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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; legale</title>
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	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
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		<title>Liberalizzazioni : noi di Legalius diciamo NI!</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; In questi giorni il tema scottante è quello delle liberalizzazioni delle professioni. Noi di Legalius non siamo, a priori, contrari alla liberalizzazione della professione ma riteniamo che così come è stata impostata, la riforma serva veramente a poco. Sono state abolite le tariffe minime e quindi libertà in tema di determinazione dei compensi. ____________________________________________________________________________________ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Monti-Passera-liberalizzazioni-638x425-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3637" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Monti-Passera-liberalizzazioni-638x425 (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Monti-Passera-liberalizzazioni-638x425-Copia.jpg" alt="" width="252" height="126" /></a></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>In questi giorni il tema scottante è quello delle liberalizzazioni delle professioni. Noi di Legalius non siamo, a priori, contrari alla liberalizzazione della professione ma riteniamo che così come è stata impostata, la riforma serva veramente a poco.</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Sono state abolite le tariffe minime e quindi libertà in tema di determinazione dei compensi.</h3>
<p>____________________________________________________________________________________</p>
<h3 style="text-align: justify;">Un vecchio proverbio, però, dice che &#8221; chi meno spende più spende&#8221; e quindi bisogna fare attenzione.Il professionista serio e qualificato è colui che fa prezzi onesti ma non stracciati anche perchè, diversamente, non riuscirebbe a mantenere la professionalità che gli si richiede. Chi offre prezzi stracciati spesso offre anche un servizio di bassa qualità, ovviamente senza generalizzare. Ma già da tempo, comunque, v&#8217;è da dire che la maggior parte dei professionisti applicava prezzi convenienti ai propri clienti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Quindi non spaventa affatto l&#8217;abolizione delle tariffe minime ma ancor meno la possibilità che il cliente possa richiedere un preventivo</strong>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Anzi,quest&#8217;ultima ipotesi è persino <strong>favorevole al professionista</strong> e lo porterà a percepire di più di quello che mediamente percepisce ora. Infatti,nella stragrande maggioranza dei casi l&#8217;avvocato non potrà redigere un preventivo esatto dell&#8217;attività da compiere proprio perchè impossibilitato a prevedere tutte le fasi processuali ( almeno che Monti non dia in dotazione una sfera di cristallo). Ecco che allora un preventivo ben fatto dovrebbe prevedere un numero minimo di incontri con il cliente, telefonate ecc. ( attività che oggi raramente vengono corrisposte e conteggiate). Il cliente quindi si troverebbe a sottoscrivere un preventivo ove si prevedono, ad esempio, 5 incontri in studio con la specifica che ogni incontro in più avrà un costo pari ad euro&#8230;&#8230; Questa specificazione dovrà essere presente nel preventivo se il professionista vuole eliminare il rischio che  il cliente gli piombi in studio per ore approfittando del prezzo concordato ( caso tratto da vita vissuta). Quindi ogni incontro dovrà essere preventivato e pagato, così come ogni telefonata ecc., tutte attività che nella stragrande maggioranza dei casi i professionisti, oggi, non fanno pagare. In realtà vi è un aspetto formale che non collima con quello sostanziale. Infatti una cosa sono le singole voci del tariffario ed una cosa è la loro effettiva applicazione. In epoca di grande concorrenza, è ovvio, che non si possa guardare il pelo nell&#8217;uovo. Bè con i preventivi la questione potrebbe cambiare e delle due l&#8217;una. Poichè la redazione del preventivo non è obbligatoria o il cliente, ben conscio dei rischi che corre, non richiederà il preventivo e quindi sul punto la riforma sarà una delle tante &#8220;novità&#8221; inutili e che andranno nel dimenticatoio oppure sarà il professionista che vorrà sottoporre il preventivo al cliente in quanto avrebbe tutto da guadagnarci.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Poichè però il disegno Monti in tema di lieberalizzazioni non aveva certamente questo obiettivo ma bensì quello di liberalizzare il mercato a vantaggio dei consumatori , c&#8217;è da dire che è stato fatto un vero buco nell&#8217;acqua</strong>. Verrebbe da dire che il ministro Monti ha fatto una manovra alla Schettino, tanto per ironizzare ma in conclusione una domanda rimarrebbe da porci :quali innovazioni strabilianti, quali evoluzioni del mercato professionale sono sate introdotte a vantaggio del consumatore.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Tra l&#8217;altro l&#8217;abolizione delle tariffe ha di per sè paralizzato al momento una parte della macchina giudiziaria</strong> in quanto ad oggi non è più possibile riscuotere gli onorari dovuti con l&#8217;approvazione della notula da parte del consiglio dell&#8217;ordine e quindi si dovrà fare causa. Nella redazione del precetto non si potrà più inserire l&#8217;attività successiva al titolo esecutivo ( sia esso sentenza, decreto ingiuntivo o quant&#8217;altro) e tale costo ricadrà quindi sul cliente non potendo essere addebitato a controparte. I giudici sono bloccati nella liquidazione degli onorari nelle cause in quanto ciò deve avvenire facendo riferimento ad una apposita tabella Ministeriale che per ora non esiste.