Risarcimento Costa Concordia: vi sembra tutto regolare?

Analizziamo le notizie apparse in questi giorni sui quotidiani. Sei passeggeri americani della Concordia hanno presentato ieri una denuncia contro la Carnival e Costa Crociere e contestualmente una richiesta di maxi risarcimento: 460 milioni di dollari. In Italia, invece, le principali associazioni di categoria hanno trovato un accordo per un misero risarcimento di 14.000 euro con tanto di apprezzamento da parte delle stesse le quali hanno sostenuto:

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Consideriamo ottimo l’accordo raggiunto con Costa Crociere per il risarcimento dei passeggeri della Costa Concordia, per la prima volta in Italia si è arrivati a soluzioni importanti per il risarcimento dei danni esistenziali, che rappresenterà, inoltre, un punto di riferimento per i passeggeri di altri 60 Paesi. Secondo quanto prevede l’accordo i rimborsi, i risarcimenti per danni patrimoniali e quelli per danni esistenziali saranno coperti da una cifra pari a 14.000 euro a passeggero. Risarcimenti che non riguardano, ovviamente, le famiglie delle vittime ed i passeggeri feriti, per i quali saranno definiti altri percorsi. La nostra scelta è stata quella di spendere tutte le risorse esclusivamente per il rapido rimborso dei passeggeri, evitando onerose spese di carattere legale, a cui qualcuno è sempre e comunque interessato”.

V’è da dire che tale dichiarazione di per sé tralascia diversi aspetti che debbono invece essere considerati nel risarcimento.

Infatti se il risultato importante è ottenere 14.000 euro di risarcimento , per tutti indistinto, con totale spersonalizzazione del danno subito e soprattutto non valutando che il danno psicologico spesso presenta ripercussioni a distanza dell’evento e quindi, chi accetta oggi tale somma e domani non riuscirà a dormire per l’accaduto, dovrà accontentarsi del gran risultato ottenuto, vuol dire non ottenere un risarcimento.

Infatti in tale accordo non viene assolutamente data rilevanza al danno psicologico come danno a sé stante e ciò è una mancanza che non può passare inosservata .

Ma inoltre, tale accordo viene giustificato come un modo di evitare onerose spese legali che, si ricorda però, in caso di liquidazione con la compagnia assicurativa sono a carico di quest’ultima e non a carico del danneggiato. In realtà, l’accordo è un modo veloce di monetizzare il risarcimento ( sempre che si possa parlare di risarcimento in questi casi) per una moltitudine di persone ma certo non si può dire che si sia fatto l’interesse delle vittime. Per farlo si sarebbe dovuto sottoporre a perizia le singole persone – ovviamente era necessario più tempo – e valutare l’effettivo danno. Quindi tale risarcimento va bene per chi, a proprio rischio e pericolo, non ha intenzione di essere risarcito ma bensì di percepire una somma indennitaria per lo spavento – e si spera sia stato solo questo – subito.

Infatti delle due l’una : o folli sono i viaggiatori americani proponendo la loro richiesta oppure l’accordo preso dalle varie associazioni fa acqua – tanto per restare in tema – da tutte le parti.

Quasi sicuramente la cifra richiesta dagli americani è eccessiva – anche se bisognerebbe vedere i fondamenti e le singole voci – ma anche se venisse riconosciuto un risarcimento pari alla metà del richiesto saremmo comunque di fronte ad un abisso rispetto all’accordo italiano.

Se infatti si considera che in tale somma – 14.000 euro – viene ricompreso il prezzo del biglietto e gli oggetti perduti, rimangono poche migliaia di euro per il danno alla persona ed è come dare un contentino alle persone dicendo loro” bè ti sei salvato , accontentati!”.

Ricordiamoci che le grandi società le scuse le fanno con i soldi: per voi queste si possono chiamare scuse? Pensiamo ad una coppia in viaggio di nozze : quali conseguenze può aver causato loro il naufragio? Quali ripercussioni porterà l’accaduto nelle loro vite? Pensiamo a chi ha figli piccoli e chi li aveva con sé quella tragica notte. Pensiamo alle persone anziane la cui età già li rende spesso più vulnerabili e quindi più deboli anche psicologicamente. Pensiamo a chi non rimonterà mai più su una nave e non farà mai più una crociera, subendo delle limitazioni per il resto della loro vita.

A tutto costoro gli vada 14.000 euro , indistintamente perché qui siamo in Italia e non in America, ove per lo stesso danno si possono chiedere migliori di euro e noi ci dobbiamo accontentare.

La disfatta della Legge Pinto: una battaglia oramai persa!

