Danno patrimoniale nella RCA: alcuni punti fermi da tener presenti.

Il risarcimento del danno, sia esso biologico che patrimoniale, ha tutta una serie di complicazioni e sfaccettature non sempre considerate e tenute in considerazione in sede di liquidazione e di non facile prova in un eventuale giudizio. La facilitazione che l’attore ha in sede civile è che può provare il danno anche per mezzo delle c.d. presunzioni semplici. In questo modo si potrà dimostrare, per presunzioni, che l’invalidità riportata dalla vittima dell’incidente stradale abbia inciso sulla possibilità di guadagno. La Cassazione è ritornata sulla questione del risarcimento del danno patrimoniale con la sentenza n. 27584/11 ( III SEZ. Civile) decidendo in ordine alla richiesta avanzata da un professionista il quale lamentava, a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto vittima, di aver dovuto limitare la propria attività lavorativa con conseguente perdita di clientela. La Cassazione, accogliendo la richiesta, ha stabilito che colui che che ha subito una riduzione della capacità lavorativa specifica di una certa entità avrà una ridotta capacità di guadagno anche in futuro ( considerando il danno futuro in re ipsa nella stessa gravità delle lesioni subite). Nello specifico il danneggiato era un medico convenzionato con il servizio sanitario che ha dimostrato in giudizio la diminuzione dei pazienti dovuta alle conseguenze dell’incidente stradale. Importante è anche il calcolo della rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate che la Corte fa partire non dal momento del sinistro ma dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea . In caso di danno risarcibile, l’invalidità non concerne l’incapacità lavorativa in sè, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso d’invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno. Il risarcimento in questione è quindi un debito di valore e la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato.

Le tabelle risarcitorie di Milano verso una unificazione Nazionale.

Dopo la recente sentenza n. 12408/11, la Terza Sezione della Cassazione assesta una ulteriore spallata ai tentativi di alcuni Fori di utilizzare delle proprie tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale, anziché scegliere di adottare quelle del Tribunale di Milano.
Nella sentenza n. 14402, depositata il 30 giugno, infatti, partendo da una liquidazione “bresciana” lamentata inferiore, nella misura di 250 milioni, rispetto alla somma prevista dalle tabelle ambrosiane, la Corte arriva ad un vera e propria dichiarazione di adesione al criterio adottato dalle tabelle milanesi, dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 2008. Non solo: le tabelle milanesi vengono giudicate come «le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione» e pertanto ne viene caldeggiata l’adozione, anche al fine di evitare trattamenti diseguali nell’ipotesi di medesimi danni.
Ovviamente resta fermo il dovere del giudice di allontanarsi dalle stesse al fine di personalizzare la liquidazione al caso concreto, sempre che dell’allontanamento venga fornita adeguata motivazione.

Difficile discostarsi dalle tabelle risarcitorie in caso di sinistro stradale.

La Corte di Cass. Sez. II Civile con sentenza n. 12953/11 depositata il 14 giugno ritorna sul tema delle tabelle per il calcolo risarcitorio da sinistro stradale e, nel caso di specie, per perdita di congiunto. Il concetto ribadito in questa sentenza dalla Corte è che bisogna evitare assolutamente duplicazioni di danno provvedendo ad una liquidazione che deve tener conto di tutti gli aspetti ivi comprese anche quelle situazioni di fatto che si discostano effettivamente dalle situazioni ordinarie, tanto da connotare un apprezzabile peculiarità. In questo caso è possibile discostarsi dalle tabelle in vigore , incrementandole e personalizzandole. [Read more...]