sino a 26 anni di età se iscritti all’università e non fuori corso, i genitori ultra sessantacinquenni , non pensionati e carico, o, in ultima ipotesi, i fratelli e sorelle non coniugati, totalmente inabili, a carico e non pensionate .Il lavoratore , deceduto, deve aver maturato almeno 5 anni di assicurazione e versato i contributi per almeno 3 anni affinché gli eredi possano usufruire della reversibilità. [Read more...]