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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; risarcimento</title>
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		<title>Ingiustizia italiana: un cane che si morde la coda</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:27:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Avvocato:  Sig. Tizio l&#8217;udienza relativa alla pratica che mi aveva affidato , stamani è andata bene. Cliente : bene!  ma la sentenza quando uscirà? Avvocato : Prima della sentenza c&#8217;è ancora tempo. Proceduralmente è stata fissata la data per la precisazioni delle conclusioni e poi vi sarà la sentenza. Cliente : Va bene lo stesso, [...]]]></description>
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<h3><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3709" style="border-image: initial; border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="57168987" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/57168987-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Avvocato</strong>:  Sig. Tizio l&#8217;udienza relativa alla pratica che mi aveva affidato , stamani è andata bene.</h3>
<h3><strong>Cliente</strong> : bene!  ma la sentenza quando uscirà?</h3>
<h3><strong>Avvocato</strong> : Prima della sentenza c&#8217;è ancora tempo. Proceduralmente è stata fissata la data per la precisazioni delle conclusioni e poi vi sarà la sentenza.</h3>
<h3><strong>Cliente</strong> : Va bene lo stesso, una sola udienza e poi finalmente la causa è terminata.</h3>
<h3><strong>Avvocato</strong> : Si il primo grado, si ricordi che vi è sempre la possibilità dell&#8217;appello e poi del ricorso in cassazione.</h3>
<h3><strong>Cliente</strong> : Intanto guardiamo a questo grado di giudizio, poi vedremo. Ma mi scusi la prossima e ultima udienza a quando è stata fissata?</h3>
<h3><strong>Avvocato</strong> : La prossima udienza è fissata per fine 2013.</h3>
<h3><strong>Cliente</strong> : Imprecazioni&#8230;.un rinvio scandaloso</h3>
<h3><strong>Avvocato</strong> : Purtroppo No ! E&#8217; la norma!</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Di chi è la colpa? Magistrati fannulloni? Cancellieri nulla facenti? In realtà nulla di tutto questo in quanto i lavoratori della giustizia sono, qui in Italia, tra i più produttivi di Europa. Il sistema è però allo sfascio! Si pensi che a Reggio Calabria un giudizio di primo grado ha una durata media di 2056 gg. e chi ne fa le conseguenze sono i diritti di milioni di italiani. Ovviamente c&#8217;è anche chi si giova di questo sistema e va a braccetto con lo stesso. Chi ha torto infatti a poco da temere nell&#8217;immediatezza e con gli anni &#8230;poi di vedrà! Frequenti sono i casi ad esempio di società che una volta condannate sono state cancellate o si trovano incapienti mentre al momento dell&#8217;instaurazione della causa avrebbero potuto comunque soddisfare le pretese di chi chiedeva giustizia. In questo sistema i giusti ci rimettono e i furbi ci guadagnano e tra questi furbi il nostro Stato non è da meno, come vedremo poi. Tutto questo non solo incide negativamente sui diritti degli italiani ma anche sulle loro tasche. Si stima che la macchina della &#8220;ingiustizia&#8221; costi 20 miliardi all&#8217;anno allo Stato Italiano per i ritardi e lungaggini processuali. Più ritardi vi sono più costi vi sono. Spesso i giudici hanno carichi di lavoro ingestibili e ciò crea altro danno in quanto chi è troppo indaffarato, si sa, spesso tira via le cose. Ecco allora che escono sentenze frettolose, in cui non sono stati esaminati tutti gli aspetti della lunga causa , in poche parole appellabili! E alla lungaggine del primo grado si aggiunge anche quella del secondo e terzo grado di giudizio. Si pensi ai soli 8 giudici di Messina o ai soli due giudici di Lavoro a Lucca i quali sono costretti a rimandare le sentenze anche per due anni. Vi è chi si è sentito dare torto in una causa dopo 37 anni, dopo nove verdetti favorevoli precedenti. Pure il diritto di famiglia non è esente da tale situazione. Al Tribunale dei Minorenni di Firenze si attende oltre un anno l&#8217;uscita di una sentenza , anche di semplice redazione: eppure qui la tutela dei minori dovrebbe comunque avere una corsia preferenziale. Ma gli stessi giudici si trovano a fare anche i pm presso il predetto Tribunale con carichi di lavoro non indifferenti . La sig.ra Nicolina Navaretta ha 97 anni e si è vista rinviare la causa in appello al 2014. Quando compirà 100 anni dovrà svolgersi ancora il terzo grado di giudizio. Ovviamente poi in tutto questo ci sono anche giudici che non fanno bene il loro dovere come quei tre giudici di Bari indagati per una storia di soldi rubati ai fallimenti. In classifica, in campo della giustizia, siamo tra i paesi del terzo mondo : si pensi che ci battono la Ghana, la Gambia, il Vietnam. Inoltre i costi dell giustizia da noi sono altissimi per un servizio che non funziona. Dopo anni ed anni di attesa il danneggiato si trova con una sentenza in mano, un semplice pezzo di carta che deve essere eseguito. Quindi il processo non è terminato, anzi si deve dare luogo al procedimento esecutivo non certamente meno lungo di un giudizio di primo grado.  Come si è già detto il vero rischio è che il creditore, dopo anni ed anni di attesa, non riesca a trovare più niente su cui soddisfarsi e siccome in Italia vi sono tre forze incontrastate &#8211; il Papa, i Ministri ed i nulla tenenti &#8211; in questo caso la causa in realtà l&#8217;avrà vinta, con l&#8217;ausilio statale, chi ha torto!  Inoltre ora il governo Monti ha previsto un accorpamento dei Tribunali con eliminazione delle sezioni distaccate non pensando all&#8217;eccessivo ed ulteriore disagio che ciò provocherà a cittadino. Infatti vi saranno persone che dovranno fare 100 Km per raggiungere il Tribunale del capoluogo quando avevano la sede distaccata a pochi passi. Tutto questo per risparmiare? Bè forse lo Stato qualcosa risparmierà sulle sedi ma chi ci rimette è sempre e solo il cittadino.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Come si diceva prima tra i furbetti giocatori della giustizia lo Stato ne fa da padrone. Non è certo un problema di noi cittadini che paghiamo regolarmente le tasse &#8211; e che tasse ! &#8211; occuparci che la giustizia funzioni. Paghiamo un servizio che non ci viene reso e per questo abbiamo diritto ad un risarcimento, nel caso di lungaggini processuali :il risarcimento in base alla legge Pinto. La riforma Monti aveva provato ad eliminare &#8211; ma guarda un pò ! &#8211; questa legge ma per fortuna, almeno per ora, non ci è riuscito. Comunque sia chi vuole fare ricorso in base alla legge Pinto, oggi, deve attendere anni prima che venga fissata l&#8217;udienza aggiungendo alla lungaggine processuale subita ulteriore lungaggini. E&#8217; una contraddizione in termini! Un ricorso per ottenere un indennizzo per la durata enorme dei processi si tramuta a sua volta in una ingiustificata lungaggine. Ed inoltre, siccome lo Stato ha ben studiato il sistema e sa bene che chi non ha nulla da perdere non perde nulla, ha emanato una serie di leggi, decreti ecc.. che rendono praticamente impignorabili i propri beni. Quindi ottenendo una bella sentenza in base alla legge Pinto, si potrebbe ben incorniciarla in quanto poche possibilità vi sono di ottenere il dovuto. Tale situazione è ancora una volta passibile di ulteriore risarcimento con richiesta alla Comunità Europea ma si ritornerebbe punto e a capo e cioè con una sentenza difficilmente eseguibile. Ecco allora che se si guardasse con occhio distaccato la giustizia italiana, sarebbe come vedere un cane che si morde la coda!</h3>
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		<title>Risarcimento Costa Concordia: vi sembra tutto regolare?</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:39:47 +0000</pubDate>
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<h3 style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3653" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="1092322-costa_co" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/1092322-costa_co-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Analizziamo le notizie apparse in questi giorni sui quotidiani. Sei passeggeri americani della Concordia hanno presentato ieri una denuncia contro la Carnival e Costa Crociere e contestualmente una richiesta di maxi risarcimento: 460 milioni di dollari. In Italia, invece, le principali associazioni di categoria hanno trovato un accordo per un misero risarcimento di 14.000 euro</strong> con tanto di apprezzamento da parte delle stesse le quali hanno sostenuto:</h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;">________________________________________________________________<br />
