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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; penale</title>
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	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
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		<title>L&#8217;importanza di essere qualificati come persona offesa: riflessioni sul risarcimento Costa Concordia</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Questo post si rende necessario per fare chiarezza sulla procedura giudiziaria avente ad oggetto il disastro Costa Concordia. Si farebbe un gravissimo errore a limitare tale azione alla semplice liquidazione del danno in campo civilistico ed in particolar modo in via stragiudiziale con la compagnia assicurativa. Se così si facesse si paragonerebbe la strage della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3594" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="images (18)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/images-18-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Questo post si rende necessario per fare chiarezza sulla procedura giudiziaria avente ad oggetto il disastro Costa Concordia. Si farebbe un gravissimo errore a limitare tale azione alla semplice liquidazione del danno in campo civilistico ed in particolar modo in via stragiudiziale con la compagnia assicurativa. Se così si facesse si paragonerebbe la strage della Concordia ad una pratica risarcitoria RCA. Il paragone, va da sè, che non regge . Infatti bisogna non solo valutare l&#8217;azione risarcitoria civilistica , che ovviamente potrebbe non limitarsi ad un accordo stragiudiziale con la compagnia, ma anche l&#8217;azione penale. Sul primo campo &#8211; civilistico &#8211; v&#8217;è da dire che la maggior parte delle vittime ha riportato un danno psicologico il cui accertamento non è sempre agevole se non curato da professionisti seri e competenti. Infatti sul punto abbiamo chiesto all&#8217;Avv. Fabrizio Bartolini, nostro consulente, e che ha curato e sta curando la posizione di diverse vittime della strage di Viareggio quale sia stata la sua esperienza in maniera di danno psicologico.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; V&#8217;è da dire che il danno psicologico di per sè viene quasi sempre legato ad un danno di natura fisica e valutato di conseguenza. Risarcire il solo danno psicologico non è cosa da poco ma con la strage di Viareggio possiamo dire che si è avuta una svolta fondamentale nel campo risarcitorio e cioè si è riconosciuto il danno psicologico come danno a sè stante e come danno equivalente se non maggiore di quello fisico. Difficile inoltre è il suo accertamento. Infatti, ad esempio, ricordo il caso di due bambini rimasti coinvolti nella strage che , per fortuna, non avevano subito lesioni fisiche ma un gravissimo danno psicologico periziato dal nostro consulente nella misura del 20 % di invalidità. Il medico della compagnia assicurativa dapprima riconosceva uno 0% di postumi in quanto riteneva che il danno non avrebbe lasciato conseguenze nella vita dei minori in quanto crescendo non si sarebbero ricordati di tale accadimento. Non ci siamo arresi! Abbiamo richiesto una nuova visita alla compagnia assicurativa che ci è stata concessa. I bambini andavano così di nuovo a visita dallo stesso medico che in precedenza aveva riconosciuto l&#8217;assenza di postumi stavolta riconoscendogli un 8% di invalidità. Ovviamente io e lo psicologo che aveva seguito il caso non eravamo affatto soddisfatti del risultato, interrogandoci, tra l&#8217;altro, su come lo stesso medico prima potesse riconoscere l&#8217;assenza di postumi e poi riconsocere una invalidità pari all&#8217;8%. Bè abbiamo deciso di andare avanti ed ho proposto una accertamento tecnico preventivo in Tribunale : il risultato è stato eccellente in quanto il CTU nominato ha riconosciuto una invalidità pari al 25% di postumi. Questo è solo un esempio delle svariate posizioni che si sono affrontate nella strage di Viareggio ma rende bene l&#8217;idea, credo, di come sia stato difficile accertare e far riconoscere il danno psicologico come danno a sè stante. La stessa cosa , ovviamente, accadrà nel caso della Costa Concordia in quanto presumo che le compagnie assicurative incaricheranno psicologi che cercheranno di non riconoscere alcunchè di postumi a chi quella notte ha subito un trauma indimenticabile&#8221;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span>:&#8221; quindi non solo risarcimento del danno in via stragiudiziale ma anche giudizialmente tramite ATP ( accertamento tecnico preventivo)&#8221;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; Certo ma non solo. Anche azioni legali qualora non si trovi un accordo serio e nell&#8217;interesse delle vittime. Ritengo che in questi casi, come presumo sarà per la Concordia, sia agevole, in caso di discordanza di perizie, proporre più che una causa una azione di accertamento tecnico in Tribunale il quale provvederà a nominare un proprio perito sulla cui valutazione baseremo il risarcimento. Questa azione garantisce un risultato certo e veloce per la vittima&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : nella strage di Viareggio quanto ha inciso l&#8217;azione penale e come potrà incidere nel caso Costa Concordia?