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	<title>Legalius - La legge al servizio del cittadino ( blog)&#187; sinistro stradale</title>
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	<description>Blog dove puoi trovare news spunti e aiuto per i tuoi problemi legali</description>
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		<title>Danno patrimoniale nella RCA: alcuni punti fermi da tener presenti.</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 12:13:11 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il risarcimento del danno, sia esso biologico che patrimoniale, ha tutta una serie di complicazioni e sfaccettature non sempre considerate e tenute in considerazione in sede di liquidazione e di non facile prova in un eventuale giudizio. La facilitazione che l&#8217;attore ha in sede civile è che può provare il danno anche per mezzo delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/0070-Copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3206" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="0070 (Copia)" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/0070-Copia.jpg" alt="" width="360" height="180" /></a>Il risarcimento del danno, sia esso biologico che patrimoniale, ha tutta una serie di complicazioni e sfaccettature non sempre considerate e tenute in considerazione in sede di liquidazione e di non facile prova in un eventuale giudizio. La facilitazione che l&#8217;attore ha in sede civile è che può provare il danno anche per mezzo delle c.d. presunzioni semplici. In questo modo si potrà dimostrare, per presunzioni, che l&#8217;invalidità riportata dalla vittima dell&#8217;incidente stradale abbia inciso sulla possibilità di guadagno. La Cassazione è ritornata sulla questione del risarcimento del danno patrimoniale con la sentenza n. 27584/11 ( III SEZ. Civile) decidendo in ordine alla richiesta avanzata da un professionista il quale lamentava, a seguito di sinistro stradale in cui era rimasto vittima, di aver dovuto limitare la propria attività lavorativa con conseguente perdita di clientela. La Cassazione, accogliendo la richiesta, ha stabilito che colui che che ha subito una riduzione della capacità lavorativa specifica di una certa entità avrà una ridotta capacità di guadagno anche in futuro ( considerando il danno futuro in re ipsa nella stessa gravità delle lesioni subite). Nello specifico il danneggiato era un medico convenzionato con il servizio sanitario che ha dimostrato in giudizio la diminuzione dei pazienti dovuta alle conseguenze dell&#8217;incidente stradale. Importante è anche il calcolo della rivalutazione ed interessi sulle somme liquidate che la Corte fa partire non dal momento del sinistro ma dal momento della cessazione dell&#8217;invalidità temporanea . In caso di danno risarcibile, l&#8217;invalidità non concerne l&#8217;incapacità lavorativa in sè, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso d&#8217;invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno. Il risarcimento in questione è quindi un debito di valore e la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi va fissata nel momento in cui il danno si è verificato.</h3>
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		<title>Le tabelle risarcitorie di Milano verso una unificazione Nazionale.</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 05:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dopo la recente sentenza n. 12408/11, la Terza Sezione della Cassazione assesta una ulteriore spallata ai tentativi di alcuni Fori di utilizzare delle proprie tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale, anziché scegliere di adottare quelle del Tribunale di Milano. Nella sentenza n. 14402, depositata il 30 giugno, infatti, partendo da una liquidazione “bresciana” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/infortunio.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1752" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="infortunio" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/infortunio.jpg" alt="" width="297" height="198" /></a>Dopo la recente sentenza n. 12408/11, la Terza Sezione della Cassazione assesta una ulteriore spallata ai tentativi di alcuni Fori di utilizzare delle proprie tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale, anziché scegliere di adottare quelle del Tribunale di Milano.<br />