“<em>Consideriamo ottimo l’accordo raggiunto con Costa Crociere per il risarcimento dei passeggeri della Costa Concordia, per la prima volta in Italia</em> <em>si è arrivati a soluzioni importanti per il risarcimento dei danni esistenziali, che rappresenterà, inoltre, un punto di riferimento per i passeggeri di altri 60 Paesi. Secondo quanto prevede l’accordo i rimborsi, i risarcimenti per danni patrimoniali e quelli per danni esistenziali saranno coperti da una cifra pari a 14.000 euro a passeggero. Risarcimenti che non riguardano, ovviamente, le famiglie delle vittime ed i passeggeri feriti, per i quali saranno definiti altri percorsi. La nostra scelta è stata quella di spendere tutte le risorse esclusivamente per il rapido rimborso dei passeggeri, evitando onerose spese di carattere legale, a cui qualcuno è sempre e comunque interessato</em>”.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">V&#8217;è da dire che tale dichiarazione di per sé tralascia diversi aspetti che debbono invece essere considerati nel risarcimento.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Infatti se il risultato importante è ottenere 14.000 euro di risarcimento , per tutti indistinto, con totale spersonalizzazione del danno subito e soprattutto non valutando che il danno psicologico spesso presenta ripercussioni a distanza dell&#8217;evento e quindi, chi accetta oggi tale somma e domani non riuscirà a dormire per l&#8217;accaduto, dovrà accontentarsi del gran risultato ottenuto, vuol dire non ottenere un risarcimento.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Infatti in tale accordo non viene assolutamente data rilevanza al danno psicologico come danno a sé stante e ciò è una mancanza che non può passare inosservata .</strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ma inoltre, tale accordo viene giustificato come un modo di evitare onerose spese legali che, si ricorda però, in caso di liquidazione con la compagnia assicurativa sono a carico di quest&#8217;ultima e non a carico del danneggiato. In realtà, l&#8217;accordo è un <strong>modo veloce di monetizzare il risarcimento</strong> ( sempre che si possa parlare di risarcimento in questi casi) per una moltitudine di persone ma certo non si può dire che si sia fatto l&#8217;interesse delle vittime. Per farlo si sarebbe dovuto sottoporre a perizia le singole persone &#8211; ovviamente era necessario più tempo &#8211; e valutare l&#8217;effettivo danno. Quindi tale risarcimento va bene per chi, a proprio rischio e pericolo, non ha intenzione di essere risarcito ma bensì di percepire una somma indennitaria per lo spavento &#8211; e si spera sia stato solo questo &#8211; subito.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Infatti delle due l&#8217;una : o folli sono i viaggiatori americani proponendo la loro richiesta oppure l&#8217;accordo preso dalle varie associazioni fa acqua &#8211; tanto per restare in tema &#8211; da tutte le parti.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Quasi sicuramente la cifra richiesta dagli americani è eccessiva &#8211; anche se bisognerebbe vedere i fondamenti e le singole voci &#8211; ma anche se venisse riconosciuto un risarcimento pari alla metà del richiesto saremmo comunque di fronte ad un abisso rispetto all&#8217;accordo italiano.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Se infatti si considera che in tale somma &#8211; 14.000 euro &#8211; viene ricompreso il prezzo del biglietto e gli oggetti perduti, rimangono poche migliaia di euro per il danno alla persona ed è come dare un contentino alle persone dicendo loro&#8221; bè ti sei salvato , accontentati!&#8221;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Ricordiamoci che le grandi società le scuse le fanno con i soldi: per voi queste si possono chiamare scuse?</strong> Pensiamo ad una coppia in viaggio di nozze : quali conseguenze può aver causato loro il naufragio? Quali ripercussioni porterà l&#8217;accaduto nelle loro vite? Pensiamo a chi ha figli piccoli e chi li aveva con sé quella tragica notte. Pensiamo alle persone anziane la cui età già li rende spesso più vulnerabili e quindi più deboli anche psicologicamente. Pensiamo a chi non rimonterà mai più su una nave e non farà mai più una crociera, subendo delle limitazioni per il resto della loro vita.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">A tutto costoro gli vada 14.000 euro , indistintamente perché qui siamo in Italia e non in America, ove per lo stesso danno si possono chiedere migliori di euro e noi ci dobbiamo accontentare.</h3>
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		<title>L&#8217;importanza di essere qualificati come persona offesa: riflessioni sul risarcimento Costa Concordia</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3594" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="images (18)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/images-18-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />Questo post si rende necessario per fare chiarezza sulla procedura giudiziaria avente ad oggetto il disastro Costa Concordia. Si farebbe un gravissimo errore a limitare tale azione alla semplice liquidazione del danno in campo civilistico ed in particolar modo in via stragiudiziale con la compagnia assicurativa. Se così si facesse si paragonerebbe la strage della Concordia ad una pratica risarcitoria RCA. Il paragone, va da sè, che non regge . Infatti bisogna non solo valutare l&#8217;azione risarcitoria civilistica , che ovviamente potrebbe non limitarsi ad un accordo stragiudiziale con la compagnia, ma anche l&#8217;azione penale. Sul primo campo &#8211; civilistico &#8211; v&#8217;è da dire che la maggior parte delle vittime ha riportato un danno psicologico il cui accertamento non è sempre agevole se non curato da professionisti seri e competenti. Infatti sul punto abbiamo chiesto all&#8217;Avv. Fabrizio Bartolini, nostro consulente, e che ha curato e sta curando la posizione di diverse vittime della strage di Viareggio quale sia stata la sua esperienza in maniera di danno psicologico.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; V&#8217;è da dire che il danno psicologico di per sè viene quasi sempre legato ad un danno di natura fisica e valutato di conseguenza. Risarcire il solo danno psicologico non è cosa da poco ma con la strage di Viareggio possiamo dire che si è avuta una svolta fondamentale nel campo risarcitorio e cioè si è riconosciuto il danno psicologico come danno a sè stante e come danno equivalente se non maggiore di quello fisico. Difficile inoltre è il suo accertamento. Infatti, ad esempio, ricordo il caso di due bambini rimasti coinvolti nella strage che , per fortuna, non avevano subito lesioni fisiche ma un gravissimo danno psicologico periziato dal nostro consulente nella misura del 20 % di invalidità. Il medico della compagnia assicurativa dapprima riconosceva uno 0% di postumi in quanto riteneva che il danno non avrebbe lasciato conseguenze nella vita dei minori in quanto crescendo non si sarebbero ricordati di tale accadimento. Non ci siamo arresi! Abbiamo richiesto una nuova visita alla compagnia assicurativa che ci è stata concessa. I bambini andavano così di nuovo a visita dallo stesso medico che in precedenza aveva riconosciuto l&#8217;assenza di postumi stavolta riconoscendogli un 8% di invalidità. Ovviamente io e lo psicologo che aveva seguito il caso non eravamo affatto soddisfatti del risultato, interrogandoci, tra l&#8217;altro, su come lo stesso medico prima potesse riconoscere l&#8217;assenza di postumi e poi riconsocere una invalidità pari all&#8217;8%. Bè abbiamo deciso di andare avanti ed ho proposto una accertamento tecnico preventivo in Tribunale : il risultato è stato eccellente in quanto il CTU nominato ha riconosciuto una invalidità pari al 25% di postumi. Questo è solo un esempio delle svariate posizioni che si sono affrontate nella strage di Viareggio ma rende bene l&#8217;idea, credo, di come sia stato difficile accertare e far riconoscere il danno psicologico come danno a sè stante. La stessa cosa , ovviamente, accadrà nel caso della Costa Concordia in quanto presumo che le compagnie assicurative incaricheranno psicologi che cercheranno di non riconoscere alcunchè di postumi a chi quella notte ha subito un trauma indimenticabile&#8221;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span>:&#8221; quindi non solo risarcimento del danno in via stragiudiziale ma anche giudizialmente tramite ATP ( accertamento tecnico preventivo)&#8221;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; Certo ma non solo. Anche azioni legali qualora non si trovi un accordo serio e nell&#8217;interesse delle vittime. Ritengo che in questi casi, come presumo sarà per la Concordia, sia agevole, in caso di discordanza di perizie, proporre più che una causa una azione di accertamento tecnico in Tribunale il quale provvederà a nominare un proprio perito sulla cui valutazione baseremo il risarcimento. Questa azione garantisce un risultato certo e veloce per la vittima&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : nella strage di Viareggio quanto ha inciso l&#8217;azione penale e come potrà incidere nel caso Costa Concordia?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Avv. Fabrizio Bartolini : &#8221; Nel caso di stragi di questo genere prescindere da una azione penale, a mio avviso, è una follia. Molte vittime che non hanno intrapreso anche l&#8217;azione penale si sono visti limitati nei loro diritti e sono sempre in attesa di risarcimento. Prima di tutto l&#8217;essere presente nell&#8217;azione penale è fondamentale in quanto spinge la compagnia a liquidare il danno più in fretta ed in maniera congrua in quanto vuole limitare la costituzione della parte civile. E&#8217; infatti da premettere che la richiesta danni può avvenire o in sede civile o in sede penale con la costituzione di parte civile ma non in ambedue i casi altrimenti si arriverebbe ad un doppio risarcimento. Fintantoche il risarcimento non è avvenuto si può tranquillamente intraprendere l&#8217;azione penale ed in attesa dello svolgimento delle indagini costituirsi persona offesa in attesa dell&#8217;udienza preliminare, primo momento utile per la costituzione di parte civile&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : quanto è importante costituirsi in casi del genere persona offesa in un procedimento penale?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; A  mio avviso è non importante ma bensì fondamentale. Ad esempio nella strage di Viareggio le persone offese hanno potuto partecipare tramite i propri legali, tra cui il sottoscritto, all&#8217;incidente probatorio ove è avvenuto lo scandalo del perito Licciardello pagato dalle FS, sollevato proprio dal sottoscritto. Se non vi fossero state le persone offese non si sarebbe fatto chiarezza sul come mai la perizia relativa alle cause del disastro di Viareggio redatta dai periti incaricati dal Gip era lacunosa al limite dell&#8217;imbarazzo. Ma inoltre le persone offese hanno manifestato dinanzi la Procura, quali persone costituite nel fascicolo del PM, dando un grosso impulso alle indagini e aiutando la Procura nello svolgimento delle stesse&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span> : ma in casi di disastri come la strage di Viareggio o come la Concordia non è automatico la costituzione della qualità di persona offesa?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; Nella strage di Viareggio molti reati che sono stati imputati agli odierni indagati sono reati procedibili d&#8217;ufficio e quindi visto il bilancio dei morti e la gravità delle lesioni riportate da molti superstiti ciò è avvenuto in automatico. Per coloro che avevano il solo danno psicologico la questione era diversa ed abbiamo presentato formale querela&#8221;</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Legalius</span>: quindi anche per il caso Concordia è consigliabile procedere con la querela ?</h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;">Avv. Fabrizio Bartolini</span> : &#8221; A mio avviso si. Tra i vari reati che la Procura addebiterà ai responsabili del disastro Concordia vi sarà anche quello di omicidio colposo e di lesioni colpose. Quest&#8217;ultimo reato è procedibile a querela e quindi le vittime dovranno presentare querela entro tre mesi dal fatto allegando una certificazione medico -psicologica. Ecco perchè a mio avviso bisogna muoversi ed in fretta &#8220;.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ringraziamo l&#8217;Avv. Fabrizio Bartolini per la disponibilità e per averci chiarito alcuni punti che noi ritenevamo importanti chiarire restando a disposizione per assistenza con i nostri consulenti , periti, medici.</h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