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Nasce quindi un dubbio atroce : ma quando pensavano alla riforma dove erano con la testa?</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ma v&#8217;è inoltre da dire che la vera riforma delle professioni si ha dando al professionista la possibilità di pubblicizzare la propria attività e il costo del servizio</strong>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Certo , ci vogliono dei limiti, perchè non si potrà permettere la pubblicità sul fustino del detersivo ma esagerare, nel campo professioniale, è sempre controproducente.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ad oggi però si vieta al singolo professionista di fare pubblicità della propria attività reclamizzando i propri servizi ( ovviamente non può essere intesa come pubblicità il sito dove vi sono le voci &#8221; chi siamo&#8221; &#8220;le nostre competenze&#8221; &#8220;dove siamo&#8221; ecc.) e il relativo costo in quanto ciò può essere inteso come violazione del divieto di accaparramento della clientela. In realtà in un libero mercato ci dovrebbe essere libera offerta con facoltà del consumatore di poter scegliere liberamente. I motivi per cui tale novità fatichi ad entrare è più che ovvia : non si vuole innovare una categoria professionale, trincerandosi dietro a vecchie concezioni che potevano avere un senso decenni fa, ancorata ad un Italia di favoritismi, amici degli amici ecc. difficile da sconfiggere e per paura che qualche giovane innovativo passi avanti a chi di innovativo non ha più nulla da offrire. D&#8217;altronde l&#8217;Italia è nota per soffocare chi ha talento e chi ha iniziativa. E&#8217; di questi giorni un libro che parla di uno Steve Jobs nato a Napoli, di nome Stefano Lavori, che ha una idea grandiosa, quella di progettare un computer favoloso, ma che non riesce nell&#8217;impresa in quanto italiano. Se Steve Jobs fosse nato in Italia oggi non avremmo il Mac. Questo libro , divertente ed ironico, spiega bene come il contesto sociale possa soffocare le iniziative anche brillanti e la stessa cosa si ha nelle professioni. In America il muro che non riusciamo a rompere è stato infranto da decenni . Leggendo un libro di John Grisham ci stupiamo di come vi sia completa libertà di fare offerte , da parte dei professionisti, del proprio lavoro e dei legali che, tramite la pubblicità, riescono a fare le class action. In Italia, invece, tutto viene mascherato da una facciata di perbenismo e favoritismo per alcuni. Prima di tutto la class action è possibile farla ma solo da parte delle associazioni dei consumatori. Per quale motivo? Forse che per accordarsi , ad esempio, con la Costa Crociere per 11.000 euro a persona spersonalizzando totalmente il danno , c&#8217;è bisogno di qualche competenza specifica? In realtà il legale non lo può fare perchè se lo fa lui personalmente compie accaparramento della clientela se lo fa una qualche associazione, che poi si dovrà appoggiare per forza a dei legali, invece è tutto regolare! Il discorso sarebbe lunghissimo ma già è stata data l&#8217;idea dell&#8217;ipocrisia incombente nel nostro paese.<br />
<strong>Il vero e moderno professionista non ha paura del mercato anzi lo sposa</strong> e quindi è ora di dire basta! Il mercato deve scegliere e sarà la stessa clientela a farlo in base anche all&#8217;offerta e al decoro con cui la stessa viene proposta. Chi andrebbe mai, ad esempio, da un avvocato che pubblicizza separazione per 300 euro ( forse qualche folle lo farebbe anche !) o il proprio studio sul sacchetto della spesa? Quindi come tutte le cose, la regola della pubblicità la detterà la clientela ed è ovvio che proprio il servizio offerto per la sua professionalità farà in modo che non si cada nel ridicolo. Ma che il modno stia cambiando lo si può vedere anche navigando in rete e andando a curiosare tra i video pubblicitari, ma formalmente siamo restii a farlo.<br />
Quindi ad oggi la vera riforma che andava fatta non è avvenuta, non potendo parlare di liberalizzazione fintantoche un professionista non avrà la facoltà di mettersi sul mercato e proporre i propri servizi e le offerte alla clientela in piena libertà. Ecco perchè alla liberalizzazione del ministro Monti diciamo NI!</h3>
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		<title>Alcool Tasso Zero! Alle porte novità al codice della strada</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Riforme alle porte per gli automobilisti e non&#8230;.. Per i ciclisti arriverà il giubbotto rifrangente serale ma non vi sarà più decurtazione di punti o sospensione della patente. Alcool zero per i più giovani, sino a 21 anni, i neopatentati ed i conducenti professionali. Bere anche solo una birra determinerà una sanzione severa per questi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_1930759_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-371" title="drinking and driving" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_1930759_XS-300x200.jpg" alt="" width="168" height="112" /></a>Riforme alle porte per gli automobilisti e non&#8230;..<span id="more-370"></span><br />