Nella sentenza n. 14402, depositata il 30 giugno, infatti, partendo da una liquidazione “bresciana” lamentata inferiore, nella misura di 250 milioni, rispetto alla somma prevista dalle tabelle ambrosiane, la Corte arriva ad un vera e propria dichiarazione di adesione al criterio adottato dalle tabelle milanesi, dopo l&#8217;intervento delle Sezioni Unite del 2008. Non solo: le tabelle milanesi vengono giudicate come «le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione» e pertanto ne viene caldeggiata l&#8217;adozione, anche al fine di evitare trattamenti diseguali nell&#8217;ipotesi di medesimi danni.<br />
Ovviamente resta fermo il dovere del giudice di allontanarsi dalle stesse al fine di personalizzare la liquidazione al caso concreto, sempre che dell&#8217;allontanamento venga fornita adeguata motivazione.</p>
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		<title>Difficile discostarsi dalle tabelle risarcitorie in caso di sinistro stradale.</title>
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		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 07:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cass. Sez. II Civile con sentenza n. 12953/11 depositata il 14 giugno ritorna sul tema delle tabelle per il calcolo risarcitorio da sinistro stradale e, nel caso di specie, per perdita di congiunto. Il concetto ribadito in questa sentenza dalla Corte è che bisogna evitare assolutamente duplicazioni di danno provvedendo ad una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/auto7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1718" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="auto" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/auto7.jpg" alt="" width="360" height="180" /></a>La Corte di Cass. Sez. II Civile con sentenza n. 12953/11 depositata il 14 giugno ritorna sul tema delle tabelle per il calcolo risarcitorio da sinistro stradale e, nel caso di specie, per perdita di congiunto. Il concetto ribadito in questa sentenza dalla Corte è che bisogna evitare assolutamente duplicazioni di danno provvedendo ad una liquidazione che deve tener conto di tutti gli aspetti ivi comprese anche quelle situazioni di fatto che si discostano effettivamente dalle situazioni ordinarie, tanto da connotare un apprezzabile peculiarità. In questo caso è possibile discostarsi dalle tabelle in vigore , incrementandole e personalizzandole.<span id="more-1717"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In questa sentenza il caso trattava la morte di un giovane e le richieste risarcitorie dei familiari. Gli Ermellini ricordano, nella predetta, sentenza, che la perdita del congiunto costituisce un danno non patrimoniale a cui bisogna fare attenzione, nella liquidazione, onde non riconoscere con un &#8220;lassismo interpretativo&#8221; e con facilità la personalizzazione delle tabelle con discrasie duplicative dei danni. Nel caso de quo è indubbio che la morte di un giovane figlio causi uno stato di sofferenza, prostrazione ecc. ma ciò non può essere considerato come un fatto straordinario che si discosti dall&#8217;ipotesi già contemplata al momento della formazione delle tabelle. Quindi tale sofferenza , di per sè sola, non può comportare un aumento ed una personalizzazione delle tabelle in vigore. Per quanto riguarda il danno patrimoniale futuro &#8211; anche distante cronologicamente dalla attualità &#8211; come la perdita degli alimenti, a carico del figlio, da parte dei genitori, la Cass. sottolinea come debba essere ottemperato il principio dell&#8217;onere della prova da parte dei richiedenti quantomeno in termini di ragionevole probabilità. In tal caso però non ci si potrà avvalere della presunzione dell&#8217;id quod plerumque accidit.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine la Corte chiarisce che la formula di rito che spesso viene messo nelle citazioni &#8221; tutti i danni patiti e patiendi&#8221; nelle conclusioni protegge il richiedente per quel concerne i danni patrimoniali e non , richiesti iure proprio, e cioè relativamente alle posizioni giuridiche facenti capo al singolo richiedente. Lo stesso, però, non può dirsi per le richieste danno iure successioni. Nel caso di specie tale circostanza riguardava il risarcimento del danno patito dal soggetto leso e poi deceduto ( si ricorda che il diritto iure succesionis non sussiste nel caso di morte all&#8217;istante) a distanza di qualche giorno a causa delle lesioni. Tale danno non potrà quindi essere ricompreso genericamente nella formula &#8221; tutti i danni patiti e patiendi&#8221; ma dovrà essere espressamente formulato a pena di inammissibilità quale domanda nuova se proposta in sede di appello o in cassazione.</p>