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		<title>Costa concordia : l&#8217;azione legale non deve tendere al solo risarcimento ma a verità e giustizia.</title>
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		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La macchina legale in merito al disastro Costa Concordia non deve limitarsi al mero risarcimento del danno ma bensì tendere alla verità e giustizia affinchè quello che è accaduto non si ripeta. Limitarsi al semplice lato risarcitorio sarebbe come paragonare il disastro Concordia ad un risarcimento da sinistro stradale ( senza nulla togliere ovviamente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-3575" style="border-image: initial; border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="images (4)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/images-4-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />La macchina legale in merito al disastro Costa Concordia non deve limitarsi al mero risarcimento del danno ma bensì tendere alla verità e giustizia affinchè quello che è accaduto non si ripeta. Limitarsi al semplice lato risarcitorio sarebbe come paragonare il disastro Concordia ad un risarcimento da sinistro stradale ( senza nulla togliere ovviamente a questo campo) ma ovviamente la situazione è ben diversa. E&#8217; per questo motivo che Legalius sta facendo una indagine a tutto tondo e oltre che porre attenzione al danno psicologico , sta ponendo attenzione anche al lato tecnico-ingegneristico della situazione. Infatti anche il coadiuvarsi di tecnici, futuri periti nella causa penale e in un eventuale &#8211; molto probabile -futuro incidente probatorio è di fondamentale importanza.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Per comprendere quanto ciò sia rilevante pubblichiamo una relazione dell&#8217;ing. Fabrizio D&#8217;Errico del Politecnico di Milano , nostro consulente, da questi proposta all&#8217;Università Bocconi. Come potrete facilmente capire dalla relazione e dalla battaglia in corso per la Strage di Viareggio e quella che verrà per il disastro Concordia, non è possibile, in questi casi, affrontare una azione risarcitoria e penale prescindendo da valutazioni tecniche. Se così si facesse i diritti delle vittime verrebbero quasi sicuramente limitati e non ben tutelati.</h3>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #003366;">Sistema probatorio, scientificità della prova e responsabilità</span><br />
<span style="color: #003366;"> penale nell&#8217;ambito degli incidenti industriali: l&#8217;incidente</span><br />
<span style="color: #003366;"> probatorio della Strage di Viareggio</span></h3>
<h3 style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #003366;">Fabrizio D&#8217;Errico<sup>1</sup>, Politecnico di Milano, Dipartimento d Meccanica, Via La</span><br />
<span style="color: #003366;"> Masa 34, 2015 6 Milano</span></h3>
<div>
<p align="center"><strong><span style="color: #993300;">Introduzione</span></strong></p>
<p>Appena fuori dallo scalo ferroviario di Viareggio, in data 29 Giugno 2009, aveva luogo l&#8217;incidente con strage di civili più grave della storia delle ferrovie italiane in tempo di pace.</p>
<p>Il primo di 14 carri cisterna contenenti GPL deragliava per la rottura del secondo asse del primo carrello e determinava lo &#8220;svio&#8221; (uscita dal binario) mentre il treno merci che viaggiava da Trecate a Gricignano transitava verso le 23.50 lungo il quarto binario della stazione di Viareggio ad una velocità di circa 94 kmh.</p>
<p>La banchina del quarto binario impediva (nella sfortuna della tragedia, una fortuna per i danni limitati) che il primo carro cisterna piombasse in Stazione con tutti i vagoni ad esso agganciati.</p>
<p>Ma raggiunto pressoché il termine della banchina passeggeri del quarto binario il primo carro cisterna si ribaltava sul suo fianco sinistro, nel senso di marcia del treno, ed a seguire trascinava nel ribaltamento altri tre carri in coda a questo.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le ricostruzioni della dinamica dell&#8217;incidente fatte dal Consulente della Procura, il prof. Paolo Toni dell&#8217;Università di Firenze, concordate su molti aspetti da tutti i consulenti tecnici di parte lesa e da alcuni consulenti di parte indagata (precisamente quelli della società proprietaria dei carri, GATX) il primo carro cisterna ribaltato percorreva &#8211; ancora agganciato al locomotore &#8211; una sessantina di metri a velocità sostenuta, &#8220;arava&#8221; le traversine in mezzo ai binari, &#8220;sormontava&#8221; i binari (detto, piano del ferro o p.d.f) mettendosi in obliquo. Si ipotizza che, ancora agganciato al locomotore, si proiettava definitivamente verso il corpo tagliente identificato dal &#8220;picchetto di regolazione delle curve n.23&#8243;, ovvero un <span style="text-align: center;">oggetto non più utile al giorno d&#8217;oggi, ma che un tempo veniva impiegato nella fase di manutenzione, controllo e ripristino della curvatura dei binari.</span></p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Il picchetto di regolazione (ce ne sono tuttora lungo le linee non ad Alta Velocità e linee non ammodernate) non è altro che uno spezzone di rotaia fissato nel terreno ad una certa profondità da una base di calcestruzzo. Il Consulente della Procura e diversi consulenti di parte lesa attribuiscono a tale elemento la perforazione e taglio prodottasi sul mantello della cisterna durante le ultime fasi della corsa del carro cisterna n.1.</p>
<p style="text-align: justify;">In opposizione a questa ipotesi, la parte indagata Ferrovie dello Stato attribuisce la foratura e taglio del mantello della cisterna ad un &#8220;elemento insostituibile dello scambio&#8221; denominato zampa di lepre per via della sua particolare conformazione. Tale elemento è posto, sulla scena dell&#8217;incidente, diversi metri indietro (cioè percorrendo il cammino in senso opposto al senso di marcia del treno) rispetto il picchetto n.23.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un punto di vista giuridico, le due ipotesi si contrappongono, pare, per il fatto che l&#8217;elemento zampa di lepre sia elemento insostituibile della linea, il picchetto invece, oltre che obsoleto nell&#8217;utilizzo, no.</p>
<p style="text-align: justify;">Specialmente durante lo svolgimento delle attività di perizia nell&#8217;ambito incidente probatorio<sup>2</sup> le due posizioni hanno scatenato fin da subito accesi dibattiti e animati confronti tra i consulenti tecnici. Anche perché le due ipotesi non sono per niente conciliabili. È evidente che una delle due non ricostruisce la veridicità dei fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">Generalmente si deve assumere che nell&#8217;ambito di incidenti industriali, la ricostruzione dei fatti non può assurgere al vero se non attraverso una corretta interpretazione delle evidenze, o meglio, di tutte le evidenze messe a disposizione della polizia giudiziaria e scientifica (PG).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma non basta. Occorre che il giudice ed il legale siano messi in condizione di capire e di formulare il proprio ragionamento probatorio garantiti dal corretto ragionamento scientifico del consulente tecnico. Quest&#8217;ultimo non deve quindi concentrarsi sul particolare interpretandolo a proprio piacimento e non dovrà mai, per una singola evidenza considerata che sembri faccia tornare l&#8217;ipotesi formulata, tralasciarne consciamente o inconsciamente altrettante che invece la confuterebbero.</p>
</div>
<h3 style="text-align: justify;" align="center"></h3>
<div>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;aula di udienza, il 4 Novembre 2011 si è posto un problema di metodo. Le ipotesi che sono state spesso formulate hanno parlato con un linguaggio astratto e incomprensibile. E che spesso è stato incomprensibile anche per i tecnici.</p>
<p align="center"><strong><span style="color: #993300;">Il fatto</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il testo che segue è una sintesi di quanto accaduto l&#8217;ultima giornata di udienza nell&#8217;ambito dell&#8217;Incidente Probatorio svoltasi il 4 Novembre 2011 presso il Tribunale di Lucca.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo è stato adattato dall&#8217;originale pezzo scritto dalla giornalista Franca Selvatici di Repubblica che, insieme ad altri colleghi della stampa locale, ha seguito i tre giorni di udienza al di fuori dell&#8217;aula di Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Siamo a Lucca, il 4 Novembre 2011 e la giornalista scrive a caldo una sintesi dell&#8217;ultima giornata di udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Si è concluso in maniera traumatica l&#8217;incidente probatorio sulla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, il cui tragico bilancio conta 32 morti, numerosi gravissimi feriti e la distruzione di un pezzo di città. Il gip ha difeso i suoi periti, i professori Dario Vangi e Riccardo Licciardello, e il loro lavoro. Per contro la procura di Lucca ipotizza il reato di falsa perizia. Al termine della udienza, cominciata il 2 novembre e durata tre intensissimi giorni, i pm Giuseppe Amodeo e Salvatore Giannino hanno chiesto al gip Simone Silvestri la ricusazione per incompatibilità di uno dei periti, l&#8217;ingegner Riccardo Licciardello dell&#8217;Università La Sapienza di Roma, che nel maggio scorso aveva rinnovato con il Ministero delle infrastrutture, Direzione generale per il trasporto ferroviario, un contratto di consulenza sulla sicurezza ferroviaria retribuito con un compenso di 12 mila euro a carico di Rfi, la società del Gruppo Ferrovie che gestisce le infrastrutture, molti dirigenti della quale, fra cui l&#8217;ad Mario Michele Elia, sono fra i 38 indagati per disastro ferroviario e incendio colposi e omicidio colposo plurimo. Un perito deve essere super partes e non può avere rapporti di alcun genere con le parti in causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia il gip ha respinto l&#8217;istanza della procura, affermando che l&#8217;ingegnere è stato scelto dal Ministero e non da Rfi cui per contratto spetta solo l&#8217;onere del compenso, e dunque non può essere ritenuto in condizione di sudditanza psicologica nei confronti della società.</p>