</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Per i ciclisti arriverà il giubbotto rifrangente serale ma non vi sarà più decurtazione di punti o sospensione della patente.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Alcool zero per i più giovani, sino a 21 anni, i neopatentati ed i conducenti professionali. Bere anche solo una birra determinerà una sanzione severa per questi guidatori pari ad euro 155,00 e 5 punti sulla patente, con raddoppio in caso di incidente.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Viene però depenalizzato il reato di guida in stato di ebrezza nel caso in cui il tasso alcolico non superi gli 0,8 g/l.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Per verificare poi la guida sotto sostanze stupefacenti la polizia potrà adottare persino il prelievo assistito del fluido del cavo orale.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Per quanto riguarda le multe potranno essere installati nuovi controlli elettronici del traffico volti a monitorare accessi comportamenti vietati quali l’accesso alle aree pedonali, la velocità pericolosa, la guida contromano e sui veicoli a due ruote. Fuori dai centri abitati per queste installazioni sarà però obbligatorio il preventivo decreto del prefetto, come oggi è per l’autovelox. I proventi derivanti dalla infrazione dovranno essere ripartiti in parti uguali tra proprietario della strada ed ente accertatore.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">La riforma riguarderà poi anche gli autovelox i quali non potranno essere installati prima di 1 km dall’inizio del limite di velocità.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Scende poi da 3 a 5 punti la decurtazione di chi supera i limiti di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Tra 40 e 60 Km/h oltre il limite consentito la multa aumenta a 500 euro ma i punti scendono a 6 anzichè i 10 attuali e non scatterà più il divieto di guida dalle ore 22 alle ore 7 per tre mesi dopo la restituzione della patente sospesa. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Se la velocità supera i 60 km/h la multa sale ad euro 779,00 restando invariata la decurtazione dei punti. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">La velocità sulle autostrade sarà innalzata a 150 km/h solo nei tratti ove sono installati i tutor. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Raddoppia poi la sanzione per gli autisti che non rispetteranno il limite antismog imposto dai comuni e nel caso di reiterazione il trasgressore sarà poi sottoposto alla sospensione della patente da 15 a 30 gg.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"> </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"><strong>Viene poi semplicifcata la burocrazia delle quattro ruote</strong></span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; min-height: 14.0px;"><span style="letter-spacing: 0.0px;"> </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Il nuovo art. 94 bis cod strad, per evitare le frodi assicurative fiscali ed amministrative perpetrate da chi è solito intestare il veicolo a minori, incapaci ecc., vieterà d’ora in poi il rilascio dei documenti di circolazione dei veicoli “ qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulata che eludono l’accertamento della responsabilità civile della circolazione di un veicolo”.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Tutte le nuove targhe diventano individuali cioè collegate alle persone e non al mezzo restando così legata al possessore anche in caso di vendita di autoveicolo e potrà essere applicato su altro autoveicolo. </span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Spariscono poi i vecchi contrassegni dei ciclomotori , i c.d. targhini così come i bollini di rinnovo della patente. In caso di rinnovo della patente il guidatore riceverà a casa il nuovo documento con obbligo di distruzione del vecchio. Importante poi è che gli organi di polizia dovranno notificare le multe non più entro 150 giorni ma bensì entro 90 gg.  Salirà a 100 giorni il termine per la notifica al proprietario del veicolo nel caso in cui la polizia abbia contestato subito l’infrazione ad un conducente diverso. Sarà possibile pagare poi le multe a rate senza incorrere nel raddoppio ma solo per i non abbienti e previa esibizione di documentazione attestante tale status.</span></p>
</h3>
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		<title>Strage di Viareggio : la Procura chiede la proroga delle indagini</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Proseguono le indagini sul disastro ferroviario che ha colpito la città di Viareggio il 29 giugno dell&#8217;anno scorso. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha chiesto una proroga delle indagini . Dette indagini, per legge, sono prorogabili sino ad un termine massimo di due anni da computarsi dal momento della iscrizione degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/14_084328-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-326" style="margin: 3px; border: 2px solid black;" title="14_084328-1" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/14_084328-1-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Proseguono le indagini sul disastro ferroviario che ha colpito la città di Viareggio il 29 giugno dell&#8217;anno scorso.<span id="more-325"></span></p>
<p>La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha chiesto una proroga delle indagini . Dette indagini, per legge, sono prorogabili sino ad un termine massimo di due anni da computarsi dal momento della iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato. Con tale proroga la Procura ha manifestato  espressamente la volontà di andare a fondo nella vicenda e di mantenere quella promessa fatta qualche mese fà quando al momento della iscrizione dei primi indagati nell&#8217;apposito registro, sottolineò come altre persone sarebbero state indagate successivamente e che si sarebbe indagato a 360°.</p>