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		<title>Cessione del credito al carrozziere, si può?</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;articolo 1260 consente al creditore, senza il consenso del debitore, la cessione del proprio credito. La cessione ha efficacia per il debitore ceduto dal momento dell&#8217;accettazione da parte di quest&#8217;ultimo ovvero dalla notifica eseguita nei suoi confronti. È ormai pacificamente ammessa anche la possibilità di cedere crediti futuri purché determinati o determinabili con riferimento al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_23587285_XS_600x300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1712" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Operaio al lavoro" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_23587285_XS_600x300-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>L&#8217;articolo 1260 consente al creditore, senza il consenso del debitore, la cessione del proprio credito. La cessione ha efficacia per il debitore ceduto dal momento dell&#8217;accettazione da parte di quest&#8217;ultimo ovvero dalla notifica eseguita nei suoi confronti. È ormai pacificamente ammessa anche la possibilità di cedere crediti futuri purché determinati o determinabili con riferimento al momento della stipula del negozio di trasferimento. In questo caso il negozio si perfeziona con lo scambio dei consensi tra cedente e  cessionario ma, sino al momento in cui il credito non sia  venuto esistenza, produce tra le parti solo effetti obbligatori e non traslativi. La notificazione della cessione al debitore non deve intendersi in senso formale potendosi anche fare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.<span id="more-1710"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Si è da tempo oramai assistito alla prassi di cessione da parte del danneggiato del credito risarcitorio scaturente da incidenti stradali in favore del soggetto che abbia provveduto a riparare il danno. Questi esercita poi l&#8217;azione consentita dall&#8217;articolo 144 decreto legislativo 209 del 2005 nei confronti dei soggetti indicati dalla norma e cioè nei confronti del responsabile del danno e  dell&#8217;assicuratore di quest&#8217;ultimo. I crediti risultano liberamente cedibili ad eccezione fatta per:</p>
<p>i crediti strettamente personali;</p>
<p>quando la cessione sia vietata  dalla legge;</p>
<p>quando la cessione sia stata esclusa per espressa volontà dei contraenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il debitore ceduto non diviene parte del contratto di cessione alle cui vicende rimane del tutto estraneo. Il cedente diviene invece estraneo alla vicenda relativa all&#8217;adempimento del credito ceduto che può essere preteso solo dal cessionario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il cedente quindi, per effetto della cessione, cessa la sua qualità di parte del rapporto dal quale sorto il credito ceduto, mentre diviene parte del negozio mediante il quale la cessione è stata effettuata. L&#8217;articolo 1264 del codice civile, tuttavia, prevede che il debitore sia liberato dell&#8217;obbligo quando abbia pagato al cedente  prima dell&#8217;accettazione o della notificazione. Il negozio di cessione del credito non è soggetto ad alcun vincolo di forma né per quanto attiene al contratto né per quanto attiene alla sua notificazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> Fatte queste doverose premesse  andiamo ad analizzare il caso frequente di cessione del credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale al carrozziere.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si è detto già della possibilità di cessione di un credito futuro a condizione che esista già un rapporto dal quale il credito trarrà origine e che dallo stesso sia possibile desumere elementi in ordine alla determinatezza o determinabilità del credito futuro. Nel caso di sinistro stradale la norma individua inequivocabilmente le parti dell&#8217;obbligazione risarcitoria: da un lato, il danneggiato da lesioni o danni a cose e, dall&#8217;altro, il conducente e il proprietario in solido tra loro. Il diritto di credito, pertanto, sussiste esclusivamente in favore del primo a danno dei secondi. Per tale ragione, dove il