Dopo la recente sentenza n. 12408/11, la Terza Sezione della Cassazione assesta una ulteriore spallata ai tentativi di alcuni Fori di utilizzare delle proprie tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale, anziché scegliere di adottare quelle del Tribunale di Milano.
Nella sentenza n. 14402, depositata il 30 giugno, infatti, partendo da una liquidazione “bresciana” lamentata inferiore, nella misura di 250 milioni, rispetto alla somma prevista dalle tabelle ambrosiane, la Corte arriva ad un vera e propria dichiarazione di adesione al criterio adottato dalle tabelle milanesi, dopo l’intervento delle Sezioni Unite del 2008. Non solo: le tabelle milanesi vengono giudicate come «le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione» e pertanto ne viene caldeggiata l’adozione, anche al fine di evitare trattamenti diseguali nell’ipotesi di medesimi danni.
Ovviamente resta fermo il dovere del giudice di allontanarsi dalle stesse al fine di personalizzare la liquidazione al caso concreto, sempre che dell’allontanamento venga fornita adeguata motivazione.
Le tabelle risarcitorie di Milano verso una unificazione Nazionale.
Difficile discostarsi dalle tabelle risarcitorie in caso di sinistro stradale.
La Corte di Cass. Sez. II Civile con sentenza n. 12953/11 depositata il 14 giugno ritorna sul tema delle tabelle per il calcolo risarcitorio da sinistro stradale e, nel caso di specie, per perdita di congiunto. Il concetto ribadito in questa sentenza dalla Corte è che bisogna evitare assolutamente duplicazioni di danno provvedendo ad una liquidazione che deve tener conto di tutti gli aspetti ivi comprese anche quelle situazioni di fatto che si discostano effettivamente dalle situazioni ordinarie, tanto da connotare un apprezzabile peculiarità. In questo caso è possibile discostarsi dalle tabelle in vigore , incrementandole e personalizzandole. [Read more...]
Cessione del credito al carrozziere, si può?
L’articolo 1260 consente al creditore, senza il consenso del debitore, la cessione del proprio credito. La cessione ha efficacia per il debitore ceduto dal momento dell’accettazione da parte di quest’ultimo ovvero dalla notifica eseguita nei suoi confronti. È ormai pacificamente ammessa anche la possibilità di cedere crediti futuri purché determinati o determinabili con riferimento al momento della stipula del negozio di trasferimento. In questo caso il negozio si perfeziona con lo scambio dei consensi tra cedente e cessionario ma, sino al momento in cui il credito non sia venuto esistenza, produce tra le parti solo effetti obbligatori e non traslativi. La notificazione della cessione al debitore non deve intendersi in senso formale potendosi anche fare mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. [Read more...]











