Come lo Stato ti frega la Legge Pinto!

 

Abbiamo già più volte scritto di come sia vergognoso che lo Stato, condannato più volte per l’inefficienza della macchina della giustizia, poi non paghi il dovuto rendendosi moroso e persino “soggetto” impignorabile.

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Abbiamo già parlato di come lo Stato da noi cittadini pretenda sempre più pagamenti – e la riforma Monti ne è un lampante esempio – e quindi di come predica bene e razzoli male.

Ma quello che può sfuggire sono quelle leggi e leggine, spesso passate inosservate, ma che servono ad arginare ancora di più la responsabilità dello Stato ed i suoi obblighi quale ente pagatore.
Ci riferiamo, in particolar modo, al DL 212/2011 recante norme di modifica al codice di procedura civile, entrato in vigore, almeno così dicono,  per far funzionare meglio la giustizia, sveltirla e tutto a favore del cittadino che è sempre colui che viene miracolato, pur non sapendolo, dalle varie leggi e modifiche.
Ma i miracoli, si sa, o non esistono o se esistono non li fa certo lo Stato o, meglio, forse per se se li fa pure come è accaduto, appunto, con l’introduzione del DL sopra menzionato.
Il DL 212/2011 all’art. 15 stabilisce che” le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge“.

L’art. 14 precisa poi che tale disposizione riguarda le cause pendenti in appello da oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge ( quindi la maggior parte) e tre anni per la Cassazione a partire dall’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69.
Bè, ma dove sta la furbata?
Oltre a voler eliminare un enorme arretrato ( certo non per colpa del cittadino che chiede giustizia) nelle alte sfere, detto DL sopperisce alle sollecitazioni dell’Unione Europea di riduzione del contenzioso. Ma con tale DL la Legge Pinto verrebbe in parte superata perché con l’estinzione della causa nessuno si potrebbe dolere più delle lungaggini processuali, Così facendo si elimina sia il lavoro per i ricorsi in base alla Legge Pinto sia il depauperamento delle casse statali ( che di fatto poi non avviene visto che lo Sato non paga il dovuto).

Ma quei sei mesi di tempo in cui il cittadino può pensare se continuare o meno la causa viene computato nel termine per richiedere il risarcimento della Legge Pinto?
Avete dei dubbi?
Certo che no! L’art. 15 del decreto legislativo in esame espressamente stabilisce che tale termine non si computa ai fini di cui all’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.
E siccome le leggi sono tante e le modifiche pure, e spesso le modifiche più importanti si tende a farle in sordina, si è pure previsto che le cancellerie delle Alte Corti non provvedano nemmeno a dare comunicazione di quanto sopra.

Così, si spera, che per disattenzione o semplicemente perché il trascorrere degli anni e il susseguirsi delle vicende della vita rendono meno attenti alle vicende processuali ( è provato che con il passare degli anni spesso si perde interesse alle cause), molti non presentino istanza facendo decadere nel nulla le impugnazioni a suo tempo proposte e giacenti da anni ….non certo per colpa del ricorrente.
Così, se ad esempio una causa è durata 8 anni in primo grado ( con tempo di gran lunga superiore a quanto previsto dalla legge Pinto) e poi la stessa è stata appellata, se non si fa attenzione proponendo istanza di voler proseguire, non solo l’appello non si farà ma non si potrà nemmeno fare ricorso per la legge Pinto.
Di tutto ciò vi sarà sicuramente chi ne rimarrà contento ma questi non sarà certamente il cittadino né tantomeno la giustizia.

Legge Pinto: la testimonianza sconcertante dell’avvocato D’Amato.

L’avv. V. D’Amato ha scritto all’Avv. Bartolini facendogli presente la situazione tragica del pagamento della Legge Pinto ed unendosi alla “campagna Legge Pinto” indetta dal suddetto legale.

Lo Stato, da noi cittadini, pretende sempre più tasse ma quando deve pagare si rende moroso! Come si può ancora tollerare tale comportamento?

Pagare le tasse è giusto ma in uno Stato che dia l’esempio e non certamente a chi predica bene e razzola male.

Ecco l’email inviata dall’Avv. D’Amato.

“Caro Collega, le procedure ex lege pinto, che sono state introitate dal ns studio sono in tutto 7. La storia che le riguarda è molto breve: la Corte di Appello competente a trattarle era la Corte di Appello di Lecce, la quale fissava l’udienza di trattazione ad oltre due anni dal deposito dei ridetti ricorsi, che in ogni caso erano accolti, quantunque applicando una indennità di circa € 1.000,00= annui, anche in un caso piuttosto particolare riguardante lo status di un minore, che avrebbe previsto un trattamento indennitario superiore. naturalmente abbiamo provveduto immediatamente dopo l’emissione del decreto di accoglimento di tutti i nostri procedimenti a notificare all’amministrazione resistente il decreto in formA esecutiva.
Sono trascorsi oltre 180 giorni da tale notifica, e l’impignorabilità dei beni dello stato, ribadita dal cd. Milleproroghe, ha del tutto congelato le ns richieste. da quando sono stati introdotti i ricorsi ad oggi sono “solo” trascorsi ulteriori tre anni.
questi tre anni vanno assommandosi alla eccessiva lungaggine delle procedure, già abbondantemente subita dai ns clienti (parliamo di cause, di cui la più antica è durata anche oltre 20 aa, sino alla più giovane che risale al “recente”1999 e che ancora perdura dinanzi alla Corte di Appello di Bari).
La sfiducia in questo rimedio che il nostro Stato aveva posto in essere per sopperire alle gravi carenze dimostrate dal dicastero della giustizia da parte dei ns patrocinati è tale da porci anche in una situazione di grande imbarazzo, allorquando premono per ottenere novità sullo stato della riparazione cui hanno diritto.
spero di essere stata utile alla causa e che questa mia testimonianza sia utile in qualche modo.”