danneggiato voglia cedere il proprio credito, non può cederlo se non nei termini e con le limitazioni che il proprio diritto presenta. Egli, infatti, potrà cedere a un terzo il diritto vantato nei confronti del danneggiante, inteso, secondo la previsione normativa, nella duplice accezione di conducente &#8211; proprietario del veicolo investitore. Nessun diritto di credito potrà essere ceduto in danno dell&#8217;assicuratore del danneggiante poiché, come risulta evidente dalla normativa, nessun diritto di tal fatta il danneggiato vanta nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile del danno. L&#8217;obbligo della compagnia assicuratrice, sorge infatti ai sensi dell&#8217;articolo 1882 del codice civile esclusivamente in favore del proprio assicurato, ferma restando la facoltà dell&#8217;assicuratore, e sensi dell&#8217;articolo 1917 del codice civile, di pagare direttamente il danneggiato. Ai sensi dell&#8217;articolo 144 decreto legislativo numero 209 del 2005 il danneggiato può esercitare direttamente nei confronti dell&#8217;assicuratore verso il quale non possiede alcun diritto, l&#8217;azione che gli spetterebbe nei confronti del danneggiante in forza dell&#8217;illecito commesso da quest&#8217;ultimo. Tale norma, tuttavia, non determina l&#8217;insorgenza di alcun diritto di credito in favore del danneggiato nei confronti dell&#8217;assicuratore. Quindi non si potrà cedere alcun diritto di credito nei confronti dell&#8217;assicuratore del danneggiante in quanto tale diritto non è mai sorto e quindi impossibile trasferirlo. Pertanto, il contratto mediante il quale il danneggiato trasferisce a ad un terzo il diritto di credito scaturente da un incidente stradale può avere ad oggetto esclusivamente il credito sorto nei confronti del danneggiante e non certo nei confronti dell&#8217;assicuratore di quest&#8217;ultimo poiché tale diritto non è mai esistito in favore del danneggiato. Il contratto che dovesse prevedere la cessione di tale credito sarebbe nullo per impossibilità dell&#8217;oggetto, e anzi per la sua inesistenza. A ben vedere, anche la cessione del credito che il danneggiato ha nei confronti del danneggiante, in caso di sinistro stradale, desta non poche perplessità. Nella prassi, infatti, il credito risarcitorio scaturente da incidente stradale viene ceduto, non a un terzo qualunque, ma al soggetto che provvede alla riparazione del danno ovverosia a colui che emette la fattura che dovrebbe fungere da prova dell&#8217;entità del danno, con la conseguenza che la determinazione dell&#8217;entità del credito ceduto viene rimessa, nel caso di specie, ad un soggetto che coincide con l&#8217;avente diritto alla prestazione. Si consideri poi che laddove, per le modalità prescelte dalle parti, la cessione dei crediti risarcitoria avvenga mediante l&#8217;acquisizione sistematica da parte di un soggetto dei crediti vantati dalla moltitudine dei danneggiati, ovvero di tutti i crediti vantati dalla carrozzeria, che ormai sempre più frequentemente opera sotto la forma societaria, la materia presenta profili che esorbitano dalla disciplina codicistica. Infatti in tali casi la vicenda concreta sfugge alla disciplina dettata all&#8217;articolo 1260 del codice civile dovendosi coordinare con quanto disposto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, o, in qualche caso, con la disciplina dettata per il factoring dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, oltre che con il divieto posto agli intermediari finanziari dall&#8217;articolo 106 decreto legislativo numero 385 del 1993. In merito ai diritti accessori si deve rilevare , poi,che non rientra tra gli stessi l&#8217;esercizio delle azioni a tutela del credito, poiché tali azioni spettano al cessionario non già in forza del trasferimento del credito, ma in base al più generale principio della tutela giurisdizionale dei diritti. Quindi la cessione del credito verso il danneggiante non può comportare per il cessionario la facoltà di esercitare l&#8217;azione nei confronti dell&#8217;assicuratore. Concludendo il credito nascente da incidente stradale, al pari di ogni altro credito scaturente da fatto illecito, può essere oggetto di un contratto di cessione secondo le norme e nei limiti dettati dal codice civile e dalle altre leggi in materia. È da escludersi però che alla cessione del credito risarcitorio consegua, nell&#8217;ipotesi di risarcimento di danni da circolazione stradale, la facoltà per il cessionario di esercitare l&#8217;azione diretta ex articolo 144 decreto legislativo 209 del 2005. Il credito per danni scaturente da incidente  stradale è attuale e non  futuro, poiché al momento della cessione lo stesso è già venuto ad esistenza, rimanendo irrilevante, a tal fine il successivo ed eventuale accertamento giudiziale, così come la successiva determinazione dello stesso.</p>
