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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; lavoratore</title>
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	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
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		<title>Un freno al mobbing!</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Si sente parlare tanto di mobbing, di soprusi sul posto di lavoro ma pochi sanno che poche sono le cause che poi giungono a buon fine con soddisfazione del datore di lavoro. Infatti, a parte la difficoltà oggettiva di dimostrare il danno psicologico effettivamente subito dal lavoratore i giudici tendono comunque a porre un freno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2477" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_24172983_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_24172983_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />Si sente parlare tanto di mobbing, di soprusi sul posto di lavoro ma pochi sanno che poche sono le cause che poi giungono a buon fine con soddisfazione del datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, a parte la difficoltà oggettiva di dimostrare il danno psicologico effettivamente subito dal lavoratore i giudici tendono comunque a porre un freno alle cause di mobbing.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ così che con sentenza del Trib. di Milano del 29 luglio, ad esempio, non è stato riconosciuto il mobbing ad un lavoratore che più volte si era visto dare dell’incapace da parte del datore di lavoro in quanto era in perenne ritardo, svolgeva le mansioni lavorative con leggerezza e fumava sul posto di lavoro, nonostante i divieti.<br />
Nel caso di specie la domanda era stata presentata da un cuoco che aveva dichiarato di essere stato trattato più volte come un incapace. Dalle testimonianze, però, era emerso che in realtà il dipendente aveva avuto degli scontri con i titolari perché era sempre in ritardo, si rifiutava di svolgere alcune mansioni, e fumava spesso in cucina.<br />
Insomma non ogni rimprovero dell’azienda è mobbing in quanto ciò che è giusto è giusto e non vi è intento persecutorio nel rimproverare un dipendente se sussistono i motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice del lavoro di Milano ha quindi negato il risarcimento in quanto non provata la persecuzione.<br />
Si ricorda che per la Corte di Cassazione si ha “&#8221;mobbing” quando il datore di lavoro ponga in essere una condotta, sistematica e protratta nel tempo ( almeno 6 mesi), tenuta nei confronti del lavoratore nell&#8217;ambiente di lavoro, che si risolve in un disegno persecutorio nei confronti del dipendente, realizzato per mezzo di sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l&#8217;emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità».</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé che il dimostrarlo in giudizio non è cosa facile in quanto la realtà giudiziale è cosa ben diversa da quella reale. Ci si trova quindi di fronte a testimoni che non vengono a testimoniare perché sempre alle dipendenze del datore di lavoro o a perizie psicologiche che spesso accertano un malessere il cui nesso causale è difficilmente riconducibile alla causa di lavoro e alla paventata persecuzione. Quindi, attenzione! Il mobbing è ovviamente un fenomeno da combattere anche giudizialmente ma non si creda , il lavoratore, di avere strada facile intraprendendo una azione giudiziale di risarcimento proprio per la difficoltà che probabilmente incontrerà nel provare quanto subito .</p>
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		<title>SENTENZE DA PAZZI:  aggredisce il capo reparto , viene licenziato, va in pensione e viene anche risarcito !!</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 04:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il lavoratore M.B. citava in giudizio il datore di lavoro che a suo tempo gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa per comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, richiedendo i danni per inadempimento contrattuale, seppure prescindendo dalla preventiva impugnazione del licenziamento medesimo. In primo grado il lavoratore soccombeva, mentre successivamente la Corte di Appello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/impiccato.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1742" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="impiccato" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/impiccato.jpg" alt="" width="360" height="180" /></a>Il lavoratore M.B. citava in giudizio il datore di lavoro che a suo tempo gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa per comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare, richiedendo i danni per inadempimento contrattuale, seppure prescindendo dalla preventiva impugnazione del licenziamento medesimo.<br />