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Avv. Fabrizio Bartolini : &#8221; Nel caso di stragi di questo genere prescindere da una azione penale, a mio avviso, è una follia. Molte vittime che non hanno intrapreso anche l&#8217;azione penale si sono visti limitati nei loro diritti e sono sempre in attesa di risarcimento. Prima di tutto l&#8217;essere presente nell&#8217;azione penale è fondamentale in quanto spinge la compagnia a liquidare il danno più in fretta ed in maniera congrua in quanto vuole limitare la costituzione della parte civile. E&#8217; infatti da premettere che la richiesta danni può avvenire o in sede civile o in sede penale con la costituzione di parte civile ma non in ambedue i casi altrimenti si arriverebbe ad un doppio risarcimento. Fintantoche il risarcimento non è avvenuto si può tranquillamente intraprendere l&#8217;azione penale ed in attesa dello svolgimento delle indagini costituirsi persona offesa in attesa dell&#8217;udienza preliminare, primo momento utile per la costituzione di parte civile&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : quanto è importante costituirsi in casi del genere persona offesa in un procedimento penale?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; A  mio avviso è non importante ma bensì fondamentale. Ad esempio nella strage di Viareggio le persone offese hanno potuto partecipare tramite i propri legali, tra cui il sottoscritto, all&#8217;incidente probatorio ove è avvenuto lo scandalo del perito Licciardello pagato dalle FS, sollevato proprio dal sottoscritto. Se non vi fossero state le persone offese non si sarebbe fatto chiarezza sul come mai la perizia relativa alle cause del disastro di Viareggio redatta dai periti incaricati dal Gip era lacunosa al limite dell&#8217;imbarazzo. Ma inoltre le persone offese hanno manifestato dinanzi la Procura, quali persone costituite nel fascicolo del PM, dando un grosso impulso alle indagini e aiutando la Procura nello svolgimento delle stesse&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : ma in casi di disastri come la strage di Viareggio o come la Concordia non è automatico la costituzione della qualità di persona offesa?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; Nella strage di Viareggio molti reati che sono stati imputati agli odierni indagati sono reati procedibili d&#8217;ufficio e quindi visto il bilancio dei morti e la gravità delle lesioni riportate da molti superstiti ciò è avvenuto in automatico. Per coloro che avevano il solo danno psicologico la questione era diversa ed abbiamo presentato formale querela&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span>: quindi anche per il caso Concordia è consigliabile procedere con la querela ?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; A mio avviso si. Tra i vari reati che la Procura addebiterà ai responsabili del disastro Concordia vi sarà anche quello di omicidio colposo e di lesioni colpose. Quest&#8217;ultimo reato è procedibile a querela e quindi le vittime dovranno presentare querela entro tre mesi dal fatto allegando una certificazione medico -psicologica. Ecco perchè a mio avviso bisogna muoversi ed in fretta &#8220;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ringraziamo l&#8217;Avv. Fabrizio Bartolini per la disponibilità e per averci chiarito alcuni punti che noi ritenevamo importanti chiarire restando a disposizione per assistenza con i nostri consulenti , periti, medici.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
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		<title>Malasanità : il medico che non prescrive gli esami risponde di omicidio colposo</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le morti provocate da cattive o mancate diagnosi non si contano oramai più. Si rischia di andare all&#8217;ospedale per una malattia guaribile, se presa in tempo, e trovarsi dopo pochi mesi all&#8217;obitorio solo a causa della noncuranza di alcuni medici &#8220;faciloni&#8221;. La Cassazione è tornata sul tema con la sentenza del 06 ottobre 2011, IV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2446" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_29612617_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_29612617_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />Le morti provocate da cattive o mancate diagnosi non si contano oramai più. Si rischia di andare all&#8217;ospedale per una malattia guaribile, se presa in tempo, e trovarsi dopo pochi mesi all&#8217;obitorio solo a causa della noncuranza di alcuni medici &#8220;faciloni&#8221;. La Cassazione è tornata sul tema con la sentenza del 06 ottobre 2011, IV Sez.Penale. Nel caso di specie una paziente era morta per un aneurisma cerebrale e solo un miracolo avrebbe potuto far capire la gravità della situazione al neurologo.  