Un ringraziamento per questa testimonianza che non può che lasciarci sconcertati e allo stesso tempo indignati.

La disfatta della Legge Pinto: una battaglia oramai persa!

La strada della giustizia è lunga, si sa, ma nel caso di un procedimento penale si computa, ai fini del termine previsto dalla legge Pinto, la fase delle indagini preliminari oppure si deve fare riferimento solo alla fase successiva ( decreto di citazione a giudizio, udienza preliminare ecc.) ? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22922 del 4 novembre scorso sottolineando che l’imputato può chiedere che vengano computate anche le indagini preliminari nel processo penale solo se dimostra di avere avuto effettiva conoscenza di esse. Nel caso in esame Tizio era stato tratto a giudizio per violazione degli obblighi di assistenza familiare ,chiedendo, poi, in sede civile, l’equa riparazione per l’irragionevole durata del suo giudizio, ancora pendente al momento della domanda d’indennizzo. La Corte d’appello adita rigettava la richiesta e l’uomo proponeva ricorso per cassazione. La questione è quella oramai famosa della lesione dei diritti alla base della legge Pinto, diritto però spesso rimasto sulla carta e che lo Stato cerca sempre di comprimere in maniera notevole, chissà perché! Infatti c’è di che gridare allo scandalo se solo si pensa che le recenti riforme, presentate nel maxiemendamento alla ddl Stabilità, prevedono che le parti di un processo troppo lungo possono ottenere soltanto il rimborso di un importo pari al contributo unificato: niente più equa riparazione. In Italia si riesce a stravolgere anche le direttive della Comunità Europea e a farsi tornare tutto ed il contrario di tutto…..ovviamente basta che ciò sia a scapito del cittadino!
Ad oggi , però, anche se presumo per poco la legge Pinto sopravvive come l’ultimo combattente di un esercito oramai sconfitto e quindi finchè non perirà è giusto che combatta. Ovviamente a limitare i diritti del cittadino vi è anche un cercare di sopprimere e restringere le maglie risarcitorie anche in costanza di sopravvivenza della legge Pinto. Ma d’altronde come si può pretendere che magistrati diano via libera a risarcimenti che comunque sono una condanna di inadempienza di propri colleghi? Pretendere un po’ di logicità quando si fanno le leggi, sembra davvero pretendere la Luna! Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto di rigettare la richiesta dell’imputato. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, in conformità a quanto disposto dalla Cedu, la giusta durata di un processo, nei due gradi di giudizio, è pari a 5 anni. 
Nel caso in esame, la durata del procedimento penale è stata di quattro anni e cinque mesi e, di conseguenza, la Corte d’appello ha respinto la domanda di indennizzo. 
Ciò che viene contestato dal ricorrente, però, è proprio il computo della durata del processo: a suo dire, infatti, la sentenza impugnata avrebbe errato nell’escludere da tale computo le indagini preliminari e il periodo di tempo intercorso tra il deposito della sentenza di I grado e l’impugnazione. La Cassazione ha però ritenuto rigettare la richiesta in quanto le indagini preliminari si computano solo se conosciute dall’imputato , cosa che avviene di rado ( anche su questo punto a mio avviso ci sarebbe da discutere, semmai in un altro articolo, perché un soggetto può essere indagato senza sapere mai nulla sino alla conclusione delle indagini. Ciò comprometterebbe il diritto di svolgere le indagini difensive facendo fare letteralmente “ le corse” alla difesa sui comodi dell’accusa). Sempre nel caso che ci riguarda, l’imputato non ha dato prova di aver avuto conoscenza delle indagini preliminari a suo carico ed , inoltre, il tempo tra deposito della sentenza e impugnazione non è imputabile all’Amministrazione giudiziaria. Infine non si può computare il termine ultimo di scadenza della proposizione dell’appello. Infatti se l’imputato impugna la sentenza soltanto in prossimità della scadenza di tale termine, provocando così una dilatazione dei tempi processuali, la continuazione del processo per il periodo in cui l’impugnazione non è stata proposta dall’imputato, per mancanza di un’attività di impulso, deve essere addebitata all’imputato stesso e non all’Amministrazione giudiziaria. Il periodo ‘sospeso’ tra i due gradi di giudizio, insomma, non può essere calcolato, ai fini della durata del processo, se attribuibile a inerzia della parte.
Il ricorso, quindi, viene rigettato con sconfitta inesorabile del nostro combattente “Pinto”.