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		<title>BASTA AGLI SQUILLI MOLESTI!</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:25:02 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Secondo la Cassazione anche una sola telefonata può considerarsi petulante e tale da arricare disturbo alle persone. E&#8217; quanto emerge dalla sentenza n. 36/2010 in cui si discuteva in ordine a degli squilli fatti dopo la mezzanotte.Gli Ermellini hanno inflitto  una condanna di 300 euro di multa ad un 53enne reo di aver chiamato la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a2d08102f0ed.jpg" alt="" width="394" height="305" />Secondo la Cassazione anche una sola telefonata può considerarsi petulante e tale da arricare disturbo alle persone.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-245"></span>E&#8217; quanto emerge dalla sentenza n. 36/2010 in cui si discuteva in ordine a degli squilli fatti dopo la mezzanotte.Gli Ermellini hanno inflitto  una condanna di 300 euro di multa ad un 53enne reo di aver chiamato la ex moglie dopo le 24 che aveva fatto una sola telefonata sul cellulare della moglie da cui si stava separando, per chiedere informazioni sul figlio che avrebbe dovuto incontrare il giorno precedente. L&#8217;incontro non c&#8217;era stato perchè la madre aveva portato il bambino con se al mare. La donna per quello squillo aveva presentato querela e l’ex marito era stato condannato, in primo grado, per il reato punito dall&#8217;art. 660 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
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		<title>RISARCIMENTO PER TENTATO STUPRO: SOLO 3000 EURO!</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Gli Ermellini con sentenza n. 49952/2009 hanno condannato un 26enne per tentata violenza sessuale ritenendo equa la cifra risarcitoria di euro 3000,00  a favore della vittima che era stata aggredita da due persone, spinta dentro l’androne di un palazzo e spogliata. La violenza si era evitata solo grazie  all’intervento di due persone che , accortesi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 300px; height: 250px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="250" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="salign" value="l" /><param name="src" value="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a2d087ca3eb8.jpg" /><param name="align" value="left" /><param name="vspace" value="10" /><param name="hspace" value="10" /><embed style="width: 300px; height: 250px;" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="250" src="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a2d087ca3eb8.jpg" hspace="10" vspace="10" align="left" salign="l"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Gli Ermellini con sentenza n. 49952/2009 hanno condannato un 26enne per tentata violenza sessuale ritenendo equa la cifra risarcitoria di euro 3000,00  a favore della vittima che era stata aggredita da due persone, spinta dentro l’androne di un palazzo e spogliata.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-240"></span>La violenza si era evitata solo grazie  all’intervento di due persone che , accortesi dell’accaduto, avevano messo in fuga i malviventi.La Cassazione stabilisce che nella liquidazione del danno morale si deve considerare il fatto che gli aggressori &#8220;non sono riusciti a congiungersi carnalmente con la vittima e non puo&#8217; non tenersi conto del fatto che le conseguenze sono state in concreto assai minori&#8221; rispetto a uno stupro vero e proprio.</p>
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		<title>LA GIUSTIZIA ALLO SFASCIO PER GIUDICI DORMIENTI.</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Penale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocato]]></category>
		<category><![CDATA[civile]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
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		<description><![CDATA[Che nelle aule di Tribunale non si vada a ricercare la giustizia è fatto oramai noto in quanto sussistono  due realtà: quella dei fatti e quella processuale, minata, quest’ultima da vari e variabili aspetti quali l’attendibilità dei testimoni, la fattibilità di reperire la documentazione probatoria, i tempi dei processi che portano, spesso, la prescrizione dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><object style="width: 200px; height: 200px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="200" height="200" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4b1fafee8c8c7.jpg" /><param name="align" value="left" /><param name="vspace" value="5" /><param name="hspace" value="5" /><embed style="width: 200px; height: 200px;" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="200" src="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4b1fafee8c8c7.jpg" hspace="5" vspace="5" align="left"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Che nelle aule di Tribunale non si vada a ricercare la giustizia è fatto oramai noto in quanto sussistono  due realtà: quella dei fatti e quella processuale, minata, quest’ultima da vari e variabili aspetti quali l’attendibilità dei testimoni, la fattibilità di reperire la documentazione probatoria, i tempi dei processi che portano, spesso, la prescrizione dei reati, la competenza dei giudici ,il loro umore mattutino ecc..</p>
<p style="text-align: justify;">Elementi tutti che possono inficiare una causa positivamente e/o negativamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-227"></span></p>
<p style="text-align: justify;">E’ capitato che per un reato edilizio ove venivano chiamati a rispondere a giudizio il costruttore dell’opera ed il proprietario questi, sia stato <strong>condannato</strong> in tre gradi di giudizio in quanto avendo proposto rito abbreviato era stato giudicato dal giudice Tizio, mentre il costruttore, era andato <strong>assolto</strong> in quanto, optando per le vie ordinarie, era stato giudicato dal giudice Caio. <strong>Per lo stesso identico fatto si è avuta una condanna ed una assoluzione !!