In primo grado il lavoratore soccombeva, mentre successivamente la Corte di Appello accoglieva parzialmente il gravame condannando la società/datrice di lavoro al pagamento a favore del lavoratore, nel frattempo divenuto pensionato, di una somma di denaro in via di fatto paragonabile agli stipendi che esso avrebbe dovuto percepire lavorando per ulteriori 15 anni.<br />
Giunta la causa in Cassazione , la Suprema Corte con la sentenza n. 13496/11 sez. Lav. sottolinea come la responsabilità per il fatto dannoso invocata dal lavoratore sia di natura contrattuale La Cassazione risolve tale conflitto, qualificando normativamente come “contrattuale” la responsabilità per il fatto dannoso invocata dal lavoratore a cui spetta allegare la prova dell’inadempimento della controparte oltre a provare, altresì, il nesso causale tra lo stesso inadempimento ed il danno subito, mentre rimane in capo al debitore/datore di lavoro, il relativo onere probatorio circa l’allegazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa.<span id="more-1741"></span><br />
Ebbene, trasferendo il tutto nello schema negoziale del contratto di lavoro subordinato, posto che il fatto generatore del danno consiste nel licenziamento per giusta causa, al lavoratore spetterà allegare la prova del licenziamento, ma, al datore di lavoro, competerà invece, dimostrare la legittimità del licenziamento intimato.<br />
In altri termini, laddove ne sussistano i presupposti, la proposizione dell’azione risarcitoria “ordinaria” per licenziamento illegittimo, ancorchè lo stesso non sia stato a suo tempo neanche impugnato dal lavoratore medesimo, non comporta inversione alcuna dell’onere probatorio fissato dalla norma <em>ex</em> art.2697 c.c.<br />
Si noti come nel caso di specie il lavoratore non aveva impugnato il licenziamento e come la sua pretesa risarcitoria fosse svincolata da tale azione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione con sentenza n. 2676 del 2010 ha affrontato la problematica dell’inadempimento del contratto di lavoro subordinato alla luce della predetta normativa “speciale” sui licenziamenti statuendo che la mancata impugnazione del licenziamento nel termine decadenziale di 60 giorni comporta la preclusione per il lavoratore di azionare la pretesa risarcitoria facendo valere il regime legale “speciale” dell’illegittimità del licenziamento, potendo residualmente esperire solamente un’azione risarcitoria c.d. ordinaria, non fondata, però, sull’inadempimento coincidente con il recesso datoriale ma deducendo differenti tipologie di inadempimento del contratto di lavoro<br />
Alla luce di tale sentenza, seppur nel contesto di un’azione risarcitoria l’onere probatorio circa la legittimità del licenziamento sia a carico del lavoratore , in presenza di una eccezione di parte, da sollevare naturalmente innanzi al giudice di merito, l&#8217;omissione dell&#8217;impugnazione nei termini del licenziamento medesimo, mette al riparo il datore di lavoro da eventuali future azioni risarcitorie “ordinarie” promosse dal lavoratore per inadempimento contrattuale riconducibili al pregresso licenziamento.</p>
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		<title>Pensione di reversibilità: a chi spetta?</title>
		<link>http://www.legalius.it/notizie-varie/pensione-di-reversibilita-a-chi-spetta/</link>
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		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 08:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie varie]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratore]]></category>
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		<category><![CDATA[pensione di vecchiaia]]></category>

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		<description><![CDATA[La pensione di reversibilità spetta , prima di tutto, solo se al momento della morte l&#8217;assicurato era già pensionato o aveva già maturato la pensione d&#8217;invalidità. In caso contrario si avrà diritto solo ad una somma liquidativa. Possono percepire la pensione di reversibilità il vedovo/a i figli minori o studenti sino a 26 anni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"></div>