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		<title>Quanto può costare ad un automobilista non mettere il giubbotto retroriflettente?</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 05:20:51 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[La Corte di Cassazione con la sentenza 17451 del 05 maggio 2011 ha stabilito che il giubbotto retroriflettente deve essere conservato e indossato all’interno dell’abitacolo. Diversamente l’utente che in autostrada è costretto per una avaria a scendere dal veicolo e viene investito da un altro mezzo può essere ritenuto responsabile in parte del sinistro.Il caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/giubbotto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1697" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="giubbotto" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/giubbotto.jpg" alt="" width="252" height="126" /></a>La Corte di Cassazione con la sentenza 17451 del 05 maggio 2011 ha stabilito che il giubbotto retroriflettente deve essere conservato e indossato all’interno dell’abitacolo. Diversamente l’utente che in autostrada è costretto per una avaria a scendere dal veicolo e viene investito da un altro mezzo può essere ritenuto responsabile in parte del sinistro.Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un veicolo che sbandando sull’autostrada Firenze mare si era fermato in mezzo alla corsia di sorpasso. Nonostante le luci di emergenza attivate è poi subentrato un veicolo che ha tamponato il mezzo in panne procurando gravi ferite anche alle persone trasportate che nel frattempo erano scese per indossare il giubbotto rifrangente. Contro la conseguente condanna per lesioni colpose del conducente del veicolo che ha tamponato il mezzo fermo in mezzo all’autostrada l’interessato ha proposto ricorso in cassazione evidenziando la negligenza degli infortunati e il loro concorso nella gravità dell’evento.Gli Ermellini hanno accolto le censure sottolineando come le parti offese abbiano omesso di rendersi pienamente visibili indossando i sistemi di sicurezza prima di scendere dal veicolo. Infatti il giubbotto riflettente deve essere conservato all’interno dell’abitacolo dell’autovettura in quanto «l’utilizzazione di detto dispositivo deve avvenire allorché il veicolo sia fermo sulla carreggiata in situazione di scarsa visibilità e gli occupanti dell’auto siano costretti a scendere sulla strada; con la conseguenza che il giubbotto deve essere indossato necessariamente all’interno dell’autovettura».</p>
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		<title>Cosa succede in caso di sinistro con veicolo non assicurato?</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Civile]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Che la RCA sia obbligatoria è noto a tutti ma non tutti si sottopongono a tale obbligo, rischiando sulla loro pelle ma soprattutto sulla pelle degli altri. Per sopperire in tale situazioni è stato da tempo istituito il Fondo Vittime della Strada che ha , appunto, lo scopo di garantire il principio di obbligatorietà dell&#8217;assicurazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_25942106_XS_600x300.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1351" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="Deadly accident" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_25942106_XS_600x300-300x150.jpg" alt="" width="210" height="105" /></a>Che la RCA sia obbligatoria è noto a tutti ma non tutti si sottopongono a tale obbligo, rischiando sulla loro pelle ma soprattutto sulla pelle degli altri. Per sopperire in tale situazioni è stato da tempo istituito il Fondo Vittime della Strada che ha , appunto, lo scopo di garantire il principio di obbligatorietà dell&#8217;assicurazione sulla responsabilità civile. Il Fondo risarcisce i danni provocati dalla circolazione dei veicoli e natanti non identificati o che siano provvisti di coprtura assicurativa o che risultano assicurati presso imprese in stato di liquidazione coatta. <span id="more-1350"></span>Quando manca