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Come sia possibile tutto questo onestamente, da esercente la professione, me lo stò ancora chiedendo anche capendo che il giudice ovviamente applica la legge secondo la sua personale interpretazione ma pur consapevole che  situazioni siffatte non dovrebbe accadere in uno stato che si vuole definire civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Non parliamo poi dei casi ove la causa è in mano ad <strong>un giudice che non sa da che parte rifarsi</strong>, essendo totale la sua estraneità a qualsiavoglia attinenza giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Prendo ad esempio, tanto per citarne una, un procedimento svoltosi in questi giorni dinanzi ad un giudice di pace nel quale Tizio e Caio erano imputati del reato di danneggiamento, ingiuria, minaccia aggravata con l’uso di arma impropria e lesioni. A parte la circostanza oggettiva che il reato di minaccia aggravata con l’uso di arma ( norma su cui non può esservi dubbio interpretativo) è di competenza del Tribunale e non del Giudice di Pace e che quest’ultimo abbia , nonostante l’eccezione sollevata, proseguito il procedimento per ben 7 anni ( tra l’altro vanificando qualsiasi azione anche in appello vista la prescrizione dei reati) senza decidere su questa banale situazione in quanto se l’avesse accolta avrebbe <strong>emesso una ordinanza non pagata </strong>e quindi a tutti i costi si doveva arrivare alla sentenza: poco importa se di sua competenza o meno.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale procedimento è stato prodotto un documento incontrovertibile comprovante le lesioni subite dalla persona offesa: il certificato del pronto soccorso!.</p>
<p style="text-align: justify;">Le udienze si sono susseguite con alcuni ingiustificati rinvii e con altre ove si sono escussi i testimoni che hanno tutti dichiarato che il giorno dei fatti vi era stato un acceso diverbio tra l’imputato e la persona offesa e qualcuno aveva confermato la circostanza secondo cui la persona offesa era stata lesa dall’imputato con un’arma impropria mentre altri erano intervenuti solo alla fine.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene nonostante ciò il giudice esordiva dicendo che i testimoni non sono prove concrete in quanto uno dice una cosa ed uno un’altra e “ <strong>meno male che c’è l’art 530 co 2 cpp ( assoluzione per insufficienza di prove)” che salva i giudici da prendere e valutare le varie testimonianze rese.</strong> Facendo ciò il giudice si toglieva di mezzo un procedimento  ( perché guardarselo) PLANANDO su un articolo di cui forse non ignora le ragioni che hanno indotto il legislatore a redigerlo.</p>
<p style="text-align: justify;">??????????????????????????????????????????????????????????????</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di ciò il giudice si ritirava ed emetteva la sentenza che documenterò in questa sede una volta resa pubblica ( perché certe decisioni debbono essere rese note!!) ove assolveva gli imputati e per quanto riguarda il reato di ingiuria e di <strong>minaccia applicava l’art. 599 c.p</strong>.!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene nonostante non fosse mai venuta fuori alcuna testimonianza che avesse minimamente fatto nascere il sospetto che anche la persona offesa avesse , in quel frangente, proferito parole ingiuriose nei confronti dell’imputato, il giudice ha persino applicato il principio di <strong>reciprocità di cui all’art. 599 c.p. per il reato di minaccia !!!!!!!!!!.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Stupore, meraviglia, perplessità ma anche amarezza, demoralizzazione e sconforto per constatare ancora una volta che <strong>non si valuta e non si studia</strong> il fascicolo da parte di chi deve giudicare, che spesso le cause sono date in mano a <strong>chi forse avrebbe fatto meglio ad avere l’umilità di non rivestire tali ruoli</strong> ( ci si dovrebbe chiedere come sia stato possibile rivestirli, ma questo è un&#8217;altra questione!); ma anche rabbia in chi crede comunque, sempre nel rispetto delle regole processuali, che la giustizia debba essere ricercata nei Tribunali e debba essere la luce che illumina il cammino e le decisioni dei giudici ( ma alcuni stanno sempre al buio).</p>
<p style="text-align: justify;">Non si può non decidere perché sennò non si viene pagati ( questo vale per i giudici di pace), non si può studiare il fascicolo perché la paga è quella  e quindi applichiamo un articolo  &#8211; il 530 co 2 c.p.p. –che non è nato per questo scopo e cioè per togliere lavoro a chi dovrebbe correttamente svolgerlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Se così fosse la maggior parte della cause penali farebbero quella stessa fine!</p>
<p style="text-align: justify;">Quante cause vi sono – la maggior parte &#8211; ove i testi sono in qualche modo in contradadizione, su alcuni aspetti, tra loro o non abbiano comunque descritto una realtà dei fatti non unisona . Ma ciò è proprio del teste, della percezione che ha avuto del fatto, del ricordo che gli si è impresso in quel momento e del tempo trascorso. Tutti elementi che debbono essere valutati dal giudice ma non presi a sua giustificazione per togliersi la fatica di leggersi e studiarsi il fascicolo.</p>
<p style="text-align: justify;">La conseguenza di tutto ciò , da operatore del diritto, è che la gente perde fiducia nella legge e nei Tribunali ( come biasimarli?) e perde fiducia in noi avvocati il cui lavoro, pur fatto bene, viene svilito da tali situazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ottiene così un “quadro” che danneggia tutti, declassifica la categoria ed il nostro lavoro ove in questi casi rimaniamo, soli con il nostro fascicolo, amereggiati dell’accaduto, impotenti dinanzi a simili situazioni e, forse, persino colpevolizzati dai clienti – persi – che non possono comprendere ( e come potrebbero!) ciò che è accaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Penso che il lavoro di avvocato debba essere fatto con onestà, proibità e decoro ( tanto per usare le parole del nostro codice deontologico) e che , anche se vi sono alcune “mele marce” nel paniere, la nostra categoria sia comunque una categoria che si onora quotidianamente di quella lealtà e passione che riponiamo quotidianamente nel nostro lavoro( nonostante questi episodi). Quante volte siamo noi a riporre nel cliente la piena fiducia , facendo “le carte”per una sua emergenza e non chiedendo alcunchè inizialmente per l’attività svolta tanto è la preoccupazione di salvarlo da estreme conseguenze?</p>