Questo è quello che emerge dalla perizia prodotta agli atti. I forti mal di testa della ragazza, arrivata in ospedale in braccio al padre erano campanelli d&#8217;allarme che potevano far preventivare un aneurisma. Quindi la domanda è se lo specialista doveva accorgersi o meno di quello che stava accadendo. Indipendentemente da questo, però, lo specialista non prescriveva alla paziente gli esami del caso anche se solo l&#8217;angiografia d&#8217;urgenza avrebbe consentito di individuare l&#8217;anaeurisma.  Ma l&#8217;evento si sarebbe verificato ugualmente anche se tutti gli esami del caso fossero stati fatti? E&#8217; questa la domanda a cui la difesa dello specialista risponde affermativamente a cui si deve rispondere in quanto inutile è obiettare che la paziente presentava uno stato asintomatico tale che con la richiesta d&#8217;urgenza di esami diagnostici si sarebbe comunque sempre arrivati tardi e non si sarebbe potuto salvare la paziente. C&#8217;è però da dire che tali analisi, se prescritte, avrebbero potuto essere eseguite in ambulatori privati più celeri rispetto al servizio sanitario nazionale. Magari, in questo caso, la ragazza sarebbe ancora in vita. La Cassazione ha ritenuto la sentenza d&#8217;appello non condivisibile annullandola con rinvio e sarà quindi tale giudice a dover stabilire se il medico o meno possa essere ritenuto responsabile di omicidio colposo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sta di fatto che una ragazza che forse si poteva salvare è morta.</p>
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		<title>Copre lo Stop con un insegna: condannato a risarcire</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2334" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="stop" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/stop.jpg" alt="" width="360" height="180" />Il titolare di un impresa aveva coperto, con i cartelli indicativi della propria ditta, il cartello di stop posizionandoli all&#8217;incrocio. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e ci mette sempre lo zampino. Sta di fatto che due persone rimangono coinvolte in un incidente stradale proprio in quanto, una di queste, non aveva rispettato lo Stop. Il problema non era tanto però il rispettare o meno il segnale di Stop ma bensì il fatto che detto segnale non era visibile. <span id="more-2333"></span>Ed ecco che il caso giunge in Cassazione la quale con sentenza 31326 del 05 agosto 2011 ha statuito che l&#8217;imprenditore andava ritenuto responsabile in quanto gli automobilisti si erano venuti a trovare di fronte a uno svincolo diverso da quello in realtà risultante dalla segnaletica e quindi il richiamo segnaletico della presenza di un incrocio e dell&#8217;obbligo di fermarsi per dare la precedenza era una cautela necessaria ma venuta meno nella circostanza in esame e non certo per colpa addossabile all&#8217;automobilista. V&#8217;è da dire che la causa che ha interessato la Cassazione era di carattere penale e quindi l&#8217;imprenditore oltre che a dover risarcire il danno è stato persino condannato penalmente. Quindi &#8230;occhio ai cartelli pubblicitari.</p>
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		<title>Se cadi in un ufficio pubblico hai diritto anche al danno morale</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:13:49 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il cittadino entra in un ufficio pubblico e cade: gli spetta anche il diritto al risarcimento per danno morale. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 17344 del 18 agosto 2011 accogliendo la domanda di una cittadina che era caduta in un&#8217; aula di Tribunale fratturandosi il femore. In appello la donna si era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_17861468_XS-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2321" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Woman wearing an arm brace" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_17861468_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" /></a>Il cittadino entra in un ufficio pubblico e cade: gli spetta anche il diritto al risarcimento per danno morale. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 17344 del 18 agosto 2011 accogliendo la domanda di una cittadina che era caduta in un&#8217; aula di Tribunale fratturandosi il femore. In appello la donna si era vista negare il risarcimento del danno morale in quanto , riteneva la Corte, trattarsi di danno ex art. 2051 c.c. e quindi di danno non ricomprendente il danno morale. <span id="more-2320"></span>Sulla questione tra responsabilità del danno ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c. in capo alle pubbliche amministrazioni la giurisprudenza è sempre stata discordante a volte applicando la prima fattispecie , alle volte la seconda con ripercussioni ed oneri di non certo poco conto in capo all&#8217;attore danneggiato. Nel caso in specie la Cassazione è stata però di diverso avviso, rispetto alla Corte di Appello, sancendo che &#8221; il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi stabiliti dalla legge&#8221; e quindi in tutti i casi di danni a valori e diritti costituzionalmente garantiti, dovendosi escludere che la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente la persona, costituzionalmente garantito, sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge penale, ex. art. 185 c.p., e alla qualificabilità del fatto illecito come reato.</p>