La strada della giustizia è lunga, si sa, ma nel caso di un procedimento penale si computa, ai fini del termine previsto dalla legge Pinto, la fase delle indagini preliminari oppure si deve fare riferimento solo alla fase successiva ( decreto di citazione a giudizio, udienza preliminare ecc.) ? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22922 del 4 novembre scorso sottolineando che l’imputato può chiedere che vengano computate anche le indagini preliminari nel processo penale solo se dimostra di avere avuto effettiva conoscenza di esse. Nel caso in esame Tizio era stato tratto a giudizio per violazione degli obblighi di assistenza familiare ,chiedendo, poi, in sede civile, l’equa riparazione per l’irragionevole durata del suo giudizio, ancora pendente al momento della domanda d’indennizzo. La Corte d’appello adita rigettava la richiesta e l’uomo proponeva ricorso per cassazione. La questione è quella oramai famosa della lesione dei diritti alla base della legge Pinto, diritto però spesso rimasto sulla carta e che lo Stato cerca sempre di comprimere in maniera notevole, chissà perché! Infatti c’è di che gridare allo scandalo se solo si pensa che le recenti riforme, presentate nel maxiemendamento alla ddl Stabilità, prevedono che le parti di un processo troppo lungo possono ottenere soltanto il rimborso di un importo pari al contributo unificato: niente più equa riparazione. In Italia si riesce a stravolgere anche le direttive della Comunità Europea e a farsi tornare tutto ed il contrario di tutto…..ovviamente basta che ciò sia a scapito del cittadino!
Ad oggi , però, anche se presumo per poco la legge Pinto sopravvive come l’ultimo combattente di un esercito oramai sconfitto e quindi finchè non perirà è giusto che combatta. Ovviamente a limitare i diritti del cittadino vi è anche un cercare di sopprimere e restringere le maglie risarcitorie anche in costanza di sopravvivenza della legge Pinto. Ma d’altronde come si può pretendere che magistrati diano via libera a risarcimenti che comunque sono una condanna di inadempienza di propri colleghi? Pretendere un po’ di logicità quando si fanno le leggi, sembra davvero pretendere la Luna! Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto di rigettare la richiesta dell’imputato. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, in conformità a quanto disposto dalla Cedu, la giusta durata di un processo, nei due gradi di giudizio, è pari a 5 anni. 
Nel caso in esame, la durata del procedimento penale è stata di quattro anni e cinque mesi e, di conseguenza, la Corte d’appello ha respinto la domanda di indennizzo. 
Ciò che viene contestato dal ricorrente, però, è proprio il computo della durata del processo: a suo dire, infatti, la sentenza impugnata avrebbe errato nell’escludere da tale computo le indagini preliminari e il periodo di tempo intercorso tra il deposito della sentenza di I grado e l’impugnazione. La Cassazione ha però ritenuto rigettare la richiesta in quanto le indagini preliminari si computano solo se conosciute dall’imputato , cosa che avviene di rado ( anche su questo punto a mio avviso ci sarebbe da discutere, semmai in un altro articolo, perché un soggetto può essere indagato senza sapere mai nulla sino alla conclusione delle indagini. Ciò comprometterebbe il diritto di svolgere le indagini difensive facendo fare letteralmente “ le corse” alla difesa sui comodi dell’accusa). Sempre nel caso che ci riguarda, l’imputato non ha dato prova di aver avuto conoscenza delle indagini preliminari a suo carico ed , inoltre, il tempo tra deposito della sentenza e impugnazione non è imputabile all’Amministrazione giudiziaria. Infine non si può computare il termine ultimo di scadenza della proposizione dell’appello. Infatti se l’imputato impugna la sentenza soltanto in prossimità della scadenza di tale termine, provocando così una dilatazione dei tempi processuali, la continuazione del processo per il periodo in cui l’impugnazione non è stata proposta dall’imputato, per mancanza di un’attività di impulso, deve essere addebitata all’imputato stesso e non all’Amministrazione giudiziaria. Il periodo ‘sospeso’ tra i due gradi di giudizio, insomma, non può essere calcolato, ai fini della durata del processo, se attribuibile a inerzia della parte.
Il ricorso, quindi, viene rigettato con sconfitta inesorabile del nostro combattente “Pinto”.

Campagna ritardo pagamenti risarcimento Legge Pinto

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E’ attiva online, da oggi, la campagna Legge Pinto inerente al problema della riscossione dei risarcimenti dovuti in base a tale legge.

In effetti una volta ottenuta la sentenza con cui ci viene riconosciuto il diritto al risarcimento siamo a metà dell’opera e le beghe giudiziarie sono ben lungi dell’essere terminate. [Read more...]