<p style="text-align: justify;">Quante volte , finito il momento dell’urgenza, ci siamo trovati con alcuni clienti che si sono resi irrintracciabili senza corrispondere e gratificare il nostro lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si perché alle volte, anzi molto, spesso, la gratifica è la vera moneta che vorremmo ottenere dal cliente il quale non ci corrisponde, se non raramente, tale moneta in quanto su di noi cadono tutte le colpe anche di giudici “zappatori” come il caso sopra esaminato.</p>
<p style="text-align: justify;">La nostra passione per la nostra professione ci fa sollevare dall’amarezza che proviamo in situazioni come quelle sopra descritte e ad andare avanti nel nostro lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo è che quando si legge di riforme processuali ci viene un po’ da sorridere perché lo scatafascio della giustizia non è solo data dai tempi ma dalla fiducia che un cittadino dovrebbe avere di ottenere giustizia e che, invece, spesso, in situazioni come quella descritta, non ottiene: in questo diffuso sconforto noi siamo un tutt’uno con il cliente!</p>
<p style="text-align: justify;">Partiamo prima dalla competenza di chi deve giudicare – ovviamente a fronte di tali situazioni vi sono molti giudici più che competenti, seri ed onesti ( non si può e non si deve generalizzare) – e poi riformiamo gli aspetti processuali tenendo ben presente che l’animo umano non si cambia e se qualcuno <strong>non ha voglia di fare il proprio lavoro difficilmente si potrà svegliare con una riforma</strong> in quanto, a sua salvezza, vi sarà comunque l’art. 530 co. 2 cpp redatto – come il giudice di pace ha affermato nel procedimento di cui sopra – apposta per manlevare i giudici dal decidere in ordine alla attendibilità delle testimonianze rese!!!!</p>
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		<title>Corruzione, concussioni:quali differenze?</title>
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		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La corruzione sia ha quando un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sè o terzi, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.La legge prevede che si possa avere corruzione anche per un atto contrario all&#8217;ufficio per omettere o ritardare un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
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<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" style="border: 5px solid black; margin: 5px;" src="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a2d087ca3eb8.jpg" alt="" width="356" height="235" />La corruzione sia ha quando un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve, per sè o terzi, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.La legge prevede che si possa avere corruzione anche per un atto contrario all&#8217;ufficio per omettere o ritardare un atto dell&#8217;ufficio stesso o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. La pena prevista per tale tipo di reato può arrivare sino a cinque anni di reclusione.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-206"></span>La concussione si ha quando il pubblico ufficiale o l&#8217;incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria qualifica,costringe o induce taluno a dare o a promettere a lui o un terzo, denaro o altra utilità. La pena può arrivare anche a 12 anni di reclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione ha stabilito che la costrizione o induzione, caratteristica della concussione, non vanno identificate nella superiorità o nell&#8217;influneza o nell&#8217;autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto ai privati cittadini che possono trovarsi  in condizioni psicologiche inferiori rispetto ad essi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale soggezione è irrilevante ai fini del reato di concussione per la cui integrazione è necessaria una costrizione o induzione qualificata, ossia, prodotta dal pubblico ufficiale con l&#8217;abuso della sua qualifica cosicchè la successiva promessa o dazione indebita è l&#8217;effetto di tale costrizione o induzione. L&#8217;abuso non può essere identificato con la indebita richiesta , rivolta dal pubblico ufficiale al privato di denaro o altra utilità. La semplice richiesta di denaro integra il reato di istigazione alla corruzione se non accolta . La richiesta di denaro rilevante ai fini della concussione è quella preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscano estrinsecazione del concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale.</p>
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		<title>Orario continuato al servizio della clientela</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[studio]]></category>

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		<description><![CDATA[Problemi di orario con il lavoro? E&#8217; per te difficile riuscire ad organizzarti per avere un appuntamento nelle ore pomeridiane? Alla ricerca continua di un migliore servizio da offrire al cliente , abbiamo istituito il servizio &#8220;orario continuato&#8221; che permette al cliente di fissare appuntamenti anche dalle 13 alle 16 favorendo così una migliore organizzazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4b2536ad4f4be.jpg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="300" src="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4b2536ad4f4be.jpg"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Problemi di orario con il lavoro? E&#8217; per te difficile riuscire ad organizzarti per avere un appuntamento nelle ore pomeridiane?