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		<title>Zappatore! Anche a Napoli, patria di Merola, è un ingiuria.</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[28 luglio 2011, V° sezione penale della Cassazione: apostrofare un soggetto con il termine zappatore è un ‘offesa. Nel caso in esame la frase che era stata pronunciata in una cittadina alla periferia di Napoli era :«Stai zitto tu, che sei uno zappatore!» implicitamente intendendo la persona dedita ai lavori manuali di elevatura ed intelligenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_5161781_XS-Copia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2099" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Kartoffelernte" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_5161781_XS-Copia-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>28 luglio 2011, V° sezione penale della Cassazione: apostrofare un soggetto con il termine zappatore è un ‘offesa. Nel caso in esame la frase che era stata pronunciata in una cittadina alla periferia di Napoli era :«Stai zitto tu, che sei uno zappatore!» implicitamente intendendo la persona dedita ai lavori manuali di elevatura ed intelligenza inferiore rispetto a quella dedita ad altri tipi di lavori .E’ indubbio che la parola “zappatore” era stata usata come equivalente di zotico, ignorante ecc.. Ed è così che la Cassazione ha condannato il reo al risarcimento dei danni ritenendo ingiuriosa la parola zappatore nonostante la famosa canzone di Merola avesse elevato tale figura a mestiere nobile.</h3>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uwW7qoCJJf4" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/uwW7qoCJJf4"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Vuoi approfondire il tema ?</span></h2>
<p style="text-align: center;">


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		<title>Banche e usura: un caso pratico che fa riflettere!</title>
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		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Si è svolta ieri a Roma la 1^ Convention Nazionale del Forum Antiusura Bancaria, presieduta dall’On Domenico Scilipoti (IDV). Argomento scottante e delicato anche perché in pratica si combatte spesso contro i mulini a vento e spesso anche i giudici fanno la loro bella parte nella vicenda : cioè fanno il vento! Ecco un caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/usura-bancaria.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-503" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="usura bancaria" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/usura-bancaria.jpg" alt="" width="201" height="150" /></a>Si è svolta ieri a Roma la 1^ Convention Nazionale del Forum Antiusura Bancaria, presieduta dall’On Domenico Scilipoti (IDV).</p>
<p style="text-align: justify;">Argomento scottante e delicato anche perché in pratica si combatte spesso contro i mulini a vento e spesso anche i giudici fanno la loro bella parte nella vicenda : cioè fanno il vento!</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco un caso pratico che potrà far riflettere….ovviamente i nomi sono di pura fantasia ma il caso è negli archivi dello studio!</p>
<p style="text-align: justify;">Maria ha un conto corrente presso la banca XX <span id="more-502"></span>ed un mutuo acceso presso la filiale della zona di sua residenza. Gravata da difficoltà economiche la stessa non riesce più con regolarità a corrispondere le rate di mutuo e ad interessi si aggiungono interessi facendo lievitare spropositatamente il debito. Ecco così che la banca XX notifica alla sig.ra Maria un decreto ingiuntivo per ben 160.000 euro e quest’ultima , prese le dovute informazioni , si oppone denunciando anche penalmente i tassi usurai applicati dalla banca.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede civile il giudice nomina un CTU – professore universitario della facoltà di Economia e Commercio – il quale nella propria perizia dichiara che effettivamente la banca aveva applicato tassi usurai!</p>
<p style="text-align: justify;">Dai 160.000 euro richiesti la banca ha chiuso transattivamente la causa con 40.000 euro oltre spese legali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fin qui tutto regolare senonchè improvvisamente arriva una richiesta di archiviazione da parte del pm incaricato nella quale si evince che dai riscontri di un proprio perito risultava che l’usura poteva esserci a seconda di come si interpretavano i conteggi ma che comunque questi riteneva più giusto non considerare gli interessi nel calcolo del tassi e quindi, in questo caso, usura non ci sarebbe stata.</p>