<p style="text-align: justify;">A quel punto la procura ha presentato una seconda istanza di sostituzione dei periti per negligenza, affermando che la perizia, le cui conclusioni coincidono con quelle dei consulenti delle Ferrovie, non ha risposto alle domande relative alle cause del deragliamento del treno merci che trasportava gpl e dello squarcio nella prima cisterna ribaltata, da cui è uscito il gas, che in pochi attimi si è incendiato ed è esploso. (Nel corso dell&#8217;incidente probatorio il consulente della procura, professor PaoloToni, e i consulenti dei familiari delle vittime e delle istituzioni, dalla Presidenza del <span style="text-align: center;">Consiglio, alla Regione Toscana, alla Provincia di Lucca, fra cui i professori Marco Boniardi e Fabrizio D&#8217;Errico del Politecnico di Milano, hanno confutato sotto numerosi profili la perizia, contestando non solo le conclusioni ma il metodo stesso seguito dai due esperti del gip (l&#8217;altro è il professor Dario Vangi dell&#8217;università di Firenze), che a loro giudizio non ha tenuto conto di rilevanti evidenze sperimentali.)&#8221;</span></p>
</div>
<div>
<p>E si legga come la sua collega Donatella Francesconi del Tirreno commenta la perizia chiedendo notizie a chi, non tecnico, era presente in aula:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;[...]La perizia. Ed allora merita di ricordare alcune delle frasi indimenticabili della perizia di Riccardo Licciardello e Dario Vangi. «La dinamica dell&#8217;incidente è secondaria, secondo lei?». È la Procura a rivolgere questa domanda ai periti del Gip. Nell&#8217;aula del Polo fieristico di Lucca risuona la risposta di Dario Vangi, perito del Tribunale: «La dinamica è secondaria&#8230;non si può calcolare, è avvenuta come è avvenuta». Il pubblico ministero insiste: «Come mai non avete accertato la cinematica (del carro, ndr)? ». Stavolta è Riccardo Licciardello, l&#8217;altro perito del gip, a rispondere: «Si sarebbero fatti accertamenti se si fosse voluto capire l&#8217;esatta dinamica. Si sarebbe dovuto fare alcuni calcoli che non avevamo il tempo nè la necessità di fare ». Ed ancora. «Avete basato le vostre priorità su deduzioni? Quale base scientifica vi è sul fatto che ciò che per voi è priorità lo sia scientificamente?». La Procura incalza i periti del gip con le proprie domande: «Molti elementi sono stati valutati in maniera deduttiva», risponde l&#8217;ingegnere Riccardo Licciardello. Dalla dinamica all&#8217;incendio lo scenario non cambia: «Il Gpl è un gas pesante che esce in fase liquida. Ma non vi sono segni vicino alla zampa di lepre&#8230;». È Paolo Toni, perito della Procura di Lucca, a porre le domande ai periti del giudice Silvestri. «La velocità di flusso del gas &#8211; continua Toni &#8211; era pari a 334 km/ora ed una scia del gas fuoriusciva al momento che la cisterna traslava il binario&#8230;L&#8217;avete valutato?». Risponde l&#8217;ingegnere Vangi: «Sì. Il gas che usciva ha provocato una buca e quindi abbiamo valutato che l&#8217;uscita del gas mentre il carro si muoveva potesse aver mosso qualche pietra&#8230;non si sa bene quanto un gas che esce dalla cisterna possa spostare&#8230;Non era comunque un elemento dirimente». Interviene il pm e domanda: «Perchè non vi siete fatti affiancare da un esperto in materia e per quale ragione non ne avete valutato la necessità?». Risponde ancora Vangi: «Lo abbiamo ritenuto elemento non dirimente». E così per tutto il dibattimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La chiusura dell&#8217;udienza è drammatica. In aula sono presenti anche i famigliari delle vittime della strage. Si legga l&#8217;intervento conclusivo del PM Giuseppe Amodeo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;A norma dell&#8217;art. 231 c.p.p. chiedo la sostituzione dei periti per negligenza della perizia. Abbiamo sentito diversi non rilevante, non dirimente, una valutazione ad occhio ecc. In base a questi elementi i periti giungono alla conclusione che lo squarcio sia dovuto alla zampa di lepre senza elementi di fatto attendibili [...] Qui si sta trattando di 32 persone decedute. Noi non sposiamo nessuna teoria, ben venga che ci venga detto che abbiamo sbagliato valutazione, ma vogliamo essere messi al muro!</p>
<p style="text-align: justify;">I presupposti dati sono fallaci ed il dovere di verità, quali che siano le implicazioni processuali, non è stato fatto. Non sono state fatte nemmeno valutazioni con modelli matematici che abbiamo acquisito con due anni e più di lavoro. Non sono stati considerati una serie di elementi. Si è utilizzato un simulacro di resina ed una misurazione che poteva andare bene con il truciolo. Come possiamo accettare una perizia lacunosa con risposte chiaramente evitanti su mille contestazioni che sono state fatte dai consulenti di parte?</p>
</div>
<div>
<p>Cito &#8220;non abbiamo allegato le valutazioni perché le abbiamo scartate&#8221;; non c&#8217;è una risposta precisa sull&#8217;accertamento del momento di sganciamento del carro, non c&#8217;è nessuna valutazione sulla dinamica dei fatti.</p>
<p style="text-align: justify;">Presidente, è come se noi condannassimo una persona perché somiglia vagamente all&#8217;autore di una rapina e non considerassimo che, in quel momento, non si trova, per esempio a Lucca dove è avvenuta la rapina, ma si trova altrove. La dinamica dei fatti (il punto in cui è avvenuto l&#8217;impatto): e se non considerassimo che la prova del DNA lo scagiona completamente, come lo condanniamo?</p>
<p>Lo condanniamo perché somiglia?</p>
<p>Somiglia!</p>
<p style="text-align: justify;">Somiglia il truciolo, somiglia la piegata a zampa di lepre! Non ci è stata data una risposta alle contestazioni che tra l&#8217;altro il Perito Toni ed anche il consulente Boniardi, hanno fatto sulle deformazioni sulla zampa di lepre che non sono assolutamente compatibili; si è contrapposto una apodittica convinzione: &#8220;per me non è così&#8221;.</p>
<p>Ma come &#8220;per me non è così&#8221;? Sulla base di cosa?</p>
<p style="text-align: justify;">Quando il Professor D&#8217;Errico ha citato e ha chiesto se i due Periti avessero consultato la letteratura scientifica in materia di acciaio al manganese, questo benedetto acciaio che sembra che si indurisca quando viene colpito, non c&#8217;è stato nessun riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Devi essere capace di dire scientificamente a cosa si fa riferimento. Non c&#8217;è stata risposta alcuna ma si sono avute risposte &#8221; per me è così&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dov&#8217;è la diligenza? Il 231 tra l&#8217;altro non l&#8217;aggettiva neanche questa negligenza; non è che dice negligenza grave. Dice negligenza, e basta. Allora questa va commisurata al dovere di diligenza che avevano i Periti, dovere di diligenza che li poneva anche nella condizione di esigibilità, da parte nostra, di una completa spiegazione della dinamica incidentaria. Spiegazione che è mancata completamente! E&#8217; mancata completamente la dinamica del disastro fondata solo su due considerazioni di parte per arrivare alla zampa di lepre piuttosto che al picchetto. Sono strane le conclusioni dei periti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto galleggiane, appeso in aria, non dimostrato. Quali leggi di copertura giustificano l&#8217;evento?</p>
<p style="text-align: justify;">Questo non può essere accettato in questa sede, io non voglio dire che la diligenza deve essere commisurata all&#8217;entità del danno ma qui ci troviamo davanti a disastri anche in considerazione della costituzione della tutela di salute. Ci troviamo di fronte a madri che hanno perso i propri figli che è una cosa mostruosa e figli che non hanno più madri. Noi vogliamo un&#8217;analisi puntigliosa, precisa. Ma questo c&#8217;è stato? Si può dire che c&#8217;è stato? I periti dicono che la verità non la sa nessuno: ed allora come si fa a dire che è stata la zampa di lepre?</p>
<p style="text-align: justify;">Dicono i periti: non si sa come andata? Io vorrei sapere come è andata. Qualcuno ce lo vuol dire? [...] I periti dicono: facciamo la stessa ipotesi per il picchetto e la zampa di lepre; può darsi che il segno sulla zampa di lepre sia dovuta ad un urto. Come si fa a dire queste cose? Non si sa se si tratta di abrasione, di usura?</p>
<p style="text-align: justify;">Si può affidare la soluzione di un problema così grande ad un modellino in vetroresina che non si capisce come sia?</p>
<p>Se io prendo la mia scarpa e la infilo nel taglio, combacia anche quella: vuole dire che è stata la mia scarpa a fare il taglio?</p>