</p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Alla ricerca continua di un migliore servizio da offrire al cliente , abbiamo istituito il servizio &#8220;orario continuato&#8221; che permette al cliente di fissare appuntamenti anche dalle 13 alle 16 favorendo così una migliore organizzazione a chi è impegnato quotidianamente con il proprio lavoro ed ha difficoltà di liberarsi negli orari in cui normalmente gli studi legali sono soliti ricevere.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti tale servizio nasce da una ricerca -studio sui nostri attuali clienti i quali hanno manifestato il consenso a tale tipo di servizio che consente loro una migliore organizzazione della giornata.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale servizio viene reso appositamente su appuntamento onde evitare lunghe attese che vanificherebbero la funzione del servizio stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Contattate lo studio ai seguenti numeri per appuntamento specificando di voler usufruire del servizio &#8220;orario continuato&#8221;:</p>
<h2 style="text-align: justify;">0584/48859 -425228</h2>
<p>oppure inviate una email a :</p>
<h2><a href="mailto:info@bartolinistudiolegale.com">info@bartolinistudiolegale.com</a></h2>
<p style="text-align: justify;">indicando il giorno e l&#8217;orario in cui volete essere ricevuti. Riceverete , in questo caso, una conferma dell&#8217;appuntamento online comodamente a casa vostra.</p>
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		<title>Multa per velocità&#8230;da oggi cambiano le cose!</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
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		<description><![CDATA[Quante volte è accaduto di vedersi elevare una contravvenzione per eccesso di velocità basata sulla percezione dell’agente accertatore? Bene ! Da oggi in poi ciò non è più possibile. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassaizone con sentenza n. 22891/2009 annullando una multa elevata per alta velocità ed inflitta sulla base di ciò che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object style="width: 300px; height: 300px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a2d0859d326b.jpg" /><embed style="width: 300px; height: 300px;" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="300" src="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a2d0859d326b.jpg"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Quante volte è accaduto di vedersi elevare una contravvenzione per eccesso di velocità basata sulla percezione dell’agente accertatore? Bene ! Da oggi in poi ciò non è più possibile.</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-95"></span></p>
<p style="text-align: center;">E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassaizone con sentenza n. 22891/2009 annullando una multa elevata per alta velocità ed inflitta sulla base di ciò che l’occhio del vigile rilevò nell’occasione. Secondo la Suprema Corte un agente accertatore può certamente contestare una guida senza cinture o la mancanza di fari accesi ma non può fare multe per eccesso di velocità sulla base della sua &#8220;percezione soggettiva&#8221; di per sé inattendibile. Nella sentenza in oggetto Tizio era stato contravvenzionato non solo eccesso di velocità ma altresì per non avere indossato le cinture di sicurezza e per aver viaggiato di notte a fari spenti.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>INAIL ed RCA quali rapporti in caso di sinistro stradale?</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[diritto]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>

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		<description><![CDATA[Tizio nel percorso tra la propria abitazione ed il lavoro subisce un incidente per colpa di Caio, alla guida della propria auto. A seguito del sinistro Tizio riporta una invalidità permanente di 25 punti percentuali, a titolo di danno biologico, comprensivo del danno da capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 10px;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a27f6d36a660.jpg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="400" src="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a27f6d36a660.jpg"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Tizio nel percorso tra la propria abitazione ed il lavoro subisce un incidente per colpa di Caio, alla guida della propria auto. A seguito del sinistro Tizio riporta una invalidità permanente di 25 punti percentuali, a titolo di danno biologico, comprensivo del danno da capacità lavorativa generica, del danno estetico e del danno alla vita di relazione. In sede Inail l’invalidità viene elevata al 30%, trattandosi di infortunio sul lavoro. Richiesti i danni alla compagnia assicurativa di Caio, Tizio si vede negare l’offerta risarcitoria in quanto la compagni assicurativa sostiene che il danno verrà risarcito dall’Inail con diritto di surroga della stessa.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">E’ giusta l’interpretazione della compagnia assicurativa?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;"><span id="more-88"></span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Preliminarmente bisogna accennare all’art.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;"><a href="http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dlgs3800.htm" target="_blank">12 D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38</a></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">il quale definisce le tre ipotesi in cui si può parlare di infortunio in itinere:</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">a)	Infortunio occorso durante il percorso casa – lavoro</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">b)	Infortunio occorso recandosi durante il percorso da un luogo di lavoro ad un altro</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">c)	Infortunio occorso durante il percorso dal luogo di lavoro a quello di consumo abituale del pasto ( nel caso sia prevista la mensa aziendale).