<p style="text-align: justify;">Controllando il fascicolo del pm ci si accorge poi che anche la banca aveva depositato una propria perizia e ci si chiede come abbia fatto a sapere della indagine in corso visto che non vi erano avvisi di garanzia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma andiamo avanti! La sig.ra Maria si oppone alla richiesta di archiviazione facendo presente che comunque anche la valutazione del perito della procura non era certa e che quindi il processo si doveva fare per dare certezza ai fatti e che comunque sempre perizia di parte era ,anche se del pm. La sig.ra Maria produceva ctu della causa civile , ove si dichiarava l’usura, atto di transazione intervenuto con la banca XX sostenendo logicamente che la banca mai si sarebbe accordata ad una cifra così bassa rispetto a quella inizialmente pretesa se non fosse stata in colpa e che comunque la perizia del CTU, nominato dal giudice, era inconfutabile ed ovviamente più affidabile di quella del CTP del pm in quanto questa era di parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene nonostante tutto il GIP archivia senza nemmeno fissare l’udienza!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorre in cassazione, direttamente e con i grossi limiti giuridici imposti dalla legge in questo caso. La Cassazione respinge il tutto , cosa che fa nel 90% di questi casi visto l’ambito applicativo della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogni commento sarebbe superfluo sulla vicenda ma resta solo da dire, riflettete, gente…riflettete!</p>
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		<title>La difesa violata!</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Alcune volte ci si trova ad affrontare un processo penale caratterizzato, nel suo svolgimento,da qualunquismo. Alcune volte ci si trova ad affrontare un processo penale ove i diritti della difesa sono solo sulla carta in quanto messi a tacere da una maleducazione ed un modo di porsi non proprio di un giudicante che voglia definirsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_3462965_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-480" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="vasos con agua" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_3462965_XS-300x200.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>Alcune volte ci si trova ad affrontare un processo penale caratterizzato, nel suo svolgimento,da qualunquismo.</p>
<p>Alcune volte ci si trova ad affrontare un processo penale ove i diritti della difesa sono solo sulla carta in quanto messi a tacere da una maleducazione ed un modo di porsi non proprio di un giudicante che voglia definirsi tale : l’importante è definire prima possibile il processo e non andare in fondo alla verità!<span id="more-479"></span></p>
<p>Alcune volte ci si trova ad affrontare un processo penale nel quale il giudice, prima ancora che inizi il processo, ha già emesso la sua sentenza, ovviamente di condanna.</p>
<p>Queste situazioni, che sono solo alcune di quelle che si possono verificare, accadono più spesso di quanto uno creda.</p>
<p>La difesa si trova sempre ad affrontare il processo in salita non essendoci veramente parità con l’accusa.</p>
<p>Un testimone non citato dalla accusa? No problem! Tanto il giudice lo farà entrare con il 507 cpp!</p>
<p>Un testimone della difesa da citarsi all’ultimo minuto? Nessun dubbio che il giudice non lo ammetterà: l’art. 507 c.p.p. non vale per la difesa!</p>
<p>L’accusa non trova il teste, seppur non abbia fatto compiute ricerche? No problem! Si acquisiscono le dichiarazioni rese da questi nel corso delle indagini &#8211; SIT &#8211; ex art. 512 c.p.p.</p>
<p>La difesa non trova un teste: problemi suoi! Decadrà dalla prova!</p>
<p>Vi sono dubbi sulla responsabilità dell’imputato per il fatto a lui ascritto! Bè&#8230;in dubio contra reo!&#8230;tanto c’è l’appello!</p>
<p>L’accusa chiede un rinvio per la discussione in quanto non è riuscita a prepararsi il processo? Nessun problema!</p>
<p>La difesa chiede un rinvio per gli stessi motivi: si arrangi!</p>
<p>E l’elenco delle situazioni possibili certamente non finisce qui.</p>
<p>Quante volte è capitato che durante l’arringa della difesa il giudice approfittasse per scrivere la sentenza?</p>
<p>Quante volte , in barba alle più elementari regole della cross examination, alle prime domande della difesa il giudice ha interrotto l’esame del teste facendo perdere di senso alle domande del difensore nonchè il filo del ragionamento?</p>
<p>Quante volte , di fronte ad un impedimento del difensore, il giudice ,non accogliendo l’istanza di rinvio, ha nominato un difensore di ufficio che si è trovato, senza sapere nulla del caso, a dover inventarsi, in due balletti, una difesa sfociata , quasi probabilmente in una condanna?</p>
<p>Quante volte è capitato che il giudice, seppur non dovesse sapere ancora nulla del processo e quindi non avendo ancora elementi per giudicare se il reo fosse o meno responsabile ha ragguardito la difesa consigliandogli di patteggiare altrimenti la pena sarebbe stata ben più severa.</p>
<p>Di fronte a queste situazioni una sola domanda ci si pone : dov’è il diritto di difesa quando , a volte, ci si trova imputati e già condannati prima dell’inizio del processo?</p>
<p>Questi atteggiamenti di alcuni giudici, per fortuna ve ne sono molti altri che sanno fare il loro lavoro, andrebbero non solo evidenziati ma anche denunciati con forza perchè sono quanto più contrario vi è ad un concetto di giustizia e verità a cui la legge dovrebbe tendere.</p>