<p><span style="text-align: center;">Per condannare un assassino devo avere argomenti incontrovertibili per condannarlo non posso dire somiglia.</span></p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">La perizia lacunosa è grave come è grave che le ipotesi scartate non siano state indicate in perizia [...]. E&#8217; possibile che i periti non si siano preoccupati, avendo ricevuto per tempo le varie perizie, di screditare le varie perizie?</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuno di noi è innamorato di una tesi, ma vogliamo essere sconfitti. Sappiamo bene che nel processo penale che il carico del lavoro può condizionare il lavoro del giudice e dare una corsia preferenziale alla perizia del giudice. Qui non possiamo far si che accada. Non dobbiamo lasciare dubbi, nessuna ombra, nessun chiacchericcio, è un momento importantissimo per la giurisdizione [...]. Teniamo la perizia del professor Toni, del Professor Boniardi, dei Professori Diana, De Iorio, D&#8217;Errico, anche quelle dei Professori Vangi e Licciardello. Sarebbe una perizia ulteriore, basata unicamente sulle carte, quindi voglio dire, sarebbe un accertamento &#8220;poco complesso&#8221; e probabilmente svolgibile da ingegneri o professionisti, che non necessariamente devono appartenere al mondo ferroviario [...] Cosa ci impedisce di fare questo per far tacere ogni ombra di, non dico, di dubbio, ogni ombra di leggerezza da questa vicenda? A me sembra veramente una cosa non difficile, ecco.</p>
<p>Non ho altro da dire Presidente, grazie.&#8221;</p>
<p>Il gip ha però respinto anche la seconda istanza di richiesta di sostituzione della perizia per negligenza, affermando che i periti hanno agito con diligenza, dichiarando chiuso l&#8217;incidente probatorio. La contestata relazione è ora allegata agli atti.</p>
<p align="center"><strong><span style="color: #993300;">L&#8217;antefatto</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Siamo al 1 Luglio 2009. Dopo poco più di 48 ore dall&#8217;incidente e dall&#8217; incendio, la linea ferroviaria passante per la Stazione di Viareggio veniva completamente ripristinata.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo minuziosa catalogazione, i materiali reperti di indagine venivano asportati dal luogo del disastro, riposti e conservati sotto sequestro. La notevole mole di documentazione fotografica ed audiovisiva e le misurazioni effettuate sulla scena del sinistro da parte della Polizia Scientifica intervenuta sul posto sono state raccolte, si è certi, con la massima scrupolosità e professionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Se da un lato l&#8217;eccellente lavoro svolto dagli specialisti ha consentito ad oggi di catalogare preziose informazioni per la ricostruzione della scena dell&#8217;incidente, dall&#8217;altro una ricostruzione a posteriori, basata su documentazione fotografica o video limita fortemente le informazioni che possono essere a disposizione di un tecnico specializzato in indagini per la ricostruzione degli incidenti che interagisca direttamente con la scena dell&#8217;incidente. Operare attraverso una ricostruzione (a posteriori) prevalentemente fatta su reperti, pur se accuratamente selezionati e conservati, è pertanto fortemente limitante.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta di rimuovere i reperti di prova dalla scena, prima dell&#8217;esame da parte dei periti, è stata quantomeno azzardata, nella stessa misura, permettendo il paragone,in cui si decida di ripulire la scena di un delitto di tutte quelle tracce che vengono lasciate in loco, per poi chiedere di eseguire (a posteriori) una ricostruzione degli accadimenti in maniera differita per via fotografica e filmografica. La difficoltà principale risiede nel fatto che il tecnico in tal caso non potrà introdurre un elemento fondamentale per la sua analisi: il riferimento spaziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Comunque la scena è stata documentata e subito si intuisce il cosa è successo qualche ora prima. Il secondo asse del primo carrello<sup>3</sup> si è spezzato durante l&#8217;ingresso in stazione, lungo il quarto binario. Il carrello deragliato ha proseguito la sua corsa fino al ribaltamento. In seguito al ribaltamento, il carro cisterna è finito contro un oggetto (ancora è molto dibattuto sul quale sia) in grado di tagliare il mantello e provocare la fuoriuscita del GPL.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Il GPL in cisterna è contenuto allo stato liquido. In questo modo si riesce a stoccare, comprimendolo da gas a liquido, in grossi quantitativi impiegando basse pressioni. Una volta fuoriuscito, alla pressione atmosferica si ritrasforma di nuovo in gas. Mescolato all&#8217;aria diventa una miscela altamente infiammabile.</p>
<p>Il seguito è noto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma di fondamentale importanza c&#8217;è uno scrupolo di indagine: l&#8217;identificazione dei reperti (evidenze) che la PG, guidata dall&#8217;Isp. Capo Angelo Laurino, Comandante del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Milano, minuziosamente decide di fare si rivelerà una delle migliori carte che i consulenti della Procura e delle parti lese giocheranno in fase di ricostruzione dell&#8217;incidente e di discussione in aula.</p>
<p align="center"><strong><span style="color: #993300;">Sull&#8217;importanza della ricostruzione degli eventi (sequenza degli</span></strong><br />
<strong><span style="color: #993300;"> eventi, SOE) per la ricostruzione delle responsabilità in ambito</span></strong><br />
<strong><span style="color: #993300;"> penale</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Prima di affrontare il tema della prova scientifica in supporto alla ricostruzione dei fatti, ovverosia la ricostruzione degli eventi accaduti durante un incidente industriale, occorre soffermarci sulla importanza che riveste la stessa ricostruzione. In altre parole, il compito della ingegneria in supporto al ragionamento probatorio in ambito forense (nota nella accezione anglosassone con il nome di Forensic Engineering) è di servizio alla determinazione del come e del perché è successo, partendo da spunti sul cosa è successo.</p>
<p style="text-align: justify;">È logico attendersi che, quanto più il processo mentale (ragionamento) svolto dall&#8217;ingegnere forense consideri attentamente e diligentemente il cosa, tanto più elevata sarà la probabilità che questi, assistito dalle sue competenze in ambito tecnico-scientifico, sia in grado di abdurre il come è successo. In altre parole, l&#8217;ingegnere forense deve sempre ambire a ricostruire l&#8217;accaduto in termini di fenomeni fisici e/o chimici che hanno determinato la variazione di un oggetto da uno stato pre-esistente all&#8217;incidente a quello successivo all&#8217;incidente.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Una volta ipotizzato il fenomeno (o fenomeni spesso concomitanti) in grado di spiegare il cosa egli osserva, allora sarà anche pronto al passo successivo: perché tale fenomeno si è sviluppato, ovvero da cosa è stato provocato e quali solo le relative concause. Di qui il passaggio successivo da condursi insieme al legale, al Procuratore o al Giudice, per la identificazione delle condotte che hanno avuto un effetto diretto sulle concause, spesso perché non hanno tenuto in considerazione adeguate misure per eliminare o contenere entro limiti sopportabili il rischio delle attività svolte.</p>
<p style="text-align: justify;">Non essendo però lo scopo principale di questa trattazione approfondire le questioni riguardanti l&#8217;evitabilità dell&#8217;evento dannoso, si accenna soltanto al fatto che riguardo alle misure da intraprendere per contenere/evitare i rischi nella attività professionale, produttiva e commerciale, si fa riferimento a quelle concretamente attuabili. Ovverosia misure che nei diversi settori corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate ed accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti. La messa in pratica delle misure preventive (poste in essere per evitare il un evento prevedibile o limitarne il rischio) non sono condizionabili da fattori di natura economica, né si devono basare sulla discrezionalità del datore di lavoro. La scelta delle misure adeguate dipenderà primariamente dalla effettiva disponibilità di soluzioni tecniche presenti nel settore. Infatti su tutte vige la regola, ormai ben assorbita dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs.81/2008), che prescinde da valutazioni di carattere economico. Elaborato nel rispetto delle direttive comunitarie in materia ribadendo il principio della programmazione della sicurezza in azienda da realizzare tramite la partecipazione di tutti i soggetti responsabili del processo, il Testo Unico della Sicurezza esprime che l&#8217;unico principio dirimente la questione su cosa si sarebbe potuto fare, ma non si è fatto, è soltanto la disponibilità tecnica di quelle soluzioni che avrebbero ragionevolmente eliminato o riportato entro i limitati di sopportabilità il danno occorso.</p>
</div>
<div>
<p align="center"><strong><span style="color: #993300;">Il principio di scambio di Locard e la meccanica del</span></strong><br />
<strong><span style="color: #993300;"> ragionamento probatorio: fondamenti del carattere scientifico</span></strong><br />
<strong><span style="color: #993300;"> della prova</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Allo scopo di ricostruire la dinamica di un incidente si possono certamente impiegare software dedicati, specie quando hanno la possibilità anche di modellare oggetti in tre dimensioni.</p>
<p style="text-align: justify;">È evidente il vantaggio che ne consegue poiché diventa possibile esplorare gli accoppiamenti relativi tra i diversi componenti che non sarebbero altrimenti movimentabili nella realtà.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma una regola vale sopra ogni diverso metodo ed approccio applicato: basare l&#8217;analisi su fatti puri e non assumere nulla. Pertanto, qualsiasi sia la tipologia del supporto computerizzato di cui si sceglie di avvalersi, la metodologia con la quale tali strumenti debbano essere impiegati deve necessariamente integrarsi in un metodo che è ben noto alla PG e che si basa su due principi cardine:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“la determinazione delle azioni che circostanzia la commissione di un crimine si fonda su un esame attento e competente delle prove fisiche che documentano la </em><em>scena del crimine”<sup> </sup></em>ed il secondo principio, noto come principio di interscambio di Locard<sup>5</sup>: <em>“Il contatto tra due elementi determina certamente un interscambio”</em></p>