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Non osta all’intervento dell’Inail il fatto che si sia utilizzato un mezzo proprio, semprechè tale utilizzo sia necessitato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">La Cassazione con sentenza n.<span> </span><a href="http://www.bartolinistudiolegale.com/modules/wfdownloads/visit.php?cid=4&amp;lid=113">995 del 2007</a><span> </span>ha specificato i requisiti affinchè possa trovare applicazione la normativa in materia di infortunio in itinere :</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">a)	La sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso eseguito e l’evento</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">b)	La sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">c)	La necessità da parte del lavoratore dell’uso del veicolo privato ( da accertarsi in concreto).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Detto ciò non si può non considerare come le modalità di valutazione del danno siano diverse rispetto alla valutazione RCA del danno biologico. L’entità delle lesioni, ai sensi dell’art. 13 comma 2 D.Lgs 38/2000, viene valutata mediante l’utilizzo della</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/tab_menomazioni1.htm" target="_blank"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">“ tabella delle menomazioni INAIL”</span></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Il Legislatore ha distinto tre diversi scaglioni di lesioni ( i punti percentuali si riferiscono alla valutazione INAIL):</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">a)	Lesioni inferiori al 6% ; in questo caso non vi sarà indennizzo alcuno da parte dell’Inail ed il danno verrà risarcito completamente dalla assicurazione RCA</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">b)	Lesioni comprese tra il 6% ( incluso) ed il 16% ( escluso): l’INAIL corrisponderà un indennizzo in capitale il quale andrà a coprire i postumi permanenti a titolo di danno biologico ma non il danno temporaneo né il danno morale. Si farà riferimento per la valutazione dell’entità delle lesioni alla</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/tab_menomazioni1.htm" target="_blank"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">“ tabella delle menomazioni INAIL”</span></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">oppure alla</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;"><a href="http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/indennizzo_capitale.htm" target="_blank">“tabella di indennizzo”</a></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">c)	Lesioni superiori al 16 %, l’INAIL corrisponderà una rendita sulla base dell’apposita “tabella delle rendite”.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Inoltre verrà erogata anche una ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/tab_coefficienti.htm" target="_blank"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">“tabella dei coefficienti”</span></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Bisogna chiarire poi che tra le somme erogate dall’INAIL e quelle erogate a titolo risarcitorio in sede di RCA vi è una differenza ontologica.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Infatti nel caso di rendita INAIL, la stessa cessa con la morte dell’infortunato e non viene trasmessa<em><span> </span>iure successionis</em>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Inoltre l’INAIL interviene indipendentemente dal fatto illecito di un terzo e, quindi, anche in caso di responsabilità del danneggiato.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Il risarcimento del danno è invece trasmissibile ed è necessaria una responsabilità di altro soggetto.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Infine, anche il riferimento costituzionale varia rispetto ai due istituti. Per quanto riguarda l’INAIL il riferimento sarà quello dell’art. 38 Cost. e cioè quello dell’assistenza previdenziale, mentre, nel caso di risarcimento RCA l’articolo di riferimento sarà l’art. 32 Cost. e cioè la tutela al diritto alla salute.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Ritornando al problema iniziale della negazione risarcitoria da parte della compagnia assicurativa vi è da dire che la Cassazione con sentenza 10035/2004 ha stabilito che il risarcimento dovuto all’infortunato o ai suo i aventi diritto è dovuto solo nella<span> </span><span style="text-decoration: underline;"><strong>misura differenziale</strong></span><span> </span>derivante dal raffronto tra l’ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall’INAIL.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Tale danno differenziale si otterrà quindi sottraendo dall’importo del danno complessivo quanto erogato dall’INAIL.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Al fine di determinare a quanto ammonti il danno differenziale occorre procedere alla determinazione del danno secondo i criteri ordinari per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’INAIL.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Ovviamente si dovrà fare riferimento all’ammontare complessivo dei rispettivi ristori. S</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">i ricordi, come ad esempio nel caso iniziale, che la medesima lesione può venir valutata differentemente in ambito INAIL rispetto a quello RCA.</span></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/indicedm12072000.htm" target="_blank"><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">Altri allegati utili</span><span> </span><span style="font-family: book antiqua,palatino; font-size: medium;">in materia</span></a></p>
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			<wfw:commentRss>http://www.legalius.it/diritto-civile/88/feed/</wfw:commentRss>
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