<p><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_11326207_XS_601x300.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1253" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="nonni" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_11326207_XS_601x300.jpg" alt="" width="200" height="180" /></a></p>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">La pensione di reversibilità spetta , prima di tutto, solo se al momento della morte l&#8217;assicurato era già pensionato o aveva già maturato la pensione d&#8217;invalidità. In caso contrario si avrà diritto solo ad una somma liquidativa.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Possono percepire la pensione di reversibilità il vedovo/a i figli minori o studenti sino a 26 anni di età se iscritti all&#8217;università e non fuori corso, i genitori ultra sessantacinquenni , non pensionati e carico, o, in ultima ipotesi, i fratelli e sorelle non coniugati, totalmente inabili, a carico e non pensionate .Il lavoratore , deceduto, deve aver maturato almeno 5 anni di assicurazione e versato i contributi per almeno 3 anni affinché gli eredi possano usufruire della reversibilità. <span id="more-1252"></span>L&#8217;importo della pensione di reversibilità è calcolata in percentuale rispetto alla pensione spettante pensionato e/o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto:</div>
<div id="_mcePaste">60% al coniuge</div>
<div id="_mcePaste">20% a ciascun figlio se anche il coniuge ha diritto alla pensione</div>
<div id="_mcePaste">70% un figlio</div>
<div id="_mcePaste">80% due figli</div>
<div id="_mcePaste">100% tre figli o più.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">La pensione di reversibilità non può essere inferiore al 60% nè superiore all&#8217;intero ammontare della stessa.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">15% per gli altri superstiti.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">E&#8217; possibile avere una integrazione della propria pensione con quella di reversibilità qualora la pensione che si percepisce sia al minimo sociale e non sia sia in presenza di altri redditi anche alla luce dell&#8217;art. 38 Cost.</div>
<p style="text-align: justify;">La pensione di reversibilità spetta , prima di tutto, solo se al momento della morte l&#8217;assicurato era già pensionato o aveva già maturato la pensione d&#8217;invalidità. In caso contrario si avrà diritto solo ad una somma liquidativa.Possono percepire la pensione di reversibilità il vedovo/a i figli minori o studenti sino a 26 anni di età se iscritti all&#8217;università e non fuori corso, i genitori ultra sessantacinquenni , non pensionati e carico, o, in ultima ipotesi, i fratelli e sorelle non coniugati, totalmente inabili, a carico e non pensionate .Il lavoratore , deceduto, deve aver maturato almeno 5 anni di assicurazione e versato i contributi per almeno 3 anni affinché gli eredi possano usufruire della reversibilità. L&#8217;importo della pensione di reversibilità è calcolata in percentuale rispetto alla pensione spettante pensionato e/o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto:60% al coniuge20% a ciascun figlio se anche il coniuge ha diritto alla pensione70% un figlio80% due figli100% tre figli o più.La pensione di reversibilità non può essere inferiore al 60% nè superiore all&#8217;intero ammontare della stessa.15% per gli altri superstiti.E&#8217; possibile avere una integrazione della propria pensione con quella di reversibilità qualora la pensione che si percepisce sia al minimo sociale e non sia sia in presenza di altri redditi anche alla luce dell&#8217;art. 38 Cost.</p>
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		<title>Sinistro stradale: non dovuto alcun risarcimento per danno patrimoniale se il lavoratore ha percepito lo stipendio</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Cassazione con sentenza della terza sezione civile n. 15385/10 ha escluso il risarcimento del danno&#8230;.. da invalidità totale temporanea al lavoratore che ha continuato a percepire le retribuzioni durante il periodo di infortunio. Infatti, se il lavoratore ha continuato a percepire lo stipendio per il periodo di inabilità temporanea dovuta a sinistro stradale, nessun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_22846383_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-360" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="Incidente stradale con motociclo" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_22846383_XS-300x199.jpg" alt="" width="210" height="139" /></a>La Cassazione con sentenza della terza sezione civile n. 15385/10 ha escluso il risarcimento del danno&#8230;..<span id="more-359"></span> da invalidità totale temporanea al lavoratore che ha continuato a percepire le retribuzioni durante il periodo di infortunio. Infatti, se il lavoratore ha continuato a percepire lo stipendio per il periodo di inabilità temporanea dovuta a sinistro stradale, nessun danno patrimoniale è stato a lui arrecato ed un eventuale risarcimento in tal senso sarebbe illegittimo e configurerebbe un indebito arricchimento.Nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici</p>
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