<p style="text-align: justify;">I due principi sopra esposti devono essere adattati ed applicati nel contesto che ci riguarda, dove non vi è un criminale che agisce modificando l&#8217;ambiente circostante (scena del crimine) ma vi è un evento iniziale che evolve in una serie di eventi concatenati (dinamica dell&#8217;incidente) che nel loro sviluppo lasciano indelebili tracce distribuite nell&#8217;ambiente circostante in forma di oggetti, parti di oggetti, segni di reciproco sfregamento tra componenti, degradazione e alterazione termica, ecc.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si paragona la ricostruzione delle azioni del criminale a partire dalle possibili tracce del suo &#8220;passaggio&#8221; lasciate sulla scena del crimine alla ricostruzione degli eventi chiave di un incidente, è logico aspettarsi che tali eventi chiave vengano ricostruiti primariamente con l&#8217;identificazione ed interpretazione delle tracce lasciate sul luogo. Tuttavia si è portati a considerare che la ricostruzione di un incidente industriale risulta molto più complessa della ricostruzione della scena di un crimine. Salvo rare eccezioni, non è propriamente una situazione generalizzabile. Si deve infatti tenere in considerazione che a vantaggio di un criminale che agisce in base a comportamenti spesso strettamente soggettivi, dunque oggetto di diverse interpretazioni possibili, l&#8217;interpretazione delle tracce lasciate da un sistema fisico (nel nostro caso, un convoglio ferroviario) che devìa dalla sua normale condizione lo fa obbedendo non a leggi soggettive, variamente interpretabili, bensì a leggi della fisica e della chimica, note e non opinabili.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">In sostanza nel caso di incidenti industriali la concatenazione causale tra gli eventi successivi si basa su leggi della fisica, quindi oggettive. L&#8217;importante è impiegarle opportunamente sempre rispettando il principio primo: la ricostruzione della dinamica dell&#8217;evento dovrà sempre &#8220;spiegarsi&#8221; attraverso le tracce lasciate sul campo. Mai dovrà accadere che le tracce vengano subordinate alla ipotesi di ricostruzione fatta e tralasciate perché spesso non comprese o non facilmente interpretabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di queste premesse metodologiche, i principi base prima espressi, nel contesto di riferimento che ci riguarda (ricostruzione di un incidente industriale) vengono riadattati ed &#8220;aggiornati&#8221; in base al progresso tecnico e scientifico compiuto a partire dall&#8217;epoca di Locard fino al giorno d&#8217;oggi nel seguente triplice-principio cardine:&#8221;la determinazione degli eventi che circostanziano l&#8217;evoluzione dinamica di un incidente si fonda su una lettura ed interpretazione attenta e competente di tutte le prove fisiche (tracce) che documentano la scena dell&#8217;incidente.</p>
<p style="text-align: justify;">Se correttamente interpretate, le tracce sono evidenza di un fatto.( Si pensi alla oggettiva impossibilità di disporre di corpose tracce poiché la dinamica dell&#8217;incidente si è svolta su una vasta area e/o di difficile accessibilità, come ad esempio al caso del disastro dello Space Shuttle Challenger del 198 6, esploso in volo disperdendo i pezzi su una vastissima area, oppure, per casi storici molto più prossimi a noi, si pensi al caso &#8220;Strage di Ustica&#8221; e &#8220;strage della nave Moby Prince&#8221;. Nel caso della strage di Ustica, molti dei reperti di prova furono custoditi in fondo al mare finché tecnicamente non fu possibile operare per recuperarli; nel caso della Moby Prince, tristemente è non quanto l&#8217;incendio devastò non solo i 140 passeggeri, ma cancellò la maggior parte delle tracce di interesse rilevante. Ma, per completezza, è interessante ricordare che nel caso del Challenger, la dinamica dell&#8217;incidente fu perfettamente ricostruita grazie alla documentazione foto e filmografica a disposizione degli inquirenti. Si riuscì ad isolare, infatti, il punto di &#8220;innesco&#8221; della esplosione della navicella. Da quel fotogramma, il fisico statunitense Richard Phillips Feynman (New York, 11 maggio 1918 — Los Angeles, 15 febbraio 1988, fu premio Nobel per la fisica nel 19 65) componente della Commissione governativa di inchiesta, risalì al probabile guasto ad una guarnizione nel segmento inferiore del razzo a propellente solido. Determinò quindi la probabile causa che aveva prodotto quel malfunzionamento responsabile dell&#8217;effetto immortalato all&#8217;interno dei fotogrammi studiati)</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: center;">La corretta ricostruzione della dinamica di un incidente è il risultato della concatenazione logico-deduttiva&#8217; dei atti ed è sempre subordinata al rispetto delle evidenze.&#8221;</span></p>
</div>
<div>
<p>Per questo la ricostruzione degli eventi chiave (key-events in figura A) di un incidente deve basarsi sempre sulle evidenze, ovverosia sulle tracce (t<sub>k</sub>) raccolte sulla scena e che, se ben interpretate, possono &#8220;fissare&#8221; un evento ipotizzato ed elevarlo a fatto, come esemplificato in Figura A: tra le tre sequenze coerenti di key­event, soltanto una delle sequenze coerenti è anche consistente con le evidenze, dunque vera. Analizzando il set di evidenze rappresentati dai rettangoli in azzurro in figura, dalla loro interpretazione è possibile dedurre quale tra i vari eventi ipotizzati sia quello consistente.</p>
<p>Figura A — Schema di sequenze di eventi possibili di cui una soltanto(evidenziata) è quella reale.</p>
<p align="center"><strong><span style="color: #993300;">Conclusioni</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Riepilogando, l&#8217;approccio metodologico corretto da impiegarsi nella ricostruzione di un incidente si basa su un severo esame logico al quale saranno sottoposti tutti gli eventi ipotizzati, testati sia sul fatto che, nel loro svolgersi, obbediscano a leggi universali, sia giustificandone la loro concatenazione ad eventi che nella sequenza ricostruita li precedono e li susseguono, dall&#8217; inizio all&#8217; ultima tappa. Se in un dato momento qualcosa non è stato spiegato o nella sua spiegazione tende ad eliminare, subordinare o trascurare una o più tracce, il sospetto di una ricostruzione non verosimile è giustificato. In tal caso, un nuovo riesame logico deve essere effettuato a partire dal punto in cui si rompe la sequenza logica.(In logica si definisce induzione un tipo di inferenza che procede da una serie di osservazioni specifiche ad una premessa generalizzata che possa spiegare le osservazioni fatte. Questa premessa è una ipotesi di lavoro che potrebbe non essere sempre valida. Una deduzione in logica, invece, procede da premesse generali e inferisce conclusioni certamente valide. In tal caso, se la premessa è valida, la conclusione dedotta sarà certamente valida).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: -webkit-auto;">La metodologia è per lo più un processo iterativo che consiste quindi in quattro fasi distinte:</span></p>
</div>
<ol>
<li>raccolta delle informazioni e lettura delle tracce;</li>
<li>interpretazione delle tracce sulla base di leggi scientifiche (fase logico-induttiva);
<ol>
<li style="text-align: justify;">formulazione dell&#8217;ipotesi di evento (fase logico-abduttiva): l&#8217;evento deve essere coerente con l&#8217;interpretazione delle tracce;</li>
<li style="text-align: justify;">validazione dell&#8217;ipotesi di evento sulla base di leggi scientifiche (fase logico-deduttiva): l&#8217;ipotesi deve essere consistente con la serie di eventi ricostruiti e già validati (particolarmente l&#8217;evento per essere considerato consistente deve essere logicamente inserito tra un evento suo predecessore ed il suo successore).</li>
</ol>
</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La semplice conoscenza di tale metodologia basata su queste quattro fasi distinte mette a garanzia del giudice, del procuratore e del legale la bontà del lavoro svolto da parte di chi, spesso, si trova in una posizione di &#8220;forza&#8221; &#8211; data dalle presunte competenze tecniche &#8211; tale da produrre effetti devastanti circa la ricerca del vero. Ma sopratutto, vale sempre il principio della comprensibilità della tesi espressa. Non ci si spaventi perché non si siano affrontate materie scientifiche o non si conoscano le leggi della cinematica, i principi della fisica: l&#8217;evoluzione di un incidente obbedisce a leggi universali. Se il vostro consulente tecnico non è in grado di rispondere dettagliatamente ed in maniera convincente alle vostre domande che rivolgerete su come abbia sviluppato i quattro passi sopra esposti, il lavoro che vi attende sarà basato su &#8220;materiale&#8221; di scarsa qualità.</p>
<p>Se ben posta e sviluppata, una prova scientifica, per sua stessa natura, deve essere spiegabile a tutti e verificabile da tutti.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<h3 style="text-align: justify;">Sarà quindi chiaro al lettore che quindi , così come è avvenuto nella strage di Viareggio, anche per il caso Concordia non si possa limitarsi ad un semplice caso risarcitorio da liquidare con le compagnie assicurative, ma si dovranno affrontare tematiche complesse e che saranno di aiuto alla azione legale, necessarie per una effettiva tutela dei diritti.</h3>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/c171d699cc825a686915678256de50ed_naufragio_costa_concordia.jpg"><img class="size-medium wp-image-3576 alignnone" style="border-image: initial; border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="c171d699cc825a686915678256de50ed_naufragio_costa_concordia" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/c171d699cc825a686915678256de50ed_naufragio_costa_concordia-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