l&#8217;identificazione del veicolo il Fondo interviene risarcendo i soli danni alla persona. Se, invece, il veicolo era sprovvisto di assicurazione ma identificato, il Fondo risarcisce i danni alla persona e alle cose con una franchiga però di 500 euro. Nel caso di imprese in liquidazione il Fondo risarcisce sia i danni patrimoniale che non. Il fondo è gestito e controllato dalla Consap e preseduto da un presidente. In ogni regione una impresa assicuratrice viene designata per la gestione del fondo ( per la Toscana l&#8217;impresa è la Fondiaria &#8211; Sai Ass.) Il fondo è alimentato da una percentuale, stabilita di anno in anno dal Ministero delle attività produttive sui premi incassati nell&#8217;anno di esercizio dalle imprese autorizzate all&#8217;esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.</p>
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		<title>Non trascrivere può costare caro</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 11:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Se il vecchio proprietario non provvede a trascrivere la vendita dell’auto al Pra , questi rimane ancora litisconsorte necessario nelle cause di sinistri stradali che coinvolgono il veicolo. e cioè contnua a rispondere degli incidenti e dei relativi causati dal nuovo acquirente o da chicchessia. Questo è ciò che ha stabilito la Suprema Corte con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="height: 371px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="529">
<tbody>
<tr style="text-align: justify;">
<td colspan="2"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_454076_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-473" style="border: 3px solid black; margin: 4px;" title="frontschaden" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_454076_XS-300x225.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Se il vecchio proprietario non provvede a trascrivere la vendita dell’auto al Pra , questi rimane ancora litisconsorte necessario nelle cause di sinistri stradali che coinvolgono il veicolo. e cioè contnua a rispondere degli incidenti e dei relativi causati dal nuovo acquirente o da chicchessia.<br />
<span id="more-472"></span>Questo è ciò che ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 21009/10 con cui ha accolto il ricorso di alcuni danneggiati da un incidente stradale contro il vecchio proprietario il quale dagli atti risultava ancora intestatario dell&#8217;autovettura nonostante questa fosse stata in realtà venduta .  Per la Suprema corte, quindi, è onere di chi vende far annotare il trasferimento di proprietà presso il Pra, ente istituito proprio per far conoscere ai terzi a chi appartengono i veicoli muniti di targa di circolazione . Attenzione, quindi, perchè non trascrivere può costare caro !<em></em></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
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		<title>Sinistro stradale: non dovuto alcun risarcimento per danno patrimoniale se il lavoratore ha percepito lo stipendio</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Cassazione con sentenza della terza sezione civile n. 15385/10 ha escluso il risarcimento del danno&#8230;.. da invalidità totale temporanea al lavoratore che ha continuato a percepire le retribuzioni durante il periodo di infortunio. Infatti, se il lavoratore ha continuato a percepire lo stipendio per il periodo di inabilità temporanea dovuta a sinistro stradale, nessun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_22846383_XS.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-360" style="margin: 4px; border: 3px solid black;" title="Incidente stradale con motociclo" src="http://www.legalius.it/wp-content/uploads/Fotolia_22846383_XS-300x199.jpg" alt="" width="210" height="139" /></a>La Cassazione con sentenza della terza sezione civile n. 15385/10 ha escluso il risarcimento del danno&#8230;..<span id="more-359"></span> da invalidità totale temporanea al lavoratore che ha continuato a percepire le retribuzioni durante il periodo di infortunio. Infatti, se il lavoratore ha continuato a percepire lo stipendio per il periodo di inabilità temporanea dovuta a sinistro stradale, nessun danno patrimoniale è stato a lui arrecato ed un eventuale risarcimento in tal senso sarebbe illegittimo e configurerebbe un indebito arricchimento.Nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici</p>
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