<p>Ricordiamoci che il giudicante è lì “ in nome del popolo italiano” ma di fronte a questi atteggiamenti non penso che il popolo italiano si riconosca nel giudicante !</p>
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		<title>Genitori responsabili penalmente per gli schiamazzi dei propri figli</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nei confronti dei papà e delle mamme che non hanno vigilato sui propri bambini si configura il reato &#8230;..di cui all’articolo 659 del Codice penale (“Disturbo del riposo delle persone”) per aver arrecato disturbo ai vicini, scattando per essi la responsabilità penale punita con la pena dell’ammenda. Così la Cassazione con la sentenza 23862/10 ha confermato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_8651734_XS-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-363" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="Five young friends running outdoors smiling" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_8651734_XS-1-300x200.jpg" alt="" width="210" height="140" /></a>Nei confronti dei papà e delle mamme che non hanno vigilato sui propri bambini si configura il reato &#8230;..<span id="more-362"></span>di cui all’articolo 659 del Codice penale (“Disturbo del riposo delle persone”) per aver arrecato disturbo ai vicini, scattando per essi la responsabilità penale punita con la pena dell’ammenda. Così la Cassazione con la sentenza 23862/10 ha confermato la condanna per due genitori al pagamento di quaranta euro di multa perché non avevano evitato che i loro figli arrecassero disturbo al vicinato. Nel caso in esame, infatti, il comportamento per la sua capacità diffusa era in grado di arrecare disturbo a una pluralità di abitazioni vicine e, quindi, sussisteva il requisito richiesto dalla legge.</p>
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		<title>Strage di Viareggio : la Procura chiede la proroga delle indagini</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Proseguono le indagini sul disastro ferroviario che ha colpito la città di Viareggio il 29 giugno dell&#8217;anno scorso. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha chiesto una proroga delle indagini . Dette indagini, per legge, sono prorogabili sino ad un termine massimo di due anni da computarsi dal momento della iscrizione degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/14_084328-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-326" style="margin: 3px; border: 2px solid black;" title="14_084328-1" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/14_084328-1-150x150.jpg" alt="" width="130" height="130" /></a>Proseguono le indagini sul disastro ferroviario che ha colpito la città di Viareggio il 29 giugno dell&#8217;anno scorso.<span id="more-325"></span></p>
<p>La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca ha chiesto una proroga delle indagini . Dette indagini, per legge, sono prorogabili sino ad un termine massimo di due anni da computarsi dal momento della iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato. Con tale proroga la Procura ha manifestato  espressamente la volontà di andare a fondo nella vicenda e di mantenere quella promessa fatta qualche mese fà quando al momento della iscrizione dei primi indagati nell&#8217;apposito registro, sottolineò come altre persone sarebbero state indagate successivamente e che si sarebbe indagato a 360°.</p>
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		<title>BASTA AGLI SQUILLI MOLESTI!</title>
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		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Secondo la Cassazione anche una sola telefonata può considerarsi petulante e tale da arricare disturbo alle persone. E&#8217; quanto emerge dalla sentenza n. 36/2010 in cui si discuteva in ordine a degli squilli fatti dopo la mezzanotte.Gli Ermellini hanno inflitto  una condanna di 300 euro di multa ad un 53enne reo di aver chiamato la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.bartolinistudiolegale.com/uploads/img4a2d08102f0ed.jpg" alt="" width="394" height="305" />Secondo la Cassazione anche una sola telefonata può considerarsi petulante e tale da arricare disturbo alle persone.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-245"></span>E&#8217; quanto emerge dalla sentenza n. 36/2010 in cui si discuteva in ordine a degli squilli fatti dopo la mezzanotte.Gli Ermellini hanno inflitto  una condanna di 300 euro di multa ad un 53enne reo di aver chiamato la ex moglie dopo le 24 che aveva fatto una sola telefonata sul cellulare della moglie da cui si stava separando, per chiedere informazioni sul figlio che avrebbe dovuto incontrare il giorno precedente. L&#8217;incontro non c&#8217;era stato perchè la madre aveva portato il bambino con se al mare. La donna per quello squillo aveva presentato querela e l’ex marito era stato condannato, in primo grado, per il reato punito dall&#8217;art. 660 del codice penale.</p>
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<p style="text-align: justify;">
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