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		<title>Facciamo ordine sul concetto di danno patrimoniale.</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Una lesione alla salute causa da un fatto illecito, oltre a produrre un danno biologico, può produrre un danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno.  Vi sono quindi due tipi di &#8220;perdite&#8221; che debbono essere tenute ben distinte : la perdita di tipo personale e quella di tipo patrimoniale. La perdita di tipo personale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3215" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="3d abstract running doctors" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/3dw_barella-Copia.jpeg" alt="" width="360" height="180" />Una lesione alla salute causa da un fatto illecito, oltre a produrre un danno biologico, può produrre un danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno.  Vi sono quindi due tipi di &#8220;perdite&#8221; che debbono essere tenute ben distinte : la perdita di tipo personale e quella di tipo patrimoniale.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La perdita di tipo personale consiste nella riduzione o soppressione di tutte o parte delle funzioni esistenziali del soggetto leso : il c.d. danno biologico.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">La perdita di tipo patrimoniale può consistere sia nelle erogazioni sostenute per eliminare o attenuare gli effetti dell&#8217;evento dannoso ( es. spese di cura) , sia nella contrazione dei redditi dell&#8217;infortunato, determinata dalle lesioni subite.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Infatti può accadere che a seguito della lesionie subita, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva ante sinistro; ovvero, nel caso la vittima non fosse percettore di reddito non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe presumibilmente raggiunto in assenza della lesione subita.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ma come può incidere la lesione alla salute sull&#8217;attività di lavoro della vittima?</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Ciò può avvenire in tre modi differenti :</h3>
<h3 style="text-align: justify;">1) perdita del reddito ( attuale o futuro)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">2) riduzione del reddito ( attuale o futuro)</h3>
<h3 style="text-align: justify;">3) danno alla cenestesi lavorativa.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il danno alla cenestesi lavorativa che riguarda la maggiore stancabilità o minore efficienza nello svolgimento dell&#8217;attività lavorativa è danno non patrimoniale ma che rientra nel danno biologico e che dovrà essere valutato in sede di consulenza medico legale ai fini della personalizzazione del risarcimento.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Bisogna fare quindi ordine sui termini. Si utilizzerà il termine &#8221; invalidità&#8221; per designare le conseguenze di una compromissione biologica dell&#8217;individuo. Si utilizzerà invece il termine &#8221; incapacità&#8221; per designare i riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o defintiva impossibilità, per il soggetto leso, di svolgere la propria attività lavorativa.</h3>
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		<title>Danno patrimoniale nella RCA: alcuni punti fermi da tener presenti.</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il risarcimento del danno, sia esso biologico che patrimoniale, ha tutta una serie di complicazioni e sfaccettature non sempre considerate e tenute in considerazione in sede di liquidazione e di non facile prova in un eventuale giudizio. La facilitazione che l&#8217;attore ha in sede civile è che può provare il danno anche per mezzo delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/0070-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3206" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="0070 (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/0070-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" /></a>Il risarcimento del danno, sia esso biologico che patrimoniale, ha tutta una serie di complicazioni e sfaccettature non sempre considerate e tenute in considerazione in sede di liquidazione e di non facile prova in un eventuale giudizio. La facilitazione che l&#8217;attore ha in sede civile è che può provare il danno anche per mezzo delle c.d. presunzioni semplici. In questo modo si potrà dimostrare, per presunzioni, che l&#8217;invalidità riportata dalla vittima dell&#8217;incidente stradale abbia inciso sulla possibilità di guadagno. La Cassazione è ritornata sulla questione del risarcimento del danno patrimoniale con la sentenza n. 27584/11 ( III SEZ. Civile) decidendo in ordine alla richiesta avanzata da un professionista il quale lamentava, a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto vittima, di aver dovuto limitare la propria attività lavorativa con conseguente perdita di clientela. La Cassazione, accogliendo la richiesta, ha stabilito che colui che che ha subito una riduzione della capacità lavorativa specifica di una certa entità avrà una ridotta capacità di guadagno anche in futuro ( considerando il danno futuro in re ipsa nella stessa gravità delle lesioni subite). Nello specifico il danneggiato era un medico convenzionato con il servizio sanitario che ha dimostrato in giudizio la diminuzione dei pazienti dovuta alle conseguenze dell&#8217;incidente stradale. Importante è anche il calcolo della rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate che la Corte fa partire non dal momento del sinistro ma dal momento della cessazione dell&#8217;invalidità temporanea . In caso di danno risarcibile, l&#8217;invalidità non concerne l&#8217;incapacità lavorativa in sè, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso d&#8217;invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno. Il risarcimento in questione è quindi un debito di valore e la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato.</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Vs1o1kUD8YY" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
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		<title>A seguito di un sinistro non trovo lavoro. Voglio il risarcimento! La Cassazione glielo nega!</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Oltre che vittima anche la beffa! Tizia era stata vittima di un incidente stradale in quanto trasportata. A seguito del sinistro ella aveva riportato gravi lesioni tanto da necessitare una lunga degenza che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarla. Ecco, quindi, che al danno biologico doveva venir considerato anche l’ulteriore danno per aver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: center;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2902" style="border-width: 3px; border-color: black; border-style: solid; margin: 4px;" title="soldi" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/soldi1-300x150.jpg" alt="" width="210" height="105" /><span style="color: #003366;">Oltre che vittima anche la beffa!</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tizia era stata vittima di un incidente stradale in quanto trasportata. A seguito del sinistro ella aveva riportato gravi lesioni tanto da necessitare <span style="color: #003366;">una lunga degenza che aveva indotto il datore di lavoro a licenziarla</span>. Ecco, quindi, che al danno biologico doveva venir considerato anche l’ulteriore danno per aver perso il posto di lavoro e la difficoltà, in tempo di crisi, a trovare nuova occupazione. Questo almeno così credeva Tizia in quanto la <span style="color: #003366;">Corte di Cassazione , con sentenza 25221/2011, III Sezione Civile</span>, non le ha dato certamente ragione….anzi!</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #003366;">Ma vediamo come si erano svolti i fatti.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Il sinistro era avvenuto a causa di un tamponamento a catena ove Tizia, quale trasportata nella macchina di mezzo, aveva avuto la peggio.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In <span style="color: #003366;">primo grado</span> a Tizia non era andata male in quanto le era stato riconosciuto un risarcimento intorno ai <span style="color: #003366;">250mila euro</span>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">In <span style="color: #003366;">Appello</span>, però le cose andavano assai diversamente in quanto la somma risarcitoria veniva ridotta drasticamente: poco più di <span style="color: #003366;">95mila euro</span>.</h3>
<h3 style="text-align: justify;">I giudici di secondo grado, ritenevano che «il Tribunale aveva calcolato il danno patrimoniale come se l’incapacità lavorativa della danneggiata corrispondesse al 100 per cento del totale, mentre detta invalidità era stata accertata in sede peritale nella misura del 18 per cento ed ha rettificato il calcolo di conseguenza, in considerazione del fatto che l’infortunata, pur avendo perso il posto di lavoro, avrebbe potuto in futuro dedicarsi ad altra attività». <strong><em></em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;">La donna si sente presa in giro e ricorre fermamente in Cassazione contestando la valutazione economica effettuata dalla Corte di Appello:<span style="color: #003366;"> sono stata licenziata a seguito del sinistro &#8211; riferisce la donna – e non riesco a trovare lavoro, com’è possibile non considerare tale danno ?</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Inoltre la natura delle lesioni riportate rende difficile riprendere l’attività lavorativa, che richiede fatica fisica: chi mai mi prenderà a lavorare e cosa potro’ effettivamente fare visto che sono capace a fare lavori manuali?</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yZsL9mGkMHE" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;">In base a queste lagnanze la ricorrente ha sostenuto che «il danno patrimoniale da lucro cessante avrebbe dovuto essere valutato in termini non rigorosamente ancorati alla percentuale di invalidità», tenendo presente, piuttosto, che «la riduzione dell’attività lavorativa specifica, che non rientri tra i postumi di lieve entità, consente di presumere che la futura capacità di guadagno ne risulterà ridotta in misura non necessariamente proporzionale alla percentuale di invalidità», come affermato anche dalla giurisprudenza. <strong><em></em></strong></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #003366;">La Cassazione</span> riconosce, in parte, le motivazioni di Tizia in quanto sostiene che il danno patrimoniale da lucro cessante può essere valutato anche discostandosi in certa misura dalla percentuale di invalidità accertata in sede peritale, ma, dall’altro lato, <span style="color: #003366;">le da comunque torto</span> in quanto sottolinea come viene affidato alla parte danneggiata l’onere di dimostrare l’inadeguatezza della misura dell’invalidità accertata, cosa che Tizia non ha fatto.  Il consulente tecnico aveva quantificato l’invalidità permanente con riferimento non all’invalidità in genere, ma all’incapacità lavorativa specifica dell’infortunata, tenendo conto, cioè, dell’attività di lavoro svolta», mentre la ricorrente non ha indicato «le ragioni per cui la percentuale dovrebbe ritenersi inadeguata alla sua particolare condizione» né le lacune della relazione peritale. E nemmeno può attribuirsi rilievo «alla circostanza che, a seguito delle lesioni e della lunga assenza dal lavoro che ne è seguita, l’infortunata è stata licenziata dal posto di lavoro». Per questi motivi, il risarcimento dei danni stabilito in Appello viene confermato dalla Cassazione anche se, si badi bene, <span style="color: #003366;">il ragionamento con cui le due corti giungono alla medesima conclusione è differente.</span></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Tizia ha quindi ricevuto un altro colpo, ancor più severo, inferto dalla macchina della giustizia che le rimarrà addosso per tutta la vita ricordandole che ……<span style="color: #003366;">chi troppo vuole nulla stringe…..</span></h3>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/P4uqNzAK99c" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
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		<title>Hai subito un ritardo nella attivazione della linea? Oggi puoi chiedere il risarcimento!</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Hai subito un ritardo nella attivazione della linea telefonica o internet? Bè, da oggi puoi essere risarcito. E’ quello che ha stabilito il giudice di pace di Milano con sentenza del 10 giugno 2011 condannando il gestore telefonico al risarcimento di euro 1500 per non aver attivato tempestivamente la linea telefonica e internet. In particolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2512" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="handset as a contact icon (vector)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_18631724_XS-Copia.jpg" alt="" width="233" height="116" />Hai subito un ritardo nella attivazione della linea telefonica o internet?</p>
<p>Bè, da oggi puoi essere risarcito.</p>
<p>E’ quello che ha stabilito il giudice di pace di Milano con sentenza del 10 giugno 2011 condannando il gestore telefonico al risarcimento di euro 1500 per non aver attivato tempestivamente la linea telefonica e internet.<br />
In particolare secondo il magistrato onorario, il rapporto di utenza telefonica costituisce un servizio pubblico essenziale soggetto al regime contrattuale di diritto comune e come tale  può essere ricondotto all&#8217;interno di quegli interessi di riconoscimento persino costituzionale nella tutela dei rapporti sociali, di cui il telefono rappresenta uno strumento di organizzazione ed alla cui mancanza o difficoltà conseguono perdita di occasioni sia economiche che personali. Il danno andrà quindi determinato tenendo conto proprio del disagio prodotto e subito dalla mancata installazione ed attivazione della linea telefonica nonché dei servizi aggiuntivi, dalla impossibilità di disporre degli stessi e dagli innumerevoli disagi che l&#8217;utente deve affrontare sia per sollecitare l’ esecuzione dei servizi richiesti, magari parlando con una voce registrata.</p>
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		<title>Un freno al mobbing!</title>
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		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Si sente parlare tanto di mobbing, di soprusi sul posto di lavoro ma pochi sanno che poche sono le cause che poi giungono a buon fine con soddisfazione del datore di lavoro. Infatti, a parte la difficoltà oggettiva di dimostrare il danno psicologico effettivamente subito dal lavoratore i giudici tendono comunque a porre un freno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2477" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Fotolia_24172983_XS (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_24172983_XS-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />Si sente parlare tanto di mobbing, di soprusi sul posto di lavoro ma pochi sanno che poche sono le cause che poi giungono a buon fine con soddisfazione del datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, a parte la difficoltà oggettiva di dimostrare il danno psicologico effettivamente subito dal lavoratore i giudici tendono comunque a porre un freno alle cause di mobbing.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ così che con sentenza del Trib. di Milano del 29 luglio, ad esempio, non è stato riconosciuto il mobbing ad un lavoratore che più volte si era visto dare dell’incapace da parte del datore di lavoro in quanto era in perenne ritardo, svolgeva le mansioni lavorative con leggerezza e fumava sul posto di lavoro, nonostante i divieti.<br />
Nel caso di specie la domanda era stata presentata da un cuoco che aveva dichiarato di essere stato trattato più volte come un incapace. Dalle testimonianze, però, era emerso che in realtà il dipendente aveva avuto degli scontri con i titolari perché era sempre in ritardo, si rifiutava di svolgere alcune mansioni, e fumava spesso in cucina.<br />
Insomma non ogni rimprovero dell’azienda è mobbing in quanto ciò che è giusto è giusto e non vi è intento persecutorio nel rimproverare un dipendente se sussistono i motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice del lavoro di Milano ha quindi negato il risarcimento in quanto non provata la persecuzione.<br />
Si ricorda che per la Corte di Cassazione si ha “&#8221;mobbing” quando il datore di lavoro ponga in essere una condotta, sistematica e protratta nel tempo ( almeno 6 mesi), tenuta nei confronti del lavoratore nell&#8217;ambiente di lavoro, che si risolve in un disegno persecutorio nei confronti del dipendente, realizzato per mezzo di sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l&#8217;emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità».</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé che il dimostrarlo in giudizio non è cosa facile in quanto la realtà giudiziale è cosa ben diversa da quella reale. Ci si trova quindi di fronte a testimoni che non vengono a testimoniare perché sempre alle dipendenze del datore di lavoro o a perizie psicologiche che spesso accertano un malessere il cui nesso causale è difficilmente riconducibile alla causa di lavoro e alla paventata persecuzione. Quindi, attenzione! Il mobbing è ovviamente un fenomeno da combattere anche giudizialmente ma non si creda , il lavoratore, di avere strada facile intraprendendo una azione giudiziale di risarcimento proprio per la difficoltà che probabilmente incontrerà nel provare quanto subito .</p>
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		<title>Se il volo viene cancellato si ha diritto al risarcimento anche morale.</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il volo viene cancellato ed il passeggero resta a terra. Questi ha diritto oltre al danno materiale anche al danno morale. E&#8217; quello che ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 13 ottobre nella causa 83/10 specificando che nella categoria del volo cancellato rientra anche l&#8217;ipotesi in cui il velivolo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2459" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="aereo (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/aereo-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" />Il volo viene cancellato ed il passeggero resta a terra. Questi ha diritto oltre al danno materiale anche al danno morale. E&#8217; quello che ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 13 ottobre nella causa 83/10 specificando che nella categoria del volo cancellato rientra anche l&#8217;ipotesi in cui il velivolo di linea è costretto a rientrare nello scalo di partenza poco dopo il decollo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fatto che il decollo sia stato effettuato ma che poi non si sia giunti a destinazione in quanto l&#8217;aereo è dovuto rientrare alla base , fa sì che il volo non possa essere considerato effettuato.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa importante sentenza viene stabilito che per essere in presenza di una cancellazione è necessario analizzare la situazione individuale di ciascun passeggero e verificare se, per ogni viaggiatore, la programmazione iniziale del volo sia stata abbandonata. Per poter parlare di cancellazione,quindi, non è affatto necessario che tutti i passeggeri che avevano prenotato un posto sul volo inizialmente previsto siano trasferiti su un altro volo. Nel caso di specie i passeggeri che avevano instaurato la causa erano stati trasferiti su altri voli, programmati all&#8217;indomani del giorno previsto per raggiungere la destinazione finale: la Corte di Lussemburgo conclude che il «loro» rispettivo volo inizialmente previsto deve essere qualificato come «cancellato».<br />
I giudici di Lussemburgo precisano che la nozione di «risarcimento supplementare» consente al giudice nazionale di concedere il risarcimento del danno morale cagionato dall&#8217;inadempimento del contratto di trasporto aereo alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale: il «risarcimento supplementare» è destinato a completare l&#8217;applicazione delle misure uniformi e immediate previste dal regolamento 261/2004; in base alle norme Ue, in caso di cancellazione del volo scatta il rimborso del biglietto ai passeggeri oppure il loro imbarco su un volo alternativo; e durante l&#8217;attesa del successivo collegamento aereo, la compagnia deve offrire ai viaggiatori un&#8217;adeguata assistenza: sistemazione in albergo, possibilità di ottenere pasti e bevande e di effettuare chiamate telefoniche. Nell&#8217;ipotesi di cancellazione del volo il «risarcimento supplementare» consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo, materiale e morale, subito a causa dell&#8217;inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali. A carico del vettore, dunque, si configura una serie di obblighi di sostegno e di spesa. Se la compagnia aerea viene meno al suo dovere, i passeggeri possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento, sicuri di una soccombenza della compagnia.</p>
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