Facciamo ordine sul concetto di danno patrimoniale.

Una lesione alla salute causa da un fatto illecito, oltre a produrre un danno biologico, può produrre un danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno.  Vi sono quindi due tipi di “perdite” che debbono essere tenute ben distinte : la perdita di tipo personale e quella di tipo patrimoniale.

La perdita di tipo personale consiste nella riduzione o soppressione di tutte o parte delle funzioni esistenziali del soggetto leso : il c.d. danno biologico.

La perdita di tipo patrimoniale può consistere sia nelle erogazioni sostenute per eliminare o attenuare gli effetti dell’evento dannoso ( es. spese di cura) , sia nella contrazione dei redditi dell’infortunato, determinata dalle lesioni subite.

Infatti può accadere che a seguito della lesionie subita, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva ante sinistro; ovvero, nel caso la vittima non fosse percettore di reddito non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe presumibilmente raggiunto in assenza della lesione subita.

Ma come può incidere la lesione alla salute sull’attività di lavoro della vittima?

Ciò può avvenire in tre modi differenti :

1) perdita del reddito ( attuale o futuro)

2) riduzione del reddito ( attuale o futuro)

3) danno alla cenestesi lavorativa.

Il danno alla cenestesi lavorativa che riguarda la maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell’attività lavorativa è danno non patrimoniale ma che rientra nel danno biologico e che dovrà essere valutato in sede di consulenza medico legale ai fini della personalizzazione del risarcimento.

Bisogna fare quindi ordine sui termini. Si utilizzerà il termine ” invalidità” per designare le conseguenze di una compromissione biologica dell’individuo. Si utilizzerà invece il termine ” incapacità” per designare i riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o defintiva impossibilità, per il soggetto leso, di svolgere la propria attività lavorativa.

Danno patrimoniale nella RCA: alcuni punti fermi da tener presenti.

Il risarcimento del danno, sia esso biologico che patrimoniale, ha tutta una serie di complicazioni e sfaccettature non sempre considerate e tenute in considerazione in sede di liquidazione e di non facile prova in un eventuale giudizio. La facilitazione che l’attore ha in sede civile è che può provare il danno anche per mezzo delle c.d. presunzioni semplici. In questo modo si potrà dimostrare, per presunzioni, che l’invalidità riportata dalla vittima dell’incidente stradale abbia inciso sulla possibilità di guadagno. La Cassazione è ritornata sulla questione del risarcimento del danno patrimoniale con la sentenza n. 27584/11 ( III SEZ. Civile) decidendo in ordine alla richiesta avanzata da un professionista il quale lamentava, a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto vittima, di aver dovuto limitare la propria attività lavorativa con conseguente perdita di clientela. La Cassazione, accogliendo la richiesta, ha stabilito che colui che che ha subito una riduzione della capacità lavorativa specifica di una certa entità avrà una ridotta capacità di guadagno anche in futuro ( considerando il danno futuro in re ipsa nella stessa gravità delle lesioni subite). Nello specifico il danneggiato era un medico convenzionato con il servizio sanitario che ha dimostrato in giudizio la diminuzione dei pazienti dovuta alle conseguenze dell’incidente stradale. Importante è anche il calcolo della rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate che la Corte fa partire non dal momento del sinistro ma dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea . In caso di danno risarcibile, l’invalidità non concerne l’incapacità lavorativa in sè, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso d’invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno. Il risarcimento in questione è quindi un debito di valore e la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato.

Rumori fastidiosi nel condominio, non risarcibile il disturbo alla serenità

“Casa mia per pur piccola che tu sia tu mi sembri una badia”…..certo….. ma se la tranquillità di casa viene disturbata può diventare anche un “inferno”! Dopo una giornata di lavoro è dolce tornare a casa ed immergersi nella tranquillità delle mura domestiche perché la tranquillità in casa è sacrosanta. Bè non è sempre così perché la Cassazione la pensa diversamente ritenendo che la tranquillità di casa sia un diritto immaginario e per questo non risarcibile.

Nel caso di specie Tizio aveva intentato una causa in quanto proprietario di un appartamento posto in un condominio ove vi erano da molto tempo lavori di ristrutturazione particolarmente fastidiosi con immissione sonore. Per la Cassazione bisogna sopportare e basta! E ciò si evince chiaramente dalla sentenza 19 agosto 2011 accogliendo il ricorso di una coppia di Milano che aveva impiegato molti mesi per ristrutturare il suo appartamento provocando così fastidiose immissioni sonore e di polvere. Per questo erano stati citati in giudizio dai condomini i quali avevano chiesto il risarcimento del danno biologico, esistenziale, morale e patrimoniale. Il Tribunale di Milano in primo grado aveva accolto l’istanza e la Corte d’Appello aveva confermato tale sentenza. Ma come si sa in Italia ” del diritto non v’è certezza” e la Cassazione ha ribaltato completamente tale sentenza ritenendo che i c.d. danni immaginari non abbiano diritto ad essere risarciti. ” Il danno non patrimoniale – motiva la Suprema Corte – anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno – conseguenza che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di danno evento ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Il danno biologico ha portata tendenzialmente onnicomprensiva, in quanto il cosiddetto danno alla vita di relazione ed i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, possono costituire solo voci del danno biologico, mentre sono da ritenersi non meritevoli dalla tutela risarcitoria, quei pregiudizi che consistono in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana né possono qualificarsi come diritti risarcibili diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale”